CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 23919/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - S [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. N. 1 4366 /20 19 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 24 / 05 /202 3 – [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14366/2019 promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in Roma, via Alberico II 33, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat i in Roma, piazza Verbano 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2211/2018 della Co rte d’appello di Catania , pubblicata il 23/10/2018; letti gli atti e i documenti di causa; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Le parti in causa scioglievano una soci età di fatto e redige vano una scrittura privata per la regolazione degli aspetti economici connessi allo scioglimento, in relazione alla quale, con sentenza della Corte d’appello di Catania n. 697/2010 del 18/10/010 , pronunciata sulla sentenza non definitiva del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], veniva confermato il mancato avveramento della condizione sospensiva , rappresentata dal perfezionamento della vendita dell'immobilein cui si svolgeva l'attività della società. La stessa Corte di merito, r igettata ogni altra domanda, sulla domanda volta alla liquidazione della società, dichiarava che il saldo passivo della menzionata società, alla data del 01/05/1993 , ammontava ad € 351.301,00e dele gava il Tribunale , presso cui pendeva il giudizio, ai fini della quantificazione del valore delle quote, di accertare l’effettivo e ulteriore passivomaturato successivamente, specificando che, ai fini della valutazione dell’attivo , non doveva comunque essere conteggiato l’avviamento. Il giudizio proseguiva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , il quale disponeva due consulenze tecniche d’ufficio (che si aggiungevano a quelle già espletate) e, con sentenza n. 402/20 1 7 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], attribuiva l’immobile conferito in società a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] , che ne avevano fatto richiesta, subordinando l’efficacia dell’attribuzione al versamento della somma di € 96.002,17, oltre interessi dalla data della sentenza. Tale somma veniva determinata computando: 1) il valore attualizzato della quotadi ciascun socio al netto dell’avviamento, pari a € 25.883,82; 2) i frutti goduti dai soli ricorrenti a seguito dello scioglimento della società , pari ad € 256.520,00; 3) gli importi pagati dai ricorrenti dopo lo scioglimento della società per saldare i debiti sociali (sorti prima dello scioglimento), pari a € 51.262,17; 4) il valore attualizzato dell’immobile societario, determinato in € 346.000,00. La sentenza veniva impugnata dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello incidentale. Con sentenza non definitiva n. 2211/2018 del 23/10/2018, la Corte di merito accoglieva parzialmente l’ appello principale ed anche quello incidentale, disponendo la riconvocazione del CTU per consentire al Tribunale di statuire compiutamente sulla domanda di rendiconto , computando i costi di gestione e di manutenzione dell’immobile sociale , documentati dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che dovevano essere detratti dal credito dei controricorrenti corrispondente alla quota di spettanza dei frutti percepiti dai soli ricorrenti.La Corte stabiliva inoltre che tale credito dovessecomunque essere corredato dagli interessi, trattandosi di credito di valuta, da calcolarsi al tasso legale sugli importi fissati alle singole scadenze annuali(ovviamente senza alcuna capitalizzazione) e sino al soddisfo. Infine, la stessa corte riformava la sentenza impugnata, stabilendo che gli interessi sulla somma dovuta a titolo di conguaglio divisionale dovessero decorrere dalla data del passaggio in giud icato della sentenza e non dalla data della pronunciadella stessa. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione contro tale statuizione , formulando quattro motivi di impugnazione. Gli intimati si sono difesi con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, la violazione del giudicato e l’omesso - o comunque l’erroneo - esame di fatti rilevanti e decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, 4 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha rigettato i primi due motivi di appello principale, ove i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano rappresentato che al passivo della società - accertato in € 351.301,00 alla data di scioglimento della società (30/05/1993) dalla sentenza della Corte d’appello del 2010 -dovessero essere aggiunti i debiti sociali da loro pagati dopo tale data , pari ad € 102.524,34, così determinando un passivo di € 453.825,34 (351.301,00 + 102.524,34) , mentre la Corte di merito, nella sentenza impugnata, aveva dato rilievo solo all’importo di € 102.524,34, così violando il giudicato formatosi a seguito della prima statuizione d’appello. Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di fatti rilevanti e decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all’operata stima dell’immobile societario. Con il terzo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto/domanda rilevante ai fini del giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sulla questione relativa agli interessi legali da calcolarsi sul valore delle passività/debiti sociali, il cui pagamento era stato anticipato e sostenuto solo dai ricorrenti. Con il quarto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c., e in particolare la violazione dell’art. 1282 c.c., in ragione della ritenuta insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano la corresponsione degli interessi sulle somm e da ripartire trai soci , corrispondenti a i frutti civili percepiti dai soli ricorrenti, non trattandosi di crediti liquidi ed esigibili e non essendo imputabile ai ricorrenti i ritardi nella corresponsione. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibilenon avendo parte ricorrente colto la ratiodecidendi della statuizione impugnata.Nella motivazione della sentenza n. 2211/2018 della Corte d’appello,si legge che la determinazione del passivo della società è stato effettuato secondo il criterio contabile del computo “per competenza”, e non “per cassa”, e che pertantola somma di € 102.524,34 –costituita da debiti della società insorti primadella data suo scioglimento, pagati successivamente a tale data –era già parte integrante del passivo sociale, che quindi restava determinato in € 351.301,00 ( come stabilito nella prima pronuncia della Corte d’appellodel 2010). Ciò non ha impedito algiudice di merito di considerare il pagamento dei debiti sociali, comunque effettuato dai ricorrenti , quale credito pro quota nei confronti degli altri soci, al momento della definizione del rapporto dare- avere reciproco, essendo i controricorrenti tenuti a rimborsare quanto pagato dagli altri soci anche per loro conto. È, infatti, stato computato un credito dei ricorrenti per € 51.262,17 (pari a ½ di € 102. 524,34) a tale titolo, senza che s ia stata operata alcuna violazione del giudicato, formatosi a seguito della sentenza della Corte d’appello del 2010, perché, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, l’importo di € 102.524,34 non è stato considerato ai fini della determinazione del passivo societario, per determinare la quota, ma per regolare i rapporti dare-avere tra soci. 3.Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. I ricorrenti hanno dedotto l’omesso esame di fatti rilevanti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in ordine alla stima dell’immobile della società, evidenziando, in particolare, c h e il giudice di merito : aveva omesso di considerare il fatto, ammesso e non contestato, dell’esito negativo dei molteplici tentativi di vendita dell’immobile (ai fini della valutazione dell’incoerenza ed erroneità della stima effettuata); aveva omesso di considerare le osservazioni e gli argomenti illustrati nella relazione del consulente di parte dei ricorrenti; aveva omesso di considerare la notori a drastica riduzione del valore degli immobili e la situazione attuale del relativo mercato. Com’è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, inteso come fatto storico, accadimento naturalistico. Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non una questione o un punto, ma un vero e proprio "fatto", un preciso accadimento, una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 2, n. 26274/2018). Non costituiscono, viceversa, fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5) , c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez. 2, n. 14802/2017; Cass., Sez. 5, n. 21152/2014), gli elementi istruttori in sé considerati, le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello. Nel caso di specie, è evidente che con la censura in esame viene inammissibilmente fatto valere solo il mancato accoglimento degli argomenti in fatto e in diritto genericamente richiamati e non il mancato esame di avvenimenti veri e propri. 4.Il terzo motivo di ricorso per cassazione è anch’esso inammissibile . Come sopra evidenziato, non è riconducibile alla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di una domanda, essendo il vizio censurabile con tale mezzo di impugnazione riconducibile all’omesso esame di fatti storici e non di domande formulate in giudizio. La censura non può neppure essere utilmente riqualificata quale censura ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., tenuto conto che i ricorrenti nel ricorso per cassazione non hanno dedotto di avere formulato già in primo grado la domanda di corresponsione degli interessi sulle somme richieste a seguito del pagamento dei debiti sociali gravanti su tutti i soci pro quota, risolvendosi la censura in una critica del tutto nuova (ancorché accennata solo in grado diappello) e comunque priva di argomenti in diritto in ordine alle ragioni della ritenuta spettanza degli interessi legali sulle somme peraltro solo genericamente e complessivamente indicate, senza alcuna indicazione in ordine ai singoli pagamenti a decorrere dai quali il computo degli interesse avrebbe dovuto compiersi. 5.Il quarto motivo è infondato. Nella sentenza n. 402/2017 del Tribunale si legge che il giudice di primo grado ha condannato i controricorrenti al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 96.002,17 oltre interessi dalla data della sentenza fino al soddisfo. Tale importo è stato il risultato del la definizione de l rapporto dare - avere delle parti, che ha portato alla determinazione di un credito dei controricorrenti di € 76.997,00, il quale, a seguito dell’attribuzione a questi ultimi dell’immobile societario, stimato in € 346.000,00, ha determinato una riduzione dell’importo spettante ai ricorrenti a titolo di conguaglio, individuato in € 96.002,17oltre interessi( che il Tribunale ha fatto decorrere dalla pronuncia della sentenza , mentre la Corte d’appello ha ritenuto suscettibili di computo dal suo passaggio in giudicato). La menzionata definizione del rapporto dare - avere ha avuto ad oggetto, oltre al valore attualizzato delle quote sociali, anche i crediti dei ricorrenti, derivanti dal pagamento dei debiti societari gravanti pro quotasu tutti i soci, e i debiti degli stessi ricorrenti, corrispondenti ai frutti dell’immobile sociale, di fattopercepiti solo da questi ultimi. In particolare, per quanto riguarda i frutti dell’immobile, il Tribunale ha rilevato che l’immobile detenuto dagli attori aveva prodotto frutti, alla data della decisione per € 256.520, aggiungendo che «Sussiste pertanto un credito in capo ai convenuti pari alla metà di tale importo e dunque € 128.260,00.» La Corte di merito, accogliendo il primo motivo di appello incidentale, ha poi affermato che si trattava di frutti civili e, quindi, quale debito di valuta, produceva interessi ex art. 1282 c.c., da computarsi ogni anno al tasso legale in vigore, ovviamente senza alcun anatocismo. Il giudice di appello ha dato applicazione al consolidato principio secondo cui, ai fini della determinazione dei frutti che uno deicondividenti deve corrispondere in relazione alla detenzione di unimmobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento aifrutti civili di cui all’art. 820, comma 3, c.c., i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobileche si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valorefigurativo del canone locativo di mercato (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17876 del 03/07/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20394 del 05/09/2013; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5504 del 05/04/2012). A differenza dei frutti civili, i frutti naturali costituiscono un debito di valuta (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3466 del 15/02/2010; Cass., S ez. 2, Sentenza n. 5776 del 15/03/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1784 del 12/02/1993), come tale produttivo di interessi legali “ giorno per giorno ” , secondo il criterio fissato dall'articolo 821, comma 3, c.c. (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10896/2005del 24/05/2005). 6.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 7.La statuizione sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza. 8.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrent i alla rifusione delle spese di lite sostenute da i controricorrenti, che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto