Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22448/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ararsi l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica depositata dalla difensa del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 18 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquilaammetteva l’odierno ricorrente al regime della semilibertà per il residuo di pena da scontare,mentre rigettava la richiesta di misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.Rilevava che l’osservazione intramuraria aveva evidenziato un buon percorsodetentivo, con partecipazione al trattamento e costante adesione all’opera rieducativa,corretta condotta intramuraria e motivazione al cambiamento, che avevano consentito anchela concessione di permessi premio, pur rimanendo necessario seguire il percorsoambulatoriale presso il SERD. [OSCURATO:PERSONA] per le dipendenze, d’altro canto, evidenziava undisturbo da uso di cocaina di grado lieve con necessità di proseguire la presa in carico e ilmonitoraggio per consentire il superamento definitivo della dipendenza.

Rilevava che nonrisultavano altri precedenti penali, né carichi pendenti, e neanche contatti con la criminalitàorganizzata.

Egli, inoltre, disponeva di prospettiva lavorativa.Evidenziava la gravità del reato commesso in epoca recente (2023) nell’ambito deltraffico degli stupefacenti e la solo parziale revisione critica, che ostavano all’accoglimentodella misura alternativa dell’affidamento in prova.Diversamente, in una ottica di progressività del trattamento penitenziario, si ritenevaadeguato il regime di semilibertà, in quanto idonea a favorire il reinserimento sociale e aprevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione.Denuncia la violazione dell’art. 47 della legge n. 354 del 1975 per avere valorizzatoesclusivamente la gravità del reato e la solo parziale revisione critica del passato didevianza, e, al contrario, per aver svalutato il positivo percorso detentivo, la prospettivalavorativa, nonché la fruizione di permessi premio, l’assenza di altri pregiudizi e l’assenza dicarichi pendenti, in tal modo disattendendo i principi espressi dalla giurisprudenza dilegittimità che ha sottolineato la necessità di valorizzare principalmente la condottasuccessiva al fatto reato per il quale è in corso l’espiazione della pena.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Haosservato che il ricorso non individua specifici profili del provvedimento impugnato dasottoporre a censura, ma tende a provocare, sostanzialmente, la rivalutazione deipresupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Il Tribunale disorveglianza, invece, con una motivazione aderente al dettato normativo, ha argomentato inmodo idoneo sugli elementi ostativi alla concessione di quanto richiesto ed ha evidenziato lanecessità del rispetto del principio di gradualità trattamentale, in considerazione dei gravireati commessi sino al 2023, tenuto conto della circostanza che la revisione critica è del tuttoparziale.4.

Con memoria di replica, la difesa ribadisce che il ricorso è fondato sulla violazionedell’art. 47 legge n. 354 del 1975 per avere il Tribunale fondato la propria decisione suelementi recessivi rispetto a quelli che, secondo la giurisprudenza di legittimità, devonoessere valorizzati.

Obietta, inoltre, che la motivazione è carente laddove svaluta gli elementipositivi, senza illustrare le ragioni per le quali li ha ritenuti subvalenti rispetto a quelli negativi,a loro volta erroneamente valutati.

Rileva che la giurisprudenza non richiede una completarevisione critica, essendo sufficiente che il percorso sia avviato, e che, nel caso specifico, ciòè avvenuto e che la condotta successiva al reato deve essere prioritariamente valutatarispetto alla condotta integrante reato.

Osserva che nell’esercizio della propriadiscrezionalità, il Tribunale di sorveglianza ha operato quella valutazione presuntiva eautomatica che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità vietano, cristallizzando ilgiudizio sulla gravità del reato e sulla presunta parzialità della revisione critica, senzavalorizzare adeguatamente il percorso rieducativo effettivamente compiuto dalXXXXXXXXXX.

Rileva, infine, che il principio di gradualità trattamentale non è una regolaassoluta e deve essere applicato in modo coerente con il percorso effettivamente compiutodal condannato.

Nel caso di specie, la circostanza che il ricorrente abbia già beneficiato dicinque permessi premio senza alcuna criticità costituisce idonea dimostrazione del fatto cheegli ha superato positivamente la fase di sperimentazione graduale dei benefici, sicché,imporre la semilibertà anziché l'affidamento in prova al servizio sociale significa vanificare ilpercorso trattamentale già compiuto e contraddire la stessa prognosi positiva formulata dalTribunale.

Conclude, pertanto chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata,ravvisando vizi costituiti da: violazione dell'art. 47 O.P. per erronea applicazione deipresupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; vizio dimotivazione per contraddittorietà tra la parte motiva (che riconosce la prognosi positiva e ilpercorso di evoluzione della personalità) e la parte dispositiva (che rigetta l'affidamento inprova); violazione dei principi giurisprudenziali consolidati in tema di revisione critica,valutazione della condotta successiva al reato e gradualità trattamentale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Con sentenza della Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Rv. 287151 – 01si è affermato che ai fini della concessione di una misura alternativa occorre cherisultino elementi positivi, tali da consentire di formulare un giudizio prognosticofavorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva, il quale non puòprescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione criticadel passato delinquenziale e di risocializzazione.

«Secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere,nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa,dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve avere soprattutto riguardo alcomportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta lacondanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno isintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e se sussistano lecondizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la misuraalternativa richiesta (così, da ultimo, Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024,Tomaselli, Rv. 285855 - 01), tenendo presente che «non configura una ragioneostativa la mancata ammissione degli addebiti», occorrendo, invece, «valutarese il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quantociò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fattonella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01)».

A tal fine, il giudice deve procedere,di volta in volta, a una valutazione concreta circa l'esistenza degli elementipositivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento siriveli proficuo, valorizzando tutti i fattori che vengano in luce, quali i precedentipenali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenzadi nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alleragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contestofamiliare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventualebuona prospettiva risocializzante.D’altro canto, si è anche sostenuto che «[...] in tema di concessione dimisure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quandosiano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, puòlegittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e losvolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine delsoggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commessosia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista unaverosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n.22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 - 01) » (Sez. 1, n. 30065 del29/05/2025, Rv., 288564-01).3.

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha tenuto inconsiderazione le valutazioni positive formulate nel corso della detenzione,relative alla viva partecipazione al trattamento e alla costante adesione all’operarieducativa, alla regolare condotta intramuraria, alla motivazione alcambiamento, atteggiamento positivo mantenuto costante nell’intero periodo didetenzione.

Ha anche evidenziato l’assenza di ulteriori precedenti penali,l’assenza di carichi pendenti e la mancanza di collegamenti con la criminalitàorganizzata nonché la prospettiva di stabile attività lavorativa.

A fronte di talielementi positivi, ha, tuttavia, evidenziato la oggettiva gravità del reato(possesso di 40 kg di cocaina), commesso in epoca recente (2023), e larevisione critica, ritenuta ancora “molto parziale”, nonché la necessità diproseguire il percorso ambulatoriale presso il SERD per superare il disturbo dacocaina di grado lieve certificato in data 24.9.2025.In base a questo quadro, pur avendo dato atto del fatto che il ricorrente hausufruito dei permessi premio senza criticità, ha ritenuto che il principio diprogressività induca a concedere la misura alternativa della semilibertà inquanto più idonea a favorire il reinserimento del condannato e a prevenire ilcompimento di ulteriori reati, stante la ancora parzialità della revisione criticarispetto ad una fattispecie di reato recente ed oggettivamente grave.Ritiene questa Corte che la motivazione addotta dal Tribunale disorveglianza sia fondata su dati fattuali oggettivi e incontestati e che siaaderente ai principi enunciati dalla giurisprudenza, non avendo affatto svalutatoo, peggio, ignorato gli elementi positivi, ma avendo effettuato un bilanciamentotra gli elementi positivi e quelli negativi, applicando in modo logico il principiodella gradualità, con motivazione che, benché sintetica, è completa e prende inconsiderazione tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.4.

Alla luce degli argomenti esposti, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616,comma 1 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ararsi l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica depositata dalla difensa del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 18 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquilaammetteva l’odierno ricorrente al regime della semilibertà per il residuo di pena da scontare,mentre rigettava la richiesta di misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.Rilevava che l’osservazione intramuraria aveva evidenziato un buon percorsodetentivo, con partecipazione al trattamento e costante adesione all’opera rieducativa,corretta condotta intramuraria e motivazione al cambiamento, che avevano consentito anchela concessione di permessi premio, pur rimanendo necessario seguire il percorsoambulatoriale presso il SERD. [OSCURATO:PERSONA] per le dipendenze, d’altro canto, evidenziava undisturbo da uso di cocaina di grado lieve con necessità di proseguire la presa in carico e ilmonitoraggio per consentire il superamento definitivo della dipendenza. Rilevava che nonrisultavano altri precedenti penali, né carichi pendenti, e neanche contatti con la criminalitàorganizzata. Egli, inoltre, disponeva di prospettiva lavorativa.Evidenziava la gravità del reato commesso in epoca recente (2023) nell’ambito deltraffico degli stupefacenti e la solo parziale revisione critica, che ostavano all’accoglimentodella misura alternativa dell’affidamento in prova.Diversamente, in una ottica di progressività del trattamento penitenziario, si ritenevaadeguato il regime di semilibertà, in quanto idonea a favorire il reinserimento sociale e aprevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione.Denuncia la violazione dell’art. 47 della legge n. 354 del 1975 per avere valorizzatoesclusivamente la gravità del reato e la solo parziale revisione critica del passato didevianza, e, al contrario, per aver svalutato il positivo percorso detentivo, la prospettivalavorativa, nonché la fruizione di permessi premio, l’assenza di altri pregiudizi e l’assenza dicarichi pendenti, in tal modo disattendendo i principi espressi dalla giurisprudenza dilegittimità che ha sottolineato la necessità di valorizzare principalmente la condottasuccessiva al fatto reato per il quale è in corso l’espiazione della pena.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Haosservato che il ricorso non individua specifici profili del provvedimento impugnato dasottoporre a censura, ma tende a provocare, sostanzialmente, la rivalutazione deipresupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale disorveglianza, invece, con una motivazione aderente al dettato normativo, ha argomentato inmodo idoneo sugli elementi ostativi alla concessione di quanto richiesto ed ha evidenziato lanecessità del rispetto del principio di gradualità trattamentale, in considerazione dei gravireati commessi sino al 2023, tenuto conto della circostanza che la revisione critica è del tuttoparziale.4. Con memoria di replica, la difesa ribadisce che il ricorso è fondato sulla violazionedell’art. 47 legge n. 354 del 1975 per avere il Tribunale fondato la propria decisione suelementi recessivi rispetto a quelli che, secondo la giurisprudenza di legittimità, devonoessere valorizzati. Obietta, inoltre, che la motivazione è carente laddove svaluta gli elementipositivi, senza illustrare le ragioni per le quali li ha ritenuti subvalenti rispetto a quelli negativi,a loro volta erroneamente valutati. Rileva che la giurisprudenza non richiede una completarevisione critica, essendo sufficiente che il percorso sia avviato, e che, nel caso specifico, ciòè avvenuto e che la condotta successiva al reato deve essere prioritariamente valutatarispetto alla condotta integrante reato. Osserva che nell’esercizio della propriadiscrezionalità, il Tribunale di sorveglianza ha operato quella valutazione presuntiva eautomatica che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità vietano, cristallizzando ilgiudizio sulla gravità del reato e sulla presunta parzialità della revisione critica, senzavalorizzare adeguatamente il percorso rieducativo effettivamente compiuto dalXXXXXXXXXX. Rileva, infine, che il principio di gradualità trattamentale non è una regolaassoluta e deve essere applicato in modo coerente con il percorso effettivamente compiutodal condannato. Nel caso di specie, la circostanza che il ricorrente abbia già beneficiato dicinque permessi premio senza alcuna criticità costituisce idonea dimostrazione del fatto cheegli ha superato positivamente la fase di sperimentazione graduale dei benefici, sicché,imporre la semilibertà anziché l'affidamento in prova al servizio sociale significa vanificare ilpercorso trattamentale già compiuto e contraddire la stessa prognosi positiva formulata dalTribunale. Conclude, pertanto chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata,ravvisando vizi costituiti da: violazione dell'art. 47 O.P. per erronea applicazione deipresupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; vizio dimotivazione per contraddittorietà tra la parte motiva (che riconosce la prognosi positiva e ilpercorso di evoluzione della personalità) e la parte dispositiva (che rigetta l'affidamento inprova); violazione dei principi giurisprudenziali consolidati in tema di revisione critica,valutazione della condotta successiva al reato e gradualità trattamentale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Con sentenza della Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Rv. 287151 – 01si è affermato che ai fini della concessione di una misura alternativa occorre cherisultino elementi positivi, tali da consentire di formulare un giudizio prognosticofavorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva, il quale non puòprescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione criticadel passato delinquenziale e di risocializzazione. «Secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere,nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa,dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve avere soprattutto riguardo alcomportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta lacondanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno isintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e se sussistano lecondizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la misuraalternativa richiesta (così, da ultimo, Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024,Tomaselli, Rv. 285855 - 01), tenendo presente che «non configura una ragioneostativa la mancata ammissione degli addebiti», occorrendo, invece, «valutarese il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quantociò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fattonella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01)». A tal fine, il giudice deve procedere,di volta in volta, a una valutazione concreta circa l'esistenza degli elementipositivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento siriveli proficuo, valorizzando tutti i fattori che vengano in luce, quali i precedentipenali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenzadi nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alleragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contestofamiliare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventualebuona prospettiva risocializzante.D’altro canto, si è anche sostenuto che «[...] in tema di concessione dimisure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quandosiano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, puòlegittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e losvolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine delsoggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commessosia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista unaverosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n.22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 - 01) » (Sez. 1, n. 30065 del29/05/2025, Rv., 288564-01).3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha tenuto inconsiderazione le valutazioni positive formulate nel corso della detenzione,relative alla viva partecipazione al trattamento e alla costante adesione all’operarieducativa, alla regolare condotta intramuraria, alla motivazione alcambiamento, atteggiamento positivo mantenuto costante nell’intero periodo didetenzione. Ha anche evidenziato l’assenza di ulteriori precedenti penali,l’assenza di carichi pendenti e la mancanza di collegamenti con la criminalitàorganizzata nonché la prospettiva di stabile attività lavorativa. A fronte di talielementi positivi, ha, tuttavia, evidenziato la oggettiva gravità del reato(possesso di 40 kg di cocaina), commesso in epoca recente (2023), e larevisione critica, ritenuta ancora “molto parziale”, nonché la necessità diproseguire il percorso ambulatoriale presso il SERD per superare il disturbo dacocaina di grado lieve certificato in data 24.9.2025.In base a questo quadro, pur avendo dato atto del fatto che il ricorrente hausufruito dei permessi premio senza criticità, ha ritenuto che il principio diprogressività induca a concedere la misura alternativa della semilibertà inquanto più idonea a favorire il reinserimento del condannato e a prevenire ilcompimento di ulteriori reati, stante la ancora parzialità della revisione criticarispetto ad una fattispecie di reato recente ed oggettivamente grave.Ritiene questa Corte che la motivazione addotta dal Tribunale disorveglianza sia fondata su dati fattuali oggettivi e incontestati e che siaaderente ai principi enunciati dalla giurisprudenza, non avendo affatto svalutatoo, peggio, ignorato gli elementi positivi, ma avendo effettuato un bilanciamentotra gli elementi positivi e quelli negativi, applicando in modo logico il principiodella gradualità, con motivazione che, benché sintetica, è completa e prende inconsiderazione tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.4. Alla luce degli argomenti esposti, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616,comma 1 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 22448/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris