CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 28228/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Bari; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso,: udite le richieste del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida di perquisizione e di sequestro emesso dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Bari, ha annullato tale provvedimento, disponendo l'immediata restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto, ove non sottoposte ad altro vincolo reale. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore generale dell'[OSCURATO:PERSONA] (Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia) nonché direttore amministrativo e docente dell'[OSCURATO:PERSONA], è sottoposto ad indagine •per il delitto di cui agli artt. 81,1.10 323 cod. pen. e, in concorso con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui agli artt. 81, 110, 323, 640 n. 2, 483 cod. pen. per aver posto in essere, mediante condotte fraudolente e collusive, turbative di gara a mezzo della costituzione di commissioni esaminatrici per l'assegnazione di posti presso l'Adisu, con membri provenienti dall'[OSCURATO:PERSONA], e di assegnazione di incarichi professionali in favore di soggetti appartenenti al partito "[OSCURATO:PERSONA]" e alla predetta università. Il Tribunale, in particolare, nell'annullare il titolo cautelare per carenza del fumus commissi delicti, ha rilevato che la formulazione vigente della fattispecie di abuso di ufficio postula la violazione di una specifica disposizione di legge (o di atto avente forza di legge), nonché la carenza di margini di discrezionalità in capo al pubblico agente al momento dell'adozione dell'atto e che, nel caso di specie, questi estremi non sarebbero ravvisabili alla stregua delle risultanze probatorie acquisite. 2. Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, proponendo cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo la parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 323 cod. pen., in relazione all'art. 11, terzo comma, della legge 19 giugno 2019, n. 56, in ordine al concorso d'esame vinto dalla candidata [OSCURATO:PERSONA], in quanto sarebbe stato nominato presidente della commissione esaminatrice il dott. [OSCURATO:PERSONA], ancorché non possedesse l'inquadramento nella qualifica dirigenziale richiesta (essendo già pensionato dal 2006). Il Tribunale sul punto aveva ritenuto che la violazione di legge, pur sussistente, non rilevasse, in quanto non era stata posta a fondamento del titolo cautelare reale, ma era solo stata dedotta nell'udienza del procedimento di riesame. Deduce, tuttavia, la parte ricorrente che tale violazione di legge era pur sempre indicata nell'informativa della Guardia di Finanza n. 155/11, pervenuta in data 22 settembre 2022, e, dunque, non poteva essere esclusa dalla valutazione degli elementi posti a fondamento della sussistenza del fumus commissi delicti.Il Tribunale del riesame avrebbe, infatti, potuto legittimamente confermare il provvedimento sulla base di elementi diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati nella motivazione del provvedimento cautelare originario. 2.2. Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce la violazione dell'art.323 cod. pen. con riferimento al "concorso nr. 1 posto categoria D contabile", in quanto la candidata [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eseguito la prova preselettiva online in violazione dell'art. 87„ quinto comma, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia), avente rango di norma primaria. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale, ritenendo insussistente tale violazione di legge, avrebbe esorbitato l'ambito della propria cognizione, accertando il merito della regiudicanda e non già solo il fumus.; relativo alla sussistenza del delitto contestato in sede cautelare reale. 2.3. Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 323 cod. pen., in relazione all'art. 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto il Tribunale di Bari avrebbe erroneamente ritenuto che gli articoli del Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] violati nel sottoscrivere la "Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza in giudizio" con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non fossero norme di rango primario. Rileva il Pubblico Ministero ricorrente che il Tribunale aveva illegittimamente escluso che la violazione di tale disposizione potesse integrare il fumus del delitto di abuso d'ufficio, in quanto, nell'adozione della determina di affidamento dell'incarico professionale il Nuzzo avrebbe pur sempre dovuta rispettare i principi sanciti dall'art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016. Il Pubblico Ministero precisa, inoltre che la condotta di abuso di ufficio può essere integrato anche da una violazione di una norma regolamentare o, comunque, di fonte sublegislativa richiamata da una norma di legge e che, nella specie, la stessa sarebbe ravvisabile nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ADISU Puglia. 2.4. Con il quarto motivo la parte ricorrente deduce la violazione degli artt.323 e 483 cod. pen., dell'art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle disposizioni di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in relazione aill'autodichiarazione resa in data 16 aprile 2020 dal Nuzzo in ordine all'insussistenza di conflitti di interesse nel conferimento dell'incarico professionale al Fimmanò. 2.5. Con il quinto motivo la parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 324 cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che il Tribunale illegittimamente avrebbe escluso nella specie la rilevanza della violazione dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 56 del 2019, in quanto indicata dal Pubblico Ministero in udienza e non già all'atto dell'adozione del sequestro; con questa argomentazione, tuttavia, il Tribunale si sarebbe sostituito al giudice di merito nell'apprezzamento del merito della regiudicanda, esorbitando dai poteri e dal sindacato proprio della materia cautelare reale. 3. Con memoria depositata in data 13 febbraio 2023 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Occorre premettere che le Sezioni unite della Corte di cassazione, nel precisare l'ambito del sindacato spettante al giudice in sede di riesame del sequestro probatorio, hanno sancito che il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va, pertanto, compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito con:o le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U. n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657). La giurisprudenza di legittimità successiva ha chiarito che la verifica della sussistenza del fumus commissi delicti postula che il giudice eserciti un controllo effettivo, che, pur coerente con lo stato del procedimento e con lo stato delle indagini, non sia meramente formale o apparente, ma tenga conto di tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati (ex plurimis: Sez. 6, n. 33965 del 14/09/2021, Pandolfo; Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, 4 A-2 Rv. 274693 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01; Sez. 1, n. 21736 dell'Il maggio 2007, Citarella, Rv. 236474-01). 3. Con il primo motivo il Pubblico Ministero ricorrente deduce la violazione dell'art. 323 cod. pen., in relazione all'art. 11, terzo comma, della legge n. 56 del 2019, in quanto il dott. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso d'esame sostenuto e vinto dalla candidata [OSCURATO:PERSONA], ancorché. non possedesse l'inquadramento nella qualifica dirigenziale richiesta. 4. Il motivo è inammissibile, in quanto aspecifico. Il Tribunale di Bari ha, infatti, rilevato non solo che tale elemento è emerso successivamente all'adozione del decreto di sequestro probatorio (e, dunque, non è contemplato nella sua motivazione), ma anche che è fondato su alcune e-mail rinvenute nella casella di posta elettronica del Nuzzo, delle quali, tuttavia, non sarebbe stato verificato il contenuto e l'attendibilità (pag. 7 dell'ordinanza impugnata); su questo secondo profilo, tuttavia, la parte ricorrente nulla deduce. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, del resto, inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato ne siano ravvisabili plurime, autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972, nella specie, l'ordinanza impugnata aveva motivato il permanere delle esigenze cautelari richiamando il pericolo di fuga ed il pericolo di reiterazione dei reati, quest'ultima non investita con il ricorso per cassazione; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01). 5. Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 323 cod. pen., in quanto, con riferimento al "concorso nr. 1 posto categoria D contabile" sarebbe stato violato l'art. 87, quinto comma, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia), avente rango di norma primaria. 6. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione rivolta alla Corte di legittimità a pervenire ad una nuova valutazione di merito sul punto, anche in relazione alla ricostruzione, non consentita in questa sede, dell'esatta collocazione temporale delle prove di esame rispetto alla sospensione delle stesse, decretata in via di urgenza dal legislatore in ragione della diffusione della pandemia.7. Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 323 cod. pen., in relazione all'art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto il Tribunale di Bari avrebbe erroneamente ritenuto che gli articoli del Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] violati nel sottoscrivere la "Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza in giudizio" in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non fossero norme di rango primario. 8. Il motivo è infondato. L'art. 4 d. Igs. n. 50 del 2016 si limita ad affermare che «L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica». La parte ricorrente deduce, dunque, la violazione di una norma di principio, caratterizzata da una chiara assenza di tassatività e, dunque, strutturalmente inidonea a costituire un precetto la cui violazione integra il reato di abuso di ufficio nella formulazione vigente. La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, chiarito che, in tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha, infatti, ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando l'aboliti° criminis delle condotte, antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento specifiche ed espresse, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché deve escludersi che integri il reato la sola violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, comma 3, Cost. (Sez. 6, n. 28402 del 10/06/2022, Bobbio, Rv. 283359 - 01). [OSCURATO:PERSONA] approvato dal Consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] non può, inoltre, integrare il precetto di cui all'art. 323 cod. pen., in quanto atto interno all'Adisu e, dunque, privo di efficacia regolamentare. Il Tribunale del riesame ha, peraltro, correttamente rilevato, a pag. 10 dell'ordinanza impugnata, come il regolamento dell'Adisu prevedesse un margine di discrezionalità nella scelta del conferimento dell'incarico al difensore e, dunque, come anche sotto tale profilo, si riveli inidoneo ad integrare il precetto penale di cui all'art. 323 cod. pen. 9. Con il quarto motivo la parte ricorrente deduce la violazione degli artt.323 e 483 cod. pen., dell'art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 62 del 2013, in relazione all'autodichiarazione relativa all'insussistenza di conflitti di interesse resa in data 16 aprile 2020. 10. Il motivo è, tuttavia, aspecifico, in quanto non si confronta con il complesso della motivazione del provvedimento impugnato, nella quale il Tribunale di Bari ha rilevato come la frequentazione meramente professionale tra il Nuzzo e il Fimmanò non fosse idonea ad integrare la causa di incompatibilità relativa al conflitto di interessi previsto nel regolamento predetto. 11. Con il quinto motivo la parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 324 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale avrebbe illegittimamente escluso la rilevanza della violazione dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 56 del 2019, indicata in udienza e non già all'atto dell'adozione del sequestro. Ad avviso del Pubblico Ministero ricorrente, infatti, il Tribunale del riesame ha pur sempre il potere di confermare il decreto di sequestro probatorio adottato dal pubblico ministero sulla base di motivi differenti da quelli indicati ovvero per ragioni diverse da quelle enunciate nell'atto impugnato. 12. Il motivo è infondato. Non sussiste, infatti, alcuna violazione di legge sul punto, in quanto il sindacato del Tribunale del riesame sulla motivazione del decreto di sequestro probatorio non consente al Tribunale del riesame di integrare l'imputazione, che rimane pur sempre di esclusiva competenza del pubblico ministero. Nel caso di specie, la violazione di legge invocata dal Pubblico Ministero ricorrente attiene, infatti, al piano della descrizione dell'imputazione e non già a que