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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 28171/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31133-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

COOP. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'ACQUA, [OSCURATO:PERSONA]; - rico rrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 31133/2020 Cron.

Rep.

Ud. 19/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1297/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/09/2020 R.G.N. 656/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del locale Tribunale con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la soc.

Coop.

Tellus, era stata dichiarata l’inefficacia del licenziamento intimato al medesimo in data 8/6/2016, con ordine direintegrazione nel posto di lavoro e condanna del la società al risarcimento dei danni;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con 3 motivi; ha resistito con controricorso il lavoratore;

3. all’odierna adunanza è pervenuto atto di rinuncia congiunta al presente giudizio sottoscritto dall e part i e dai rispettivi difensori, con il quale si dà atto di intervenuta recente transazione giudiziale e della sopravvenuta mancanza di interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, con compensazione totale delle spese;[OSCURATO:PERSONA]

1. la rinuncia delle parti alla prosecuzione del presente giudizio determina, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., una situazione processuale di sopravvenuta carenza di interesse, con effetti estintividel giudizio medesimo;

2. a norma dell’art. 39 1 , co. 4, c .p . c . , poiché alla rinuncia hanno aderito tutte le parti, non è pronunciata condanna alle spese;

3. neppure sussistono , di conseguenza, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31133-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'ACQUA, [OSCURATO:PERSONA]; - rico rrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 31133/2020 Cron. Rep. Ud. 19/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1297/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/09/2020 R.G.N. 656/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del locale Tribunale con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la soc. Coop. Tellus, era stata dichiarata l’inefficacia del licenziamento intimato al medesimo in data 8/6/2016, con ordine direintegrazione nel posto di lavoro e condanna del la società al risarcimento dei danni; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con 3 motivi; ha resistito con controricorso il lavoratore; 3. all’odierna adunanza è pervenuto atto di rinuncia congiunta al presente giudizio sottoscritto dall e part i e dai rispettivi difensori, con il quale si dà atto di intervenuta recente transazione giudiziale e della sopravvenuta mancanza di interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, con compensazione totale delle spese;[OSCURATO:PERSONA] 1. la rinuncia delle parti alla prosecuzione del presente giudizio determina, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., una situazione processuale di sopravvenuta carenza di interesse, con effetti estintividel giudizio medesimo; 2. a norma dell’art. 39 1 , co. 4, c .p . c . , poiché alla rinuncia hanno aderito tutte le parti, non è pronunciata condanna alle spese; 3. neppure sussistono , di conseguenza, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma,
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