CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 13170/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 27/12/2021 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] eseguito in data 26 dicembre 2021 in flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari di cui all'art. 385 cod. pen., considerato che la misura degli arresti domiciliari applicatagli in data 4 giugno 2021 doveva ritenersi cessata per effetto del passaggio in giudicato dal luglio del 2021 della sentenza di condanna emessa nel procedimento in cui la misura cautelare era stata disposta. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, deducendo il vizio di violazione di legge, chiedendone l'annullamento, sul rilievo che il giudice ha errato nel ritenere cessata la misura cautelare per effetto del passaggio in giudicato della condanna relativa al procedimento in cui è stata emessa per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perchè la pena irrogata con la condanna non supera la durata della misura cautelare, ed in secondo luogo perché con il passaggio in giudicato la misura degli arresti domiciliari non cessa ma cambia il proprio titolo, poiché ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen, gli arresti domiciliari proseguono in esecuzione della condanna, mutando da arresti cautelari in arresti esecutivi. Il P.M. ricorrente ha rilevato che la misura cautelare degli arresti domiciliari è stata eseguita in data 5 giugno 2021, che con la sentenza di condanna è stata irrogata una pena di anni due e mesi dieci di reclusione, e che con il relativo ordine di esecuzione del 18 agosto 2021 è stata disposta la prosecuzione della misura degli arresti donniciliari in regime di espiazione pena. 3. Il ricorso è fondato. Risulta palese la violazione di legge in cui è incorso il giudice dell'udienza di convalida, per avere ricollegato la perdita di efficacia della misura degli arresti domiciliari al solo dato formale del passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nel procedimento in cui la misura cautelare era stata disposta. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità integra il reato di evasione la condotta di colui che si allontani ingiustificatamente dal luogo degli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a una pena detentiva di durata superiore al periodo di custodia cautelare sofferto, poiché in tale situazione l'agente non può considerarsi formalmente libero sino alla notificazione dell'ordine di esecuzione della pena definitiva; né il passaggio in giudicato della sentenza è previsto fra le cause di estinzione delle misure cautelari di cui agli artt. 300 e 303 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18733 del 09/01/2008, Andrianò, Rv. 239930). Va precisato che è soltanto per le misure cautelari non detentive che è stato affermato il diverso principio che con il passaggio in giudicato esse cessano di diritto (Sez. U, n. 18353 del 31/03/2011, Maida, Rv. 249480). In particolare, è stato affermato che, data la natura servente delle misure cautelari rispetto allo svolgimento del processo, il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di dimora) già applicata al condannato; in tal caso, l'estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari. Per le misure cautelari detentive, invece, ferma restando la loro natura servente rispetto al processo, è la legge che per evitare soluzioni di continuità tra l'applicazione di misure custodiali e l'esecuzione della condanna, nel regolare il passaggio dalla fase cautelare a quella esecutiva, espressamente prevede la prosecuzione dello stato restrittivo, in caso di pregressa applicazione della custodia in carcere (ex art. 656, comma 9, lett. b, cod. proc. pen.), o nonostante la sospensione dell'esecuzione e fino al momento della decisione del tribunale di sorveglianza, nel caso in cui sia in corso di esecuzione la misura degli arresti domiciliari (ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen.), a prescindere dalla circostanza che sia stato o meno emesso l'ordine di esecuzione. Peraltro, nel caso di specie, poichè la misura cautelare degli arresti domiciliari era stata già formalmente convertita in detenzione domiciliare per effetto dell'ordine di esecuzione, la modifica del titolo di detenzione da cautelare ad esecutivo non ha inciso sulla validità ed efficacia del divieto di allontanarsi dal luogo in cui la misura è in corso di esecuzione che costituisce il presupposto del delitto di evasione. 4. In adesione all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, Morelli, Rv. 264026), l'annullamento va disposto senza rinvio, trattandosi di situazione in cui appare superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio con riferimento ad una fase oramai esauritasi, nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e, perciò, l'esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida, già riconosciuti con la presente decisione. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, accertata la legittimità dell'arresto. Così deciso in Roma 1'8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]