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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 47749/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LECCE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 marzo 2022 il GIP del Tribunale di Lecce ha disposto l'esecutività del decreto penale di condanna in data 2 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente era stato condannato alla pena pecuniaria di Euro 1875 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2 lett b) e comma 2 sexies CdS, sostituita dal lavoro di pubblica utilità (quantificato in 18 giorni), poiché al momento della dichiarata disponibilità alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il [OSCURATO:PERSONA] già si trovava in regime di custodia cautelare (arresti domiciliari).

2. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione: inosservanza ed erronea applicazione di legge, con riferimento agli artt. 186, comma 9 bis, CdS e 54 D. Lgs. n. 274 del 2000, e connesso vizio di motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione revocato la sanzione sostitutiva in carenza dei relativi presupposti.

Rileva il ricorrente che lo stato di custodia cautelare non avrebbe impedito - in linea di principio - l'effettuazione del lavoro di pubblica utilità, e tuttavia il giudice procedente aveva respinto l'istanza di espletamento della sanzione sostitutiva in costanza di arresti domiciliari, rilevando che la prestazione avrebbe potuto rendersi al termine della custodia cautelare.

In osservanza di tale pronuncia, il [OSCURATO:PERSONA] aveva dato comunicazione all'ente individuato per l'espletamento del LPU della necessità di rinvio della prestazione, depositando anche una sintetica relazione presso la Cancelleria del Giudice che curava l'esecuzione del decreto penale di condanna.

Ritiene dunque il ricorrente di avere giustificato e documentato la non ancora avvenuta effettuazione del lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.

1. Il ricorso è fondato.

1.1. L'art. 186 C.d.S., comma 9-bis, introdotto dalla L. n. 120 del 2010, dispone che, al di fuori dei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria che il giudice intenda irrogare può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, secondo le modalità ivi previste e consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze.

1.2. Nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso a tale sanzione sostitutiva, ma non aveva iniziato la relativa prestazione per lo stato cautelare restrittivo al quale era sottoposto.

Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto pretestuosa e dilatoria la richiesta di rinvio a tale titolo avanzata dall'interessato ed ha senz'altro ordinato l'esecutività del decreto penale di condanna.

Tale statuizione è errata.

In svariati arresti di questa Corte si è affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, qualora sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata (Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Silocchi, Rv. 266618; Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, D'Aniello, Rv. 281189).

Si è altresì rilevato che l'individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva ovvero può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata (Sez. 1, n. 35855 del 18/06/2015, Rosiello, Rv. 264546).

1.3. Nella specie, peraltro, non risulta se il competente ufficio di Procura che cura l'esecuzione del decreto penale a carico del [OSCURATO:PERSONA] avesse fissato il termine entro cui il condannato avrebbe dovuto presentarsi presso l'Ente individuato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Nemmeno riveste rilievo la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse già in stato di custodia cautelare al momento in cui dichiarava la disponibilità allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Sul punto, non risulta che il giudice dell'esecuzione abbia vagliato la giustificazione avanzata e documentata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale si era reso parte diligente presso l'autorità giudiziaria che amministrava la misura cautelare onde richiedere l'autorizzazione allo svolgimento del LPU in costanza di arresti domiciliari, ricevendo un diniego.

Non è dato apprezzare, dunque, alla stregua delle allegazioni difensive, una volontaria sottrazione all'esecuzione della pena, condizione che legittimerebbe la revoca dell'applicata sanzione sostitutiva.1.4.

Deve allora affermarsi che la revoca della sanzione sostitutiva deve essere preceduta dagli accertamenti che si sono indicati e dalla valutazione delle ragioni addotte dal condannato a giustificazione del non ancora avviato espletamento del lavoro di pubblica utilità.

2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, per riesaminare la situazione esecutiva del condannato alla luce delle emergenze procedimentali e delle ragioni addotte dal ricorrente.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini prelim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LECCE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 marzo 2022 il GIP del Tribunale di Lecce ha disposto l'esecutività del decreto penale di condanna in data 2 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente era stato condannato alla pena pecuniaria di Euro 1875 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2 lett b) e comma 2 sexies CdS, sostituita dal lavoro di pubblica utilità (quantificato in 18 giorni), poiché al momento della dichiarata disponibilità alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il [OSCURATO:PERSONA] già si trovava in regime di custodia cautelare (arresti domiciliari). 2. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione: inosservanza ed erronea applicazione di legge, con riferimento agli artt. 186, comma 9 bis, CdS e 54 D. Lgs. n. 274 del 2000, e connesso vizio di motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione revocato la sanzione sostitutiva in carenza dei relativi presupposti. Rileva il ricorrente che lo stato di custodia cautelare non avrebbe impedito - in linea di principio - l'effettuazione del lavoro di pubblica utilità, e tuttavia il giudice procedente aveva respinto l'istanza di espletamento della sanzione sostitutiva in costanza di arresti domiciliari, rilevando che la prestazione avrebbe potuto rendersi al termine della custodia cautelare. In osservanza di tale pronuncia, il [OSCURATO:PERSONA] aveva dato comunicazione all'ente individuato per l'espletamento del LPU della necessità di rinvio della prestazione, depositando anche una sintetica relazione presso la Cancelleria del Giudice che curava l'esecuzione del decreto penale di condanna. Ritiene dunque il ricorrente di avere giustificato e documentato la non ancora avvenuta effettuazione del lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Il ricorso è fondato. 1.1. L'art. 186 C.d.S., comma 9-bis, introdotto dalla L. n. 120 del 2010, dispone che, al di fuori dei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria che il giudice intenda irrogare può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, secondo le modalità ivi previste e consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze. 1.2. Nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso a tale sanzione sostitutiva, ma non aveva iniziato la relativa prestazione per lo stato cautelare restrittivo al quale era sottoposto. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto pretestuosa e dilatoria la richiesta di rinvio a tale titolo avanzata dall'interessato ed ha senz'altro ordinato l'esecutività del decreto penale di condanna. Tale statuizione è errata. In svariati arresti di questa Corte si è affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, qualora sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata (Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Silocchi, Rv. 266618; Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, D'Aniello, Rv. 281189). Si è altresì rilevato che l'individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva ovvero può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata (Sez. 1, n. 35855 del 18/06/2015, Rosiello, Rv. 264546). 1.3. Nella specie, peraltro, non risulta se il competente ufficio di Procura che cura l'esecuzione del decreto penale a carico del [OSCURATO:PERSONA] avesse fissato il termine entro cui il condannato avrebbe dovuto presentarsi presso l'Ente individuato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Nemmeno riveste rilievo la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse già in stato di custodia cautelare al momento in cui dichiarava la disponibilità allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Sul punto, non risulta che il giudice dell'esecuzione abbia vagliato la giustificazione avanzata e documentata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale si era reso parte diligente presso l'autorità giudiziaria che amministrava la misura cautelare onde richiedere l'autorizzazione allo svolgimento del LPU in costanza di arresti domiciliari, ricevendo un diniego. Non è dato apprezzare, dunque, alla stregua delle allegazioni difensive, una volontaria sottrazione all'esecuzione della pena, condizione che legittimerebbe la revoca dell'applicata sanzione sostitutiva.1.4. Deve allora affermarsi che la revoca della sanzione sostitutiva deve essere preceduta dagli accertamenti che si sono indicati e dalla valutazione delle ragioni addotte dal condannato a giustificazione del non ancora avviato espletamento del lavoro di pubblica utilità. 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, per riesaminare la situazione esecutiva del condannato alla luce delle emergenze procedimentali e delle ragioni addotte dal ricorrente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini prelim
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