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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 07259/2024

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[OSCURATO:PERSONA]. 12-14-16 in Palermo, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex lege presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, con indicazione dell’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e FONDAZIONE “L’[OSCURATO:PERSONA]’UMANITA’”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, la prima, in virtù di procura speciale apposta su foglio materialmente allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e la seconda da quest’ultimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c., quale legale rappresentante della suddetta Fondazione, entrambe domiciliate presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via G. Nicotera, n. 29; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 707/2019, pubblicata in data 29 marzo 2019; CONDOMINIO R.G.N. 17379/2019 C.C. 12/03/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2024 dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 4150/2014 il Tribunale di Palermo, decidendo sull’opposizione a decreto ingiuntivo (emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] onlus) formulata dal Condominio di Palermo via [OSCURATO:PERSONA] nn. 12-14-16 per il pagamento di una somma asseritamente dovuta a seguito della sottoscrizione di un verbale di conciliazione sottoscritto in sede di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., l’accoglieva, revocando il provvedimento monitorio e dichiarando inammissibile la chiamata in causa, quale terza, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sull’appello formulato dalle opposte soccombenti e nella costituzione del suddetto Condominio appellato (che proponeva anche appello in via incidentale in ordine alla dichiarata inammissibilità della suddetta chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] spa, a titolo di garanzia, con ulteriore formulazione di appello incidentale da parte di quest’ultima società, costituitasi in primo grado, avuto riguardo alla disposta compensazione delle spese nei suoi confronti, malgrado la sua chiamata in causa fosse stata dichiarata inammissibile), la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 707/2019, accoglieva, per quanto di ragione, il gravame principale e, per l’effetto, confermava integralmente l’originario decreto ingiuntivo, regolando le complessive spese giudiziali del doppio grado.

Rigettava, invece, l’appello incidentale del citato Condominio in ordine all’impugnato capo della sentenza di primo grado con il quale era stata dichiarata l’inammissibilità della chiamata di terzo effettuata direttamente nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], siccome eseguita senza autorizzazione del giudice in violazione dell’art. 269 c.p.c.

Accoglieva, invece, l’appello incidentale avanzato dalla citata società [OSCURATO:PERSONA], ponendo le spese conseguenti alla sua chiamata in causa, poi dichiarata inammissibile, a carico del citato Condominio.

A sostegno dell’adottata sentenza la citata Corte di appello giustificava la rilevata fondatezza dell’appello principale ritenendo che, in nessuna parte del verbale di conciliazione, risultava inserita, espressamente o implicitamente, né con rinvio, de relato, ad altri atti, una qualsiasi condizione, né l’opposta difesa dell’appellato Condominio – il quale, anche in secondo grado, aveva insistito nell’affermare che l’impegno contenuto nel verbale stesso era stato sottoposto a condizione - era sorretta da un qualsiasi supporto probatorio.

La Corte palermitana rigettava l’appello incidentale del menzionato Condominio in ordine alla dichiarata inammissibilità della chiamata in causa di terzo effettuata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. siccome illegittimamente eseguita direttamente dallo stesso Condominio senza autorizzazione del giudice, così venendosi a configurare la violazione dell’art. 269 c.p.c.

Di contro il giudice di secondo grado ravvisava la fondatezza del gravame incidentale formulato dalla su indicata società assicuratrice in ordine alla dedotta illegittimità della pronuncia di compensazione delle spese con riferimento al rapporto processuale instauratosi tra le stessa e il Condominio che l’aveva chiamata in giudizio, poiché, per effetto della ritenuta illegittimità di quest’ultima, lo stesso Condominio che vi aveva proceduto avrebbe dovuto sopportare le spese che la società era stata costretta a sopportare per difendersi.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il citato Condominio appellato, resistito con un congiunto controricorso dalle intimate [OSCURATO:PERSONA] e Fondazione “L’Intelligenza Italiana al servizio dell’umanità”, quest’ultima risultante dalla fusione tra la [OSCURATO:PERSONA] onlus e della [OSCURATO:PERSONA]Intelligenza Italiana al servizio dell’umanità” onlus.

L’altra intimata [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 e segg. c.c., nonché dell’art. 1362 c.c., per aver la Corte di appello erroneamente ritenuto non emergente dal verbale di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c. la condizione sospensiva al cui avveramento era subordinata la corresponsione della somma specificata in narrativa a titolo di risarcimento dei danni in favore delle parti appellanti (sofferti a causa delle infiltrazioni idriche manifestatesi nei locali in loro uso) quantificato dai rispettivi tecnici, laddove, invece, per quanto risultante dal riprodotto testo della parte rilevante di detto verbale, era chiaro che tale condizione era stata prevista.

Infatti, in detto verbale, era stato concordato che “…il Condominio precisa che la somma prima detta (di euro 14.489,40, oltre iva al 20%) verrà riconosciuta dalla propria compagnia assicurativa e che pertanto la suddetta conciliazione è sottoposta alla condizione di accettazione della compagnia assicurativa”, aggiungendosi che “…richiedeva ai fini assicurativi di visionare i danni lamentati agli arredi”.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., oltre all’omessa valutazione di circostanze decisive, avuto riguardo alla mancata rilevazione dal testo del verbale conciliativo della suddetta condizione sospensiva sulla base, peraltro, di una motivazione apodittica e non tale da garantire nemmeno il requisito minimo della sufficienza.

3. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione dell’art. 269 c.p.c. in ordine alla ritenuta inammissibilità della chiamata in causa, quale terza, della Carige assicurazioni s.p.a., avendo lo stesso, quale opponente, chiesto, con l’atto di opposizione, di essere autorizzato a chiamare in causa la suddetta Compagnia assicuratrice a titolo di garanzia, avendo proposto la relativa richiesta con l’atto di opposizione per l’eventualità della mancata costituzione della citata società assicuratrice, avendo provved uto , in ogni caso, a chiamarla direttamente in giudizio a prescindere dall’emissione di un provvedimento autorizzativo, in seguito alla cui attività la stessa società si era costituita in giudizio.

4. I primi due motivi –esaminabili congiuntamente perché all’evidenza connessi –sono fondati.

In primo luogo, occorre notare che la motivazione della sentenza impugnata è – nella sua essenzialità - apparente, dal momento che in essa si attesta, in modo del tutto apodittico, che in “nessuna parte del verbale (…conciliativo) … risulta, espressamente o implicitamente, né con rinvio, de relato, ad altri atti, una qualsiasi condizione, … né è sorretta da un qualsiasi supporto probatorio.

Come è agevolmente constatabile, detta motivazione non riporta nemmeno il contenuto della clausola dalla quale potesse evincersi (eventualmente) la dedotta condizione, né si raffronta con il percorso logico-giuridico della pronuncia di primo grado (con la quale, invece, era stata rilevata la sussistenza di un patto tale da configurare una condizione sospensiva alla cui verificazione era subordinato il pagamento della somma concordata a titolo di risarcimento del danno), né richiama espressamente il contenuto delle difese sia delle parti appellanti che –soprattutto - di quelle del Condominio appellato allo scopo di consentire di valutare se, effettivamente, le prospettazioni di quest’ultimo fossero prive di supporto probatorio rispetto alla tesi dal medesimo sostenuta.

Ciò, quindi, ha comportato l’omissione di qualsiasi valutazione sull’interpretazione della clausola contenente la prospettata condizione sospensiva (riprodotta – come ricordato - testualmente in ricorso), rispetto alla quale sarebbe stato necessario che la Corte di appello svolgesse una motivazione improntata all’applicazione dei conferenti criteri ermeneutici (in primo luogo di quelli enucleati nel denunciato art. 1362 c.c., avuto riguardo alle espressioni adottate e all’intenzione delle parti contraenti) per giungere al convincimento sull’esclusione della qualificazione della clausola controversa come caratterizzata dalla previsione di una condizione sospensiva.

Senonché, proprio sulla base del suo contenuto letterale e della correlata volontà esplicata dalle parti, la richiamata clausola – come riportata nel suo aspetto contenutistico -individuava un siffatto tipo di condizione, posto che il verbale di conciliazione in questione, così come redatto e sottoscritto, prevedeva l’accettazione e l’adempimento nel pagamento a condizione, per l’appunto, dell’accettazione da parte della compagnia assicuratrice.

In tal senso, quindi, dovrà regolarsi il giudice di rinvio nell’interpretare il contenuto della clausola controversa del verbale di conciliazione, dovendo così ritenersi rimaste accertate le violazioni denunciate con il primo motivo.

4. E’ fondato anche il terzo motivo.

Trattandosi di censura processuale e, quindi, essendo consentito esaminare gli atti del giudizio anche nella presente sede di legittimità, si constata che nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (nella cui intestazione risulta essere stata aggiunta dal Condominio la locuzione “e chiamata in garanzia”) era stato richiesto – in via preliminare - dall’opponente Condominio che esso, in caso di mancata costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]) e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. agenzia di Palermo, pur già citate direttamente in causa, venisse autorizzato alla chiamata in garanzia delle stesse e, pertanto, che fosse differita la prima udienza allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di legge.

Sulla base di questa verificatasi situazione processuale, deve allora trovare applicazione il principio di diritto (al quale dovrà uniformarsi la Corte di rinvio) secondo cui, nel giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto diopposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali.

Resta, però, fermo – ed è questo lo snodo giuridico dirimente -che, qualora quest'ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in ogni caso (anche, eventualmente, in via gradata) tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata (cfr., in termini, Cass. n. 16336/2020).

E, nel caso di specie, per quanto detto in precedenza, indipendentemente dall’avvenuta citazione diretta della Compagnia assicuratrice (presso la sua sede centrale e presso l’agenzia periferica), quale terza (chiamata a titolo di garanzia), con il proposto atto di opposizione a decreto ingiuntivo (con cui erano state evocate in giudizio, quali parti principali, quelle che avevano ottenuto il provvedimento monitorio, propriamente opposte), l’opponente Condominio aveva comunque formulato l’istanza di autorizzazione ex art. 269 c.p.c. alla chiamata in causa della terza nel corpo dello stesso atto di opposizione, ragion per cui, a prescindere dalla mancata adozione di un provvedimento autorizzativo da parte del giudice, la chiamata in causa non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile, onde deve ritenersi che la Corte di appello è incorsa anche nella violazione processuale denunciata con il motivo in esame.

5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere accolto in tutti e tre i motivi, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, la quale, oltre ad uniformarsi ai principi di diritto prima enunciati, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. 12-14-16 in Palermo, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex lege presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, con indicazione dell’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e FONDAZIONE “L’[OSCURATO:PERSONA]’UMANITA’”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, la prima, in virtù di procura speciale apposta su foglio materialmente allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e la seconda da quest’ultimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c., quale legale rappresentante della suddetta Fondazione, entrambe domiciliate presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via G. Nicotera, n. 29; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 707/2019, pubblicata in data 29 marzo 2019; CONDOMINIO R.G.N. 17379/2019 C.C. 12/03/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2024 dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 4150/2014 il Tribunale di Palermo, decidendo sull’opposizione a decreto ingiuntivo (emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] onlus) formulata dal Condominio di Palermo via [OSCURATO:PERSONA] nn. 12-14-16 per il pagamento di una somma asseritamente dovuta a seguito della sottoscrizione di un verbale di conciliazione sottoscritto in sede di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., l’accoglieva, revocando il provvedimento monitorio e dichiarando inammissibile la chiamata in causa, quale terza, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sull’appello formulato dalle opposte soccombenti e nella costituzione del suddetto Condominio appellato (che proponeva anche appello in via incidentale in ordine alla dichiarata inammissibilità della suddetta chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] spa, a titolo di garanzia, con ulteriore formulazione di appello incidentale da parte di quest’ultima società, costituitasi in primo grado, avuto riguardo alla disposta compensazione delle spese nei suoi confronti, malgrado la sua chiamata in causa fosse stata dichiarata inammissibile), la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 707/2019, accoglieva, per quanto di ragione, il gravame principale e, per l’effetto, confermava integralmente l’originario decreto ingiuntivo, regolando le complessive spese giudiziali del doppio grado. Rigettava, invece, l’appello incidentale del citato Condominio in ordine all’impugnato capo della sentenza di primo grado con il quale era stata dichiarata l’inammissibilità della chiamata di terzo effettuata direttamente nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], siccome eseguita senza autorizzazione del giudice in violazione dell’art. 269 c.p.c. Accoglieva, invece, l’appello incidentale avanzato dalla citata società [OSCURATO:PERSONA], ponendo le spese conseguenti alla sua chiamata in causa, poi dichiarata inammissibile, a carico del citato Condominio. A sostegno dell’adottata sentenza la citata Corte di appello giustificava la rilevata fondatezza dell’appello principale ritenendo che, in nessuna parte del verbale di conciliazione, risultava inserita, espressamente o implicitamente, né con rinvio, de relato, ad altri atti, una qualsiasi condizione, né l’opposta difesa dell’appellato Condominio – il quale, anche in secondo grado, aveva insistito nell’affermare che l’impegno contenuto nel verbale stesso era stato sottoposto a condizione - era sorretta da un qualsiasi supporto probatorio. La Corte palermitana rigettava l’appello incidentale del menzionato Condominio in ordine alla dichiarata inammissibilità della chiamata in causa di terzo effettuata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. siccome illegittimamente eseguita direttamente dallo stesso Condominio senza autorizzazione del giudice, così venendosi a configurare la violazione dell’art. 269 c.p.c. Di contro il giudice di secondo grado ravvisava la fondatezza del gravame incidentale formulato dalla su indicata società assicuratrice in ordine alla dedotta illegittimità della pronuncia di compensazione delle spese con riferimento al rapporto processuale instauratosi tra le stessa e il Condominio che l’aveva chiamata in giudizio, poiché, per effetto della ritenuta illegittimità di quest’ultima, lo stesso Condominio che vi aveva proceduto avrebbe dovuto sopportare le spese che la società era stata costretta a sopportare per difendersi. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il citato Condominio appellato, resistito con un congiunto controricorso dalle intimate [OSCURATO:PERSONA] e Fondazione “L’Intelligenza Italiana al servizio dell’umanità”, quest’ultima risultante dalla fusione tra la [OSCURATO:PERSONA] onlus e della [OSCURATO:PERSONA]Intelligenza Italiana al servizio dell’umanità” onlus. L’altra intimata [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 e segg. c.c., nonché dell’art. 1362 c.c., per aver la Corte di appello erroneamente ritenuto non emergente dal verbale di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c. la condizione sospensiva al cui avveramento era subordinata la corresponsione della somma specificata in narrativa a titolo di risarcimento dei danni in favore delle parti appellanti (sofferti a causa delle infiltrazioni idriche manifestatesi nei locali in loro uso) quantificato dai rispettivi tecnici, laddove, invece, per quanto risultante dal riprodotto testo della parte rilevante di detto verbale, era chiaro che tale condizione era stata prevista. Infatti, in detto verbale, era stato concordato che “…il Condominio precisa che la somma prima detta (di euro 14.489,40, oltre iva al 20%) verrà riconosciuta dalla propria compagnia assicurativa e che pertanto la suddetta conciliazione è sottoposta alla condizione di accettazione della compagnia assicurativa”, aggiungendosi che “…richiedeva ai fini assicurativi di visionare i danni lamentati agli arredi”. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., oltre all’omessa valutazione di circostanze decisive, avuto riguardo alla mancata rilevazione dal testo del verbale conciliativo della suddetta condizione sospensiva sulla base, peraltro, di una motivazione apodittica e non tale da garantire nemmeno il requisito minimo della sufficienza. 3. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione dell’art. 269 c.p.c. in ordine alla ritenuta inammissibilità della chiamata in causa, quale terza, della Carige assicurazioni s.p.a., avendo lo stesso, quale opponente, chiesto, con l’atto di opposizione, di essere autorizzato a chiamare in causa la suddetta Compagnia assicuratrice a titolo di garanzia, avendo proposto la relativa richiesta con l’atto di opposizione per l’eventualità della mancata costituzione della citata società assicuratrice, avendo provved uto , in ogni caso, a chiamarla direttamente in giudizio a prescindere dall’emissione di un provvedimento autorizzativo, in seguito alla cui attività la stessa società si era costituita in giudizio. 4. I primi due motivi –esaminabili congiuntamente perché all’evidenza connessi –sono fondati. In primo luogo, occorre notare che la motivazione della sentenza impugnata è – nella sua essenzialità - apparente, dal momento che in essa si attesta, in modo del tutto apodittico, che in “nessuna parte del verbale (…conciliativo) … risulta, espressamente o implicitamente, né con rinvio, de relato, ad altri atti, una qualsiasi condizione, … né è sorretta da un qualsiasi supporto probatorio. Come è agevolmente constatabile, detta motivazione non riporta nemmeno il contenuto della clausola dalla quale potesse evincersi (eventualmente) la dedotta condizione, né si raffronta con il percorso logico-giuridico della pronuncia di primo grado (con la quale, invece, era stata rilevata la sussistenza di un patto tale da configurare una condizione sospensiva alla cui verificazione era subordinato il pagamento della somma concordata a titolo di risarcimento del danno), né richiama espressamente il contenuto delle difese sia delle parti appellanti che –soprattutto - di quelle del Condominio appellato allo scopo di consentire di valutare se, effettivamente, le prospettazioni di quest’ultimo fossero prive di supporto probatorio rispetto alla tesi dal medesimo sostenuta. Ciò, quindi, ha comportato l’omissione di qualsiasi valutazione sull’interpretazione della clausola contenente la prospettata condizione sospensiva (riprodotta – come ricordato - testualmente in ricorso), rispetto alla quale sarebbe stato necessario che la Corte di appello svolgesse una motivazione improntata all’applicazione dei conferenti criteri ermeneutici (in primo luogo di quelli enucleati nel denunciato art. 1362 c.c., avuto riguardo alle espressioni adottate e all’intenzione delle parti contraenti) per giungere al convincimento sull’esclusione della qualificazione della clausola controversa come caratterizzata dalla previsione di una condizione sospensiva. Senonché, proprio sulla base del suo contenuto letterale e della correlata volontà esplicata dalle parti, la richiamata clausola – come riportata nel suo aspetto contenutistico -individuava un siffatto tipo di condizione, posto che il verbale di conciliazione in questione, così come redatto e sottoscritto, prevedeva l’accettazione e l’adempimento nel pagamento a condizione, per l’appunto, dell’accettazione da parte della compagnia assicuratrice. In tal senso, quindi, dovrà regolarsi il giudice di rinvio nell’interpretare il contenuto della clausola controversa del verbale di conciliazione, dovendo così ritenersi rimaste accertate le violazioni denunciate con il primo motivo. 4. E’ fondato anche il terzo motivo. Trattandosi di censura processuale e, quindi, essendo consentito esaminare gli atti del giudizio anche nella presente sede di legittimità, si constata che nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (nella cui intestazione risulta essere stata aggiunta dal Condominio la locuzione “e chiamata in garanzia”) era stato richiesto – in via preliminare - dall’opponente Condominio che esso, in caso di mancata costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]) e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. agenzia di Palermo, pur già citate direttamente in causa, venisse autorizzato alla chiamata in garanzia delle stesse e, pertanto, che fosse differita la prima udienza allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di legge. Sulla base di questa verificatasi situazione processuale, deve allora trovare applicazione il principio di diritto (al quale dovrà uniformarsi la Corte di rinvio) secondo cui, nel giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto diopposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali. Resta, però, fermo – ed è questo lo snodo giuridico dirimente -che, qualora quest'ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in ogni caso (anche, eventualmente, in via gradata) tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata (cfr., in termini, Cass. n. 16336/2020). E, nel caso di specie, per quanto detto in precedenza, indipendentemente dall’avvenuta citazione diretta della Compagnia assicuratrice (presso la sua sede centrale e presso l’agenzia periferica), quale terza (chiamata a titolo di garanzia), con il proposto atto di opposizione a decreto ingiuntivo (con cui erano state evocate in giudizio, quali parti principali, quelle che avevano ottenuto il provvedimento monitorio, propriamente opposte), l’opponente Condominio aveva comunque formulato l’istanza di autorizzazione ex art. 269 c.p.c. alla chiamata in causa della terza nel corpo dello stesso atto di opposizione, ragion per cui, a prescindere dalla mancata adozione di un provvedimento autorizzativo da parte del giudice, la chiamata in causa non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile, onde deve ritenersi che la Corte di appello è incorsa anche nella violazione processuale denunciata con il motivo in esame. 5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere accolto in tutti e tre i motivi, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, la quale, oltre ad uniformarsi ai principi di diritto prima enunciati, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Se