CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 28400/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA]' con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO ( occ.),L ) Crefte-H-E14434:44Ze [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Forlì in composizione monocratica, in relazione alla richiesta ad esso trasmessa, quale giudice dell'esecuzione, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì avente ad oggetto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 5 del certificato del casellario giudiziale intestato al suddetto, dichiarava la propria incompetenza funzionale ai sensi dell'art. 665, comma 1, cod. proc. pen., che stabilisce che "competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato", e trasmetteva gli atti al Tribunale di Rimini ritenuto competente. Detto Tribunale, muovendo dal criterio dell'unicità del giudice di esecuzione, sulla base della costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui va sempre applicato, ai fini della competenza funzionale di detto giudice, l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., e che, nel caso in esame l'ultimo titolo divenuto irrevocabile è la sentenza pronunciata dal Tribunale di Forlì il 5/03/2020, irrevocabile il 23/06/2020, ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo l'immediata trasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, chiede, con requisitoria scritta, di dichiararsi la competenza della Corte di appello di Trieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di decidere su un incidente di esecuzione, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dell' art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza, quale giudice dell'esecuzione, del Tribunale di Forlì. Recita l'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, prima parte: "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo". Detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che con il principio della perpetuati() iurisdictionis (dovendosi avere riguardo, nell'individuazione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva), con quella formulata al cit. art. 665 cod. proc. pen., comma 2: "Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello". Considerando, altresì, che nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall'istante (si veda in ultimo Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, Pg in proc. Cuneo, Rv. 262987). E va, infine, valutata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679; e in ultimo Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011) e secondo cui, in materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600). 2. Nel caso di specie la competenza a decidere sull'incidente di esecuzione in oggetto risulta essere del Tribunale di Forlì, essendosi pronunciato per ultimo con sentenza 5/03/2020, irrevocabile il 23/06/2020. P. Q. M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Forlì, cui dispone trasmettersi gli atti. Co