CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 36069/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Franca CARDARELLI e Fernando MANCINI presentavano in data 27 luglio 2022, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011, richiesta di revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, emessa dalla Corte di appello di Roma con decreto del 10 Febbraio 2020 e avente ad oggetto beni ritenuti riconducibili alla disponibilità, diretta o indiretta, del suddetto MANCINI. Esponevano gli istanti che i giudici capitolini avevano ravvisato la sussistenza di una interposizione fittizia tra la CARDARELLI e il proposto e che la provvista oggetto di confisca si era andata formando con le evasioni fiscali riferibili al MANCINI, quali emerse dal processo cd. "Hummer", in cui egli era imputato, con altri, dei reati di evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa e di emissione di false fatture. Le somme in questione erano state fatte rientrare in Italia nel 2009 dal MANCINI, con l'interposizione della CARDARELLI (madre del proposto), ma il giudice della prevenzione aveva ritenuto che esse provenissero, appunto, da profitti illeciti del MANCINI (evasione fiscale), posto che la CARDARELLI non aveva grossi redditi. La Corte di appello di Roma aveva, inoltre, escluso che il denaro in questione potesse attribuirsi come spettante alla CARDARELLI stessa, non risultando da alcun elemento la prova dell'esistenza di cospicui guadagni che la donna avrebbe conseguito quale titolare della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che gestiva uno stabilimento balneare sul litorale di Nettuno e che le avrebbero consentito l'accumulo economico sui conti esteri e italiani, con evasione totale delle imposte. 1.1. Con l'istanza di revocazione della confisca, gli interessati contestavano tale ricostruzione alla luce di una "prova nuova", costituita da una scrittura privata (quietanza) sottoscritta in data 4 ottobre 2008 da Giovanni MOLINARI (fiduciario), Mario MANCINI (fiduciante), Antonio MOLINARI (amministratore fiduciario) e Franca CARDARELLI (fiduciante), tutti facenti capo alla società [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava di una "carta privata" attraverso la quale erano stati definiti gli utili netti della società in questione ed il destino degli stessi e nella quale i sottoscrittori avevano (fra l'altro) dichiarato: "In accordo con i signori fiduciari della signora [OSCURATO:PERSONA] e l'amministratore fiduciario della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. signor [OSCURATO:PERSONA], abbiamo deciso di sottoscrivere una carta privata tra le parti per definire gli utili della società ed il destino degli stessi introiti che si consegnano in contanti nelle mani della proprietaria signora [OSCURATO:PERSONA], fino alla cessazione del mandato fiduciario nell'anno 2009" (nel provvedimento impugnato vengono trascritti gli utili netti conseguiti dalla società dal 1995 al 2008). Nella scrittura si dava atto, ancora, di come la signora CARDARELLI, in qualità di semplice fiduciante, fosse proprietaria delle quote sociali al 100% della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e avesse ricevuto, ogni anno, dai fiduciari compensi in denaro contante derivanti dalla gestione ed amministrazione fiduciaria delle annualità elencate e di non avere nulla da pretendere dai fiduciari stessi. [OSCURATO:SOCIETA] di revocazione si precisava che tale "nuova prova" era stata scoperta solo il 5 luglio 2022 dalla signora Silvia [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel riordinare l'archivio del notaio Arcangelo RUSSO, aveva rinvenuto il documento d'interesse per la CARDARELLI, cliente del notaio. Alla luce di tali fatti, sostenevano gli istanti che il documento prodotto dimostrava come la provvista della CARDARELLI non provenisse dalla società spagnola COLISE0 RENT A CAR s.r.I., facente capo a Fernando MANCINI, presso la quale erano state trasferite le somme già di spettanza della società HUMMER, come ritenuto dai giudici della prevenzione, ma dagli introiti "in nero" derivanti dalla sua personale attività di gestione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, adita ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011, rigettava l'istanza di revocazione. In primo luogo, la Corte di merito sottolineava l'assoluta inverosirniglianza delle modalità di rinvenimento della "prova nuova", mettendo in luce: a) che il documento prodotto non recava un numero di repertorio del notaio, trattandosi di scrittura privata di cui il notaio RUSSO aveva autenticato le sole sottoscrizioni, apparentemente in data 4 ottobre 2008,: b) che, proprio in ragione di tale circostanza, non era dato comprendere perché detta scrittura, a distanza di 14 anni, avrebbe dovuto essere custodita presso un box auto nella disponibilità della figlia del notaio e non dalle parti interessate; c) che non era credibile la versione dello smarrimento della "carta privata", attesa la sua potenziale rilevanza nel procedimento di prevenzione; d) che il documento, asseritamente "nuovo", non era stato neppure menzionato in un precedente procedimento per revocazione della medesima confisca di cui si discute, definito con provvedimento del 15/12/2021. Aggiungeva la Corte territoriale che del tutto inverosimile si appa esava anche il contenuto stesso della scrittura, nella parte in cui si dava atto della consegna in contanti di cospicui importi, condotta del tutto illogica e che sarebbe stata attuata proprio nel medesimo contesto storico in cui la CARDARELLI avrebbe dovuto dimostrare la disponibilità di ingenti somme di denaro, diverse da quelle fatte rientrare dall'estero e provento dell'attività illecita posta in essere dalla società HUMMER e riferibili al MANCINI. 3. Hanno proposto ricorso per cassazione Fernando MANCINI e Franca CARDARELLI, terza interessata, per il tramite del comune difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico e articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento. Riepilogati i fatti e le ragioni addotte a sostegno dell'istanza di revocazione, la difesa dei ricorrenti rimprovera, in primo luogo, alla Corte di appello di essere incorsa nel vizio di travisamento della prova, per non aver considerato che la scrittura privata di cui si discJte, in quanto redatta dal notaio, è un atto pubblico, "perché il notaio è autorizzato ad attribuirgli pubblica fede". In altro travisamento sarebbe incorsa la Corte di merito laddove aveva reputato "assurda" la consegna in contanti di somme cospicue dal 1995 al 2008, senza avvedersi che gli utili erano stati consegnati ogni anno e non versati in un'unica soluzione nel 2008. Un ultimo travisamento sarebbe ravvisabile nella ritenuta illogicità di modalità di custodia non coinvolgenti le parti interessate, a fronte di una memoria depositata il 29 settembre 2022 con la quale la CARDARELLI avrebbe dimostrato l'impossibilità di produrre la prova nuova, spiegando che, quando rimpatriò i suoi capitali nel 2009, si sbarazzò di tutta la documentazione riconducibile all'attività del [OSCURATO:PERSONA] BELVEDERE. Quindi, la ricorrente sarebbe stata impedita ad entrare in possesso di tale documento, poiché esso non si trovava più nella sua disponibilità, essendo rimasto nell'archivio del notaio Arcangelo RUSSO. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno rigettati perché infondati. 2. In via preliminare, va osservato che Franca CARDARELLI e Fernando MANCINI hanno proposto istanza ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in forza della «scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento», che, nella loro prospettiva, sarebbero idonee a dimostrare, in ossequio al disposto del secondo comma del medesimo articolo, «il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura». L'interpretazione di tale previsione ha impegnato la giurisprudenza di legittimità, nel cui seno hanno convissuto, sino a tempi recenti, due opposti orientamenti, ci 5 che ha determinato la devoluzione della questione alle Sezioni unite, che hanno, di recente, stabilito che «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore» (Sez. U, n. 43668 del 26/5/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707). Nella motivazione della menzionata decisione, il massimo Consesso nomofilattico ha rilevato, sulla premessa del necessario rispetto, a pena di inammissibilità della richiesta di revocazione, del termine di sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi che la consentono, che la scoperta della prova nuova costituisce, per l'interessato, il momento da cui decorre il termine per opporre alla definitiva statuizione della confisca elementi decisivi che nel corso del giudizio di prevenzione non era stato possibile, nel rispetto delle cadenze individuate dal particolare modello procedimentale previsto nelle disposizioni di cui agli artt. 20, 23 e 24 d.lgs. cit. 6 settembre 2011, n. 159, allegare. Ha, quindi, affermato che, non potendo l'istituto della revocazione costituire lo strumento per riaprire tardivamente una sequenza procedimentale ormai conclusa, deducendo quelle stesse prove che il proposto e gli interessati ben avrebbero potuto allegare in udienza (Sez. 1, n. 21537 del 11/03/2021, Esposito, Rv. 281226), le nuove prove che rendono ammissibile il rimedio straordinario devono individuarsi in quelle che non è stato possibile dedurre nell'ambito del procedimento, perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli incolpevolmente sconosciuti al momento del giudizio. La scelta del legislatore - come emerge anche dalla relazione illustrativa del codice antimafia - trova, continuano le Sezioni unite, la sua ratio giustificativa nell'intento di realizzare lo scopo di una tendenziale stabilizzazione del giudicato in materia di prevenzione patrimoniale, consolidandone gli effetti nel massimo grado possibile.Logico corollario di tale impostazione ricostruttiva è che la revocazione della confisca di prevenzione può ritenersi legittimata dalle sole prove che siano ad essa sopravvenute (nel senso della loro materiale formazione), ovvero da quelle decisive che vengano incolpevolmente scoperte dopo che la misura sia divenuta definitiva (essendo, pertanto, originariamente preesistenti), sicché, per converso, non rilevano le prove deducibili ma non dedotte nell'ambito del procedimento di prevenzione. La necessità di una successiva «scoperta» implica, pertanto, la incompatibilità di tale situazione con un precedente comportamento privo dell'ordinaria diligenza da parte dell'interessato, o con un suo atteggiamento meramente omissivo, ai fini della puntuale allegazione di elementi di prova nell'ambito del procedimento di prevenzione concluso con il provvedimento di cui, in seguito, si chiede la revocazione. Le prove deducibili, ma non dedotte, possono, pertanto, supportare una richiesta di revocazione solo quando l'interessato adduca l'impossibilità di provvedere altrimenti per la riscontrata sussistenza di una «causa a lui non imputabile», secondo la previsione espressamente dettata nell'art. 28, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, da ravvisarsi - hanno chiarito, ancora, le Sezioni unite - attraverso il richiamo alle tradizionali nozioni di caso fortuito, da intendersi quale evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo, e di forza maggiore, fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, per tale ragione, è irresistibile. Soccorrono, al riguardo, i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233419), che attribuisce al caso fortuito la caratteristica della «imprevedibilità» ed individua, invece, la nota distintiva della forza maggiore nell'elemento della «irresistibilità», restando, di conseguenza, escluse quelle situazioni che, con una normale manifestazione di impegno e diligenza, avrebbero potuto essere altrimenti superate (Sez. 5, n. 965 del 28/2/1997, Zarrella, Rv. 207387). Grava, comunque, sul richiedente che adduca un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare un impedimento assoluto, ossia tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili (Sez. 1, n. 12712 del 28/2/2020, Giglio, Rv. 278706). 3. L'applicazione dei principi di diritto, autorevolmente affermati, alla vicenda in esame induce ad escludere, come correttamente argomentato dalla Corte di appello, che, nel caso di specie, possa in alcun modo discorrersi di allegazione di «prove nuove decisive». 