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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18011/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 della Corte d'appello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA],con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riparazione, aisensi dell’art. 314 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] conriferimento alla detenzione da costui subita (dal 3 dicembre 2013 al 4 dicembre2014 in stato di custodia cautelare in carcere e dal 4 dicembre 2014 al 31 luglio2015 in regime di arresti domiciliari) in un procedimento penale nel quale glierano stati contestati il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv cod. pen. 86, 87d.P.R. n. 570/1960 e 7 d.l. 152 /1991 (capo 5) e il reato di cui all’art. 416 biscod. pen. (capo 9).Secondo l’accusa, [OSCURATO:PERSONA] faceva parte di un’associazione a delinquere distampo mafioso, la cosca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la cui esistenza e operatività erastata riconosciuta da numerose sentenze penali e aveva stipulato accordielettorali volti a reperire voti per il candidato sindaco [OSCURATO:PERSONA], in cambiodi futuri favori e agevolazioni della consorteria da parte della amministrazionecomunale.1.1.Con sentenza del Tribunale di Crotone del 22 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] erastato assolto da entrambi i reati su indicati con la formula perché il fatto nonsussiste.

Con sentenza del 27 maggio 2019, divenuta irrevocabile il 27 maggio2021, la Corte di appello aveva confermato la pronuncia assolutoria.1.2.La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, ravvisando nellacondotta di [OSCURATO:PERSONA], consistita nell’avere intrattenuto rapporti con appartenentialle forze dell’ordine e, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimo appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Questura diCosenza, entrambi condannati per le vicende in questione in ordine ai reati dirivelazione del segreto di ufficio e favoreggiamento personale, al fine di acquisirenotizie ed informazioni riservate e coperte da segreto inerenti indagini e vicendegiudiziarie di interesse della cosca.2.La difesa dell’interessato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore,formulando quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla sussistenza della condizione ostativa.

Il ragionamentodella Corte per cui i contatti di [OSCURATO:PERSONA] con le forze dell'ordine avevano ingeneratouna falsa apparenza di attività illecita sarebbe viziato da errore logico e giuridico.Secondo il difensore il Gip aveva desunto la gravità indiziaria per il reato dipartecipazione all’associazione associazioni mafiosa dalle circostanze emerse inrelazione alle conversazioni valorizzate per il voto di scambio e solomarginalmente dai contatti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano stati citati comemero elemento di contorno.

Senza la errata valutazione delle intercettazionirelative al presunto patto elettorale mafioso, la misura non sarebbe stata emessa,sicché sarebbe illogico individuare la causa dell'errore in condotte, quali i rapporticon i poliziotti, che da sole non erano valse a giustificare l’adozione della misuradella custodia in carcere per il reato di associazione mafiosa.

Il giudice di meritoaveva chiarito che le conversazioni interpretate come scambio di voti non eranoaltro che fisiologica attività di propaganda politica priva di metodo mafioso.

Venutomeno il reato di voto di scambio, l’ accusa di associazione mafiosa si era svuotata.2.2.

Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione per avere la Corte violato il giudicato assolutorio e operato unarivalutazione di elementi probatori già neutralizzati dal giudice di merito.

Ildifensore ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non possonoessere considerate ostative al diritto all’indennizzo condotte escluse sul pianofattuale o ritenute non provate con la sentenza assolutoria.

Nel caso in esame laCorte di appello avrebbe operato una inammissibile rivalutazione peggiorativa diun dato probatorio, ovvero i contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e le forze dell'ordine, che il giudicedella cognizione aveva esplicitamente neutralizzato, ritenendolo insufficiente aifini dell'integrazione della fattispecie associativa.2.3.

Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge il vizio di motivazionein ordine alla prevedibilità in concreto dell'evento detentivo.

La Corte dellariparazione avrebbe omesso di verificare la prevedibilità dell'evento detentivo,ovvero la custodia cautelare in ordine al reato di cui all’ art. 416 bis cod. pen.rispetto alla condotta tenuta.

La Corte non avrebbe considerato che [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva ragionevolmente prevedere che una condotta di ingerenza investigativavenisse travisata fino al punto da essere sussunta nella fattispecie associativa.2.4.

Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge e di particolaredell'articolo 6 della CEDU in relazione alla presunzione di innocenza.

L'ordinanzaimpugnata secondo il difensore viola tale disposizione, laddove fonda il rigetto suargomentazioni che nella sostanza mettono in dubbio l'innocenza dell'imputatoaccertata con sentenza irrevocabile.

Nel caso Sekanina, la CEDU ha stabilito chenegare l'indennizzo sulla base di un sospetto che sopravvive alla assoluzione violala presunzione di innocenza.

Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] laCEDU ha condannato il nostro paese proprio per una motivazione analoga a quellaoggi impugnata.Nella sentenza Allen c. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Grande Camera hachiarito che il discrimine risiede nel linguaggio utilizzato.

Se la motivazione deldiniego implica che l'assoluzione sia avvenuta solo per insufficienza di prove o pererrore tecnico, lasciando intatta la sostanza dell'accusa, vi è violazione.Nel caso in esame, la assoluzione era stata piena per entrambi i reati ascrittie ciò nonostante l’ordinanza impugnata ha imputato ad [OSCURATO:PERSONA] di avere creatol’apparenza della partecipazione ad una associazione mafiosa, valorizzandocontatti che secondo i giudici del merito non avevano provato alcunché.3.Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], harassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.4.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite dell’Avvocaturadello Stato, ha presentato una memoria con cui ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso.Il difensore del ricorrente ha presentato una memoria con cui ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

La Corte di appello, con l’ordinanza impugnata, ha operato il raffronto frale circostanze e gli elementi indiziari valorizzati dal giudice della cautela e i datidi fatto ritenuti accertati dal giudice del merito nella sentenza assolutoria e ha,indi, ravvisato la condizione ostativa alla riparazione in alcune condotte delricorrente, ritenute provate nel loro accadimento fattuale.In particolare la Corte ha preso le mosse dall’esame dei gravi indizi dicolpevolezza posti a fondamento della misura indicati:- nelle conversazioni intercettate da cui emergevano condotte dello stessoArena volte a reperire voti per il candidato sindaco [OSCURATO:PERSONA];- nelle conversazioni intercettate che documentavano i contatti del ricorrentecon appartenenti alle forze dell’ordine da cui si faceva rivelare particolari sulleindagini in corso che riguardavano la cosca;- nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il qualelo aveva indicato come componente della famiglia con il grado di sgarro;- negli investimenti di notevole portata effettuati da [OSCURATO:PERSONA] nei settori piùvari, del tutto sproporzionati rispetto alle capacità reddituali.Indi, la Corte ha rilevato che nelle sentenze assolutorie di primo e di secondogrado si dà atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente intrattenuto rapporticon le forze dell’ordine e che nel corso delle conversazioni intercettate con [OSCURATO:PERSONA], usando un linguaggio cifrato, aveva acquisito con precisione esistematicità informazioni rilevanti inerenti procedimenti penali in corso, pursottolineandosi che detta condotta non era sufficiente a fare ritenere integrata lafattispecie associativa allo stesso ascritta (così pag. 83 sentenza di primo grado epag

66. sentenza di secondo grado).La Corte ha, dunque, osservato che erano stati accertati nel giudizio dicognizione i rapporti illeciti fra il ricorrente e i condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eha valutato tali rapporti come espressione di una grave colpa, ostativa rispettoalla riparazione.3.

Il percorso argomentativo così adottato appare esente dalle censurededotte.3.1.

I primi tre motivi, da trattare unitariamente in quanto tutti afferenti allasussistenza della condizione ostativa, sono infondati.Quanto alla individuazione delle condotte ostative, la Corte, in ossequio alprincipio per cui il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilirese chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpagrave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, convalutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomorispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gliestremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato,ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza dellasua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014,Rv. 259082), ha dato rilievo a comportamenti del ricorrente come emersi in sededi giudizio di cognizione.

Se è vero che il giudice della riparazione non puòvalorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice dimerito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez.4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Rv.274350), è altrettanto vero che la Corte ha chiarito come le condotte supradescritte fossero state, appunto, accertate nel loro accadimento fattuale.Sotto un primo profilo, il ricorrente contesta l’efficacia sinergica dellecondotte valorizzate dalla Corte, assumendo che il Gip avrebbe fondato i graviindizi di colpevolezza su altri elementi ed in particolare sulle conversazioni inerentialla richiesta di voti per l’elezione del sindaco.

La censura è manifestamenteinfondata, in quanto, come già osservato, nell’ordinanza impugnata il giudicedella cautela aveva menzionato tali condotte come facenti parte del compendioindiziario su cui si era fondata la misura cautelare.

Con approccio metodologicocorretto la Corte ha dato atto che i rapporti e la richiesta di informazioni da partedi [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad indagini rilevanti per la cosca Arenaerano stati presi in esame quali elementi rilevanti a fondare la gravità indiziariadella partecipazione del ricorrente a detta cosca, in uno con altri elementi, quali lerichieste di voti documentate dalle intercettazioni telefoniche.

Né rileva chel’ordinanza di applicazione della misura si fosse fondata anche su altri elementi,posto che l’art. 314 cod. proc. pen. prevede che il diritto alla riparazione perl’ingiusta detenzione non spetti a chi via abbia dato causa o anche solo concorsoa darvi causa con dolo e colpa grave.Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che le condotte individuate erano stateritenute insufficienti a fondare la affermazione della penale responsabilità, in talmodo confondendo il piano del giudizio di merito con quello del giudizioriparatorio.

Il giudice della riparazione, invero, deve esaminare condotte che, conriguardo al tipo di giudizio rimesso al giudice della cautela, abbiano creatoun’apparenza di reato, a nulla rilevando che quegli stessi elementi siano statiritenuti dal giudice del merito insufficienti a fondare una pronuncia di condanna(in tal senso, da ultimo, Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246 secondocui “Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai finidell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsirilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rileviche quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base deglistessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misuracautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverseregole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendosoltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà di ogni ragionevole dubbio”).Infine, sotto un terzo profilo, il ricorrente contesta la prevedibilità, al momentodella condotta, da parte del ricorrente, dell’adozione del provvedimento restrittivodella libertà personale.

La Corte, con motivazione coerente e non manifestamenteillogica, ha ritenuto che l’avere intrattenuto rapporti sistematici con pubbliciufficiali infedeli per acquisire notizie riservate su indagini in corso su una cosca siacondotta gravemente colposa, idonea a ingenerare nell’autorità procedente ilconvincimento della intraneità alla consorteria mafiosa, con rapporto di causa-effetto rispetto alla misura applicata.

A tale percorso argomentativo, il ricorrenteoppone una censura aspecifica e meramente avversativa, senza indicare ragioniin fatto o in diritto tali da minarne la tenuta logica.4.

Il quarto motivo con cui si deduce la violazione di legge ed in particolaredell’art. 6 CEDU è inammissibile per plurime convergenti ragioni.In primo luogo la inosservanza di norme della CEDU non è prevista tra casi diricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di unaquestione di legittimità costituzionale (ex plurimis Sez. 2 n. 12623 del 13/12/2019,dep. 21/04/2020, Rv. 279059 - 01).In ogni caso la censura è manifestamente infondata.

Vero è che il giudiziodi riparazione modellato dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. èstrutturalmente fondato sull’accertamento della estraneità al reato del richiedente.Ne consegue che l’attribuzione esplicita della responsabilità penale in sede digiudizio riparatorio determina la violazione dell’accertamento definitivo dellainnocenza in sede di giudizio penale ed è altresì in contrasto con principi elaboratidalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di presunzione di innocenza,motivazionale. [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza Episcopo contro Italia del19/12/2024, ai paragrafi 121-126 ha delineato la duplice dimensione della tutelaaccordata dall'articolo 6, § 2, della Convenzione e ha chiarito che la presunzionedi innocenza opera, quale presidio procedurale che attraversa l'intero processopenale, ma persegue anche il fine di proteggere coloro che sono stati assolti daun'accusa penale, o nei cui confronti è stato disposto il non luogo a procedere,dall'essere trattati dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fosseroeffettivamente colpevoli del reato di cui sono stati accusati (per una disaminaapprofondita del tema cfr. Sez. 4, n. 469 del 26/11/2025, dep. 2026,Rv. 289148 – 02).Tuttavia nell’ordinanza impugnata non si ravvisano espressioni oargomentazioni che mettano in discussione l’innocenza dell’istante accertata consentenza irrevocabile.

La Corte di appello ha costantemente ribadito che l’oggettodel giudizio di riparazione non è la responsabilità penale, bensì la verifica dellasussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa causalmente rilevanteai fini della misura cautelare.

La valorizzazione, in tale prospettiva, di condotteritenute penalmente irrilevanti non si traduce in un giudizio di “quasi-reità”, comesostenuto dalla difesa, ma si colloca nell’alveo del giudizio autonomo consentitodall’art. 314 cod. proc. pen.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen.

Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalMinistero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senzaconfrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura delloStato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitàdiretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento allespese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.

U, n.877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez.

U., n. 5466, del 28/01/2004,Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del24/03/2021, Rv. 281713).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Nulla per le spese in favore del ministero resistente.Deciso il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte d'appello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA],con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riparazione, aisensi dell’art. 314 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] conriferimento alla detenzione da costui subita (dal 3 dicembre 2013 al 4 dicembre2014 in stato di custodia cautelare in carcere e dal 4 dicembre 2014 al 31 luglio2015 in regime di arresti domiciliari) in un procedimento penale nel quale glierano stati contestati il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv cod. pen. 86, 87d.P.R. n. 570/1960 e 7 d.l. 152 /1991 (capo 5) e il reato di cui all’art. 416 biscod. pen. (capo 9).Secondo l’accusa, [OSCURATO:PERSONA] faceva parte di un’associazione a delinquere distampo mafioso, la cosca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la cui esistenza e operatività erastata riconosciuta da numerose sentenze penali e aveva stipulato accordielettorali volti a reperire voti per il candidato sindaco [OSCURATO:PERSONA], in cambiodi futuri favori e agevolazioni della consorteria da parte della amministrazionecomunale.1.1.Con sentenza del Tribunale di Crotone del 22 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] erastato assolto da entrambi i reati su indicati con la formula perché il fatto nonsussiste. Con sentenza del 27 maggio 2019, divenuta irrevocabile il 27 maggio2021, la Corte di appello aveva confermato la pronuncia assolutoria.1.2.La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, ravvisando nellacondotta di [OSCURATO:PERSONA], consistita nell’avere intrattenuto rapporti con appartenentialle forze dell’ordine e, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimo appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Questura diCosenza, entrambi condannati per le vicende in questione in ordine ai reati dirivelazione del segreto di ufficio e favoreggiamento personale, al fine di acquisirenotizie ed informazioni riservate e coperte da segreto inerenti indagini e vicendegiudiziarie di interesse della cosca.2.La difesa dell’interessato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore,formulando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla sussistenza della condizione ostativa. Il ragionamentodella Corte per cui i contatti di [OSCURATO:PERSONA] con le forze dell'ordine avevano ingeneratouna falsa apparenza di attività illecita sarebbe viziato da errore logico e giuridico.Secondo il difensore il Gip aveva desunto la gravità indiziaria per il reato dipartecipazione all’associazione associazioni mafiosa dalle circostanze emerse inrelazione alle conversazioni valorizzate per il voto di scambio e solomarginalmente dai contatti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano stati citati comemero elemento di contorno. Senza la errata valutazione delle intercettazionirelative al presunto patto elettorale mafioso, la misura non sarebbe stata emessa,sicché sarebbe illogico individuare la causa dell'errore in condotte, quali i rapporticon i poliziotti, che da sole non erano valse a giustificare l’adozione della misuradella custodia in carcere per il reato di associazione mafiosa. Il giudice di meritoaveva chiarito che le conversazioni interpretate come scambio di voti non eranoaltro che fisiologica attività di propaganda politica priva di metodo mafioso. Venutomeno il reato di voto di scambio, l’ accusa di associazione mafiosa si era svuotata.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione per avere la Corte violato il giudicato assolutorio e operato unarivalutazione di elementi probatori già neutralizzati dal giudice di merito. Ildifensore ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non possonoessere considerate ostative al diritto all’indennizzo condotte escluse sul pianofattuale o ritenute non provate con la sentenza assolutoria. Nel caso in esame laCorte di appello avrebbe operato una inammissibile rivalutazione peggiorativa diun dato probatorio, ovvero i contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e le forze dell'ordine, che il giudicedella cognizione aveva esplicitamente neutralizzato, ritenendolo insufficiente aifini dell'integrazione della fattispecie associativa.2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge il vizio di motivazionein ordine alla prevedibilità in concreto dell'evento detentivo. La Corte dellariparazione avrebbe omesso di verificare la prevedibilità dell'evento detentivo,ovvero la custodia cautelare in ordine al reato di cui all’ art. 416 bis cod. pen.rispetto alla condotta tenuta. La Corte non avrebbe considerato che [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva ragionevolmente prevedere che una condotta di ingerenza investigativavenisse travisata fino al punto da essere sussunta nella fattispecie associativa.2.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge e di particolaredell'articolo 6 della CEDU in relazione alla presunzione di innocenza. L'ordinanzaimpugnata secondo il difensore viola tale disposizione, laddove fonda il rigetto suargomentazioni che nella sostanza mettono in dubbio l'innocenza dell'imputatoaccertata con sentenza irrevocabile. Nel caso Sekanina, la CEDU ha stabilito chenegare l'indennizzo sulla base di un sospetto che sopravvive alla assoluzione violala presunzione di innocenza. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Italia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] laCEDU ha condannato il nostro paese proprio per una motivazione analoga a quellaoggi impugnata.Nella sentenza Allen c. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Grande Camera hachiarito che il discrimine risiede nel linguaggio utilizzato. Se la motivazione deldiniego implica che l'assoluzione sia avvenuta solo per insufficienza di prove o pererrore tecnico, lasciando intatta la sostanza dell'accusa, vi è violazione.Nel caso in esame, la assoluzione era stata piena per entrambi i reati ascrittie ciò nonostante l’ordinanza impugnata ha imputato ad [OSCURATO:PERSONA] di avere creatol’apparenza della partecipazione ad una associazione mafiosa, valorizzandocontatti che secondo i giudici del merito non avevano provato alcunché.3.Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], harassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite dell’Avvocaturadello Stato, ha presentato una memoria con cui ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso.Il difensore del ricorrente ha presentato una memoria con cui ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. La Corte di appello, con l’ordinanza impugnata, ha operato il raffronto frale circostanze e gli elementi indiziari valorizzati dal giudice della cautela e i datidi fatto ritenuti accertati dal giudice del merito nella sentenza assolutoria e ha,indi, ravvisato la condizione ostativa alla riparazione in alcune condotte delricorrente, ritenute provate nel loro accadimento fattuale.In particolare la Corte ha preso le mosse dall’esame dei gravi indizi dicolpevolezza posti a fondamento della misura indicati:- nelle conversazioni intercettate da cui emergevano condotte dello stessoArena volte a reperire voti per il candidato sindaco [OSCURATO:PERSONA];- nelle conversazioni intercettate che documentavano i contatti del ricorrentecon appartenenti alle forze dell’ordine da cui si faceva rivelare particolari sulleindagini in corso che riguardavano la cosca;- nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il qualelo aveva indicato come componente della famiglia con il grado di sgarro;- negli investimenti di notevole portata effettuati da [OSCURATO:PERSONA] nei settori piùvari, del tutto sproporzionati rispetto alle capacità reddituali.Indi, la Corte ha rilevato che nelle sentenze assolutorie di primo e di secondogrado si dà atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente intrattenuto rapporticon le forze dell’ordine e che nel corso delle conversazioni intercettate con [OSCURATO:PERSONA], usando un linguaggio cifrato, aveva acquisito con precisione esistematicità informazioni rilevanti inerenti procedimenti penali in corso, pursottolineandosi che detta condotta non era sufficiente a fare ritenere integrata lafattispecie associativa allo stesso ascritta (così pag. 83 sentenza di primo grado epag 66. sentenza di secondo grado).La Corte ha, dunque, osservato che erano stati accertati nel giudizio dicognizione i rapporti illeciti fra il ricorrente e i condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eha valutato tali rapporti come espressione di una grave colpa, ostativa rispettoalla riparazione.3. Il percorso argomentativo così adottato appare esente dalle censurededotte.3.1. I primi tre motivi, da trattare unitariamente in quanto tutti afferenti allasussistenza della condizione ostativa, sono infondati.Quanto alla individuazione delle condotte ostative, la Corte, in ossequio alprincipio per cui il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilirese chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpagrave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, convalutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomorispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gliestremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato,ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza dellasua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014,Rv. 259082), ha dato rilievo a comportamenti del ricorrente come emersi in sededi giudizio di cognizione. Se è vero che il giudice della riparazione non puòvalorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice dimerito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez.4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Rv.274350), è altrettanto vero che la Corte ha chiarito come le condotte supradescritte fossero state, appunto, accertate nel loro accadimento fattuale.Sotto un primo profilo, il ricorrente contesta l’efficacia sinergica dellecondotte valorizzate dalla Corte, assumendo che il Gip avrebbe fondato i graviindizi di colpevolezza su altri elementi ed in particolare sulle conversazioni inerentialla richiesta di voti per l’elezione del sindaco. La censura è manifestamenteinfondata, in quanto, come già osservato, nell’ordinanza impugnata il giudicedella cautela aveva menzionato tali condotte come facenti parte del compendioindiziario su cui si era fondata la misura cautelare. Con approccio metodologicocorretto la Corte ha dato atto che i rapporti e la richiesta di informazioni da partedi [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad indagini rilevanti per la cosca Arenaerano stati presi in esame quali elementi rilevanti a fondare la gravità indiziariadella partecipazione del ricorrente a detta cosca, in uno con altri elementi, quali lerichieste di voti documentate dalle intercettazioni telefoniche. Né rileva chel’ordinanza di applicazione della misura si fosse fondata anche su altri elementi,posto che l’art. 314 cod. proc. pen. prevede che il diritto alla riparazione perl’ingiusta detenzione non spetti a chi via abbia dato causa o anche solo concorsoa darvi causa con dolo e colpa grave.Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che le condotte individuate erano stateritenute insufficienti a fondare la affermazione della penale responsabilità, in talmodo confondendo il piano del giudizio di merito con quello del giudizioriparatorio. Il giudice della riparazione, invero, deve esaminare condotte che, conriguardo al tipo di giudizio rimesso al giudice della cautela, abbiano creatoun’apparenza di reato, a nulla rilevando che quegli stessi elementi siano statiritenuti dal giudice del merito insufficienti a fondare una pronuncia di condanna(in tal senso, da ultimo, Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246 secondocui “Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai finidell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsirilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rileviche quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base deglistessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misuracautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverseregole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendosoltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà di ogni ragionevole dubbio”).Infine, sotto un terzo profilo, il ricorrente contesta la prevedibilità, al momentodella condotta, da parte del ricorrente, dell’adozione del provvedimento restrittivodella libertà personale. La Corte, con motivazione coerente e non manifestamenteillogica, ha ritenuto che l’avere intrattenuto rapporti sistematici con pubbliciufficiali infedeli per acquisire notizie riservate su indagini in corso su una cosca siacondotta gravemente colposa, idonea a ingenerare nell’autorità procedente ilconvincimento della intraneità alla consorteria mafiosa, con rapporto di causa-effetto rispetto alla misura applicata. A tale percorso argomentativo, il ricorrenteoppone una censura aspecifica e meramente avversativa, senza indicare ragioniin fatto o in diritto tali da minarne la tenuta logica.4. Il quarto motivo con cui si deduce la violazione di legge ed in particolaredell’art. 6 CEDU è inammissibile per plurime convergenti ragioni.In primo luogo la inosservanza di norme della CEDU non è prevista tra casi diricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di unaquestione di legittimità costituzionale (ex plurimis Sez. 2 n. 12623 del 13/12/2019,dep. 21/04/2020, Rv. 279059 - 01).In ogni caso la censura è manifestamente infondata. Vero è che il giudiziodi riparazione modellato dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. èstrutturalmente fondato sull’accertamento della estraneità al reato del richiedente.Ne consegue che l’attribuzione esplicita della responsabilità penale in sede digiudizio riparatorio determina la violazione dell’accertamento definitivo dellainnocenza in sede di giudizio penale ed è altresì in contrasto con principi elaboratidalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di presunzione di innocenza,motivazionale. [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza Episcopo contro Italia del19/12/2024, ai paragrafi 121-126 ha delineato la duplice dimensione della tutelaaccordata dall'articolo 6, § 2, della Convenzione e ha chiarito che la presunzionedi innocenza opera, quale presidio procedurale che attraversa l'intero processopenale, ma persegue anche il fine di proteggere coloro che sono stati assolti daun'accusa penale, o nei cui confronti è stato disposto il non luogo a procedere,dall'essere trattati dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fosseroeffettivamente colpevoli del reato di cui sono stati accusati (per una disaminaapprofondita del tema cfr. Sez. 4, n. 469 del 26/11/2025, dep. 2026,Rv. 289148 – 02).Tuttavia nell’ordinanza impugnata non si ravvisano espressioni oargomentazioni che mettano in discussione l’innocenza dell’istante accertata consentenza irrevocabile. La Corte di appello ha costantemente ribadito che l’oggettodel giudizio di riparazione non è la responsabilità penale, bensì la verifica dellasussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa causalmente rilevanteai fini della misura cautelare. La valorizzazione, in tale prospettiva, di condotteritenute penalmente irrilevanti non si traduce in un giudizio di “quasi-reità”, comesostenuto dalla difesa, ma si colloca nell’alveo del giudizio autonomo consentitodall’art. 314 cod. proc. pen.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalMinistero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senzaconfrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura delloStato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitàdiretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento allespese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n.877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004,Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del24/03/2021, Rv. 281713). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Nulla per le spese in favore del ministero resistente.Deciso il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18011/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris