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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 21120/2026

Testo disponibile della fonte

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i appello di Lecce;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 17/10/2025 la Corte di appello di Lecce ha dichiaratoinammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Brindisi avevacondannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 633, 639bis cod. pen.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale sidenuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell’art.585, comma 1bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenutatardività dell’impugnazione.

Il difensore evidenzia che la Corte di appello haritenuto che l’appello fosse stato proposto oltre il termine in quanto l’appellantenon poteva fruire della proroga di 15 giorni prevista dall’art. 581 comma 1biscod. proc. pen. per l’imputato giudicato in assenza; ciò aveva ritenuto in quanto,nel corso del processo era stato depositato un atto di nomina con il quale il Sirioaveva conferito al difensore procura speciale ad impugnare, con la conseguenzache l’imputato, sebbene erroneamente dichiarato assente, non poteva essereconsiderato tale.

Secondo il difensore tale conclusione era errata: a) in quanto laprocura speciale in atti riguardava solo l’impugnazione e non anche la richiesta dirito alternativo (mentre una precedente procura speciale per accedere a ritispeciali non era stata né depositata né utilizzata); b) in quanto la dichiarazionedi assenza dell’imputato era comunque formalmente intervenuta sicché lo stessoaveva diritto a fare affidamento sulla possibilità di fruire della proroga deltermine.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, ai sensi dell'art. 611. comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Cortepuò accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro) – risulta che l'imputato nel giudizio di primo grado, dopo essere statodichiarato assente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è poi comparso personalmente aquella del 24/06/2024, nella quale il Tribunale ha peraltro formalmenteproceduto a revocare la dichiarazione di assenza.È quindi di palmare evidenza che la sentenza di primo grado, laddovenell'intestazione indica il Sirio come “libero assente”, contiene un mero erroremateriale, essendo pacifico che, giusto il disposto dell'art. 420, comma 2ter, cod.proc. pen. l'imputato che dopo essere comparso si allontana dall'aula o dopoessere comparso in una udienza non compare alle successive – come appuntonel caso in esame – è considerato presente ed è assistito dal difensore.

Taleerrore materiale non può dunque certo comportare l'applicazione dell'art. 585comma 1bis cod. proc. pen. il quale prevede l'aumento di 15 giorni dei terminiunicamente per l'impugnazione del difensore dell'imputato “giudicato in assenza”vale a dire non comparso per tutta la durata del procedimento; situazione che,come detto, non ricorre nel caso in esame.

Questa Corte ha peraltro chiarito chein tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc.pen., trova applicazione unicamente nel caso in cui l'imputato sia stato dichiaratoassente e non sia comparso nell'intero corso del giudizio di primo grado, inquanto la ratio della disposizione risiede nell'esigenza di consentire a colui chenon abbia preso parte nemmeno a una udienza un più ampio margine temporaleper interloquire, in ordine all'eventuale impugnazione, col difensore che lo harappresentato in sua assenza (Sez. 5, n. 16131 del 09/01/2024, Marotta, Rv.286265 - 01).A prescindere dalle questioni poste dal ricorrente nel motivo di ricorso,risulta dunque corretta, seppur per le diverse ragioni sopra indicate, la decisionedella Corte territoriale di ritenere l'appello inammissibile in quanto tardivo, sulpresupposto che l'imputato non aveva diritto alla suddetta proroga del termine dicui al comma 1bis dell'art. 585 cod. proc. pen.2.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di Lecce;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 17/10/2025 la Corte di appello di Lecce ha dichiaratoinammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Brindisi avevacondannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 633, 639bis cod. pen.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale sidenuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell’art.585, comma 1bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenutatardività dell’impugnazione. Il difensore evidenzia che la Corte di appello haritenuto che l’appello fosse stato proposto oltre il termine in quanto l’appellantenon poteva fruire della proroga di 15 giorni prevista dall’art. 581 comma 1biscod. proc. pen. per l’imputato giudicato in assenza; ciò aveva ritenuto in quanto,nel corso del processo era stato depositato un atto di nomina con il quale il Sirioaveva conferito al difensore procura speciale ad impugnare, con la conseguenzache l’imputato, sebbene erroneamente dichiarato assente, non poteva essereconsiderato tale. Secondo il difensore tale conclusione era errata: a) in quanto laprocura speciale in atti riguardava solo l’impugnazione e non anche la richiesta dirito alternativo (mentre una precedente procura speciale per accedere a ritispeciali non era stata né depositata né utilizzata); b) in quanto la dichiarazionedi assenza dell’imputato era comunque formalmente intervenuta sicché lo stessoaveva diritto a fare affidamento sulla possibilità di fruire della proroga deltermine.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, ai sensi dell'art. 611. comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Cortepuò accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro) – risulta che l'imputato nel giudizio di primo grado, dopo essere statodichiarato assente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è poi comparso personalmente aquella del 24/06/2024, nella quale il Tribunale ha peraltro formalmenteproceduto a revocare la dichiarazione di assenza.È quindi di palmare evidenza che la sentenza di primo grado, laddovenell'intestazione indica il Sirio come “libero assente”, contiene un mero erroremateriale, essendo pacifico che, giusto il disposto dell'art. 420, comma 2ter, cod.proc. pen. l'imputato che dopo essere comparso si allontana dall'aula o dopoessere comparso in una udienza non compare alle successive – come appuntonel caso in esame – è considerato presente ed è assistito dal difensore. Taleerrore materiale non può dunque certo comportare l'applicazione dell'art. 585comma 1bis cod. proc. pen. il quale prevede l'aumento di 15 giorni dei terminiunicamente per l'impugnazione del difensore dell'imputato “giudicato in assenza”vale a dire non comparso per tutta la durata del procedimento; situazione che,come detto, non ricorre nel caso in esame. Questa Corte ha peraltro chiarito chein tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc.pen., trova applicazione unicamente nel caso in cui l'imputato sia stato dichiaratoassente e non sia comparso nell'intero corso del giudizio di primo grado, inquanto la ratio della disposizione risiede nell'esigenza di consentire a colui chenon abbia preso parte nemmeno a una udienza un più ampio margine temporaleper interloquire, in ordine all'eventuale impugnazione, col difensore che lo harappresentato in sua assenza (Sez. 5, n. 16131 del 09/01/2024, Marotta, Rv.286265 - 01).A prescindere dalle questioni poste dal ricorrente nel motivo di ricorso,risulta dunque corretta, seppur per le diverse ragioni sopra indicate, la decisionedella Corte territoriale di ritenere l'appello inammissibile in quanto tardivo, sulpresupposto che l'imputato non aveva diritto alla suddetta proroga del termine dicui al comma 1bis dell'art. 585 cod. proc. pen.2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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