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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42642/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; kCc.c, lette le conclusioni del PG iffie ha chiesto la riqualificazione del ricorso proposto quale opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con ogni conseguente statu izione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 ottobré 2021, la Corte d'assise d'appello di Genova inizialmente autorizzava il difensore dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] all'accesso agli atti per effettuare indagini tecnico-scientifiche delle scarpe indossate dal coimputato al momento della commissione del delitto di omicidiofallo scopo di ottenere la revisione della sentenza di condanna definitiva del Morso; quindi icon provvedimento successivo, rilevato che dette scarpe erano state oggetto di dissequestro all'esito del giudizio anche se materialmente non restituite, respingeva la richiesta, non essendo più dette calzature a disposizione dell'A.G., così sollecitandone la restituzione.

2. Avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

2.1. Con l'unico motivo dedotto si denuncia il difetto di motivazione in relazione alla successiva negazione dell'autorizzazione già concessa e al diniego opposto che, negando il prospettato accertamento prodromico a una richiesta di revisione, sarebbe contrario all'accertamento della verità sui fatti già oggetto di giudizio con conseguente condanna dell'attuale ricorrente senza che sia possibile enucleare le ragioni della decisione.

3. Il Procuratore generale ha concluso per la riqualificazione del ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere riqualificato in opposizione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 1.1.

La denegata istanza, oggetto del ricorso, è finalizzata all'espletamento di un'attività difensiva prodromica a una richiesta di revisione della sentenza di condanna nei confronti del ricorrente.

1.2. Correttamente è stata investita la Corte d'assise d'appello di Genova quale giudice dell'esecuzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. 1.3.

Avverso il provvedimento così sollecitato, nel codice di rito, è prevista una particolare forma di gravame costituita dall'opposizione / da presentarsi al medesimo giudice dell'esecuzione con le modalità descritte all'art. 666 cod. proc. pen., mentre non è ammesso il ricorso direttamente per cassazione.

Ciò è stato ribadito anche dalla giurisprudenza più recente di questa Corte (Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, Dashi, Rv. 278854 - 01; Sez. 1, n. 25226 del •13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975 - 01), la quale afferma che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione.

Detta soluzione è giustificata dalla considerazione che, in caso contrario (quello della ricorribilità diretta per cassazione), il ricorrente sarebbe privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità.

2. Sulla base delle considerazioni esposte deriva la qualificazione del ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'assise d'ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; kCc.c, lette le conclusioni del PG iffie ha chiesto la riqualificazione del ricorso proposto quale opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con ogni conseguente statu izione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 ottobré 2021, la Corte d'assise d'appello di Genova inizialmente autorizzava il difensore dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] all'accesso agli atti per effettuare indagini tecnico-scientifiche delle scarpe indossate dal coimputato al momento della commissione del delitto di omicidiofallo scopo di ottenere la revisione della sentenza di condanna definitiva del Morso; quindi icon provvedimento successivo, rilevato che dette scarpe erano state oggetto di dissequestro all'esito del giudizio anche se materialmente non restituite, respingeva la richiesta, non essendo più dette calzature a disposizione dell'A.G., così sollecitandone la restituzione. 2. Avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo. 2.1. Con l'unico motivo dedotto si denuncia il difetto di motivazione in relazione alla successiva negazione dell'autorizzazione già concessa e al diniego opposto che, negando il prospettato accertamento prodromico a una richiesta di revisione, sarebbe contrario all'accertamento della verità sui fatti già oggetto di giudizio con conseguente condanna dell'attuale ricorrente senza che sia possibile enucleare le ragioni della decisione. 3. Il Procuratore generale ha concluso per la riqualificazione del ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere riqualificato in opposizione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 1.1. La denegata istanza, oggetto del ricorso, è finalizzata all'espletamento di un'attività difensiva prodromica a una richiesta di revisione della sentenza di condanna nei confronti del ricorrente. 1.2. Correttamente è stata investita la Corte d'assise d'appello di Genova quale giudice dell'esecuzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. 1.3. Avverso il provvedimento così sollecitato, nel codice di rito, è prevista una particolare forma di gravame costituita dall'opposizione / da presentarsi al medesimo giudice dell'esecuzione con le modalità descritte all'art. 666 cod. proc. pen., mentre non è ammesso il ricorso direttamente per cassazione. Ciò è stato ribadito anche dalla giurisprudenza più recente di questa Corte (Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, Dashi, Rv. 278854 - 01; Sez. 1, n. 25226 del •13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975 - 01), la quale afferma che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione. Detta soluzione è giustificata dalla considerazione che, in caso contrario (quello della ricorribilità diretta per cassazione), il ricorrente sarebbe privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità. 2. Sulla base delle considerazioni esposte deriva la qualificazione del ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'assise d'ap
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