CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 2021
Cassazione n. 49580/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Catania; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 20 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano stati richiesti congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena detentiva che il condannato doveva scontare, ritenendo insussistenti i presupposti delle misure alternative alla detenzione invocate nel suo interesse. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catania, con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, che non teneva conto della personalità dell'istante e del processo rieducativo intrapreso dopo la sentenza di condanna della cui esecuzione si controverte, rispetto ai quali assumevano un rilievo favorevole il reperimento di un lavoro a tempo indeterminato e la possibile domiciliazione del ricorrente presso la sorella detriztenito. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti legittimanti la concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catania in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA], la cui elevata caratura criminale, attestata dalle informazioni acquisite, non consentiva la concessione del benefici penitenziari invocati ex artt. 47 e 47-ter Ord. pen. Si consideri che il Tribunale di sorveglianza di Catania non si limitava a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione dell'ordine di esecuzione presupposto, ma teneva conto di una serie di ulteriori elementi informativi, tra cui i molteplici rapporti disciplinari intramurari redatti a carico di [OSCURATO:PERSONA], apprezzandoli come fattori decisivi ai fini della formulazione di un giudizio prognostico negativo. Tali elementi di giudizio, infatti, rendevano evidente l'assenza di un processo di revisione critica del vissuto criminale del ricorrente, in mancanza del quale non assumevano il rilievo favorevole dedotto dal suo difensore il reperimento di un lavoro a tempo indeterminato e la possibile domiciliazione del condannato presso la sorella. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato, pienamente rispettato nel caso di specie, il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di sorveglianza di Catania si esprimeva, correttamente, in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01).3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame