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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31129/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) tutti i motivi sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla mancata escussione del teste [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., al giudizio di responsabilità, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 3 a 5); ii) il secondo motivo, inoltre, è costituito da doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.MSEZIOne • 13 AGO 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.:,SC4 Kamente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) tutti i motivi sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla mancata escussione del teste [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., al giudizio di responsabilità, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 3 a 5); ii) il secondo motivo, inoltre, è costituito da doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.MSEZIOne • 13 AGO 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.:,SC4 Kamente
Sentenza Cassazione n. 31129/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris