CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 26865/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15733-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, vicolo Orbitelli 31,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Cassiodoro 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - Ric. 2018 n. 15733 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1249/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -con ricorso del 16/5/2018, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza n. 1249/2018 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 19/03/2018e notificata in pari data che ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.2400/2016 che aveva rigettato la sua pretesa di pagamento di somme spettanti a suo padre, di cui era erede, a titolo di legato; -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; -con atto del 23/9/22 il ricorrente ha rinunciato al ricorso per accordo transattivo stragiudiziale intervenuto nelle more del presente giudizio e chiesto l’estinzione del giudizio concompensazione di spese; -i controricorrenti hanno sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia; - la rinuncia e l’accettazione sono ritual i , poiché formulat e in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e daidifensori munit i dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della