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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 14239/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1369/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] della Vittoria 10/B presso lo s tudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA], dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], dr. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA]. 3, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Stanislao e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente, ricorrenteincidentale - avverso la sentenza nr 975/2015 della Corte d’Appello di Catania depositata in data 8/6/2015 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA], dichiarata insolvente con sentenza del 2.3.1996,convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare l’inefficacia nei confronti della massa dei creditori, ex art. 67, 1° comma, n. 1 o, in via alternativa, n. 2 l. fall . o, ancora, ex art. 2901 c.c., dell ’atto a rogito del notaio Portale del 9.1.1995 col quale [OSCURATO:SOCIETA] in bonis gli aveva venduto un ’ unità immobiliare adibita a bottega sita in Catania.

2. Il Tribunale di Catania rigettò le domande di revocatoria fallimentare, accolse quella di revocatoria ordinaria e condannò il convenuto al pagamento della somma di € 143.325 , oltre interessi legali, corrispondente all’ammontare dei frutti civili, liquidati in via equitativa,maturati a decorrere dalla data della domanda. 3.La sentenza fu appellata in via principale da Fangano ed in via incidentale dall’A.S.

4. La Corte d’appello di Catania, con sentenza dell’8. 6.2015, respinse l’appello principale e, in accoglimento del terzo motivo di quello incidentale, in parz iale riforma della pronuncia impugnata, dichiarò l’atto di vendita inefficace ai sensi dell’art. 67 1° comma nr. 2 l.fall. 4.1 La corte del merito, per ciò che ancora interesse in questa sede, ritenne: a) che la compravendita dedotta in giudizio si configurasse come datio in solutum, in quanto il prezzo dell’immobile, determinato in £ 940.100.000, era stato in parte (per £ 198.802,590) corrisposto dall’acquirente mediante compensazione dei propri crediti verso la venditrice e, per altra parte (per £ 68.156.440) attraverso la cessione di altro suo credito verso un consorzio ad essa collegato; b ) che anda sse invece respinto il motivo d’appello incidentale col quale l’A.S. aveva chiesto la condanna dell’appellante principale al pagamento dei frutti civil i sino alla data di in cui sarebbe rientrata nell’ effettiva disponibilità dell’immobile, perché il carattere restitutorio della revocatoria impone di individuare il dies ad quem per il rimborso di tali frutti nella data dellaprima decisione.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria; l’ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso con il quale ha pure proposto ricorso incidentaleper due motivi, il secondo dei quali condizionato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con i prim i tre motiv i del ricorso principale Fangano denuncia plurimeviolazioni dell’art. 67 , 1 ° comma . nr. 2 l.fall. .

Deduce nell’ordine: 1.1.: che la corte d’appello ha erroneamente ritenuto che , qualora parte del prezzo di una compravendita venga corrisposto tramite compensazione con un credito dell’acquirente, l’atto costituisca di per sé, indipendentemente dall’importo del credito in questione rispetto alprezzo pagato, una datio in solutum , revocabile ai sensi dell’art 67 1 comma nr 2 della l.fall. 1.2: che i giudici di seconde cure hanno, altrettanto erroneamente, dichiarato inefficace non il pagamento, bensì l’atto di vendita , nonostante il bene gli fosse stato venduto ad un prezzo pari a cinque volte l’importo del credito oggetto di compensazione. 1.3: che, anche a voler accedere alla impostazione dei giudici catanesi circa la natura di pagamento anormale dell’atto, tutt’al più sull’importo dovuto (o meglio, sull’importo del pagamento revocato) avrebbero dovuto essere riconosciuti gli interessi legali e e non certo i frutti civili.

2. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 cpc e il vizio di ultrapetizione della se ntenza impugnata , imputando alla corte del merito di aver accolto una domanda di revocatoria fallimentare cui [OSCURATO:SOCIETA] in A..S. aveva fatto solo cenno nell’atto di citazione, senza però espressamente avanzarla fra i petita.

3. Con il quinto moti vo si duole dell’ omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, costituito dall’ammontare delle somme da lui effettivamente versate alla venditrice, di gran lunga superiori al credito imputato a parziale pagamento del prezzo.

4. Il primo motivoè inammissibile. 4.1 È principio risalente e consolidato (cfr. tra le tante Cass.23714/04 e . 3905/09) che qualora un debito pecuniario, scaduto ed esigibile, venga estinto dall'obbligato mediante una prestazione diversa, consistente nel trasferimento di una res pro pecunia , la ricorrenza di una datio in solutum , e il suo conseguente assoggettamento, in considerazione della non normalità del mezzo di pagamento, ad azione revocatoria fallimentare a norma della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2), va riconosciuta indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il suddetto trasferimento; e, quindi , anche quando il trasferimento medesimo sia effetto di un valido contratto di compravendita che evidenzi l'indicato intento dei contraenti per la mancata corresponsione del prezzo di vendita. 4.2 È stato, altresì, precisato che la fattispecie di cui all’art . 67 comma 1 nr. 2 l. fall. può configurarsi anche attraverso mezzi indiretti per conseguire il risultato economico della datio in solutum, compiuta con il collegamento dell'acquisto del bene e della compensazione del credito originario mediante il pagamento del prezzo, sia pure parziale. (Cass.12644/2011, 193/2001; 3710/1998), e si è affermatoche il collegamento dell'atto solutorio con la compravendita “ è indice sicuro ... di consapevolezza dell'acquirente dello stato di insolvenza in cui versava la società venditrice".

4.3. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha posto a base dell'accoglimento dell'appello plurimi elementi, rimasti incontroversi, utili a evidenziare la ricorrenza della fattispecie revocatoria di cui all’art. 67, 1° comma, n. 2 cit., accertando che la concreta volontà delle parti fu quella di estinguere pregressi debiti pecuniari già scaduti ed esigibili (il debito della [OSCURATO:SOCIETA] e quella del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’acquirente Fangano). 4.4 In particolare, secondo i giudici distrettuali , « in seno al citato atto dispositivo, le parti hanno … previsto che una quota significativa del debito per il pagamento del prezzo venisse estinta quanto a Lire 198.802.590, mediante compensazione con il credito di pari importo vantato dal Fangano nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e, quanto a Lire 68.154.440, mediante cessione pro soluto del credito di pari importo vantato dal Fangano nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], laddove, d’altra parte le somme in concreto sborsate dall’acquirente (pari a complessivi € 347.649,34 in denaro ed effetti cambiari) sono ben inferiori al valore accertato dell’immobile all’epoca della stipula (€ 493.510,85).

Le pattuite modalità di regolazione del prezzo e l’effettiva entità dell’esborso da parte dell’acquirente -che denotano, in capo alla venditrice, l’intento di saldare un debito cedendo un immobile a prezzo inferiore rispetto al valore di mercato ed, in capo all’acquirente, lo scopo di conseguire la soddisfazione di crediti entrambi di difficile realizzazione (si consideri che anche il [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato in stato di insolvenza, come in atti documentato , con sentenza del Tribunale di Catania del 1997), inducono pertanto a ritenere che nella prestazione eseguita dalla società poi sottoposta a procedura concorsuale fosse prevalente, rispetto alla causa tipica del contratto di compravendita, la finalità satisfattoria degli indicati pregressi debiti pecuniari e che il risultato finale dell’operazione economica posta in essere dalle parti fosse, dunque, il soddisfacimento di un creditore, ciò in violazione del principio della par condicio». 4.5La censur a in esame si riversa dunque nel merito , chiedendo a questa Corte di sovrapporre la propria valutazione dei fatti e delle prove a quella, insindacabile nella presente sede di legittimità, compiuta dalla corte d’appello. 5.Il secondo motivo è infondato. 5.1 Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, nell’ipotesi in cui venga accertato che la compravendita costituisce un negozio indiretto, utilizzatoper conseguire il risultato economico della datio in solutum, che integra un mezzo anormale di pagamento secondo la previsione dell’art 67, 1° comma nr 2 l.fall, oggetto della revocatoria è proprio l’atto dispositivo del bene.

Revocata la datio in solutum, l’accipiens è dunque tenuto a restituire alla procedura quel bene,a meno che la restituzione sia divenuta impossibile (nel qual caso dovrà corrisponderne l’equivalente pecuniario alla data di stipula del negozio revocato): Cass.nn. 2912/1994, 4069/1985.

6. E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso, posto che dall’obbligo del soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare di porre a disposizione della procedura l’immobile, discende l'obbligazione , di natura risarcitoria, di restituzione dei frutti civili, decorrente dalla domanda giudiziale, costituenti il corrispettivo del godimento della cosa (Cass. 5776/2006, Cass.3466/2010,Cass. 21906/2021).

7. Il quarto motivo è inammissibile. 7.1 Il potere di questa Corte di esaminare direttamente gli atti di causa, qual e giudice del fatto processuale, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo ( qual è il dedotto vizio di ultrapetizione ) presuppone, infatti, pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, 1° comma, nn. 4 e 6 c.p.c., che deve essere modulato, in conformità delle indicazioni della sentenza CEDU del 28.10.2021 (causa Succi ed altri contro Italia) secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati o attraverso la trascrizione degli atti e/o dei documenti per la parte di interesse, o attraverso la loro specifica allegazione al ricorso(cfr. Cass., Sez.

Un., 25 luglio 2019, n. 20181; Cass.3612/2022): nella specie Fangano non ha adempiuto a tali incombenti, ma si è limitato a sostenere, in via meramente assertiva, che la domanda di revocatoria accolta dalla corte del merito non era stata proposta in citazione.

8. Il quinto motivo, infine, è manifestamente infondato perché il fatto che si assume omesso è stato pienamente valutato dal giudice d’appello, che ne ha però tratto un convincimento diverso da quello auspicato dal ricorrente.

9. Con il primo motivo del proprio ricorso l ’A.S. lamenta l a falsa applicazione dell’art. 820 cc, per avere la corte territoriale respinto il motivo dell’appello incidentale con il quale era stata chiesta la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dei frutti civili sino alla data della restituzionedel bene. 10.1La censura va dichiarata inammissibile perché, come già sopra rilevato, la condanna del convenuto al pagamento di una somma equivalente ai frutti civili retraibili dall’immobile di cui è tenuto alla restituzione per effetto dell’accoglimento della domanda di revocatoria è pronunciata a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo e la ricorrente non deduce di avere allegato (né, tantomeno, di aver fornito la prova, eventualmente in via presuntiva), in sede di appello , de i fatti idonei a provare l’ulteriore, specifico pregiudizio subito a causa del protrarsi di detta occupazione da parte di Fangano oltre la data di pubblicazione della sentenza di primo grado(cfr. Cass.

S.U. n. 33645/2022 ) . 11.Il secondo motivo del ricorso incidentale, espressamente svolto in via condizionat a, è assorbito dal rigetto dei motivi del ricorso principale.

12. La reciproca soccombenza delle parti giustifica l’integrale compensazione tra le stesse delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso principale e quello incidentalee dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e d ella ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1369/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] della Vittoria 10/B presso lo s tudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA], dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], dr. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA]. 3, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Stanislao e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente, ricorrenteincidentale - avverso la sentenza nr 975/2015 della Corte d’Appello di Catania depositata in data 8/6/2015 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA], dichiarata insolvente con sentenza del 2.3.1996,convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare l’inefficacia nei confronti della massa dei creditori, ex art. 67, 1° comma, n. 1 o, in via alternativa, n. 2 l. fall . o, ancora, ex art. 2901 c.c., dell ’atto a rogito del notaio Portale del 9.1.1995 col quale [OSCURATO:SOCIETA] in bonis gli aveva venduto un ’ unità immobiliare adibita a bottega sita in Catania. 2. Il Tribunale di Catania rigettò le domande di revocatoria fallimentare, accolse quella di revocatoria ordinaria e condannò il convenuto al pagamento della somma di € 143.325 , oltre interessi legali, corrispondente all’ammontare dei frutti civili, liquidati in via equitativa,maturati a decorrere dalla data della domanda. 3.La sentenza fu appellata in via principale da Fangano ed in via incidentale dall’A.S. 4. La Corte d’appello di Catania, con sentenza dell’8. 6.2015, respinse l’appello principale e, in accoglimento del terzo motivo di quello incidentale, in parz iale riforma della pronuncia impugnata, dichiarò l’atto di vendita inefficace ai sensi dell’art. 67 1° comma nr. 2 l.fall. 4.1 La corte del merito, per ciò che ancora interesse in questa sede, ritenne: a) che la compravendita dedotta in giudizio si configurasse come datio in solutum, in quanto il prezzo dell’immobile, determinato in £ 940.100.000, era stato in parte (per £ 198.802,590) corrisposto dall’acquirente mediante compensazione dei propri crediti verso la venditrice e, per altra parte (per £ 68.156.440) attraverso la cessione di altro suo credito verso un consorzio ad essa collegato; b ) che anda sse invece respinto il motivo d’appello incidentale col quale l’A.S. aveva chiesto la condanna dell’appellante principale al pagamento dei frutti civil i sino alla data di in cui sarebbe rientrata nell’ effettiva disponibilità dell’immobile, perché il carattere restitutorio della revocatoria impone di individuare il dies ad quem per il rimborso di tali frutti nella data dellaprima decisione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria; l’ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso con il quale ha pure proposto ricorso incidentaleper due motivi, il secondo dei quali condizionato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i prim i tre motiv i del ricorso principale Fangano denuncia plurimeviolazioni dell’art. 67 , 1 ° comma . nr. 2 l.fall. . Deduce nell’ordine: 1.1.: che la corte d’appello ha erroneamente ritenuto che , qualora parte del prezzo di una compravendita venga corrisposto tramite compensazione con un credito dell’acquirente, l’atto costituisca di per sé, indipendentemente dall’importo del credito in questione rispetto alprezzo pagato, una datio in solutum , revocabile ai sensi dell’art 67 1 comma nr 2 della l.fall. 1.2: che i giudici di seconde cure hanno, altrettanto erroneamente, dichiarato inefficace non il pagamento, bensì l’atto di vendita , nonostante il bene gli fosse stato venduto ad un prezzo pari a cinque volte l’importo del credito oggetto di compensazione. 1.3: che, anche a voler accedere alla impostazione dei giudici catanesi circa la natura di pagamento anormale dell’atto, tutt’al più sull’importo dovuto (o meglio, sull’importo del pagamento revocato) avrebbero dovuto essere riconosciuti gli interessi legali e e non certo i frutti civili. 2. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 cpc e il vizio di ultrapetizione della se ntenza impugnata , imputando alla corte del merito di aver accolto una domanda di revocatoria fallimentare cui [OSCURATO:SOCIETA] in A..S. aveva fatto solo cenno nell’atto di citazione, senza però espressamente avanzarla fra i petita. 3. Con il quinto moti vo si duole dell’ omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, costituito dall’ammontare delle somme da lui effettivamente versate alla venditrice, di gran lunga superiori al credito imputato a parziale pagamento del prezzo. 4. Il primo motivoè inammissibile. 4.1 È principio risalente e consolidato (cfr. tra le tante Cass.23714/04 e . 3905/09) che qualora un debito pecuniario, scaduto ed esigibile, venga estinto dall'obbligato mediante una prestazione diversa, consistente nel trasferimento di una res pro pecunia , la ricorrenza di una datio in solutum , e il suo conseguente assoggettamento, in considerazione della non normalità del mezzo di pagamento, ad azione revocatoria fallimentare a norma della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2), va riconosciuta indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il suddetto trasferimento; e, quindi , anche quando il trasferimento medesimo sia effetto di un valido contratto di compravendita che evidenzi l'indicato intento dei contraenti per la mancata corresponsione del prezzo di vendita. 4.2 È stato, altresì, precisato che la fattispecie di cui all’art . 67 comma 1 nr. 2 l. fall. può configurarsi anche attraverso mezzi indiretti per conseguire il risultato economico della datio in solutum, compiuta con il collegamento dell'acquisto del bene e della compensazione del credito originario mediante il pagamento del prezzo, sia pure parziale. (Cass.12644/2011, 193/2001; 3710/1998), e si è affermatoche il collegamento dell'atto solutorio con la compravendita “ è indice sicuro ... di consapevolezza dell'acquirente dello stato di insolvenza in cui versava la società venditrice". 4.3. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha posto a base dell'accoglimento dell'appello plurimi elementi, rimasti incontroversi, utili a evidenziare la ricorrenza della fattispecie revocatoria di cui all’art. 67, 1° comma, n. 2 cit., accertando che la concreta volontà delle parti fu quella di estinguere pregressi debiti pecuniari già scaduti ed esigibili (il debito della [OSCURATO:SOCIETA] e quella del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’acquirente Fangano). 4.4 In particolare, secondo i giudici distrettuali , « in seno al citato atto dispositivo, le parti hanno … previsto che una quota significativa del debito per il pagamento del prezzo venisse estinta quanto a Lire 198.802.590, mediante compensazione con il credito di pari importo vantato dal Fangano nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e, quanto a Lire 68.154.440, mediante cessione pro soluto del credito di pari importo vantato dal Fangano nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], laddove, d’altra parte le somme in concreto sborsate dall’acquirente (pari a complessivi € 347.649,34 in denaro ed effetti cambiari) sono ben inferiori al valore accertato dell’immobile all’epoca della stipula (€ 493.510,85). Le pattuite modalità di regolazione del prezzo e l’effettiva entità dell’esborso da parte dell’acquirente -che denotano, in capo alla venditrice, l’intento di saldare un debito cedendo un immobile a prezzo inferiore rispetto al valore di mercato ed, in capo all’acquirente, lo scopo di conseguire la soddisfazione di crediti entrambi di difficile realizzazione (si consideri che anche il [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato in stato di insolvenza, come in atti documentato , con sentenza del Tribunale di Catania del 1997), inducono pertanto a ritenere che nella prestazione eseguita dalla società poi sottoposta a procedura concorsuale fosse prevalente, rispetto alla causa tipica del contratto di compravendita, la finalità satisfattoria degli indicati pregressi debiti pecuniari e che il risultato finale dell’operazione economica posta in essere dalle parti fosse, dunque, il soddisfacimento di un creditore, ciò in violazione del principio della par condicio». 4.5La censur a in esame si riversa dunque nel merito , chiedendo a questa Corte di sovrapporre la propria valutazione dei fatti e delle prove a quella, insindacabile nella presente sede di legittimità, compiuta dalla corte d’appello. 5.Il secondo motivo è infondato. 5.1 Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, nell’ipotesi in cui venga accertato che la compravendita costituisce un negozio indiretto, utilizzatoper conseguire il risultato economico della datio in solutum, che integra un mezzo anormale di pagamento secondo la previsione dell’art 67, 1° comma nr 2 l.fall, oggetto della revocatoria è proprio l’atto dispositivo del bene. Revocata la datio in solutum, l’accipiens è dunque tenuto a restituire alla procedura quel bene,a meno che la restituzione sia divenuta impossibile (nel qual caso dovrà corrisponderne l’equivalente pecuniario alla data di stipula del negozio revocato): Cass.nn. 2912/1994, 4069/1985. 6. E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso, posto che dall’obbligo del soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare di porre a disposizione della procedura l’immobile, discende l'obbligazione , di natura risarcitoria, di restituzione dei frutti civili, decorrente dalla domanda giudiziale, costituenti il corrispettivo del godimento della cosa (Cass. 5776/2006, Cass.3466/2010,Cass. 21906/2021). 7. Il quarto motivo è inammissibile. 7.1 Il potere di questa Corte di esaminare direttamente gli atti di causa, qual e giudice del fatto processuale, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo ( qual è il dedotto vizio di ultrapetizione ) presuppone, infatti, pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, 1° comma, nn. 4 e 6 c.p.c., che deve essere modulato, in conformità delle indicazioni della sentenza CEDU del 28.10.2021 (causa Succi ed altri contro Italia) secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati o attraverso la trascrizione degli atti e/o dei documenti per la parte di interesse, o attraverso la loro specifica allegazione al ricorso(cfr. Cass., Sez. Un., 25 luglio 2019, n. 20181; Cass.3612/2022): nella specie Fangano non ha adempiuto a tali incombenti, ma si è limitato a sostenere, in via meramente assertiva, che la domanda di revocatoria accolta dalla corte del merito non era stata proposta in citazione. 8. Il quinto motivo, infine, è manifestamente infondato perché il fatto che si assume omesso è stato pienamente valutato dal giudice d’appello, che ne ha però tratto un convincimento diverso da quello auspicato dal ricorrente. 9. Con il primo motivo del proprio ricorso l ’A.S. lamenta l a falsa applicazione dell’art. 820 cc, per avere la corte territoriale respinto il motivo dell’appello incidentale con il quale era stata chiesta la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dei frutti civili sino alla data della restituzionedel bene. 10.1La censura va dichiarata inammissibile perché, come già sopra rilevato, la condanna del convenuto al pagamento di una somma equivalente ai frutti civili retraibili dall’immobile di cui è tenuto alla restituzione per effetto dell’accoglimento della domanda di revocatoria è pronunciata a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo e la ricorrente non deduce di avere allegato (né, tantomeno, di aver fornito la prova, eventualmente in via presuntiva), in sede di appello , de i fatti idonei a provare l’ulteriore, specifico pregiudizio subito a causa del protrarsi di detta occupazione da parte di Fangano oltre la data di pubblicazione della sentenza di primo grado(cfr. Cass. S.U. n. 33645/2022 ) . 11.Il secondo motivo del ricorso incidentale, espressamente svolto in via condizionat a, è assorbito dal rigetto dei motivi del ricorso principale. 12. La reciproca soccombenza delle parti giustifica l’integrale compensazione tra le stesse delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso principale e quello incidentalee dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e d ella ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto