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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 10899/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19059/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al lungotevere [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente per legge -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di FIRENZE n. 1320/2017 depositata il 18/04/2017.

R.g.n . 19059 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19/02/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: la [OSCURATO:SOCIETA]., già QuadrifoglioServizi ambientali [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza gravata, impugna, con atto affidato a undici motivi, la sentenza n. 1320 del 18/04/2017, del Tribunale di Firenze, di rigetto dell’impugnazione proposta dalla detta [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze, che aveva condannato la detta società a restituire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 94,69, oltre interessi a titolo di IVA sulla TIA; risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

Considerato che il Collegio ritiene che nella specie, sulla base della sentenza impugnata, la materia del contendere concerne la TIA1 ossia la Tariffa d’[OSCURATO:PERSONA], come risulta dal complessivo tenore della sentenza stessa e dalla qualificazione espressa del contenzioso di cui alla pag. 4, dove il Tribunale afferma esplicitamente: «nel caso di specie si discute di Tariffa d’[OSCURATO:PERSONA] e non di tariffa [OSCURATO:PERSONA]»; è la stessa difesa dell’[OSCURATO:SOCIETA]. che nel riportare, alla pag. 2 del proprio ricorso, le conclusioni della citazione introduttiva in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] ammette, almeno implicitamente, che si tratta diTariffa d’[OSCURATO:PERSONA], ossia di TIA1; a tanto consegue che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla difesa dellaricorrente è infondata, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il contraddittore legittimo R.g.n . 19059 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. Valle è il soggetto che in concreto provvede alla riscossione e non l’ente pubblico territoriale impositore (Cass. n. 17491 del 14/07/2017 Rv. 644908 –01) posto che i n materia di Tariffa d' [OSCURATO:PERSONA] , ai sensi dell'art. 49, commi, 8, 9 e 13, del d.lgs. n. 22 del 1997, mentre l'attività impositiva delegata dalla legge statale spetta in via esclusiva al Comune, che determina l'an ed il quantum della tariffa, al soggetto terzo affidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete l'attività di gestione e di recupero del tributo in cui rientra l'emissione degli avvisi di accertamento; il ricorso è, nondimeno, inammissibile, atteso che l’intera articolazione delle censure proposte dall’[OSCURATO:SOCIETA]. è riferita alla TIA2 ossia alla [OSCURATO:PERSONA], ossia della tariffa di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 3/04/2006, come interpretata dall’art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 31/05/ 2010, quale convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010 , che ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non trattandosi di un tributo (Sez.

U n. 8631 del 07/05/2020 Rv. 657620 - 01; Cass. n. 454 del 13/01/2021 Rv. 660266 –01); la sentenza del Tribunale di Firenze oggetto di impugnazione è resa, viceversa e come già tratteggiato, in materia di TIA1, come fatto palese sia dalla detta qualificazione esplicita della causa data dal giudice sia dall’esclusione della natura tributaria della Tariffa d’[OSCURATO:PERSONA] di cui alla pag. 5 della motivazione, con la conseguenza, correttamente tratta dalla sentenza impugnata sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6149 del 5/03/2020 Rv. 657290 – 01; Sez.

U n. 5078 del 15/03/2016 Rv. 639013 - 01), della non assoggettabilità delle somme a detto titolo corrisposte all’Imposta sul V alore A ggiunto , con conseguente debenza del rimborso in favore di [OSCURATO:PERSONA]; alla mancata correlazione dell’impugnazione e segnatamente del ricorso alla sentenza impugnata consegue l’inammissibilità R.g.n . 19059 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. Valle complessiva dell’impugnazione, poiché essa non si attagli a alla sentenza che intende censurare; il ricorso è, pertanto, inammissibile; le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata,in relazione al valore della controversia,sono liquidate come da dispositivo: la decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19059/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al lungotevere [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente per legge -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di FIRENZE n. 1320/2017 depositata il 18/04/2017. R.g.n . 19059 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19/02/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: la [OSCURATO:SOCIETA]., già QuadrifoglioServizi ambientali [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza gravata, impugna, con atto affidato a undici motivi, la sentenza n. 1320 del 18/04/2017, del Tribunale di Firenze, di rigetto dell’impugnazione proposta dalla detta [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze, che aveva condannato la detta società a restituire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 94,69, oltre interessi a titolo di IVA sulla TIA; risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni. Considerato che il Collegio ritiene che nella specie, sulla base della sentenza impugnata, la materia del contendere concerne la TIA1 ossia la Tariffa d’[OSCURATO:PERSONA], come risulta dal complessivo tenore della sentenza stessa e dalla qualificazione espressa del contenzioso di cui alla pag. 4, dove il Tribunale afferma esplicitamente: «nel caso di specie si discute di Tariffa d’[OSCURATO:PERSONA] e non di tariffa [OSCURATO:PERSONA]»; è la stessa difesa dell’[OSCURATO:SOCIETA]. che nel riportare, alla pag. 2 del proprio ricorso, le conclusioni della citazione introduttiva in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] ammette, almeno implicitamente, che si tratta diTariffa d’[OSCURATO:PERSONA], ossia di TIA1; a tanto consegue che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla difesa dellaricorrente è infondata, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il contraddittore legittimo R.g.n . 19059 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. Valle è il soggetto che in concreto provvede alla riscossione e non l’ente pubblico territoriale impositore (Cass. n. 17491 del 14/07/2017 Rv. 644908 –01) posto che i n materia di Tariffa d' [OSCURATO:PERSONA] , ai sensi dell'art. 49, commi, 8, 9 e 13, del d.lgs. n. 22 del 1997, mentre l'attività impositiva delegata dalla legge statale spetta in via esclusiva al Comune, che determina l'an ed il quantum della tariffa, al soggetto terzo affidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete l'attività di gestione e di recupero del tributo in cui rientra l'emissione degli avvisi di accertamento; il ricorso è, nondimeno, inammissibile, atteso che l’intera articolazione delle censure proposte dall’[OSCURATO:SOCIETA]. è riferita alla TIA2 ossia alla [OSCURATO:PERSONA], ossia della tariffa di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 3/04/2006, come interpretata dall’art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 31/05/ 2010, quale convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010 , che ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non trattandosi di un tributo (Sez. U n. 8631 del 07/05/2020 Rv. 657620 - 01; Cass. n. 454 del 13/01/2021 Rv. 660266 –01); la sentenza del Tribunale di Firenze oggetto di impugnazione è resa, viceversa e come già tratteggiato, in materia di TIA1, come fatto palese sia dalla detta qualificazione esplicita della causa data dal giudice sia dall’esclusione della natura tributaria della Tariffa d’[OSCURATO:PERSONA] di cui alla pag. 5 della motivazione, con la conseguenza, correttamente tratta dalla sentenza impugnata sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6149 del 5/03/2020 Rv. 657290 – 01; Sez. U n. 5078 del 15/03/2016 Rv. 639013 - 01), della non assoggettabilità delle somme a detto titolo corrisposte all’Imposta sul V alore A ggiunto , con conseguente debenza del rimborso in favore di [OSCURATO:PERSONA]; alla mancata correlazione dell’impugnazione e segnatamente del ricorso alla sentenza impugnata consegue l’inammissibilità R.g.n . 19059 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. Valle complessiva dell’impugnazione, poiché essa non si attagli a alla sentenza che intende censurare; il ricorso è, pertanto, inammissibile; le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata,in relazione al valore della controversia,sono liquidate come da dispositivo: la decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così d
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