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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 22885/2026

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disgiunta traloro, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliatain Roma, via Bertoloni, n. 29 presso lo studio del secondo-ricorrente principale-CONTRO1 RG n. 19764/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, poiMinistero della Transizione ecologica, ora Ministero dell’Ambiente e dellaSicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,Via dei Portoghesi, n. 12, domicilia ex lege-controricorrente-ricorrente incidentale –avverso il decreto del tribunale di Milano n. 6649/2023, depositatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1.

Il tribunale di Milano, con decreto n. 6649/2023, depositatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva l’opposizione allo stato passivo presentata dalMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avverso ildecreto del 26/9/2019, con cui il giudice delegato della procedura diamministrazione straordinaria ILVA (ammissione del 21/1/2015) avevaescluso il credito di euro 1.360.877,574, chiesto dal Ministero per tutte levoci di «riparazione ambientale» relative ad una serie di interventiambientali e «spese sostenute e da sostenere, in relazioneall’inquinamento e contaminazione ambientale riconducibili alla gestionedello stabilimento siderurgico in Taranto da parte di Ilva (subentrata allaproprietà dello Stato con il gruppo Iri), relativamente al periodo 1995-2013, trattandosi di inquinamento presente, sia nelle aree dellostabilimento, sia in quelle prossime, situate all’interno ed all’esterno delsito di bonifica di interesse nazionale (SIN).Per quel che ancora qui rileva, il tribunale, dopo una ricognizione delquadro normativo e dei procedimenti penali ed amministrativi, definiti edè in corso, faceva riferimento alla relazione ISPRA (Istituto superiore perla protezione e la ricerca ambientale) che aveva indicato le aree interessateda necessari interventi di bonifica e ripristino ambientale, nonché il totale2 RG n. 19764/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026economico degli interventi ancora necessari per il completamentDoa tad peubllbalic azione 08/07/2026bonifica, pari ad euro 1.282.949.463,00, oggetto di insinuazione.Reputava sussistere il nesso causale tra l’attività industriale svolta e lecontaminazioni presenti in loco, dovendosi tenere conto della vicinanzadell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertate dellacorrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegatida tale operatore nell’esercizio della sua attività.Il tribunale evidenziava che trattavasi di illecito permanente,comportando l’applicazione del principio (art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997,poi trasfuso nell’art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006) per cui anche ilproprietario, oltre all’inquinatore, era tenuto alla bonifica e al ripristinoambientale del sito, non già in virtù di un applicazione retroattiva di talinorme, ma in ragione della situazione di inquinamento perduranteall’entrata in vigore delle stesse e suscettibile di essere interrotta solo conla bonifica, indipendentemente da quanto erano avvenuti i fatti cheavevano provocato l’alterazione ambientale.Chiariva che, a seguito del recepimento della direttiva europea2004/35/CE, e degli ulteriori interventi normativi (art. 5-bis deldecreto-legge n. 135 del 2009; art. 25 legge n. 97 del 2013) ilrisarcimento del danno per equivalente aveva lasciato spazio allatutela riparatoria, che si snodava attraverso attività riparativaprimaria, complementare e compensativa.Per quel che ancora qui rileva, il tribunale, con riferimento allaquantificazione ed in relazione «alla entità dei costi di riparazione eripristino sostenuti e da sostenersi dalle PPAA», evidenziava come lemisure riparativa dell’ambiente «non siano già state attuate, almenoentro la pronuncia della detta sentenza della Corte d’assise (maggio2021), che ha verificato come gli imputati nei fatti le procrastinavanocon una costante ingiustificata prevalenza delle ragioni dellaproduzione».3 RG n. 19764/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026Con riferimento all’arco temporale 1995-2013 era stata prodottadall’avvocatura la relazione di Ispra e SNPA del dicembre 2018, chenon era stata oggetto di contestazione puntuale e specifica quantoal suo contenuto da parte della procedura.1.1.

Il tribunale, poi, osservava, che non spettava laprededuzione, che assisteva soltanto il credito per costi di bonificache avvantaggiavano gli immobili acquisite alla massa (si citavaCass. n. 5705/2013), sicché la bonifica del sito consentiva diescludere che gli immobili acquisite alla massa venissero alienati insede di liquidazione dell’attivo gravati dall’onere reale, di cui all’art.253 TUA.Ciò, in quanto, la prededuzione poteva farsi valere solo per oneri«sopportati successivamente all’apertura della Procedura», restandoinvece garantite dal solo privilegio le spese eventualmentesopportate prima.La prededuzione, quindi, doveva circoscriversi «alle sole operegià eseguite e ai relativi oneri e costi economici per la bonificadell’area gravata da privilegio», mentre non poteva «affermarsi invia generale ed indistinta per tutti gli obblighi di bonifica in relazionealla rimozione dell’inquinamento e successivi diritti di ripetizione».1.3.

Per il tribunale, poi, gli importi documentati, come destinatialla realizzazione di specifici interventi necessitati dalla gestionedello stabilimento Ilva, nel periodo 1995-2013 (ossia euro77.928.111,00) si riferivano a opere «estranee al sito, impiantostabilimento Ilva e dunque non all’area acquisita».Il credito doveva invece essere ammesso in privilegio, previstodall’art. 2775 c.c. e art. 253, comma 2, TUA, ma, anche qui, «conspecifico riferimento […] agli immobili ricompresi nel perimetro dellostabilimento di proprietà Ilva (può farsi rinvio alla piantina sub doc37 opponente, quanto alla determinazione in concreto del detto4 RG n. 19764/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026perimetro), in quanto oggetto del privilegio è il bene che traebeneficio dalle opere di bonifica».Oggetto del privilegio era, infatti, il bene che traeva beneficiodalle opere di bonifica, dovendosi procedere ad una strettainterpretazione dell’art. 253, comma 2, TUA.Doveva farsi riferimento esclusivamente alle aree inclusenell’attivo della procedura e, in concreto, nel perimetro dellostabilimento siderurgico Ilva, con esclusione invece di quelle areeesterne, benché limitrofe.Dovevano escludersi dal perimetro di applicazione dell’art. 253TUA i costi per interventi sui suoli del Comune Tamburi, sui SedimentiMar Piccolo e [OSCURATO:PERSONA], sulle falde superficiali contaminate, «inquanto luoghi esterni al perimetro dello stabilimento Ilva».1.4.

La natura privilegiata doveva dunque restringersi, conesclusione dal totale di euro 1.360.877.574,00 delle voci estranee,al perimetro dello stabilimento di proprietà Ilva, potendo invecequale valore degli interventi ad oggi finanziati volti alla messa insicurezza, ripristino e/o riparazione delle aree interessate dacontaminazione e/o da inquinamenti derivanti dall’attività dellostabilimento siderurgico e nelle aree all’interno stabilimento Ilva eprossime all’esterno, interessate al disastro ambientale) e dunque altotale di euro 112.812.922,00».2.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso principale percassazione l’[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria,depositando anche memoria.3.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’ambiente e dellasicurezza energetica, proponendo anche ricorso incidentale edepositando memoria.4.

Ha resistito con controricorso al ricorso incidentale, l’ILVA.5 RG n. 19764/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso principale Ilva deduce la«violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2775 c.c. e 253,comma 2, d.lgs. n. 152/2006, nonché dell’art. 1, comma 8.3,decreto-legge n. 191/2015 (come modificato dall’art. 1, decreto-legge 98/2016), anche in relazione al combinato disposto di cuiall’art. 6, comma 10-bis, decreto-legge 244/2016 (convertito inlegge 19/2017) art. 29-octies, comma 3, lettera b), e comma 9,d.lgs. 152/2006, rilevante ai fini di cui all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., per avere il decreto impugnato riconosciuto la naturaprivilegiata di parte del credito azionato dal Ministero pure in assenzadei presupposti richiesti dalla legge sulla necessaria inottemperanzadi Ilva alle prescrizioni di bonifica previste dai piani ambientali e dibonifica o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari perl’esercizio dell’impianto che l’aggiudicatario si sia impegnato adLa ricorrente evidenzia che, nel decreto impugnato, è statoriconosciuto il privilegio di cui all’art. 2775 c.c. e art. 253, comma 2,TUA con lo specifico riferimento «agli immobili ricompresi nelperimetro dello stabilimento di proprietà di Ilva», per l’importocomplessivo di euro 112.812.922,00.Tale provvedimento sarebbe però inficiato dalla violazione e/ofalsa applicazione delle norme sopra indicate.In particolare - ad avviso della ricorrente - non si sarebbe tenutoconto, con sostanziale disapplicazione, dell’art. 1, comma 8.3,decreto-legge n. 191/2015, come modificato dall’art. 1, decreto-legge 98/2016.Tale disposizione, quale norma speciale, di rango primario,porrebbe limiti specifici e ben precisi all’operatività dell’art. 253,6 RG n. 19764/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026comma 2, TUA, dovendosi tenere conto dell’ulteriore limite costituitodall’eventuale inottemperanza di Ilva alle prescrizioni di bonificapreviste dai piani ambientali e di bonifica.2.

Il motivo è infondato.3.

Va premesso che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] A.S. – nel chiedere che ilprivilegio venga riconosciuto al Ministero per un importo inferiore -non indica ove la questione relativa alla Autorizzazione IntegrataAmbientale, di cui all’art. 29-bis TUA (Titlo III-bis), cui fa rifermentol’art. 1, comma 8.3, del decreto legge 4/12/2015, n. 191, convertitoin legge 1/2/2016, n. 13, sia stata dedotta nei gradi di merito, nonessendo sufficiente, a tal fine, quanto riportato nel decreto deltribunale, che trascrive in parte il provvedimento del giudice delegatodi esclusione del credito (pagina 2 «[…] e difettando nel caso dispecie il necessario requisito dell’inottemperanza da parte di Ilva alleprescrizioni di bonifica previste dai piani ambientali e di bonifica,circostanza questa che esclude in radice la possibile operativitàdell’art. 253 d.lg. 152/2006 in relazione ai beni di proprietà llva»).L’inottemperanza di Ilva risulta richiamata nelprovvedimento del tribunale, con rifermento alle prescrizioniimpartite in relazione agli obblighi di bonifica, senza alcuno specificoriferimento alla procedura di AIA, relativa invece alle disposizioniacceleratorie del procedimento di cessione ambientale (art. 1,comma 8.3, del decreto-legge 4/12/2015, n. 191 - Disposizioniurgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del [OSCURATO:PERSONA]-, convertito in legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13; DPCM 29/9/2017).4.

Va, peraltro, osservato che nel decreto impugnato risultaaccertato, con piena valutazione di fatto, che Ilva è stata del tuttoinottemperante alle prescrizioni impartitele nel corso degli anni (cfr.pagina 29 «tutto ciò posto, venendo alla quantificazione ed inrelazione alla entità dei costi di riparazione e ripristino sostenute da7 RG n. 19764/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026sostenersi tale PPAA, si evidenzia [..] come le misure riparativadell’ambiente non siano già state attuate, almeno entro la pronunciadella detta sentenza della Corte d’assise (maggio 2021) […] ancoraadesso, il Consiglio d’Europa continua a guardare conpreoccupazione all’inquinamento causato dall’ex Ilva di Taranto,tanto che si apprende come (da fonti aperte) entro il 20 giugno 2023Roma dovrà inviare informazioni sui lavori eseguiti per eliminare irischi ambientali causati da siderurgico a Taranto dove le operazionidi pulizia e bonifica dovevano iniziare nel 2021 ma sono state rinviateal 2023»).Nel decreto impugnato si è anche evidenziato che «con unmaggiore specifico riguardo all’arco temporale dedotto in atti (1992-2013), è stata prodotta dall’avvocatura la relazione di Ispra e SNPA,del dicembre 2018 […] relazione che invero non è stata oggetto dicontestazione puntuale e specifica quanto al suo contenuto da partedel Procedura».5.

Con il secondo motivo di impugnazione principale si deduce la«nullità del decreto per violazione degli articoli 111 Costituzione,132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disposizione di attuazionec.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante per avere il decreto impugnato fornitomotivazione meramente apparente e contraddittoria in quantoviziata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili inrelazione al riconoscimento del privilegio ex art. 2775 c.c. e art. 253,comma 2, TUA, a parte del credito azionato ex adverso per l’importodi euro 77.928.111,00 (oltre rivalutazione)».Il tribunale avrebbe fornito una motivazione meramenteapparente, in presenza di un contrasto interno irriducibile, avendoda un lato affermato che l’importo di euro 77.928.111,00 si riferiva8 RG n. 19764/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026al valore degli interventi di messa in sicurezza e ripristino effettuatinelle aree «estranee al sito, impianto e stabilimento, e dunque nonall’area acquisita», ma, subito dopo, sottolineato il riconoscimentodel privilegio anche alla somma di euro 77.928.111,00, trattandosidi attività effettuate all’interno lo stabilimento «e prossimeall’esterno».6.

Con il terzo motivo di impugnazione si deduce «omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti,rilevante ai fini di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., peravere il tribunale di Milano riconosciuto il privilegio ex art. 2775 c.c.e art. 253, comma 2, TUA, a parte del credito azionato ex adversoper l’importo di euro 77.928.111,00 (oltre rivalutazione) sebbene vifosse precisa evidenza documentale del fatto che tale creditoriguardava voci di spesa relative ad aree estranee rispetto allostabilimento siderurgico di Ilva».La ricorrente, in sostanza, riprende il profilo precedente e lo faoggetto di censura per vizio di motivazione, emergendo ictu oculidagli atti che le voci di spesa di cui alla somma di euro77.928.111,00, erano relative ad aree esterne rispetto al perimetrodello stabilimento siderurgico di Ilva.Ad avviso della ricorrente, proprio dal documento prodotto dalMinistero, nessuno degli interventi indicati riguardava lo stabilimentosiderurgico di Ilva trattandosi invece di voci di spesa ascrivibile adinterventi di bonifica relativi: al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA], allastrada Appia, alla [OSCURATO:PERSONA], alle scuole Deledda, [OSCURATO:PERSONA],Gabelli, Giusti, Vico e D’Aquino nel quartiere Tamburi di Taranto, alcimitero di [OSCURATO:PERSONA].7.

Il secondo e il terzo motivo, che vanno affrontaticongiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati.9 RG n. 19764/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/20267.1.

Effettivamente, dalla motivazione del decreto impugnato sigiunge ad una evidente contraddittorietà interna.A pagina 37, infatti, si legge espressamente che gli interventi pereuro 77.928.111,00 si riferiscono «a opere estranee al sito, impiantoe stabilimento Ilva e dunque non all’area acquisita», con laprecisazione per cui il credito doveva essere ammesso in privilegio,ex art. 2775 c.c. e art. 253, comma 2, TUA «con lo specificoriferimento […] agli immobili ricompresi nel perimetro dellostabilimento di proprietà Ilva».

Inoltre, si aggiunge nel decreto chevanno esclusi dal perimetro di riconoscimento del privilegio «i costiper interventi sui suoli del Comune Tamburi, sui sedimenti MarPiccolo e [OSCURATO:PERSONA], sulle falde superficiali contaminate, in quantoluoghi esterni al perimetro dello stabilimento Ilva».Inspiegabilmente, però, a pagina 38 del decreto si riconosce ilprivilegio anche alla somma di euro 77.928.111,00 «quale valoredegli interventi ad oggi finanziati volti alla messa in sicurezza,ripristino e riparazione delle aree interessate da contaminazione e/oda inquinamenti derivanti dall’attività dello stabilimento siderurgicoe nelle aree all’interno dello stabilimento Ilva e prossime all’esterno,interessate da disastro ambientale».Nel dispositivo all’interno della somma di euro 112.812.922,00,riconosciuta in privilegio, viene ricompresa anche la somma di euro77.928.111,00.Tale contraddittorietà mina la comprensibilità della decisionesullo specifico punto, determinandone la nullità.8.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare, poi Ministero della transizione ecologica, poi Ministerodell’ambiente della sicurezza energetica, fa istanza di correzionedell’errore materiale contenuto del provvedimento impugnato.10 RG n. 19764/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026Per il ricorrente incidentale vi sarebbero due errori, in relazionea due diverse somme, ammesse in privilegio: euro 24.455.000,00,anziché l’importo riportato a pagina 95 della relazione Ispra, che èdi euro 25.455.000,00; euro 10.429.811,32, anziché l’importoriportato a pagina 214 e 124-225 della relazione Ispra, che è di euro10.490 2811,32.9.

Non può essere accolta l’istanza di correzione dell’erroremateriale.Attesa la natura del giudizio di legittimità, la Corte di cassazionenon può correggere errori materiali contenuti nella sentenza delgiudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione,anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (Cass., sez.2, 19/5/2021, n. 13629).10.

Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce la«violazione e/o falsa applicazione dei principi eurounitari in materiaambientale (ex articoli 191, II c., TFUE e 3-ter d.lgs. n. 152/06, inparticolare dei canoni “chi inquina paga” e “correzione in viaprioritaria alla fonte” e degli articoli 244,252,305,308 TUA (e, inprecedenza, art. 17 e 18 d.lgs. n. 22/97) che comportano unasostituzione dell’erario in danno della procedura con conseguenteprededucibilità del credito ambientale, violazione dell’art. 111 l.f. edell’art. 18, comma 5, D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Il decreto sarebbe errato nella parte in cui ha escluso laprededuzione del credito ammesso al passivo.Il tribunale ha circoscritto la prededuzione alle «sole opere giàeseguite» e ai relativi oneri e costi economici per la bonifica dell’areagravata da privilegio.11 RG n. 19764/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026La prededuzione non potrebbe invece affermarsi «in via generaleed indistinta per tutti gli obblighi di bonifica in relazione allarimozione dell’inquinamento e successivi diritti di ripetizione».Per il tribunale, poi, gli importi documentati, quali destinate allarealizzazione di specifici interventi necessitati dalla gestione dellostabilimento Ilva, nel periodo 1995-2014, ossia euro 77.928.111,00,si riferivano a opere estranee al sito, impianto e stabilimento Ilva edunque non all’area acquisita.Per il ricorrente incidentale, però, la disciplina ambientale ponea carico del responsabile dell’inquinamento l’obbligo di provvederealla bonifica e configura come surrogatorio l’intervento sostitutivodell’amministrazione a spese dei responsabili.Pertanto, spetta alla procedura concorsuale farsi carico dirisanamento ambientale e tale onere di risanamento non può chegravare sulla massa dei creditori.L’intervento sostitutivo dell’amministrazione sarebbe, dunque,per definizione, attuato nell’interesse della procedura stessa e, cometale, generatore di un diritto di rimborso prededucibile.La prededuzione, allora, non può che riguardare e coprire tutti icosti ambientali.Sarebbe stato applicato erroneamente l’art. 111 l.f., nonpotendosi distinguere, ai fini della prededuzione, tra interventieffettuati su immobili appartenenti alla procedura concorsuale edinterventi espletati su beni estranea ad essa.Ciò, in quanto, l’inquinamento costituisce una sorta didiseconomia esterna generata dall’attività di impresa, qualeesternalità negativa.Ne consegue che le relative attività di bonifica non potrebberoche far carico all’impresa titolare dell’attività produttiva, siccomeintrinsecamente funzionali a quest’ultima.12 RG n. 19764/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026Gli oneri di risanamento ambientale ricadrebbero, dunque,sull’organo gestore della procedura concorsuale, sicché, in caso disostituzione dell’amministrazione erariale, a fronte dell’inerzia delcuratore fallimentare, i relativi costi graveranno sulla massa passivadella procedura.Tali costi non potrebbero ricadere sulla collettività incolpevole.Per il ricorrente incidentale, ove non si ritenesse accoglibile latesi che tutti gli oneri ambientali sono prededucibili, sarebbecomunque errata la pronuncia del tribunale laddove ha circoscritto laprededuzione ai soli costi sostenuti, «escludendola dai costi dasostenere, che, peraltro, sono stati ammessi al passivo e quindiritenuti dovuti».Dovrebbero, dunque, essere ammesse al passivo anche le speseda sostenersi per l’attività di risanamento ambientale in corso,oggetto di attendibile previsione; ciò anche ai sensi dell’art. 18,comma 5, del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, che fa riferimentoall’ammissione al passivo «per una somma corrispondente all’oneredi bonifica preventivamente determinato in via amministrativa».11.

Il motivo è complessivamente infondato.11.1.

Va premesso che il tribunale ha comunque ammesso alpassivo anche le spese da sostenersi, sia pure in via chirografaria econ esclusione della prededuzione, sicché sulla spettanza di talisomme in via chirografaria si è formato il giudicato interno.11.2.

Quanto alla prededuzione, in relazione alle spese dasostenersi, la stessa non spetta per due diverse ordini di ragioni.11.2.

Infatti, nell'ambito della procedura di amministrazionestraordinaria, ai fini del riconoscimento della prededuzione, al di fuoridei casi di subentro del commissario nei contratti in corso ai sensidell'art. 51, d.lgs. n. 270 del 1999, i crediti devono essere sorti perla continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del13 RG n. 19764/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026patrimonio in epoca posteriore alla dichiarazione di insolvenza,ovvero rispondere ai requisiti richiesti dagli artt. 20 e 52, d.lgs. n.270 del 1999, che costituiscono norme eccezionali e di strettainterpretazione volte ad agevolare la continuazione dell'attivitàdell'impresa (Cass., sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26685).È necessaria, dunque, la compresenza di entrambi i presuppostidovendosi fare applicazione degli articoli 20 e 52 del d.lgs. n. 270del 1999, ove il primo contiene l’inciso «dopo la dichiarazione diinsolvenza», ma entrambi riferentesi «agli stessi crediti sorti per lacontinuazione dell’esercizio dell’impresa della gestione delpatrimonio prospettati dopo tale evento».Nel caso in esame, invece, risulta pacificamente che i crediti sonosorti e sono stati però anche soddisfatti prima dell’ammissione allaamministrazione straordinaria avvenuta il 21/1/2015, in quanto ilperiodo in contestazione e quello tra il 1995-2013 ed i costi sonostati sostenuti prima di tale data.11.3.

Inoltre, con riferimento alla seconda parte del motivo diimpugnazione, questa Corte ha recentemente affermato che possonoessere ammesse al passivo della procedura concorsualeesclusivamente le spese già sostenute, con esclusione di quelle dasostenere, non essendo possibile un provvedimento di ammissionecon riserva ex art. 96 l.f., stante la tassatività delle ipotesi previstedalla norma.Ciò, in particolare, in quanto sia l’art. 17, comma 9, del d.lgs. n.22 del 1997, sia l’art. 253, comma 2, TUA fanno riferimento al dirittodi rivalsa dell’ente territoriale «esclusivamente dopo l’effettuazionedelle opere di ripristino ambientale e la sopportazione delle relativespese» («spese sostenute»).In tal senso si era già espressa questa Corte (Cass. n. 5705 del2013) in relazione alla prededuzione da riconoscere alle spese già14 RG n. 19764/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026sostenute dall’ente pubblico, anche in relazione alla configurazioneindennitaria dell’obbligazione gravante ex lege sul responsabiledell’inquinamento (Cass. n. 199 del 2024; anche Corte cost. n. 151del 2024, che pure fa riferimento alle «spese sopportate dalleamministrazioni tenute alla sostituzione del soggetto responsabiledella contaminazione», sicché «il credito restitutoria è garantito dalprivilegio speciale immobiliare sul fondo interessatodall’intervento»).12.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la«violazione e/o falsa applicazione dei principi eurounitari in materiaambientale (ex art. 191, II c., e 3-ter d.lgs. n. 152/06, in particolaredei canoni “chi inquina paga” e “correzione in via prioritaria allafonte”) nonché violazione e/o falsa applicazione degli articoli 256d.lgs. n. 152/96 e 17 d.lgs. n. 22/97, con conseguente privilegiospeciale immobiliare del credito ambientale.

Violazione dell’art. 111l.f., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Il ricorrente incidentale indica le ragioni per cui il tribunaleavrebbe dovuto ammettere il credito in via privilegiata «speciale avalere sull’intero compendio immobiliare delle aree oggetto diintervento pubblico e generale su tutti i beni mobili della societàinteressata».Il tribunale avrebbe accordato il privilegio esclusivamente sugliimmobili ricompresi nel perimetro dello stabilimento di proprietà Iva,ma escludendo dal privilegio le voci estranee al perimetro dellostabilimento di proprietà Iva.13.

Il motivo è infondato.L’art. 253, comma 2, TUA, riconosce il privilegio specialeimmobiliare alle spese sostenute per gli interventi di bonifica dei siticontaminati; tale privilegio speciale immobiliare si radica «sulle areemedesime».15 RG n. 19764/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026Trattandosi di privilegio, la sua interpretazione deve esserenecessariamente restrittiva (Cass. n. 5297 del 2009).Inoltre, le spese per le quali deve essere riconosciuto il privilegiospeciale immobiliare sono quelle che ineriscono specificamente agliimmobili sui quali sono effettuate le opere di bonifica e di riparazione.Anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 151 del 2024 haaffermato che «a fronte delle spese sopportate dalle amministrazionitenuti alla sostituzione del soggetto responsabile dellacontaminazione, il decreto restitutoria è garantito da privilegiospeciale immobiliare sul fondo interessato dall’intervento», creandouna stretta connessione tra i lavori di riparazione (ed i relativi costisostenuti) e il fondo sul quale gli stessi sono effettuati.Correttamente, allora, il tribunale ha riconosciuto il privilegioimmobiliare speciale esclusivamente sugli immobili appartenenti alperimetro dell’Iva, escludendo il privilegio in relazione agli interventieffettuati su immobili posti all’esterno di tale perimetro.Ciò in quanto, «oggetto del privilegio è il bene che trae beneficiodalle opere di bonifica».Il privilegio speciale immobiliare non può che gravare soltantosui beni immobili acquisiti all’attivo della procedura.14.

Con il terzo motivo di impugnazione incidentale si lamenta la«violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/97, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. omesso esame diuna domanda».Per il ricorrente incidentale, in subordine alla prededuzione, leamministrazioni avevano chiesto l’ammissione in via privilegiatagenerale su tutti i beni mobili della società interessata, ai sensidell’art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, invocabile ratione temporis.Il tribunale avrebbe omesso di scrutinare tale domanda.16 RG n. 19764/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/202615.

Con il quarto motivo di impugnazione si deduce la «nullitàdella sentenza per omessa motivazione.

Violazione o falsaapplicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 17 del d.lgs. n. 22 del1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».Per il ricorrente incidentale, ove si ritenga che in ordineall’istanza di ammissione in privilegio del credito erariale vi sia statauna pronuncia di rigetto implicita, vi sarebbe comunque assenza dimotivazione.16.

Il terzo motivo è infondato, con assorbimento del quarto.17.

Trattasi di omessa pronuncia su domanda infondata in diritto,sicché non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c.La censura di omessa pronuncia su domanda infondata èinammissibile, in quanto il vizio non ha effetto causale.Ed infatti, per questa Corte il d.lgs. n. 22 del 1997 - chericonosceva all’art. 17 il privilegio mobiliare vantato dalleamministrazioni - è stato abrogato nell’anno 2006 dal TUA, e quindiancora prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria dellaIlva, avvenuta il 2015.

Né il TUA ha riconosciuto il privilegio mobiliareprevisto dalla vecchia normativa (Cass., sez. 1, 3/10/2025, n.26685).8.

Il decreto impugnato deve, quindi, essere cassato, con rinvioal tribunale di Milano, in diversa composizione, nei limiti di quantodetto; il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.Maccoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso principale; rigettail primo motivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa il decretoimpugnato, in ordine ai motivi accolti, con rinvio al tribunale diMilano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.17 RG n. 19764/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026Il Presidente18 RG n. 19764/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
disgiunta traloro, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliatain Roma, via Bertoloni, n. 29 presso lo studio del secondo-ricorrente principale-CONTRO1 RG n. 19764/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, poiMinistero della Transizione ecologica, ora Ministero dell’Ambiente e dellaSicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,Via dei Portoghesi, n. 12, domicilia ex lege-controricorrente-ricorrente incidentale –avverso il decreto del tribunale di Milano n. 6649/2023, depositatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. Il tribunale di Milano, con decreto n. 6649/2023, depositatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva l’opposizione allo stato passivo presentata dalMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avverso ildecreto del 26/9/2019, con cui il giudice delegato della procedura diamministrazione straordinaria ILVA (ammissione del 21/1/2015) avevaescluso il credito di euro 1.360.877,574, chiesto dal Ministero per tutte levoci di «riparazione ambientale» relative ad una serie di interventiambientali e «spese sostenute e da sostenere, in relazioneall’inquinamento e contaminazione ambientale riconducibili alla gestionedello stabilimento siderurgico in Taranto da parte di Ilva (subentrata allaproprietà dello Stato con il gruppo Iri), relativamente al periodo 1995-2013, trattandosi di inquinamento presente, sia nelle aree dellostabilimento, sia in quelle prossime, situate all’interno ed all’esterno delsito di bonifica di interesse nazionale (SIN).Per quel che ancora qui rileva, il tribunale, dopo una ricognizione delquadro normativo e dei procedimenti penali ed amministrativi, definiti edè in corso, faceva riferimento alla relazione ISPRA (Istituto superiore perla protezione e la ricerca ambientale) che aveva indicato le aree interessateda necessari interventi di bonifica e ripristino ambientale, nonché il totale2 RG n. 19764/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026economico degli interventi ancora necessari per il completamentDoa tad peubllbalic azione 08/07/2026bonifica, pari ad euro 1.282.949.463,00, oggetto di insinuazione.Reputava sussistere il nesso causale tra l’attività industriale svolta e lecontaminazioni presenti in loco, dovendosi tenere conto della vicinanzadell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertate dellacorrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegatida tale operatore nell’esercizio della sua attività.Il tribunale evidenziava che trattavasi di illecito permanente,comportando l’applicazione del principio (art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997,poi trasfuso nell’art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006) per cui anche ilproprietario, oltre all’inquinatore, era tenuto alla bonifica e al ripristinoambientale del sito, non già in virtù di un applicazione retroattiva di talinorme, ma in ragione della situazione di inquinamento perduranteall’entrata in vigore delle stesse e suscettibile di essere interrotta solo conla bonifica, indipendentemente da quanto erano avvenuti i fatti cheavevano provocato l’alterazione ambientale.Chiariva che, a seguito del recepimento della direttiva europea2004/35/CE, e degli ulteriori interventi normativi (art. 5-bis deldecreto-legge n. 135 del 2009; art. 25 legge n. 97 del 2013) ilrisarcimento del danno per equivalente aveva lasciato spazio allatutela riparatoria, che si snodava attraverso attività riparativaprimaria, complementare e compensativa.Per quel che ancora qui rileva, il tribunale, con riferimento allaquantificazione ed in relazione «alla entità dei costi di riparazione eripristino sostenuti e da sostenersi dalle PPAA», evidenziava come lemisure riparativa dell’ambiente «non siano già state attuate, almenoentro la pronuncia della detta sentenza della Corte d’assise (maggio2021), che ha verificato come gli imputati nei fatti le procrastinavanocon una costante ingiustificata prevalenza delle ragioni dellaproduzione».3 RG n. 19764/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026Con riferimento all’arco temporale 1995-2013 era stata prodottadall’avvocatura la relazione di Ispra e SNPA del dicembre 2018, chenon era stata oggetto di contestazione puntuale e specifica quantoal suo contenuto da parte della procedura.1.1. Il tribunale, poi, osservava, che non spettava laprededuzione, che assisteva soltanto il credito per costi di bonificache avvantaggiavano gli immobili acquisite alla massa (si citavaCass. n. 5705/2013), sicché la bonifica del sito consentiva diescludere che gli immobili acquisite alla massa venissero alienati insede di liquidazione dell’attivo gravati dall’onere reale, di cui all’art.253 TUA.Ciò, in quanto, la prededuzione poteva farsi valere solo per oneri«sopportati successivamente all’apertura della Procedura», restandoinvece garantite dal solo privilegio le spese eventualmentesopportate prima.La prededuzione, quindi, doveva circoscriversi «alle sole operegià eseguite e ai relativi oneri e costi economici per la bonificadell’area gravata da privilegio», mentre non poteva «affermarsi invia generale ed indistinta per tutti gli obblighi di bonifica in relazionealla rimozione dell’inquinamento e successivi diritti di ripetizione».1.3. Per il tribunale, poi, gli importi documentati, come destinatialla realizzazione di specifici interventi necessitati dalla gestionedello stabilimento Ilva, nel periodo 1995-2013 (ossia euro77.928.111,00) si riferivano a opere «estranee al sito, impiantostabilimento Ilva e dunque non all’area acquisita».Il credito doveva invece essere ammesso in privilegio, previstodall’art. 2775 c.c. e art. 253, comma 2, TUA, ma, anche qui, «conspecifico riferimento […] agli immobili ricompresi nel perimetro dellostabilimento di proprietà Ilva (può farsi rinvio alla piantina sub doc37 opponente, quanto alla determinazione in concreto del detto4 RG n. 19764/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026perimetro), in quanto oggetto del privilegio è il bene che traebeneficio dalle opere di bonifica».Oggetto del privilegio era, infatti, il bene che traeva beneficiodalle opere di bonifica, dovendosi procedere ad una strettainterpretazione dell’art. 253, comma 2, TUA.Doveva farsi riferimento esclusivamente alle aree inclusenell’attivo della procedura e, in concreto, nel perimetro dellostabilimento siderurgico Ilva, con esclusione invece di quelle areeesterne, benché limitrofe.Dovevano escludersi dal perimetro di applicazione dell’art. 253TUA i costi per interventi sui suoli del Comune Tamburi, sui SedimentiMar Piccolo e [OSCURATO:PERSONA], sulle falde superficiali contaminate, «inquanto luoghi esterni al perimetro dello stabilimento Ilva».1.4. La natura privilegiata doveva dunque restringersi, conesclusione dal totale di euro 1.360.877.574,00 delle voci estranee,al perimetro dello stabilimento di proprietà Ilva, potendo invecequale valore degli interventi ad oggi finanziati volti alla messa insicurezza, ripristino e/o riparazione delle aree interessate dacontaminazione e/o da inquinamenti derivanti dall’attività dellostabilimento siderurgico e nelle aree all’interno stabilimento Ilva eprossime all’esterno, interessate al disastro ambientale) e dunque altotale di euro 112.812.922,00».2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso principale percassazione l’[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria,depositando anche memoria.3. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’ambiente e dellasicurezza energetica, proponendo anche ricorso incidentale edepositando memoria.4. Ha resistito con controricorso al ricorso incidentale, l’ILVA.5 RG n. 19764/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale Ilva deduce la«violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2775 c.c. e 253,comma 2, d.lgs. n. 152/2006, nonché dell’art. 1, comma 8.3,decreto-legge n. 191/2015 (come modificato dall’art. 1, decreto-legge 98/2016), anche in relazione al combinato disposto di cuiall’art. 6, comma 10-bis, decreto-legge 244/2016 (convertito inlegge 19/2017) art. 29-octies, comma 3, lettera b), e comma 9,d.lgs. 152/2006, rilevante ai fini di cui all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., per avere il decreto impugnato riconosciuto la naturaprivilegiata di parte del credito azionato dal Ministero pure in assenzadei presupposti richiesti dalla legge sulla necessaria inottemperanzadi Ilva alle prescrizioni di bonifica previste dai piani ambientali e dibonifica o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari perl’esercizio dell’impianto che l’aggiudicatario si sia impegnato adLa ricorrente evidenzia che, nel decreto impugnato, è statoriconosciuto il privilegio di cui all’art. 2775 c.c. e art. 253, comma 2,TUA con lo specifico riferimento «agli immobili ricompresi nelperimetro dello stabilimento di proprietà di Ilva», per l’importocomplessivo di euro 112.812.922,00.Tale provvedimento sarebbe però inficiato dalla violazione e/ofalsa applicazione delle norme sopra indicate.In particolare - ad avviso della ricorrente - non si sarebbe tenutoconto, con sostanziale disapplicazione, dell’art. 1, comma 8.3,decreto-legge n. 191/2015, come modificato dall’art. 1, decreto-legge 98/2016.Tale disposizione, quale norma speciale, di rango primario,porrebbe limiti specifici e ben precisi all’operatività dell’art. 253,6 RG n. 19764/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026comma 2, TUA, dovendosi tenere conto dell’ulteriore limite costituitodall’eventuale inottemperanza di Ilva alle prescrizioni di bonificapreviste dai piani ambientali e di bonifica.2. Il motivo è infondato.3. Va premesso che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] A.S. – nel chiedere che ilprivilegio venga riconosciuto al Ministero per un importo inferiore -non indica ove la questione relativa alla Autorizzazione IntegrataAmbientale, di cui all’art. 29-bis TUA (Titlo III-bis), cui fa rifermentol’art. 1, comma 8.3, del decreto legge 4/12/2015, n. 191, convertitoin legge 1/2/2016, n. 13, sia stata dedotta nei gradi di merito, nonessendo sufficiente, a tal fine, quanto riportato nel decreto deltribunale, che trascrive in parte il provvedimento del giudice delegatodi esclusione del credito (pagina 2 «[…] e difettando nel caso dispecie il necessario requisito dell’inottemperanza da parte di Ilva alleprescrizioni di bonifica previste dai piani ambientali e di bonifica,circostanza questa che esclude in radice la possibile operativitàdell’art. 253 d.lg. 152/2006 in relazione ai beni di proprietà llva»).L’inottemperanza di Ilva risulta richiamata nelprovvedimento del tribunale, con rifermento alle prescrizioniimpartite in relazione agli obblighi di bonifica, senza alcuno specificoriferimento alla procedura di AIA, relativa invece alle disposizioniacceleratorie del procedimento di cessione ambientale (art. 1,comma 8.3, del decreto-legge 4/12/2015, n. 191 - Disposizioniurgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del [OSCURATO:PERSONA]-, convertito in legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13; DPCM 29/9/2017).4. Va, peraltro, osservato che nel decreto impugnato risultaaccertato, con piena valutazione di fatto, che Ilva è stata del tuttoinottemperante alle prescrizioni impartitele nel corso degli anni (cfr.pagina 29 «tutto ciò posto, venendo alla quantificazione ed inrelazione alla entità dei costi di riparazione e ripristino sostenute da7 RG n. 19764/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026sostenersi tale PPAA, si evidenzia [..] come le misure riparativadell’ambiente non siano già state attuate, almeno entro la pronunciadella detta sentenza della Corte d’assise (maggio 2021) […] ancoraadesso, il Consiglio d’Europa continua a guardare conpreoccupazione all’inquinamento causato dall’ex Ilva di Taranto,tanto che si apprende come (da fonti aperte) entro il 20 giugno 2023Roma dovrà inviare informazioni sui lavori eseguiti per eliminare irischi ambientali causati da siderurgico a Taranto dove le operazionidi pulizia e bonifica dovevano iniziare nel 2021 ma sono state rinviateal 2023»).Nel decreto impugnato si è anche evidenziato che «con unmaggiore specifico riguardo all’arco temporale dedotto in atti (1992-2013), è stata prodotta dall’avvocatura la relazione di Ispra e SNPA,del dicembre 2018 […] relazione che invero non è stata oggetto dicontestazione puntuale e specifica quanto al suo contenuto da partedel Procedura».5. Con il secondo motivo di impugnazione principale si deduce la«nullità del decreto per violazione degli articoli 111 Costituzione,132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disposizione di attuazionec.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante per avere il decreto impugnato fornitomotivazione meramente apparente e contraddittoria in quantoviziata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili inrelazione al riconoscimento del privilegio ex art. 2775 c.c. e art. 253,comma 2, TUA, a parte del credito azionato ex adverso per l’importodi euro 77.928.111,00 (oltre rivalutazione)».Il tribunale avrebbe fornito una motivazione meramenteapparente, in presenza di un contrasto interno irriducibile, avendoda un lato affermato che l’importo di euro 77.928.111,00 si riferiva8 RG n. 19764/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026al valore degli interventi di messa in sicurezza e ripristino effettuatinelle aree «estranee al sito, impianto e stabilimento, e dunque nonall’area acquisita», ma, subito dopo, sottolineato il riconoscimentodel privilegio anche alla somma di euro 77.928.111,00, trattandosidi attività effettuate all’interno lo stabilimento «e prossimeall’esterno».6. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce «omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti,rilevante ai fini di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., peravere il tribunale di Milano riconosciuto il privilegio ex art. 2775 c.c.e art. 253, comma 2, TUA, a parte del credito azionato ex adversoper l’importo di euro 77.928.111,00 (oltre rivalutazione) sebbene vifosse precisa evidenza documentale del fatto che tale creditoriguardava voci di spesa relative ad aree estranee rispetto allostabilimento siderurgico di Ilva».La ricorrente, in sostanza, riprende il profilo precedente e lo faoggetto di censura per vizio di motivazione, emergendo ictu oculidagli atti che le voci di spesa di cui alla somma di euro77.928.111,00, erano relative ad aree esterne rispetto al perimetrodello stabilimento siderurgico di Ilva.Ad avviso della ricorrente, proprio dal documento prodotto dalMinistero, nessuno degli interventi indicati riguardava lo stabilimentosiderurgico di Ilva trattandosi invece di voci di spesa ascrivibile adinterventi di bonifica relativi: al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA], allastrada Appia, alla [OSCURATO:PERSONA], alle scuole Deledda, [OSCURATO:PERSONA],Gabelli, Giusti, Vico e D’Aquino nel quartiere Tamburi di Taranto, alcimitero di [OSCURATO:PERSONA].7. Il secondo e il terzo motivo, che vanno affrontaticongiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati.9 RG n. 19764/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/20267.1. Effettivamente, dalla motivazione del decreto impugnato sigiunge ad una evidente contraddittorietà interna.A pagina 37, infatti, si legge espressamente che gli interventi pereuro 77.928.111,00 si riferiscono «a opere estranee al sito, impiantoe stabilimento Ilva e dunque non all’area acquisita», con laprecisazione per cui il credito doveva essere ammesso in privilegio,ex art. 2775 c.c. e art. 253, comma 2, TUA «con lo specificoriferimento […] agli immobili ricompresi nel perimetro dellostabilimento di proprietà Ilva». Inoltre, si aggiunge nel decreto chevanno esclusi dal perimetro di riconoscimento del privilegio «i costiper interventi sui suoli del Comune Tamburi, sui sedimenti MarPiccolo e [OSCURATO:PERSONA], sulle falde superficiali contaminate, in quantoluoghi esterni al perimetro dello stabilimento Ilva».Inspiegabilmente, però, a pagina 38 del decreto si riconosce ilprivilegio anche alla somma di euro 77.928.111,00 «quale valoredegli interventi ad oggi finanziati volti alla messa in sicurezza,ripristino e riparazione delle aree interessate da contaminazione e/oda inquinamenti derivanti dall’attività dello stabilimento siderurgicoe nelle aree all’interno dello stabilimento Ilva e prossime all’esterno,interessate da disastro ambientale».Nel dispositivo all’interno della somma di euro 112.812.922,00,riconosciuta in privilegio, viene ricompresa anche la somma di euro77.928.111,00.Tale contraddittorietà mina la comprensibilità della decisionesullo specifico punto, determinandone la nullità.8. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare, poi Ministero della transizione ecologica, poi Ministerodell’ambiente della sicurezza energetica, fa istanza di correzionedell’errore materiale contenuto del provvedimento impugnato.10 RG n. 19764/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026Per il ricorrente incidentale vi sarebbero due errori, in relazionea due diverse somme, ammesse in privilegio: euro 24.455.000,00,anziché l’importo riportato a pagina 95 della relazione Ispra, che èdi euro 25.455.000,00; euro 10.429.811,32, anziché l’importoriportato a pagina 214 e 124-225 della relazione Ispra, che è di euro10.490 2811,32.9. Non può essere accolta l’istanza di correzione dell’erroremateriale.Attesa la natura del giudizio di legittimità, la Corte di cassazionenon può correggere errori materiali contenuti nella sentenza delgiudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione,anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (Cass., sez.2, 19/5/2021, n. 13629).10. Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce la«violazione e/o falsa applicazione dei principi eurounitari in materiaambientale (ex articoli 191, II c., TFUE e 3-ter d.lgs. n. 152/06, inparticolare dei canoni “chi inquina paga” e “correzione in viaprioritaria alla fonte” e degli articoli 244,252,305,308 TUA (e, inprecedenza, art. 17 e 18 d.lgs. n. 22/97) che comportano unasostituzione dell’erario in danno della procedura con conseguenteprededucibilità del credito ambientale, violazione dell’art. 111 l.f. edell’art. 18, comma 5, D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Il decreto sarebbe errato nella parte in cui ha escluso laprededuzione del credito ammesso al passivo.Il tribunale ha circoscritto la prededuzione alle «sole opere giàeseguite» e ai relativi oneri e costi economici per la bonifica dell’areagravata da privilegio.11 RG n. 19764/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026La prededuzione non potrebbe invece affermarsi «in via generaleed indistinta per tutti gli obblighi di bonifica in relazione allarimozione dell’inquinamento e successivi diritti di ripetizione».Per il tribunale, poi, gli importi documentati, quali destinate allarealizzazione di specifici interventi necessitati dalla gestione dellostabilimento Ilva, nel periodo 1995-2014, ossia euro 77.928.111,00,si riferivano a opere estranee al sito, impianto e stabilimento Ilva edunque non all’area acquisita.Per il ricorrente incidentale, però, la disciplina ambientale ponea carico del responsabile dell’inquinamento l’obbligo di provvederealla bonifica e configura come surrogatorio l’intervento sostitutivodell’amministrazione a spese dei responsabili.Pertanto, spetta alla procedura concorsuale farsi carico dirisanamento ambientale e tale onere di risanamento non può chegravare sulla massa dei creditori.L’intervento sostitutivo dell’amministrazione sarebbe, dunque,per definizione, attuato nell’interesse della procedura stessa e, cometale, generatore di un diritto di rimborso prededucibile.La prededuzione, allora, non può che riguardare e coprire tutti icosti ambientali.Sarebbe stato applicato erroneamente l’art. 111 l.f., nonpotendosi distinguere, ai fini della prededuzione, tra interventieffettuati su immobili appartenenti alla procedura concorsuale edinterventi espletati su beni estranea ad essa.Ciò, in quanto, l’inquinamento costituisce una sorta didiseconomia esterna generata dall’attività di impresa, qualeesternalità negativa.Ne consegue che le relative attività di bonifica non potrebberoche far carico all’impresa titolare dell’attività produttiva, siccomeintrinsecamente funzionali a quest’ultima.12 RG n. 19764/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026Gli oneri di risanamento ambientale ricadrebbero, dunque,sull’organo gestore della procedura concorsuale, sicché, in caso disostituzione dell’amministrazione erariale, a fronte dell’inerzia delcuratore fallimentare, i relativi costi graveranno sulla massa passivadella procedura.Tali costi non potrebbero ricadere sulla collettività incolpevole.Per il ricorrente incidentale, ove non si ritenesse accoglibile latesi che tutti gli oneri ambientali sono prededucibili, sarebbecomunque errata la pronuncia del tribunale laddove ha circoscritto laprededuzione ai soli costi sostenuti, «escludendola dai costi dasostenere, che, peraltro, sono stati ammessi al passivo e quindiritenuti dovuti».Dovrebbero, dunque, essere ammesse al passivo anche le speseda sostenersi per l’attività di risanamento ambientale in corso,oggetto di attendibile previsione; ciò anche ai sensi dell’art. 18,comma 5, del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, che fa riferimentoall’ammissione al passivo «per una somma corrispondente all’oneredi bonifica preventivamente determinato in via amministrativa».11. Il motivo è complessivamente infondato.11.1. Va premesso che il tribunale ha comunque ammesso alpassivo anche le spese da sostenersi, sia pure in via chirografaria econ esclusione della prededuzione, sicché sulla spettanza di talisomme in via chirografaria si è formato il giudicato interno.11.2. Quanto alla prededuzione, in relazione alle spese dasostenersi, la stessa non spetta per due diverse ordini di ragioni.11.2. Infatti, nell'ambito della procedura di amministrazionestraordinaria, ai fini del riconoscimento della prededuzione, al di fuoridei casi di subentro del commissario nei contratti in corso ai sensidell'art. 51, d.lgs. n. 270 del 1999, i crediti devono essere sorti perla continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del13 RG n. 19764/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026patrimonio in epoca posteriore alla dichiarazione di insolvenza,ovvero rispondere ai requisiti richiesti dagli artt. 20 e 52, d.lgs. n.270 del 1999, che costituiscono norme eccezionali e di strettainterpretazione volte ad agevolare la continuazione dell'attivitàdell'impresa (Cass., sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26685).È necessaria, dunque, la compresenza di entrambi i presuppostidovendosi fare applicazione degli articoli 20 e 52 del d.lgs. n. 270del 1999, ove il primo contiene l’inciso «dopo la dichiarazione diinsolvenza», ma entrambi riferentesi «agli stessi crediti sorti per lacontinuazione dell’esercizio dell’impresa della gestione delpatrimonio prospettati dopo tale evento».Nel caso in esame, invece, risulta pacificamente che i crediti sonosorti e sono stati però anche soddisfatti prima dell’ammissione allaamministrazione straordinaria avvenuta il 21/1/2015, in quanto ilperiodo in contestazione e quello tra il 1995-2013 ed i costi sonostati sostenuti prima di tale data.11.3. Inoltre, con riferimento alla seconda parte del motivo diimpugnazione, questa Corte ha recentemente affermato che possonoessere ammesse al passivo della procedura concorsualeesclusivamente le spese già sostenute, con esclusione di quelle dasostenere, non essendo possibile un provvedimento di ammissionecon riserva ex art. 96 l.f., stante la tassatività delle ipotesi previstedalla norma.Ciò, in particolare, in quanto sia l’art. 17, comma 9, del d.lgs. n.22 del 1997, sia l’art. 253, comma 2, TUA fanno riferimento al dirittodi rivalsa dell’ente territoriale «esclusivamente dopo l’effettuazionedelle opere di ripristino ambientale e la sopportazione delle relativespese» («spese sostenute»).In tal senso si era già espressa questa Corte (Cass. n. 5705 del2013) in relazione alla prededuzione da riconoscere alle spese già14 RG n. 19764/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026sostenute dall’ente pubblico, anche in relazione alla configurazioneindennitaria dell’obbligazione gravante ex lege sul responsabiledell’inquinamento (Cass. n. 199 del 2024; anche Corte cost. n. 151del 2024, che pure fa riferimento alle «spese sopportate dalleamministrazioni tenute alla sostituzione del soggetto responsabiledella contaminazione», sicché «il credito restitutoria è garantito dalprivilegio speciale immobiliare sul fondo interessatodall’intervento»).12. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la«violazione e/o falsa applicazione dei principi eurounitari in materiaambientale (ex art. 191, II c., e 3-ter d.lgs. n. 152/06, in particolaredei canoni “chi inquina paga” e “correzione in via prioritaria allafonte”) nonché violazione e/o falsa applicazione degli articoli 256d.lgs. n. 152/96 e 17 d.lgs. n. 22/97, con conseguente privilegiospeciale immobiliare del credito ambientale. Violazione dell’art. 111l.f., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Il ricorrente incidentale indica le ragioni per cui il tribunaleavrebbe dovuto ammettere il credito in via privilegiata «speciale avalere sull’intero compendio immobiliare delle aree oggetto diintervento pubblico e generale su tutti i beni mobili della societàinteressata».Il tribunale avrebbe accordato il privilegio esclusivamente sugliimmobili ricompresi nel perimetro dello stabilimento di proprietà Iva,ma escludendo dal privilegio le voci estranee al perimetro dellostabilimento di proprietà Iva.13. Il motivo è infondato.L’art. 253, comma 2, TUA, riconosce il privilegio specialeimmobiliare alle spese sostenute per gli interventi di bonifica dei siticontaminati; tale privilegio speciale immobiliare si radica «sulle areemedesime».15 RG n. 19764/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026Trattandosi di privilegio, la sua interpretazione deve esserenecessariamente restrittiva (Cass. n. 5297 del 2009).Inoltre, le spese per le quali deve essere riconosciuto il privilegiospeciale immobiliare sono quelle che ineriscono specificamente agliimmobili sui quali sono effettuate le opere di bonifica e di riparazione.Anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 151 del 2024 haaffermato che «a fronte delle spese sopportate dalle amministrazionitenuti alla sostituzione del soggetto responsabile dellacontaminazione, il decreto restitutoria è garantito da privilegiospeciale immobiliare sul fondo interessato dall’intervento», creandouna stretta connessione tra i lavori di riparazione (ed i relativi costisostenuti) e il fondo sul quale gli stessi sono effettuati.Correttamente, allora, il tribunale ha riconosciuto il privilegioimmobiliare speciale esclusivamente sugli immobili appartenenti alperimetro dell’Iva, escludendo il privilegio in relazione agli interventieffettuati su immobili posti all’esterno di tale perimetro.Ciò in quanto, «oggetto del privilegio è il bene che trae beneficiodalle opere di bonifica».Il privilegio speciale immobiliare non può che gravare soltantosui beni immobili acquisiti all’attivo della procedura.14. Con il terzo motivo di impugnazione incidentale si lamenta la«violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/97, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. omesso esame diuna domanda».Per il ricorrente incidentale, in subordine alla prededuzione, leamministrazioni avevano chiesto l’ammissione in via privilegiatagenerale su tutti i beni mobili della società interessata, ai sensidell’art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, invocabile ratione temporis.Il tribunale avrebbe omesso di scrutinare tale domanda.16 RG n. 19764/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/202615. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce la «nullitàdella sentenza per omessa motivazione. Violazione o falsaapplicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 17 del d.lgs. n. 22 del1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».Per il ricorrente incidentale, ove si ritenga che in ordineall’istanza di ammissione in privilegio del credito erariale vi sia statauna pronuncia di rigetto implicita, vi sarebbe comunque assenza dimotivazione.16. Il terzo motivo è infondato, con assorbimento del quarto.17. Trattasi di omessa pronuncia su domanda infondata in diritto,sicché non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c.La censura di omessa pronuncia su domanda infondata èinammissibile, in quanto il vizio non ha effetto causale.Ed infatti, per questa Corte il d.lgs. n. 22 del 1997 - chericonosceva all’art. 17 il privilegio mobiliare vantato dalleamministrazioni - è stato abrogato nell’anno 2006 dal TUA, e quindiancora prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria dellaIlva, avvenuta il 2015. Né il TUA ha riconosciuto il privilegio mobiliareprevisto dalla vecchia normativa (Cass., sez. 1, 3/10/2025, n.26685).8. Il decreto impugnato deve, quindi, essere cassato, con rinvioal tribunale di Milano, in diversa composizione, nei limiti di quantodetto; il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso principale; rigettail primo motivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa il decretoimpugnato, in ordine ai motivi accolti, con rinvio al tribunale diMilano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.17 RG n. 19764/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19764/2023Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 22885/2026Data pubblicazione 08/07/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026Il Presidente18 RG n. 19764/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio