CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06583/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 febbraio 1974 avverso la sentenza del 6 luglio 2020 della CORTE APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa il 28 gennaio 2020 dal Tribunale di Roma, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di rapina impropria e, applicata l'attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 codice penale, ha rideterminato la pena inflitta in primo grado. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di rapina, poiché la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata quale tentato furto e ritenuta non punibile ex art. 131 bis cod.pen. per la particolare tenuità del fatto, in quanto non sussiste la violenza contestata, come emerge dalla visione dei video relativi al fatto per cui è processo. La corte di appello ha respinto lo specifico motivo di gravame valorizzando il contenuto del verbale di arresto,da cui emerge che l'imputato si stava allontanando dal negozio e, per non essere bloccato dall'addetto all'accoglienza che lo aveva seguito all'esterno, contestandogli l'appropriazione e chiedendo la restituzione di quanto sottratto, si A divincolava e lo strattonava. Di contro dalla visione dei video emerge un differente svolgimento della vicenda in quanto l'imputato, trattenuto dall'addetto alla sicurezza, rimaneva fermo e i verbalizzanti intervenivano subito dopo. 2.2 Vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis codice penale, previa riqualificazione della condotta in tentato furto aggravato, in quanto Pace risulta incensurato e ha posto in essere un comportamento non abituale. 2.3 Violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio poiché la corte di appello accogliendo parzialmente le doglianze difensive ha concesso le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, nonché l'attenuante specifica di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., per il non rilevante valore delle confezioni di profumo sottratte, ma con riferimento a tale ultima attenuante non ha operato la riduzione massima, pari ad 1/3 della pena base, senza fornire alcuna motivazione. 2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale, che è stato negato valorizzando le modalità dell'azione avvenuta in pieno giorno e l'atteggiamento aggressivo dell'imputato, il quale ha dichiarato di essere assuntore abituale di cocaina e di procurarsi il denaro necessario per l'acquisto della droga sottraendo i profumi per poi cederli agli spacciatori. Considerato in diritto 1.il ricorso è inammissibile. 1.1 D primo motivo di ricorso è generico in quanto non si confronta con la argomentazione resa dalla Corte di Appello, la quale ha fatto riferimento al tenore del verbale di arresto, da cui emerge che i verbalizzanti assistevano direttamente alla animata discussione che si svolgeva tra l'addetto all'accoglienza clienti e l'imputato, che cercava di divincolarsi, strattonando il suo antagonista. La corte ha spiegato che tale ricostruzione non risulta smentita dalle riprese videoregistrate perché le stesse si riferiscono soltanto alla prima parte della azione, che si è svolta all'interno del negozio, mentre la violenza è stata esercitata dall'imputato mentre si trovava per strada fuori del negozio, per divincolarsi dalla presa dell'addetto che lo aveva inseguito, chiedendo la restituzione della refurtiva. 1.2 II secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo poiché, per le ragioni esposte, non ricorrono gli estremi per l'invocata riqualificazione e il delitto di rapina supera i limiti edittali previsti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis codice penale. 1.3 D terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito non è tenuto, nel momento in cui riconosce un'attenuante, ad applicare la riduzione sanzionatoria nella sua massima estensione e non risulta necessaria una specifica motivazione in ordine alle singole riduzioni operate iche rientrano nell'ambito del potere discrezionale di giudici di merito ed esula dalle competenze di questa Corte, se non affetta da manifesta illogicità. La misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. (Sez. 3, Sentenza n. 6877 del 26/10/2016 Ud. (dep. 14/02/2017 ) Rv. 269196 - 01 Anche di recente questa corte ha avuto modo di ribadire che non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile, in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta. (Sez. 2 - , Sentenza n. 37061 del 22/10/2020 Ud. (dep. 22/12/2020 ) Rv. 280359 - 01) Giove inoltre ribadire in questa sede che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo". (Sez. 4, Sentenza n. 54966 del 20/09/2017 Ud. (dep. 07/12/2017 ) Rv. 271524 - 01) . 1.4 Anche la motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena risulta logica e coerente rispetto alle emergenze processuali e, pertanto, immune dalle censure dedotte, in quanto valorizza un aspetto della condotta da cui si desume il rischio di recidiva dell'imputato, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 133 codice penale. 2.Si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le statuizioni conseguenti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 1 febbraio 2022 il consigliere estensore Il P e