CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 26346/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pescaravisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ilquale, dopo avere ulteriormente argomentato in ordine ai primi tre motivi diricorso, ha insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di D’[OSCURATO:PERSONA], ilquale, dopo avere ulteriormente argomentato in ordine ai motivi di ricorso, hainsistito per l’annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio,dell’ordinanza impugnata;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlessandro [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo i ricorsi siano rigettati;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], indifesa di [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa diD’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12/09/2025, il Tribunale di Pescara rigettava lerichieste di riesame che erano state presentate, con distinti atti, da [OSCURATO:PERSONA] DiMatteo e da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale ilG.i.p. del Tribunale di Pescara – dopo che analoga misura era stata disposta condecreto del 16/06/2025 del G.i.p. del Tribunale di Chieti, che si eracontestualmente dichiarato incompetente – aveva disposto:a) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo:a.1) della somma di € 274.550,00 in relazione al reato di indebitapercezione di erogazioni pubbliche (così riqualificato) continuata in concorso dicui al capo 2);a.2) della somma di € 44.850,00 in relazione ai reati di malversazione dierogazioni pubbliche in concorso di cui ai capi 3) e 4);b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], della somma di € 60.000,00 inrelazione ai reati di malversazione di erogazioni pubbliche in concorso di cui aicapi 3) e 4);c) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della somma di € 1.414.879,33 inrelazione ai reati di malversazione di erogazioni pubbliche di cui ai capi 6) e 8),somma, questa, da recuperare, in caso di incapienza, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] DiMatteo.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pescara,hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] e FedericaD’[OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], è affidato a quattro motivi.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 191 cod. proc. pen., conriferimento all’art. 371 dello stesso codice, con riguardo all’«inutilizzabilità delcontenuto del materiale informatico oggetto di consulenza conferita dal pubblicoministero di Chieti al CTP ing. Chiulli P.G. con incarico del 13.05.2025 nonchédella documentazione ivi contenuta in conseguenza della illegittima acquisizioneagli atti del fascicolo delle indagini preliminari del medesimo materiale oggetto disequestro probatorio disposto nell’ambito del p.p. 5090/21 RGNR Procura dellaRepubblica Tribunale di Pescara».[OSCURATO:PERSONA] espone che: a) la quasi totalità della documentazione su cui èstato fondato il disposto sequestro preventivo proviene dal contenuto degli harddisk di alcuni suoi device (personal computer e telefoni cellulari) che era statoacquisito nell’ambito del procedimento 5090/21 RGNR della Procura dellaRepubblica di Pescara relativo a reati fallimentari; b) con istanza del 07/05/2025,il pubblico ministero di Chieti chiedeva al titolare del procedimento 5091/21RGNR della Procura della Repubblica di Pescara di trasmettergli copia dellaconsulenza tecnica che era stata disposta circa tre anni prima sui menzionatipersonal computer e telefoni cellulari nonché copia delle immagini che eranostate registrate nell’ufficio del [OSCURATO:PERSONA] in Francavilla al Mare; c) conprovvedimento del 08/05/2025, il pubblico ministero di Pescara autorizzava latrasmissione richiesta; d) il 13/05/2025, il pubblico ministero di Chieti conferivaincarico al consulente tecnico ing. Chiulli di eseguire «copia forense dei supportidi memoria, hard disk ed altro già oggetto di consulenza tecnica per conto dellaProcura di Pescara nell’ambito del procedimento penale n. 5090/21 e oggetto disequestro a carico di [OSCURATO:PERSONA] da parte della Procura di Pescara»; e) il23/05/225, l’ing. Chiulli depositava la propria relazione tecnica e l’hard diskportatile usb contenente «il risultato della copie effettuate».Ciò esposto, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che: a) la copia forense degli hard disk deisuoi device, dalla quale è stata estratta la quasi totalità dei documenti posti afondamento del sequestro preventivo, senza indicazione degli elementi daricercare, era stata detenuta illegittimamente dalla Procura della Repubblica diPescara per oltre tre anni; b) la stessa copia forense era stata irritualmenteacquisita dalla Procura della Repubblica di Chieti, atteso che il pubblico ministerodi Chieti aveva chiesto che gli fosse trasmessa una copia della consulenza tecnicache era stata disposta circa tre anni prima sui device del [OSCURATO:PERSONA] e che ilpubblico ministero di Pescara aveva provveduto in tale senso; c) in occasionedelle nuove operazioni di estrazione della copia forense degli hard disk dei deviceche erano stati acquisiti dalla Procura della Repubblica di Chieti, non erano statidati gli avvisi previsti dall’art. 360 cod. proc. pen.; d) i documenti, prima ancoradi essere tratti dalla copia forense consegnata dalla Procura della Repubblica diPescara alla Procura della Repubblica di Chieti, erano già nella disponibilità dellaGuardia di finanza di Chieti, incaricata delle indagini, come risulterebbedall’annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dall’informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della stessaGuardia di finanza, nelle quali i suddetti documenti erano stati indicati evalorizzati.Pertanto, gli elementi utilizzabili ai fini del sequestro «andrebbero individuatiesclusivamente con riguardo ai rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA]»,con la conseguenza che «il vincolo cautelare andrebbe circoscritto ai soli importierogati da tale banca».3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea e falsa applicazione dell’art. 316-biscod. pen., «insussistenza del reato per carenza del momento consumativo –illegittima anticipazione della cautela – difetto di motivazione».Dopo avere richiamato alcune pronunce della Corte di cassazione sul temadel momento consumativo del reato di malversazione di erogazioni pubbliche, ilDi [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il Tribunale di Pescara avrebbe omesso di motivare inordine a tale aspetto, che era stato oggetto di uno specifico motivo di riesame,così incorrendo sia nel vizio di mancanza della motivazione, in quanto omessa oapparente, sia nel vizio di violazione dell’art. 316-bis cod. pen., per avere fattomal governo dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, in ordineall’individuazione del momento consumativo del reato, il quale, nella specie, nonsi sarebbe consumato, né vi sarebbe «stata una frustrazione della finalità sotteseall’erogazione».L’ordinanza impugnata sarebbe «carente anche quanto al richiamo alladocumentazione agli atti del riesame […] dalla quale si evinceva il maggiorimpiego di danaro da parte della [OSCURATO:PERSONA] (circa euro 6 milioni rispetto ai circa 2milioni di finanziamenti garantiti) e (il corso del) la realizzazione dell’operafinanziata, circostanze idonee ad escludere l’irreversibilità della tutela apprestatadalla norma. Senza mancare di rimarcare come l’oggetto della erogazioneincidesse non tanto sull’opera, quanto piuttosto sul ripristino della liquiditàaziendale».3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: «violazione dell’art. 606 lett.e) in relazione all’art. 606 lett. b) cpp – errata e/o apparente motivazione».Premette che, con uno specifico motivo di riesame, aveva lamentato lasproporzione del sequestro rispetto al profitto dei reati di malversazione dierogazioni pubbliche riferiti ai finanziamenti che erano stati erogati dalla [OSCURATO:PERSONA] diCredito Cooperativo di Cappelle (BCC) sul Tavo e dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena (MPS), finanziamenti che il G.i.p. aveva ritenuto legittimi quanto alla fasedell’erogazione – con esclusione, perciò, dell’indebita percezione di essi –,ravvisando la sola malversazione.Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il Tribunale di Pescara, nel rigettareil suddetto motivo, avrebbe erroneamente ritenuto che, come per il reato diindebita percezione di erogazioni pubbliche, anche per il reato di malversazionedi erogazioni pubbliche il profitto del reato dovesse essere individuato «nellesomme indebitamente percepite».Da ciò la fondatezza della richiesta di riduzione del sequestro che era stataavanzata in sede di riesame e la considerazione che «le somme sottoponibili avincolo cautelare non possono che essere al più quelle corrispondenti alladifferenza tra l’importo erogato e quello ancora riconducibile alla tutela pubblica,tenuto conto delle rimesse medio tempore eseguite dalla società beneficiariadell’erogazione, come meglio dettagliato nel motivo di riesame».3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce: «violazione dell’art. 606 lett.e) omessa motivazione in relazione ad uno dei motivi di riesame – assenza totaledi vaglio del motivo».Il Tribunale di Pescara avrebbe omesso di motivare in ordine allo specificomotivo di riesame con il quale egli aveva contestato, argomentando al riguardo,la mancanza del fumus circa il ruolo, che gli era stato attribuito nelle imputazioniprovvisorie, di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA]4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], èaffidato a tre motivi.4.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 191 e 253 dello stessocodice, con riferimento all’«inutilizzabilità della copia forense integrale dei daticontenuti all’interno dell’hard disk sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di diversoprocedimento penale per violazione della procedura volta all’acquisizione dellarelativa copia forense, in particolare per essere stata la predetta copiaillegittimamente trattenuta sine die nell’ambito del diverso procedimento».Deduce l’inutilizzabilità della copia forense degli hard disk dei device cheerano stati sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento 5090/21RGNR della Procura della Repubblica di Pescara e che era stata da questatrasmessa al pubblico ministero del Tribunale di Chieti in quanto «allarealizzazione della copia forense non hanno fatto seguito né la selezione delleinformazioni pertinenti ai fini investigativi, né la distruzione dei dati irrilevanti» ein quanto la stessa copia era «stata trattenuta integralmente presso gli ufficidella Procura [della Repubblica di Pescara] […] ben oltre il tempo necessario aselezionare le informazioni pertinenti al reato» e, di fatto, «sine die».4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 110 cod. pen., conriferimento «alla sussistenza degli elementi costitutivi del concorso dellaD’[OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui all’art. 316 bis c.p.».Il Tribunale di Pescara avrebbe ritenuto che la ricezione, da partedell’indagata, di bonifici provenienti da [OSCURATO:SOCIETA]. privi di giustificazione sarebbe«sufficiente a integrare l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecieconcorsuale di cui all’art. 110 c.p.» (così il ricorso).[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deduce come «questa circostanza, di per sé sola, non possabastare, poiché nulla dice in ordine alla consapevolezza, in capo all’indagata,della origine di quelle somme e, in particolare, del fatto che le stesseprovenissero proprio da finanziamenti garantiti da fondi statali e vincolati allosvolgimento di determinate attività» e che il Tribunale di Pescara avrebbe dovuto«individuare qualche elemento di prova tale da dimostrare che la ricorrente, nelmomento in cui ha utilizzato i denari pervenuti da [OSCURATO:SOCIETA]., fosse consapevoledella loro provenienza e della esistenza di un vincolo di destinazione».4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 316-bis cod. pen., conriferimento «alla sussistenza degli elementi costitutivi» del reato dimalversazione di erogazioni pubbliche.Deduce che i finanziamenti in contestazione «non sono stati erogatidirettamente dallo Stato o da un altro ente pubblico, bensì da un soggettoprivato, ossia un istituto di credito», con la conseguente insussistenza del reatodi cui all’art. 316-bis cod. pen., il quale ha riguardo ai finanziamenti erogati,appunto, «dallo Stato o da un altro ente pubblico». Ritenere la configurabilità delreato di malversazione di erogazioni pubbliche anche nel caso di «finanziamentiprivati erogati in ragione di una garanzia pubblica» configurerebbe un’analogia inmalam partem lesiva del principio di riserva di legge di cui all’art. 25 Cost.L’interpretazione fatta propria dal Tribunale di Pescara sarebbe lesiva anchedel principio di offensività in quanto «la garanzia pubblica che assiste ilfinanziamento privato (che peraltro copre solo parte dell’importo) è destinata adessere attivata solo in via eventuale, in caso di mancata restituzione da parte delsoggetto beneficiario. Qualora ciò non si verifichi, è evidente che lo Stato ocomunque l’ente pubblico che ha prestato la garanzia non subisce alcun danno».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] – i quali, ponendo questioni analoghe, possono essereesaminati congiuntamente –, sono fondati nei limiti e nei termini che seguono.In particolare, le censure che sono state avanzate dai ricorrenti con talimotivi:a) non sono fondate per quanto concerne l’acquisizione, da parte dellaProcura della Repubblica di Chieti, presso la Procura della Repubblica di Pescara,della “copia forense” dei dati contenuti nei dispositivi informatici che erano statisequestrati a [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento penale 5090/21RGNR;b) sono fondate con riguardo all’analisi, da parte della Procura dellaRepubblica di Chieti, dei dati contenuti nella suddetta “copia forense”.1.1. Si deve premettere che, in questa sede, non potrebbero essere fattevalere – né, peraltro, lo sono state – eventuali irregolarità che si fossero inipotesi verificate nell’ambito del procedimento penale 5090/21 RGNR dellaProcura della Repubblica di Pescara (Sez. 3, n. 41055 del 01/10/2025,Malandrino, punto 2.2 del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”).Ciò premesso, quanto alle censure che concernono l’acquisizione della “copiaforense” dei dati contenuti nei dispositivi informatici che erano stati sequestrati aLuca [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento penale 5090/21 RGNR della Procuradella Repubblica di Pescara, si deve anzitutto osservare che il fatto che dettoufficio non avesse proceduto a restituirla al [OSCURATO:PERSONA] dopo avere selezionato, trai dati in essa contenuti, quelli pertinenti ai reati per i quali stava procedendo –con la conseguenza che tale “copia forense” era rimasta inserita tra gli atti diquel procedimento penale –, non comporta alcuna invalidità dell’acquisizione, daparte del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Chieti, dellastessa quale atto relativo ad altro procedimento penale, ai sensi degli artt. 117 e371 cod. proc. pen.Si deve aggiungere che, una volta che il pubblico ministero presso la Procuradella Repubblica di Pescara aveva operato la selezione dei dati pertinenti ai reatiper i quali stava procedendo, il [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto presentarerichiesta di restituzione della “copia forense” e, se necessario, fare valere leproprie ragioni anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema, inparticolare, mediante la procedura di cui all’art. 263 cod. proc. pen. Il che,evidentemente, non è avvenuto nella specie.In secondo luogo, l’indicata possibilità di acquisire la “copia forense”, qualeproc. pen., esclude che l’acquisizione in questione possa essere ritenuta invalidaper il solo fatto che il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso ilTribunale di Chieti aveva chiesto all’omologo ufficio di Pescara la sola copia della«consulenza tecnica sui computer e sui telefoni dell’indagato» ottenendoautorizzazione in tal senso. Infatti, l’autorità giudiziaria può trasmettere le copieanche di propria iniziativa ai sensi dell’art. 117, comma 1, secondo periodo, cod.proc. pen., con la conseguenza che la consegna della “copia forense”, anche inassenza di una puntuale richiesta in tal senso, non integra, all’evidenza, alcunaviolazione di legge. Né varrebbe ad inficiare la avvenuta acquisizione lacircostanza, adombrata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la Guardia difinanza di Chieti, incaricata delle indagini, avrebbe avuto la disponibilità di daticontenuti nella “copia forense” prima della formale consegna dei materiali allaProcura della Repubblica di Chieti, non avendo la difesa chiarito la natura delleinformazioni e la loro eventuale già avvenuta ostensione nel procedimentooriginario né tenuto conto dell’ampiezza delle prerogative riconosciute alla poliziagiudiziaria dall’art. 348 cod. proc. pen. anche successivamente allacomunicazione della notizia di reato.1.2. Le censure che concernono l’analisi, da parte della Procura dellaRepubblica di Chieti, dei dati contenuti nella “copia forense” legittimamenteacquisita sono, invece, fondate.1.2.1. Costituisce orientamento ormai consolidato della giurisprudenza dellaCorte di cassazione quello secondo cui, in tema di sequestro probatorio di daticontenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero,al fine di consentire un’adeguata valutazione della proporzionalità della misurasia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui ènecessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, lespecifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materialeinformatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell’eventualeperimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformirispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verràeffettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copiainformatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini,Rv. 288139-01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358-03).La Corte di cassazione ha peraltro successivamente precisato, affermandoun principio che è condiviso dal [OSCURATO:PERSONA], che la necessità di garantire laproporzionalità del sequestro probatorio avente a oggetto dati contenuti indispositivi informatici o telematici non impone che sia indicato, già nel decretodispositivo, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in mododeterminato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni diestrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministeroin grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare, inmodo eccessivo, l’accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare,anche successivamente, l’eccessiva durata del termine fissato mediante istanzadi restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto dirigetto davanti all’autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 289205-01).1.2.2. Nel caso in esame, la “copia forense”, legittimamente formatanell’ambito del procedimento penale 5090/21 RGNR della Procura dellaRepubblica di Pescara, era stata successivamente validamente acquisita, perquanto si è detto al punto 1.1, dal pubblico ministero presso la Procura dellaRepubblica di Chieti.La stessa “copia forense” era anche già stata oggetto di analisi e selezionenell’ambito del suddetto procedimento penale 5090/21 RGNR della Procura dellaRepubblica di Pescara.Tuttavia, ciò era avvenuto nella prospettiva dell’estrazione, tra i dati in essacontenuti, di quelli pertinenti ai reati per i quali stava procedendo la stessaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.Orbene, poiché l’analisi della “copia forense” da parte del pubblico ministerodella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti era funzionaleall’estrazione di dati diversi, cioè dei dati pertinenti ai reati oggetto dell’odiernaprovvisoria incolpazione, ne discende che le esigenze della pertinenzialità e,come si è detto al punto 1.2.1, della proporzionalità imponevano allo stessopubblico ministero di assicurare nuovamente le garanzie previste per l’analisi deidati contenuti nei dispositivi informatici.In particolare, il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso ilTribunale di Chieti, nel conferire l’incarico di consulenza al fine dell’analisi dei daticontenuti nella “copia forense” relativa ai dispositivi informatici del [OSCURATO:PERSONA],doveva indicare le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezionedel materiale informatico contenuto, con la giustificazione dell’eventualeperimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformirispetto ai confini temporali delle imputazioni provvisorie, così da assicurare unaselezione dei dati mirata, non eccedente rispetto alle esigenze di accertamentodei reati per i quali stava procedendo, evitando acquisizioni meramenteesplorative o, comunque, indiscriminate.1.2.3. A dette indicazioni il pubblico ministero procedente non si èconformato atteso che, dalla lettura del verbale di consulenza tecnica e diconferimento dell’incarico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta che il medesimo si è limitato arichiedere l’esecuzione di «copia forense dei supporti di memoria, hard disk edaltro già oggetto di consulenza tecnica per conto della Procura di Pescaranell’ambito del p.p. n. 5090/2021 e oggetto di sequestro a carico di Di MatteoLuca da parte della Procura di Pescara», senza indicare né le specificheinformazioni oggetto di ricerca né i criteri di selezione del materiale informatico,con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati diinteresse.1.2.4. Quanto al vizio che ne consegue, esso deve essere ravvisato nellainutilizzabilità dei dati informatici estratti dalla più volte menzionata “copiaforense”, atteso che gli stessi sono stati acquisiti in violazione di un divietoprobatorio, segnatamente, di regole procedimentali che si devono ritenereespressive di principi e disposizioni costituzionali e sovranazionali (per talenozione di inutilizzabilità: Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, Sparacino, Rv.288547-01; Sez. 2, n. 15423 del 21/04/2026, Napoletano, non massimata).Le indicate regole procedimentali, dirette ad assicurare il principio diproporzionalità nell’analisi dei dati contenuti nei dispositivi informatici otelematici, si devono infatti ritenere espressive delle disposizioni costituzionali esovranazionali a tutela della segretezza della corrispondenza (Corte cost.,sentenza n. 170 del 2023), del diritto al rispetto della vita privata e familiare ealla protezione dei dati di carattere personale.1.2.5. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio,per un nuovo giudizio, al Tribunale di Pescara, competente ai sensi dell’art. 324,comma 5, cod. proc. pen., con assorbimento dell’esame degli ulteriori motivi deidue ricorsi.Tale esito si impone al fine di verificare se, espunti gli elementi inutilizzabili,sussistano o meno emergenze sufficienti a sostenere il decreto “genetico” sotto ilprofilo del fumus.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno segnalare al giudice di rinvio, per il caso incui in esito alla prova di resistenza dovesse ravvisare il fumus, la necessità ditenere conto del principio secondo cui, in tema di malversazione di erogazionipubbliche, se il regolare assolvimento dell’obbligo di restituzione delfinanziamento non può assumere rilievo ai fini della configurabilità del reato unavolta che la distrazione sia già stata consumata (Sez. 6, n. 12653 del09/02/2016, Sidoti, Rv. 267205-01), la restituzione totale o parziale dellesomme mutuate ben può invece rilevare con riguardo alla determinazionedell’ammontare del profitto del reato da sottoporre a sequestro preventivofinalizzato alla confisca (Sez. 6, n. 28416 del 06/05/2022, Sogliani, nonmassimata sul punto; pag. 17, ultimi tre capoversi del punto 13). P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pescaracompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]