CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2443/2020 in data 08/09/2020 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con condanna del Marcori al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado quantificate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 18/11/2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena inflitta al medesimo nella misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 465 di multa per il reato di cui agli artt. 646, 61 n. 11 cod. pen. (commesso in data 03/11/2015), con conferma nel resto ivi compreso il risarcimento dei danni disposto in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], quantificato in euro 360.000. 2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. Primo motivo: errata applicazione della legge penale, per errata qualificazione giuridica del fatto ed intervenuta prescrizione del reato. La persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], è stata vittima di una truffa; anche se la contestazione è stata quella di appropriazione indebita, la persona offesa si è resa conto sin dai primi mesi del 2010 di quanto era occorso, tanto da affermare più volte di aver chiesto all'imputato se lo stesse prendendo in giro. Infatti, la promessa di un guadagno esorbitante soprattutto immotivato (non è stato indicato neppure l'investimento che avrebbe portato utili così alti) è un raggiro posto in essere per "ingolosire" la persona offesa. Inoltre, gli assegni sono stati incassati ma non risulta che siano mai stati utilizzati per i fantomatici investimenti che avrebbero dovuto rendere milionario l'[lardo. Molto prosaicamente, sono stati promessi degli inesistenti guadagni milionari al solo fine di farsi consegnare il denaro e, una volta incassato, la società è stata chiusa, impedendo la possibilità di agire civilmente contro la stessa. Il momento consumativo della truffa coincide con il conseguimento del profitto, avvenuto in data 17/09/2009. Di conseguenza, il reato era già prescritto prima del decreto di citazione diretta a giudizio. Secondo motivo: errata applicazione della legge penale, per errata indicazione del momento consunnativo del reato ed intervenuta prescrizione. Se anche si volesse, contro ogni logica, ricondurre i fatti all'appropriazione indebita, il reato sarebbe in ogni caso prescritto avuto riguardo alla data della sua consumazione. Sia nella sentenza di primo che di secondo grado, viene affermato che la consumazione del reato sarebbe avvenuta non con il ricevimento della somma da investire, ma quando è stata resa manifesta alla persona offesa la volontà del Marcori. Da questa affermazione, il giudice di prime cure, traeva la conclusione che la consumazione del reato fosse da calcolarsi dal momento della mancata restituzione che sarebbe coeva al 03/11/2005, data di redazione della missiva inviata dal legale di [lardo al Marcori. A parere del ricorrente la chiusura della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], manifesta evidentemente che non ci fosse alcuna volontà di restituire il denaro. Se ciò non bastasse, lo spirare del termine del 20/12/2009 e le successive molteplici e disattese richieste di restituzione evidenziano l'avvenuta appropriazione del bene ed il comportamento uti dominus. Terzo motivo: mancanza di adeguata motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla quantificazione del danno. Nella sentenza impugnata il giudice commisura la pena con affermazioni del tutto generiche, senza in alcun modo giustificare il forte distacco minimo edittale vigente, pari a giorni 15. Anche l'aggravante ex art. 61 n. 11 cod. pen. è stata ritenuta in modo del tutto ingiustificato e la concessione delle circostanze attenuanti generiche avrebbe potuto commisurare al meglio la pena al fatto. Infine, la persona offesa aveva versato solo una quota della somma richiesta pari a euro 50.000: di conseguenza, la liquidazione del danno prevista del giudice risulta del tutto sproporzionata ed immotivata rispetto alle emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per talune censure anche in modo manifesto. Va premesso che si è in presenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Del tutto aspecifico, evocativo di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. 2.1. La difesa, a sostegno della ricorrenza della diversa ipotesi di truffa, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è per lo più limitata a riprodurre le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Invero, non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. 2.2. Le sopra indicate censure non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. 2.3. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia ritenuto l'assenza di artifici e raggiri volti a coartare la volontà della persona offesa e condurla a sottoscrivere il contratto di finanziamento: tale contratto, infatti, risulta sottoscritto al di fuori di una messa in scena di false rappresentazioni ad opera dell'imputato, il quale all'epoca gestiva realmente una società di servizi finanziari alla quale spontaneamente la persona offesa si rivolse per investire il proprio denaro. In ogni caso, dalla sentenza non è emerso che quest'ultima in tanto si sia determinata a concludere quel contratto, in quanto allettata dalla falsa prospettazione di guadagni esorbitanti, e non piuttosto che fosse decisa comunque a procedere ad un investimento finanziario presso la società dell'imputato. 3. Infondato è il secondo motivo. Il ricorrente lamenta l'errata indicazione del momento consumativo del reato di appropriazione indebita evidenziandone l'intervenuta prescrizione. In tale prospettiva sostiene che l'interversione del possesso si sarebbe verificata nel momento della chiusura della società, avvenuta il 30/09/2009, e che detta chiusura è inequivocabilmente dimostrativa della mancanza di volontà di restituire il denaro; contesta inoltre che l'investimento sarebbe durato cinque anni, risultando dal contratto che l'imputato avrebbe dovuto bonificare la somma di quattordici milioni di euro alla data del 20/12/2009: da questo discenderebbe la maturata prescrizione del reato. Ritiene il Collegio come l'interversione del titolo possessorio si è verificata non con il ricevimento della somma da investire, bensì quando è stata resa manifesta alla persona offesa la volontà del Marcori di non procedere né all'investimento né alla restituzione di quanto ricevuto. Invero, la persona offesa ebbe più volte a richiedere all'imputato, nel corso degli anni, la restituzione del denaro, ricevendone la rassicurazione che l'operazione non era stata ancora conclusa e che ciò sarebbe avvenuto al più presto, come dimostrato da corrispondenza dell'ottobre 2015; i giudici hanno altresì accertato che solo a partire dal novembre 2015 l'imputato non ha più dato nessun riscontro manifestando così alla persona offesa la propria volontà di trattenere indebitamente la somma ricevuta. Pertanto - come correttamente evidenziato dalla Procura generale - al di là della clausola del contratto di finanziamento allegato, contenente la data del dicembre del 2009 come data per il bonifico da parte della società - clausola peraltro non molto coerente con il contenuto complessivo dell'accordo, in cui espressamente si legge che "il presente contratto ha una validità di 5 anni" - ciò che rileva è che la consapevolezza che le somme erano state definitivamente trattenute dall'imputato è pervenuta alla persona offesa solo dopo novembre 2015, e tanto rende tempestiva la querela e non prescritto il contestato reato. 4. Del tutto aspecifico è il terzo motivo. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato le proprie statuizioni in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. e alla misura del danno liquidato. Si legge in sentenza: "è corretta ... la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., in quanto il reato è stato commesso in virtù di un rapporto di prestazione professionale che l'imputato si è impegnato a svolgere per la persona offesa ed abusando di tale posizione in quel momento sussistente, non essendo affatto richiesto dalla norma in oggetto che tale rapporto fosse sussistente anche in epoca precedente a quella di commissione del reato ... Il primo giudice ha adeguatamente argomentato sia in ordine alla quantificazione della pena inflitta che alla mancata concessione delle attenuanti generiche (vanno evidenziati, oltre ai precedenti penali dell'imputato, l'elevata gravità oggettiva del danno arrecato alla persona offesa ... e l'assenza di qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell'imputato, nonostante il tempo trascorso dal fatto); le considerazioni sopra svolte giustificano pienamente l'entità della pena inflitta, correttamente rapportata alla gravità del fatto contestato ... ed ostano al riconoscimento delle attenuanti generiche, di cui l'imputato non appare meritevole ... il danno patrimoniale è stato correttamente individuato nella somma di 350.000 euro, versata dalla persona offesa, circostanza di cui vi è piena prova, e si sottolinea che il danno non patrimoniale è stato liquidato nella misura del tutto contenuta di 10.000 euro ...". Si ricorda infine il condivisibile insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della determinazione della pena, il giudice - come verificatosi nella fattispecie - può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425). 5. Alla pronuncia di rigetto consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessi