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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05793/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 295-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 58 – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 22/11/2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoperché la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso ed indichi quale giudice innanzi al quale la causa deve proseguire il Tribunale di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], agiva in sede monitoria innanzi al Tribunale di Palermo affinché questo ingiungesse al Condominio, odierno ricorrente, il pagamento della somma € 62.139,76 oltre accessori, che la stessa pretendeva per opere edili eseguite su parti comuni ed individuali dell’edificio di via Libertà 58 (in particolare prospetti e balconi) in base a tre contratti di appalto aventi ad oggetto singoli lotti di lavori nell’ambito di un più vasto complesso di opere ad essa affidate in appalto.

Il Tribunale, con decreto n. 6073 dei 13.11.2019, accoglieva la domanda ed ingiungeva il pagamento della somma richiesta, oltre interessi ed oneri della procedura.

2. Con atto di citazione notificato il 20.12.2019, il Condominio proponeva opposizione contro il citato decreto ingiuntivo.

Tra le varie eccezioni il Condominio sollevava in limine quella di incomp etenza dell’adito Tribunale ordinario, in quanto gli artt. 25 e 26 rispettivamente dei contratti di appalto del 30.3.2015 e 3.1.2019 contenevano una identica clausola compromissoria, del seguente tenore: “Le parti si impegnano, in caso di insorgenza di controversie, a cercare la composizione in via bonaria, anche attraverso l’ausilio di esperti in materia edile che potranno essere nominati uno per ciascuna parte, al fine di verificare le reciproche ragioni.

La sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’Appaltatore fa venire meno ogni pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia controversa.

Per le eventuali controversie derivanti invece dalla interpretazione o dall’esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Palermo (qualora le parti decidessero di avvalersi del giudizio arbitrale la relativa clausola dovrà essere quella riportata sotto).

Tutte le controversie anche se di natura tecnica, derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione de presente contratto, che potessero insorgere, sia durante che al termine del contratto stesso e che non sia stato possibile definire bonariamente, sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale composto, ai sensi dell’art. 806 e segg. cod. proc. civ., da tre arbitri, due dei quali nominati da ognuna delle due parti e il terzo nominato d’accordo tra le parti o, in difetto, dall’Ordine degli Ingegneri di Palermo.

Il lodo pronunciato dagli arbitri non sarà impugnabile tranne che nell’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 829 cod. proc. civ.” Si costituiva con comparsa del 27.4.2020 la Annedil, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal Condominio e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Il giudice concedeva termine per intraprendere il procedimento di mediazione, che veniva tempestivamente avviato, con esito negativo; di seguito il medesimo giudice, «considerato l’esito negativo del tentativo di conciliazione», non accoglieva l’eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente e dichiara la competenza del Tribunale adito.

3. Contro il provvedimento il Condominio ha proposto istanza di regolamento di competenza affidato a un solo motivo, con il quale il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione degli art. 806- 808,808 quater e 819 ter c.p.c.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.” Il Tribunale di Palermo ha i nterpretato la clausola compromissoria inserita agli artt. 25 del contratto del 30.3.2015 e 26 del contratto del 3.1.2019 come meramente facoltativa rispetto all’elezione di foro contenuta nei medesimi articoli, e quindi come non vincolante.

I l ricorrente censura questa interpretazione secondo cui le parti avrebbero stabilito come obbligatorio il solo tentativo di conciliazione, essendo invece libere, in caso di suo insuccesso, di agire in via ordinaria o innanzi agli arbitri.

Il ricorrente sostiene che la clausola contrattuale sopra trascritta non potrebbe avere altro significato se non quello di impegnare le parti a deferire agli arbitri le controversie tra loro insorte “perché, altrimenti, non avrebbe alcun significato aggiuntivo rispetto al regolamento dei rapporti contrattuali”.

Il ricorrente sottolinea ancora che nessun argomento contrario si potrebbe ricavare dall’elezione di foro ivi contenuta, essendo la stessa totalmente superflua in ragione del fatto che la competenza apparterrebbe comunque al Tribunale ordinario di Palermo.

La ricorrente richiama ancora la regola interpretativa dettata dall’art.1367 c.c., secondo cui “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.

In considerazione di ciò conclude che l’interpretazione della clausola data dal Tribunale la renderebbe sostanzialmente non apposta, snaturandone la funzione. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il regolamento è infondat o.

In primo luogo, si deve ricordare che l’interpretazione di una clausola contrattuale, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di cassazione che, in tale materia, è anche giudice del fatto, dovendo accertare se sia stato commesso un errore di rito (Cass. n. 20996/2020; n. 19546/2015; n. 23629/2015).

Ora, l’ordinanza impugnata non merita le censure formulate con il regolamento.

In tema di arbitrato questa Corte ha precisato che il favor per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808quater c.p.c. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti (Cass. n. 22490/2018).

In questa prospettiva è stato di recente affermato che anche in presenza di una clausola che faceva riferimento alla cognizione del collegio arbitrale per "ogni e qualsiasi controversia", il riferimento anche al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria rendeva incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri, non consentendo quindi di poter invocare il disposto di cui all'art. 808-quater c.p.c. (Cass. n. 22490/2018).

Orbene, è pacifico che nella fattispecie la clausola invocata dalla ricorrente, sebbene nella prima parte disponesse che in caso di disaccordo ogni eventuale controversia dovesse essere risolta da un [OSCURATO:PERSONA], nel suo successivo sviluppo recita che "Per le eventuali controversie derivanti invece dalla interpretazione o dall’esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Palermo (qualora le parti decidessero di avvalersi del giudizio arbitrale la relativa clausola dovrà essere quella riportata sotto) [...]”.

Avuto riguardo a tale contenuto della clausola l’interpretazione data dal giudice di merito appare del tutto corretta, tenuto conto che il carattere eventuale e facoltativo della competenza arbitrale risulta già dal tenore letterale della clausola stessa ; e ammesso e non concesso che vi fosse un margine di dubbio, questo andrebbe risolto in favore della competenza statale.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, non svolgendo difese l’intimata.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, a norma dello stesso articolo 13, comma 1- bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; conferma la competenza del Tribunale di Palermo dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 295-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 58 – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 22/11/2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoperché la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso ed indichi quale giudice innanzi al quale la causa deve proseguire il Tribunale di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], agiva in sede monitoria innanzi al Tribunale di Palermo affinché questo ingiungesse al Condominio, odierno ricorrente, il pagamento della somma € 62.139,76 oltre accessori, che la stessa pretendeva per opere edili eseguite su parti comuni ed individuali dell’edificio di via Libertà 58 (in particolare prospetti e balconi) in base a tre contratti di appalto aventi ad oggetto singoli lotti di lavori nell’ambito di un più vasto complesso di opere ad essa affidate in appalto. Il Tribunale, con decreto n. 6073 dei 13.11.2019, accoglieva la domanda ed ingiungeva il pagamento della somma richiesta, oltre interessi ed oneri della procedura. 2. Con atto di citazione notificato il 20.12.2019, il Condominio proponeva opposizione contro il citato decreto ingiuntivo. Tra le varie eccezioni il Condominio sollevava in limine quella di incomp etenza dell’adito Tribunale ordinario, in quanto gli artt. 25 e 26 rispettivamente dei contratti di appalto del 30.3.2015 e 3.1.2019 contenevano una identica clausola compromissoria, del seguente tenore: “Le parti si impegnano, in caso di insorgenza di controversie, a cercare la composizione in via bonaria, anche attraverso l’ausilio di esperti in materia edile che potranno essere nominati uno per ciascuna parte, al fine di verificare le reciproche ragioni. La sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’Appaltatore fa venire meno ogni pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia controversa. Per le eventuali controversie derivanti invece dalla interpretazione o dall’esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Palermo (qualora le parti decidessero di avvalersi del giudizio arbitrale la relativa clausola dovrà essere quella riportata sotto). Tutte le controversie anche se di natura tecnica, derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione de presente contratto, che potessero insorgere, sia durante che al termine del contratto stesso e che non sia stato possibile definire bonariamente, sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale composto, ai sensi dell’art. 806 e segg. cod. proc. civ., da tre arbitri, due dei quali nominati da ognuna delle due parti e il terzo nominato d’accordo tra le parti o, in difetto, dall’Ordine degli Ingegneri di Palermo. Il lodo pronunciato dagli arbitri non sarà impugnabile tranne che nell’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 829 cod. proc. civ.” Si costituiva con comparsa del 27.4.2020 la Annedil, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal Condominio e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il giudice concedeva termine per intraprendere il procedimento di mediazione, che veniva tempestivamente avviato, con esito negativo; di seguito il medesimo giudice, «considerato l’esito negativo del tentativo di conciliazione», non accoglieva l’eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente e dichiara la competenza del Tribunale adito. 3. Contro il provvedimento il Condominio ha proposto istanza di regolamento di competenza affidato a un solo motivo, con il quale il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione degli art. 806- 808,808 quater e 819 ter c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.” Il Tribunale di Palermo ha i nterpretato la clausola compromissoria inserita agli artt. 25 del contratto del 30.3.2015 e 26 del contratto del 3.1.2019 come meramente facoltativa rispetto all’elezione di foro contenuta nei medesimi articoli, e quindi come non vincolante. I l ricorrente censura questa interpretazione secondo cui le parti avrebbero stabilito come obbligatorio il solo tentativo di conciliazione, essendo invece libere, in caso di suo insuccesso, di agire in via ordinaria o innanzi agli arbitri. Il ricorrente sostiene che la clausola contrattuale sopra trascritta non potrebbe avere altro significato se non quello di impegnare le parti a deferire agli arbitri le controversie tra loro insorte “perché, altrimenti, non avrebbe alcun significato aggiuntivo rispetto al regolamento dei rapporti contrattuali”. Il ricorrente sottolinea ancora che nessun argomento contrario si potrebbe ricavare dall’elezione di foro ivi contenuta, essendo la stessa totalmente superflua in ragione del fatto che la competenza apparterrebbe comunque al Tribunale ordinario di Palermo. La ricorrente richiama ancora la regola interpretativa dettata dall’art.1367 c.c., secondo cui “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”. In considerazione di ciò conclude che l’interpretazione della clausola data dal Tribunale la renderebbe sostanzialmente non apposta, snaturandone la funzione. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. Il regolamento è infondat o. In primo luogo, si deve ricordare che l’interpretazione di una clausola contrattuale, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di cassazione che, in tale materia, è anche giudice del fatto, dovendo accertare se sia stato commesso un errore di rito (Cass. n. 20996/2020; n. 19546/2015; n. 23629/2015). Ora, l’ordinanza impugnata non merita le censure formulate con il regolamento. In tema di arbitrato questa Corte ha precisato che il favor per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808quater c.p.c. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti (Cass. n. 22490/2018). In questa prospettiva è stato di recente affermato che anche in presenza di una clausola che faceva riferimento alla cognizione del collegio arbitrale per "ogni e qualsiasi controversia", il riferimento anche al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria rendeva incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri, non consentendo quindi di poter invocare il disposto di cui all'art. 808-quater c.p.c. (Cass. n. 22490/2018). Orbene, è pacifico che nella fattispecie la clausola invocata dalla ricorrente, sebbene nella prima parte disponesse che in caso di disaccordo ogni eventuale controversia dovesse essere risolta da un [OSCURATO:PERSONA], nel suo successivo sviluppo recita che "Per le eventuali controversie derivanti invece dalla interpretazione o dall’esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Palermo (qualora le parti decidessero di avvalersi del giudizio arbitrale la relativa clausola dovrà essere quella riportata sotto) [...]”. Avuto riguardo a tale contenuto della clausola l’interpretazione data dal giudice di merito appare del tutto corretta, tenuto conto che il carattere eventuale e facoltativo della competenza arbitrale risulta già dal tenore letterale della clausola stessa ; e ammesso e non concesso che vi fosse un margine di dubbio, questo andrebbe risolto in favore della competenza statale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, non svolgendo difese l’intimata. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, a norma dello stesso articolo 13, comma 1- bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; conferma la competenza del Tribunale di Palermo dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art.
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