3.1. Ripercorrendo l'istanza di revocazione, si è rillevato, nella superiore esposizione in fatto, che gli interessati hanno individuato la "prova nuova" nella scrittura privata (quietanza) sottoscritta in data 4 ottobre 2008 da Giovanni MOLINARI (fiduciario), Mario MANCINI (fiduciante), Antonio MOLINARI (amministratore fiduciario) e Franca CARDARELLI (fiduciante), tutti facenti capo alla società [OSCURATO:PERSONA] s r.I., nella quale erano stati definiti gli utili netti della società in questione ed il destino degli stessi. Nella prospettazione dei richiedenti, il documento prodotto avrebbe dimostrato che la provvista della CARDARELLI non proveniva dalla società spagnola [OSCURATO:PERSONA] A CAR s.r.I., facente capo a Fernando MANCINI, presso la quale erano state trasferite le somme già di spettanza i/717 della società HUMMER, come ritenuto dai giudici della prevenzione, ma dagli introiti "in nero" derivanti dalla sua attività di gestione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] revocazione si è, inoltre, precisato che tale "nuova prova" sarebbe stata scoperta solo il 5 luglio 2022 dalla signora Silvia [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel riordinare l'archivio del notaio Arcangelo RUSSO, che autenticò le sottoscrizioni in calce all'atto del 2008, avrebbe rinvenuto il documento d'interesse per la CARDARELLI, cliente del notaio. Infine, a tenore della memoria depositata in data 29 settembre 2022 davanti alla Corte di appello perugina, richiamata in sede di ricorso (pag. 9), la CARDARELLI avrebbe dimostrato la impossibilità di produrre la nuova prova, dichiarando che, nel momento in cui rimpatriò i suoi capitali nell'anno 2009, si sarebbe sbarazzata di tutta la documentazione riconducibile all'attività del Lido balneare BELVEDERE, non avendo, quindi, nella propria disponibilità quella scrittura privata. 3.2. Orbene, ricordato che, in tema di confisca di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione non soggiace a limitazioni in ordine ai motivi deducibili, essendo detto ricorso regolato, in forza del rinvio dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alle forme degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., dall'art. 640 cod. proc. pen., che non prevede alcuna limitazione al riguardo (Sez. 1, n. 35763 del 4/6/2019, Grauso, Rv. 277132), ritiene il Collegio che il Giudice di merito non sia incorso in nessuno dei travisamenti denunciati o, comunque, in travisamenti decisivi, come prospettato in ricorso. In primo luogo, non è dato comprendere in cosa si sostanzierebbe il travisamento della prova che la difesa dei ricorrenti riconduce al passaggio motivazionale, in cui la Corte territoriale osserva che "... il documento prodotto non ha un numero di repertorio del notaio, trattandosi di una scrittura privata di cui il notaio Angelo RUSSO aveva autenticato le sottoscrizioni, apparentemente il 4/10/2008". Nel ricorso, infatti, non si contesta né l'una (mancanza del numero di repertorio), né l'altra (autentica notarile delle firme) delle circostanze indicate in motivazione, ma ci si limita a sottolineare che "l'atto redatto dal notaio è un atto pubblico...Come tale ha una particolare efficacia legale", così, tra l'altro, mostrando di confondere le nozioni di "atto pubblico" ("L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato": art. 2699 cod. civ.) e di "sottoscrizione autenticata" ("Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza...": art. 2703 cod. civ.). Va ricordato che, a mente dell'art. 2702 cod. civ. ("Efficacia della scrittura privata"), "La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta". Ciò detto, se, con le espressioni sopra riportate, la difesa dei ricorrenti ha inteso alludere alla fede privilegiata dell'atto di cui si discute quanto al suo contenuto, perché "redatto dal notaio", è certamente incorsa in errore, perché "redatto dal notaio" è solo l'atto pubblico, mentre, nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad una scrittura privata con le sottoscrizioni delle parti autenticate dal notaio, autenticazione che, come sancito dall'art. 2703, secondo cornma, cod. civ., consiste semplicemente nell'attestare che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del notaio, senza nessuna implicazione sulla veridicità o meno del contenuto dell'atto. Non è superfluo precisare, a tal proposito, che ['autentica notarile di un atto fa fede fino a querela di falso della conformità dell'atto al suo originale, purché essa sia redatta con le modalità previste dalla legge, ovvero sia stata annotata sul repertorio e rechi il numero progressivo, il nome delle parti, l'onorario del notaio, e la firma notarile su ciascun foglio dell'atto (Cass. civ. Sez. 2, n. 10676 del 22/7/2002, Pascarella contro [OSCURATO:PERSONA], Rv. 556044). Del tutto plausibile, sul piano della logica, deve, quindi, ritenersi l'apprezzamento, operato dalla Corte umbra, della circostanza della mancanza del numero repertorio notarile, sulla scrittura privata in considerazione, quale indicatore della non autenticità del documento, apprezzamento, lo si ripete, non contestato specificamente in ricorso. Palesemente non decisivo è il travisamento dedotto con riferimento alla parte della motivazione in cui si definisce inverosimile la consegna in contanti di importi cospicui in un'unica soluzione, posto che, all'evidenza, gli importi indicati nel provvedimento impugnato, anche ove riferiti ai singoli anni, sarebbero ugualmente assai elevati (si parla di cifre che vanno dai 500 milioni di lire del 1995 ai 765.000,00 euro del 2008) per essere gestiti e consegnati con quelle modalità. Nessun travisamento, infine, ma solo un dissenso sulla motivazione si riscontra a proposito della parte del provvedimento impugnato, che, a detta dei ricorrenti, sarebbe inficiata da "illogicità", vale a dire quando la Corte di appello afferma che la scrittura privata "del tutto logicamente doveva essere nella disponibilità di tutte le parti interessate" e che non sarebbe plausibile sostenere che la Cardarelli lo avesse smarrito o avesse dimenticato di averlo alla luce del Fatto che si trattava di un documento che poteva...avere estrema rilevanza nell'ambito del presente procedimento che si era sviluppato per un lungo arco di tempo". Non specificano, anche in questo caso, i ricorrenti le ragioni che dovrebbero indurre ad apprezzare come "illogica" (neppure "manifestamente illogica") la trascritta parte della motivazione. 3.3. In realtà, l'atto impugnatorio non è idoneo a mettere in crisi l'argomento centrale, che sostiene, in modo logicamente adeguato, la struttura del provvedimento, con il quale la Corte di appello ha correttamente stigmatizzato la negligenza inescusabile degli interessati e l'inesistenza, nel caso di specie, di cause di forza maggiore (irresistibilità) o di caso fortuito (imprevedibilità). E cioè, che la scrittura privata addotta a sostegno della istanza di revocazione di una confisca divenuta definitiva nel 2021, esisteva già tredici anni prima del a definitività del decreto a blatorio. A prescindere dalla sua autenticità (resa, invero, dubbia dall'assenza del numero di repertorio notarile) o meno, dal dedotto smarrimento o meno in data imprecisata, resta il fatto, convenientemente rimarcato dai Giudici di merito, che quel documento, nel periodo di svolgimento del procedimento di prevenzione culminato nella confisca, già esisteva ed una copia di esso era custodita dal notaio RUSSO, sicché i richiedenti la revocazione avrebbero potuto, quanto meno, farne menzione in costanza del procedimento medesimo, così come avrebbero potuto richiederne una copia al predetto notaio. Non può, allora, minimamente revocarsi in dubbio che gli odierni ricorrenti, usando l'ordinaria diligenza, avrebbero senz'altro potuto colmare, già in quella sede, la lacuna probatoria, ini..7 assenza di cause fortuite o di forza maggiore suscettibili di impedire o rendere disagevole l'adempimento, quanto meno - lo si ripete - nella forma della menzione dell'atto o della richiesta di copia di esso al notaio. In conclusione, deve reputarsi coerente con le premesse argomentative l'approdo cui è pervenuta la Corte di appello di Perugia nell'escludere, nel caso di specie, l'esistenza del necessario profilo di novità della prova, come, da ultimo, tratteggiato dalle Sezioni unite di questa Corte. 4. Per le esposte considerazioni, i ricorsi vanno rigettati per in