CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 03178/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9069/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 195, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] n. 76, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che l e rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6585/2021 depositata il06/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 12.4.2010 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Roma per sentir accertare l’esistenza di una servitù di passaggio sulla corte delle convenute, a vantaggio del fondo di essa attrice, nonché la condanna delle medesime ad eseguire le opere necessarie a consentire l’esercizio del diritto reale ed al risarcimento del danno. Nella resistenza delle convenute, che eccepivano l’intervenuta prescrizione del diritto vantatoper non uso ventennale, il Tribunale rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 6585/2021, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame interposto dalla originaria attrice avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Roberta. [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe ravvisato il giudicato esterno, in relazione all’esistenza del diritto di servitù oggetto della domanda giudiziale, derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 54331/2018. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2943 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato l’oggetto della domanda che era stata proposta nel giudizio definito con la sentenza n. 54331/2018 del Giudice di Pace di Roma, escludendo che l’introduzione dello stesso potesse valere come evento interruttivo del decorso della prescrizione del diritto reale. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. Come correttamente rilevato dalla Corte di Appello, con l’atto introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza del Giudice di Pace di cui anzidetto, [OSCURATO:PERSONA], dante causa dell’odierna ricorrente, avev a chiest o la determinazione del confine e l’apposizione dei termini, con rimozione degli ostacoli realizzati dai convenuti, in relazione ad uno stradello comune. Nulla, invece, era stato dedotto, in detto atto di citazione, relativamente alla servitù di passaggio a favore del fondo di [OSCURATO:PERSONA] ed a carico di quello di [OSCURATO:PERSONA] (dante causa delle odierne controricorrenti) che costituisce l’oggetto del presente giudizio. In proposito, la Corte distrettuale ha ritenuto che , poiché “… il transito sullo stradello comune poteva essere esercitato da ciascun comproprietario in forza del suo titolo dominicale … le pretese aventi ad oggetto la rimozione degli ostacoli al transito su detto stradello esulano dal tema della servitù di passaggio, costituita a favore di [OSCURATO:PERSONA] e da esercitare mediante il transito su una parte del fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). A tale considerazione, già di per sé decisiva per escludere la configurabilità del giudicato esterno, la Corte territoriale aggiunge l’ulteriore rilievo che “… nella motivazione della citata sentenza il Giudice di Pace precisava di non poter entrare nel merito delle questioni concernenti sia l’esistenza di una servitù di passaggio a favore degli attori ed a carico del fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sia l’esercizio del diritto e l’eventuale prescrizione per non uso dello stesso, in quanto dette questioni risultavano estranee al giudizio per come delimitato dalle conclusioni contenute nell’atto di citazione, che non accennano in alcun modo a detta materia” (cfr. ancora pag. 5). La conclusione cui è pervenuto il giudice di appello, di escludere la sussistenza del giudicato esterno, è corretta in diritto, posta la già rilevata diversità dell’oggetto dei due giudizi. Inoltre, essa si fonda su considerazioni non attinte in modo adeguato dalle censure in esame. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe deciso sulla base di elementi non emergenti dalle deposizioni dei testimoni escussi nel corso del giudizio di merito e dalla visura catastale acquisita agli atti. La censura è inammissibile. Innanzitutto, essa difetta di specificità, in quanto la ricorrente non riporta neppure quali sarebbero le risultanze delle prove, orali e documentali, che in ipotesi il giudice di merito avrebbe disatteso, o erroneamente interpretato. In merito, va ribadito il principio secondo cui “Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessavalutazione di provedocumentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa deldocumento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche dispecificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesafatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere diesame, e ancora menodi considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 18506 del 25/08/2006 , Rv. 591899; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007 , Rv. 600199 e Cass. Sez.5, Sentenza n. 13625 del 21/05/2019 , Rv. 653996 ). I l motivo di ricorso in cassazione, infatti, deve porre il Collegio in condizioni di verificare che il documento del quale si lamenta il mancato esame sia stato ritualmente acquisito agli atti del giudizio di merito, chiarendo il momento e la modalità con cui tale acquisizione è stata assicurata. Inoltre, l’odierna ricorrente, nel contestare il procedimento logico – argomentativo della Corte distrettuale, propone una ricostruzione alternativa del fatto, rispetto a quella prescelta dal giudice di merito, senza confrontarsi con il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre, in sede di legittimità, una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, posto l’ulteriore principio, che merita esso pure di essere ribadito, secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri