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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37793/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 10, 44, 83, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, fungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte d'appello ribadito la riconducibilità alla ricorrente delle opere abusive sul rilevo che la Marchioni aveva acquisito la proprietà dell'area nell'ottobre 2019 e che non risultavano realizzate opere abusive sino all'agosto del medesimo anno, da ciò logicamente desumendo che tali opere siano state commissionate dall'imputata, l'unica che, peraltro, aveva un interesse a tale edificazione; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel richiamarsi ai motivi di ricorso, non contiene elementi di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 10, 44, 83, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, fungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte d'appello ribadito la riconducibilità alla ricorrente delle opere abusive sul rilevo che la Marchioni aveva acquisito la proprietà dell'area nell'ottobre 2019 e che non risultavano realizzate opere abusive sino all'agosto del medesimo anno, da ciò logicamente desumendo che tali opere siano state commissionate dall'imputata, l'unica che, peraltro, aveva un interesse a tale edificazione; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel richiamarsi ai motivi di ricorso, non contiene elementi di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 37793/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris