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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 43949/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibílita' del ricorso. udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Potenza che il 15 febbraio 2022 ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Potenza in data 19 gennaio 2022 in relazione al reato di concorso in estorsione pluriaggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 5 dell'imputazione provvisoria).

Deduce il ricorrente:

1. erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 192 codice procedura penale, segnatamente in ordine alla valutazione degli elementi indiziari della chiamata in correità.

Evidenzia che l'incolpazione si fonda sulle dichiarazioni del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA] in base alle quali il Faraone avrebbe, unitamente ad altri coindagati, costretto [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere la somma di euro 5000,00 nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] dopo che il giorno precedente era stato raggiunto dal Faraone, in veste di factotum, e da [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva sferrato un colpo con il calcio di una pistola.

Lamenta il ricorrente la totale assenza di riscontri in ordine al dichiarato del chiamante.

Rileva come i riscontri posti a sostegno della credibilità del Bruzzese sono costituiti dal monitoraggio delle celle telefoniche agganciate dagli apparecchi radiomobili in uso agli indagati.

Sostiene che gli elementi che il tribunale ritiene astrattamente riscontrare le dichiarazioni del Bruzzese non solo non possono ritenersi univoci e concordanti, come ammesso dagli stessi giudici del riesame, ma risultano addirittura di segno contrario.

I coindagati non solo non convergono mai nello stesso punto (se non sfruttando un lasso temporale di oltre tre ore) ma spesso si trovano a distanza di svariati chilometri l'uno dall'altro punto.

E' proprio il caso dei due soggetti, Faraone e Cassotta, che secondo la prospettazione accusatoria compiono materialmente l'estorsione;

2. inesistenza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'esistenza dei riscontri a sostegno dell'impianto accusatorio.

Lamenta il ricorrente che le ragioni del convincimento del tribunale si fondano sul plausibile (... se non ci sono contatti telefonici tra Faraone e Cassotta e perché gli stessi non hanno voluto essere localizzati e forse si sono incontrati di persona ...) e non risultano spiegate in modo logico ed adeguato.3. mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari con riguardo specifico al ricorrente E alla possibilità di soddisfare dette esigenze con una misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è, nell'ambito del presente procedimento, sottoposto a misura cautelare con riguardo alla imputazione di cui al capo 5), concorso in estorsione pluriaggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], episodio che secondo l'accusa si inserirebbe nell'attività di recupero crediti, con mezzi estorsivi, che rappresenterebbe la più evidente tra le condotte criminali poste in essere dal clan Riviezzi.

2. Con riguardo al motivo sub 1) che investe la sussistenza di elementi fondanti la sua responsabilità, deve preliminarmente rilevarsi che con riguardo alla gravità indiziaria la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale apprezzamento può essere contestato unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente.

Nel caso in esame lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità, a titolo di concorso del ricorrente nell'episodio che ha dato origine alla contestazione sub 5) del capo di incolpazione e che il Tribunale del Riesame ha qualificato come estorsione, condividendo le valutazioni del Gip che ha affermato che nei casi in cui ricorre la circostanza aggravante della "finalità mafiosa" la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell'articolo 629 codice penale, con il concorso dello stesso creditore, per avere agevolato il perseguimento di una finalità di profitto di terzi.

Sul punto veniva richiamata la sentenza delle Sezioni Unite (n. 29451/20, Fìlardo) che ha chiarito che non è configurabile il reato di ragion fattasi, bensì quello di estorsione, allorché si sia in presenza di una organizzazione specializzata nella realizzazione di crediti per conto altrui.In sintesi, il tribunale del riesame, al pari del gip, ha ritenuto che i fatti accertati dovessero qualificarsi come estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni solo perché commessi al fine specifico di agevolare l'attività del clan Riviezzo, associazione mafiosa che aveva tra le sue finalità il recupero di crediti per conto altrui con mezzi violenti.

Secondo detta impostazione è di tutta evidenza che nel giudizio de libertate deve essere provata l'elevata probabilità dell'esistenza dell'associazione.

3. Ciò premesso, ai fini della comprensione della vicenda cautelare occorre dire che si procede ad indagini, nello stesso procedimento, per lo stesso reato (capo 5), oltre che nei confronti del Faraone, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che, come indicato nell'ordinanza impugnata il presente procedimento trae spunto da una precedente indagine, relativa al procedimento penale numero 2047/2018 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, all'esito della quale secondo l'accusa sarebbe emersa la sussistenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, denominata clan Riviezzi, operante in Pignola e nella provincia di Potenza, che avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e del conseguente stato di assoggettamento e d'omertà eseguiva una serie indeterminata di delitti, specializzandosi in particolare nel settore del recupero crediti con modalità estorsive.

Detta attività dì indagine ha portato all'adozione dell'ordinanza cautelare depositata dal Gip del Tribunale di Potenza in data 23 Aprile 2021, per associazione per delinquere di stampo mafioso (clan Riviezzo), provvedimento confermato dai tribunale del riesame, ma annullato da questa Suprema Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, chiamata a verificare in sede cautelare la fondatezza dell'accusa associativa, con sentenza in data 4 febbraio 2022, ha censurato la mancata contestualizzazione temporale delle condotte riferite dai collaboratori di giustizia, così come riportate, considerato che la sentenza assolutoria, pronunciata nel procedimento numero 3294/2006 RGNR, aveva accertato l'insussistenza dell'associazione a delinquere di tipo mafioso "clan Riviezzi" fino a luglio 2012, e quindi gli elementi oggetto di valutazione, al fine di valutare l'esistenza della compagine associativa, dovevano essere limitati a comportamenti intervenuti dopo tale data, anche se non era precluso utilizzare fonti di prove antecedenti, se riferibili al nuovo arco temporale.

In sede di rinvio il Tribunale del riesame di Potenza ha dato atto di come nell'ordinanza di riesame, impugnata in Cassazione, fosse stato dato conto di tutte le risultanze d'indagine suscettibili di considerazione ai fini del giudizio di colpevolezza richiesto dall'art. 273 c.p.p., con la conseguenza che non poteva, pertanto, che constatarsi l'impossibilità di superare, ferme quelle risultanze investigative, le carenze e le illogicità motive rilevate dalla Suprema Corte.

Per questo, riteneva non provata nel procedimento de libertate la sussistenza dell'associazione mafiosa denominata clan Riviezzi e per questo annullava l'ordinanza e revocava le misure in esecuzione disponendo la scarcerazione degli imputati, se non detenuti per altra causa.

4. Come già indicato per il reato di cui al capo 5) si procede anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che è stato attinto dalla stessa ordinanza genetica, oggetto di conferma da parte del Tribunale del Riesame di Potenza e impugnata in questa sede dal Faraone. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data odierna, pronunciata nel procedimento cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che le produzioni documentali della difesa avevano dimostrato, come a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte nell'ambito del procedimento n. 2047/2018 RGNR il giudice del rinvio ha ritenuto che non vi fossero elementi per affermare la sussistenza del clan Riviezzi e di conseguenza ha annullate l'ordinanza del Tribunale del Riesame in punto sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e qualificazione giuridica del fatto.

Giova infatti ribadire che la condotta in esame è stata qualificata come violazione dell'articolo 629 cod. pen. sul solo presupposto della sussistenza dell'associazione denominata clan Riviezzi alla quale sarebbero andati parte dei crediti recuperati.

5. È vero che questa Corte ha escluso l'estensione degli effetti favorevoli della decisione emessa nel procedimento cautelare, nell'ipotesi in cui siano introdotti autonomamente più procedimenti incidentali, perché la frammentazione e la loro autonomia permettono, per il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e decisioni che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilità dell'art. 587 c.p.p. (Cass. pen., Sez. 2^, 14/12/1999, n. 6273, Bonforte, Cass. Pen., 2001, 1870).

Tuttavia nel caso di specie il venir meno in sede cautelare dell'esistenza dell'associazione supera la frammentazione del procedimento derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti, perché individua un vizio del provvedimento stesso, che non può non ritenersi comune a tutti i coindagati.

6. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Potenza con riguardo alla sussistenza dell'aggravante della finalità mafiosa e alla qualificazione giuridica del fatto.

7. L'annullamento assorbe il motivo sub2) relativo alle esigenze cautelari P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza sezione per le misure cautelari personali per un nuovo giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibílita' del ricorso. udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Potenza che il 15 febbraio 2022 ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Potenza in data 19 gennaio 2022 in relazione al reato di concorso in estorsione pluriaggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 5 dell'imputazione provvisoria). Deduce il ricorrente: 1. erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 192 codice procedura penale, segnatamente in ordine alla valutazione degli elementi indiziari della chiamata in correità. Evidenzia che l'incolpazione si fonda sulle dichiarazioni del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA] in base alle quali il Faraone avrebbe, unitamente ad altri coindagati, costretto [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere la somma di euro 5000,00 nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] dopo che il giorno precedente era stato raggiunto dal Faraone, in veste di factotum, e da [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva sferrato un colpo con il calcio di una pistola. Lamenta il ricorrente la totale assenza di riscontri in ordine al dichiarato del chiamante. Rileva come i riscontri posti a sostegno della credibilità del Bruzzese sono costituiti dal monitoraggio delle celle telefoniche agganciate dagli apparecchi radiomobili in uso agli indagati. Sostiene che gli elementi che il tribunale ritiene astrattamente riscontrare le dichiarazioni del Bruzzese non solo non possono ritenersi univoci e concordanti, come ammesso dagli stessi giudici del riesame, ma risultano addirittura di segno contrario. I coindagati non solo non convergono mai nello stesso punto (se non sfruttando un lasso temporale di oltre tre ore) ma spesso si trovano a distanza di svariati chilometri l'uno dall'altro punto. E' proprio il caso dei due soggetti, Faraone e Cassotta, che secondo la prospettazione accusatoria compiono materialmente l'estorsione; 2. inesistenza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'esistenza dei riscontri a sostegno dell'impianto accusatorio. Lamenta il ricorrente che le ragioni del convincimento del tribunale si fondano sul plausibile (... se non ci sono contatti telefonici tra Faraone e Cassotta e perché gli stessi non hanno voluto essere localizzati e forse si sono incontrati di persona ...) e non risultano spiegate in modo logico ed adeguato.3. mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari con riguardo specifico al ricorrente E alla possibilità di soddisfare dette esigenze con una misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è, nell'ambito del presente procedimento, sottoposto a misura cautelare con riguardo alla imputazione di cui al capo 5), concorso in estorsione pluriaggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], episodio che secondo l'accusa si inserirebbe nell'attività di recupero crediti, con mezzi estorsivi, che rappresenterebbe la più evidente tra le condotte criminali poste in essere dal clan Riviezzi. 2. Con riguardo al motivo sub 1) che investe la sussistenza di elementi fondanti la sua responsabilità, deve preliminarmente rilevarsi che con riguardo alla gravità indiziaria la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale apprezzamento può essere contestato unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente. Nel caso in esame lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità, a titolo di concorso del ricorrente nell'episodio che ha dato origine alla contestazione sub 5) del capo di incolpazione e che il Tribunale del Riesame ha qualificato come estorsione, condividendo le valutazioni del Gip che ha affermato che nei casi in cui ricorre la circostanza aggravante della "finalità mafiosa" la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell'articolo 629 codice penale, con il concorso dello stesso creditore, per avere agevolato il perseguimento di una finalità di profitto di terzi. Sul punto veniva richiamata la sentenza delle Sezioni Unite (n. 29451/20, Fìlardo) che ha chiarito che non è configurabile il reato di ragion fattasi, bensì quello di estorsione, allorché si sia in presenza di una organizzazione specializzata nella realizzazione di crediti per conto altrui.In sintesi, il tribunale del riesame, al pari del gip, ha ritenuto che i fatti accertati dovessero qualificarsi come estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni solo perché commessi al fine specifico di agevolare l'attività del clan Riviezzo, associazione mafiosa che aveva tra le sue finalità il recupero di crediti per conto altrui con mezzi violenti. Secondo detta impostazione è di tutta evidenza che nel giudizio de libertate deve essere provata l'elevata probabilità dell'esistenza dell'associazione. 3. Ciò premesso, ai fini della comprensione della vicenda cautelare occorre dire che si procede ad indagini, nello stesso procedimento, per lo stesso reato (capo 5), oltre che nei confronti del Faraone, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che, come indicato nell'ordinanza impugnata il presente procedimento trae spunto da una precedente indagine, relativa al procedimento penale numero 2047/2018 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, all'esito della quale secondo l'accusa sarebbe emersa la sussistenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, denominata clan Riviezzi, operante in Pignola e nella provincia di Potenza, che avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e del conseguente stato di assoggettamento e d'omertà eseguiva una serie indeterminata di delitti, specializzandosi in particolare nel settore del recupero crediti con modalità estorsive. Detta attività dì indagine ha portato all'adozione dell'ordinanza cautelare depositata dal Gip del Tribunale di Potenza in data 23 Aprile 2021, per associazione per delinquere di stampo mafioso (clan Riviezzo), provvedimento confermato dai tribunale del riesame, ma annullato da questa Suprema Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione, chiamata a verificare in sede cautelare la fondatezza dell'accusa associativa, con sentenza in data 4 febbraio 2022, ha censurato la mancata contestualizzazione temporale delle condotte riferite dai collaboratori di giustizia, così come riportate, considerato che la sentenza assolutoria, pronunciata nel procedimento numero 3294/2006 RGNR, aveva accertato l'insussistenza dell'associazione a delinquere di tipo mafioso "clan Riviezzi" fino a luglio 2012, e quindi gli elementi oggetto di valutazione, al fine di valutare l'esistenza della compagine associativa, dovevano essere limitati a comportamenti intervenuti dopo tale data, anche se non era precluso utilizzare fonti di prove antecedenti, se riferibili al nuovo arco temporale. In sede di rinvio il Tribunale del riesame di Potenza ha dato atto di come nell'ordinanza di riesame, impugnata in Cassazione, fosse stato dato conto di tutte le risultanze d'indagine suscettibili di considerazione ai fini del giudizio di colpevolezza richiesto dall'art. 273 c.p.p., con la conseguenza che non poteva, pertanto, che constatarsi l'impossibilità di superare, ferme quelle risultanze investigative, le carenze e le illogicità motive rilevate dalla Suprema Corte. Per questo, riteneva non provata nel procedimento de libertate la sussistenza dell'associazione mafiosa denominata clan Riviezzi e per questo annullava l'ordinanza e revocava le misure in esecuzione disponendo la scarcerazione degli imputati, se non detenuti per altra causa. 4. Come già indicato per il reato di cui al capo 5) si procede anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che è stato attinto dalla stessa ordinanza genetica, oggetto di conferma da parte del Tribunale del Riesame di Potenza e impugnata in questa sede dal Faraone. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data odierna, pronunciata nel procedimento cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che le produzioni documentali della difesa avevano dimostrato, come a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte nell'ambito del procedimento n. 2047/2018 RGNR il giudice del rinvio ha ritenuto che non vi fossero elementi per affermare la sussistenza del clan Riviezzi e di conseguenza ha annullate l'ordinanza del Tribunale del Riesame in punto sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e qualificazione giuridica del fatto. Giova infatti ribadire che la condotta in esame è stata qualificata come violazione dell'articolo 629 cod. pen. sul solo presupposto della sussistenza dell'associazione denominata clan Riviezzi alla quale sarebbero andati parte dei crediti recuperati. 5. È vero che questa Corte ha escluso l'estensione degli effetti favorevoli della decisione emessa nel procedimento cautelare, nell'ipotesi in cui siano introdotti autonomamente più procedimenti incidentali, perché la frammentazione e la loro autonomia permettono, per il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e decisioni che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilità dell'art. 587 c.p.p. (Cass. pen., Sez. 2^, 14/12/1999, n. 6273, Bonforte, Cass. Pen., 2001, 1870). Tuttavia nel caso di specie il venir meno in sede cautelare dell'esistenza dell'associazione supera la frammentazione del procedimento derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti, perché individua un vizio del provvedimento stesso, che non può non ritenersi comune a tutti i coindagati. 6. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Potenza con riguardo alla sussistenza dell'aggravante della finalità mafiosa e alla qualificazione giuridica del fatto. 7. L'annullamento assorbe il motivo sub2) relativo alle esigenze cautelari P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza sezione per le misure cautelari personali per un nuovo giudizi
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