CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 23802/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì il 19/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, cha ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì ha dichiarato "de plano" inammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen. e disposto l'archiviazione delle notizie dei reati di abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio e falso ideologico in atto pubblico relativi all'operato del curatore e del legale della procedura nella procedura fallimentare della società "[OSCURATO:PERSONA] srl". Secondo il Giudice per le indagini preliminari, da una parte, nell'opposizione non sarebbero stati indicate le investigazioni suppletive, e, dall'altra, l'accusa sarebbe insostenibile in giudizio attesa l'inconfigurabilità degli ipotizzati reati. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Assume il ricorrente che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe errato nel ritenere che l'opposizione alla richiesta di archiviazione non contenesse l'indicazione delle indagini integrative laddove, invece, il 3.11.2020 e il 5.3.2021 Montanari avrebbe inviato alla Procura un cospicuo esposto corredato da documentazione. Il tema attiene al diniego opposto dal Giudice delegato al fallimento alla richiesta del ricorrente di accesso alla documentazione relativa alla posizione della sua ditta, affittuaria di un chiosco della società fallita, rigettata in ragione della esistenza di un contenzioso legale tra le parti che, a differenza di quanto affermato dalla curatela, in realtà non sarebbe esistito. I fatti, si aggiunge, erano in realtà tutti riportati nell'esposto e per questa ragione nell'opposizione non era stata indicata alcuna indagine suppletiva. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso il dolo dell'ipotizzato reato di abuso d'ufficio sul presupposto che non vi sarebbe prova delle pressioni da parte del curatore per indurre il sub affittuario a non pagare i canoni; si tratterebbe di un affermazione smentita documentalmente da una mail. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Se è vero che, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare la pertinenza e la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda - e, quindi, l'idoneità degli atti di indagine richiesti ad incidere sulle risultanze acquisite - senza, tuttavia, effettuare alcun giudizio prognostico sull'esito della investigazione richiesta, è altrettanto vero che l'opposizione deve essere formulata in modo da far emergere la rilevanza, la pertinenza dell'atto di indagine che si sollecita rispetto al reato per cui si procede. Nel caso di specie, è stato chiarito dal Giudice per le indagini preliminari, da una parte, che con l'opposizione non è stato indicato alcunchè, e dall'altro, come l'opposizione alla richiesta di archiviazione avesse una valenza sostanzialmente volta a contrastare il criterio di giudizio compiuto dal Pubblico Ministero sugli atti di indagine compiuti e non, invece, ad indicare temi investigativi ulteriori. 3. Ne discende l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i