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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 36918/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna inflittagli quanto ai soli delitti di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione, all'uopo rideterminato la relativa pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano le ragioni poste a sostegno delle enunciate censure, e aspecifiche, in quanto sviluppate in assenza di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza avversata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna inflittagli quanto ai soli delitti di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione, all'uopo rideterminato la relativa pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano le ragioni poste a sostegno delle enunciate censure, e aspecifiche, in quanto sviluppate in assenza di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza avversata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36918/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris