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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1990

Cassazione n. 29907/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DURAZZO( ALBANIA) il 05/10/1990 avverso la sentenza del 25/09/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna ex artt. 336 e 337 cod. pen., a seguito di c.d. patteggiamento); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto, con un unico motivo, (sic et simpliciter) violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che, in disparte l'insanabile genericità del ricorso, la sentenza impugnata è stata pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. e che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MLa Consigliera estensore La PresidenteOm etta Di i vine [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DURAZZO( ALBANIA) il 05/10/1990 avverso la sentenza del 25/09/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna ex artt. 336 e 337 cod. pen., a seguito di c.d. patteggiamento); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto, con un unico motivo, (sic et simpliciter) violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che, in disparte l'insanabile genericità del ricorso, la sentenza impugnata è stata pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. e che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.MLa Consigliera estensore La PresidenteOm etta Di i vine [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29907/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris