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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23222/2026

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della Corte di appello di Bariudita la relazione del Consigliere B. CalaseliceRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari haconfermato la condanna resa dal Tribunale di Trani, in data 25 gennaio 2023,alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per ilreato di cui agli artt. 81 cod. pen., 75 d. lgs. n. 159 del 2011.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento risulta propostopersonalmente, senza ministero del difensore, con atto depositato il 30 maggio2025, dunque, in data successiva al 3 agosto 2017 e all’entrata in vigore dellalegge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613,comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non viprovveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione siasottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272011 – 01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Bariudita la relazione del Consigliere B. CalaseliceRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari haconfermato la condanna resa dal Tribunale di Trani, in data 25 gennaio 2023,alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per ilreato di cui agli artt. 81 cod. pen., 75 d. lgs. n. 159 del 2011.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento risulta propostopersonalmente, senza ministero del difensore, con atto depositato il 30 maggio2025, dunque, in data successiva al 3 agosto 2017 e all’entrata in vigore dellalegge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613,comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non viprovveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione siasottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272011 – 01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23222/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris