CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08629/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 1794/2024 depositata il 20/6/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza d’appello e dal ricorso per cassazione risulta che, conricorso alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, la [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava gli avvisi di accertamento nn.Numero registro generale 1512/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 8629/2026Data pubblicazione 07/04/2026T9H03B502335/2019 e T9H03B502336/2019 con i quali l’Agenzia delleEntrate aveva contestato maggiori IRES, IRAP ed IVA, in considerazionedell’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emessenegli anni d’imposta 2014 e 2015 dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per noleggioe vendita di macchinari per l’edilizia.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione non avessedimostrato la natura fittizia delle operazioni in questione.2. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello al quale resisteva la societàche riproponeva, con “appello incidentale”, i motivi dell’originario ricorsorimasti assorbiti nel giudizio di primo grado.Con sentenza n. 1794/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia rigettava l’impugnazione, ritenendo che non fosseprovata l’inesistenza sul piano oggettivo delle operazioni indicate nellefatture.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Non ha resistito con controricorso la società che è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha dedotto il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 61 e 36,comma 1°, n. 4), d.lgs. 546/1992, 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.per motivazione apparente. Ad avviso della ricorrente, infatti, la CGT disecondo grado, avrebbe rigettato l’appello limitandosi ad osservare che lastessa non aveva adempiuto all’onere della prova, senza però esaminare inumerosi elementi indicati negli atti, volti a dimostrare, quanto meno perpresunzioni, l’inesistenza delle operazioni.1.2 Il motivo è infondato.Occorre ricordare che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformaNumero registro generale 1512/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 8629/2026Data pubblicazione 07/04/2026dell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorresolo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez. U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).Orbene, nella sentenza impugnata si legge che «l’ufficio ha evidenziato, inparticolare, che, su richiesta, la società contribuente non ha esibito ladocumentazione obbligatoria attestante l’apertura e il funzionamento deicantieri presso i quali sarebbero state consegnate le macchine e ledocumentazione, non potendo – verosimilmente – escludersi che lasocietà contribuente non abbia – o non abbia più – la disponibilità delladocumentazione di cantiere, non prova, di per sé, che i macchinari e leeffettivamente consegnati e/o installati. Di ben diverso peso la prova cheavrebbe potuto raggiungersi esemplificando, attraverso l'analisi delleregistrazioni contabili e dei movimenti finanziari della società contribuente,volta ad accertare la manifestazione - o meno - contabile e finanziariadell'appalto di esecuzione delle opere e, dunque, l'effettiva realizzazioneNumero registro generale 1512/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 8629/2026Data pubblicazione 07/04/2026dei lavori. Quanto alla fittizietà della società fornitrice, il Collegio osservache la presenza di personale dipendente, incontestata in atti, preclude chegli indizi raccolti dall'ufficio possano essere concordi nel fondare lapresunzione che la società possa essere stata predisposta con finalitàfraudolente».È evidente che è comprensibile il percorso logico seguito dalla CGT disecondo grado che, sebbene non esamini tutti gli elementi postidall’Amministrazione a sostegno della propria tesi, indica, comunque, leragioni per le quali ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la provadell’oggettiva inesistenza delle operazioni.Deve quindi ritenersi che la stessa raggiunga il cd. “minimo costituzionale”che esclude la sussistenza del vizio lamentato.2.1 Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha denunciatoil vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986, 19 e 21, comma 7, d.P.R.633/1972, 2697 e 2727 c.c.La stessa ha dedotto che la CGT non ha fatto corretta applicazione deiprincipi in materia di riparto dell’onere probatorio, nonché di provapresuntiva, omettendo di esaminare i numerosi elementi – cheriguardavano sia la [OSCURATO:SOCIETA]. che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -caratterizzati da gravità, precisione e concordanza, dai quali desumere lanatura fittizia delle operazioni. La stessa aveva infatti rappresentato,quanto alla [OSCURATO:SOCIETA]., che, a seguito di invito, il legale rappresentanteaveva dichiarato di non essere in possesso di documentazione contabile efiscale per gli anni 2014 e 2015, sebbene la società avesse presentato lerelative dichiarazioni (dalle quali risultavano volumi d’affari ed acquistirilevanti ai fini IVA per milioni di [OSCURATO:PERSONA]), pur senza eseguire versamenti;aveva formalmente fino a 12 dipendenti nel 2014 e 30 nel 2015 di fattoutilizzati da altre imprese, ma era priva di beni strumentali, facevaregistrare consumi irrisori, aveva un solo immobile adibito a sede legale;Numero registro generale 1512/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 8629/2026Data pubblicazione 07/04/2026dalla banca dati “spesometro integrato” risultavano acquisti estremamenteridotti ed in molti casi di beni non attinenti all’attività di costruzione; nonaveva presentato dichiarazioni di inizio di attività edile (DIA).In ordine alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva rilevato che: a seguito di invitoa fornire documentazione volta a chiarire i rapporti economici con laNoloedil S.r.l., il legale rappresentante non aveva prodotto atti idonei adimostrare i ricavi conseguenti al noleggio di macchinari; con riguardo aidue cantieri dallo stesso indicati, presso i quali sarebbero stati utilizzati imacchinari noleggiati, non risultava presentata alcuna comunicazione diapertura dei cantieri (anche ai sensi dell’art. 35, commi 2 e 3, d.P.R.633/1972) o richiesta di autorizzazione.2.2 Il motivo è fondato e deve essere accolto.In merito alla ripartizione dell’onere probatorio con riguardo alleoperazioni oggettivamente inesistenti, questa Corte ha infatti chiarito che«In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazionioggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria epuò essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di unaidonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentrespetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzionedei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate,non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fatturaovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o deimezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzatiproprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia» (Cass. n.9723/2024; nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 17619/2018; Cass. n.28628/2021; Cass. 10336/2025).Del pari grava sul contribuente l’onere di provare «la natura fittizia deicomponenti positivi del reddito che - ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l.n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012 - sianodirettamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi aNumero registro generale 1512/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 8629/2026Data pubblicazione 07/04/2026beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati e non devonopertanto concorrere alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro ilimiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese oaltri componenti negativi” (Cass. n. 33915/2019; nello stesso senso cfr.Cass. n. 25967/2013).Va altresì ricordato, in materia di prova per presunzioni, che «la denuncia,in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando ilgiudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzionesu un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai finidell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quandola critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali onella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quellaritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi dellaviolazione dei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); resta invece«escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possadare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assolutaed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provaresia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021).Sulla base di tali principi si è quindi ritenuto che possa essere censurataper violazione di legge con ricorso per cassazione una sentenza in cui ilgiudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoria dei singolielementi indiziari valutati atomisticamente, senza però verificare se,considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza (Cass. n.8115/2025; Cass. n. 9059/2018).Numero registro generale 1512/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 8629/2026Data pubblicazione 07/04/20262.3 Orbene, nel caso di specie, la CGT di secondo grado ha violato ipredetti principi.La stessa ha preso in considerazione solo due degli indizi indicatidall’Amministrazione (assenza di documentazione relativa ai cantieri in cuivenivano utilizzati i macchinari e formale esistenza di lavoratori alledipendenze della [OSCURATO:SOCIETA].) per valutarli singolarmente, escludendonela rilevanza; non ha invece esaminato gli altri elementi, né singolarmente,né unitamente a quelli valutati; peraltro, con riguardo alla prova perpresunzioni, proprio la considerazione complessiva degli indizi èoperazione particolarmente rilevante perché le circostanze che, esaminatese valutate unitamente agli altri che ne rafforzano il valore probatorio.3. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo;la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, chedovrà provvedere ad una nuova valutazione della prova presuntiva allaluce dei principi indicati, nonché in ordine alle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/2/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]