Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01554/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un primo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 10-ter d.lgs 74/2000, 43,45 e 47 cod.pen. e che con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen; Ritenuto che il primo motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 6 e 7) e finalizzato, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione delle istanze istruttorie preclusa in sede di legittimità.

Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando la gravità della condotta in relazione alle considerevoli somme oggetto di omesso versamento.

La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un primo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 10-ter d.lgs 74/2000, 43,45 e 47 cod.pen. e che con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen; Ritenuto che il primo motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 6 e 7) e finalizzato, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione delle istanze istruttorie preclusa in sede di legittimità. Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando la gravità della condotta in relazione alle considerevoli somme oggetto di omesso versamento. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 01554/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris