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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19504/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28755/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]- tore, con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Alberico II, n. 33; – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]; – intimata – avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bol- zano, n. 129/15, depositata l'8 giugno 2015.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 28755/2015 Numero sezionale 5179/2021 Numero di raccolta generale 19504/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Sϋdinvest GmbH, già proprietaria di un fondo in Merano (BZ), con- traddistinto dalla p.f. 3094/61 in P.T. 4937/II C.C.

Maia, convenne in giudizio il Comune di Merano e la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, proponendo oppo- sizione al decreto di stima emesso il 16 novembre 2002, con cui il Direttore dell'Ufficio patrimonio del Comune aveva dichiarato la pubblica utilità del pro- getto di ampliamento dell'impianto di depurazione, comprendente un'area del predetto fondo della superficie di mq. 10.106, ed aveva determinato in Euro 1.920.140,00 l'indennità dovuta per l'espropriazione.

A sostegno della domanda, la ricorrente dedusse la violazione dell'art. 1- bis, comma terzo, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, per essere stata la stima predisposta dall'Ufficio estimo provinciale, anziché dal Comune; lamentò inoltre l'inosservanza dei valori indicativi e dei criteri di stima previsti dalla delibera della Giunta provinciale n. 751 del 3 maggio 2010 e la mancata considerazione dei valori dei terreni confinanti e di quelli risultanti da stime precedenti.

Si costituì il Comune di Merano, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza dell'8 giugno 2015, la Corte d'appello di Trento, Se- zione distaccata di Bolzano, ha rigettato la domanda.

A fondamento della decisione, la Corte ha affermato innanzitutto l'irrile- vanza dell'avvenuta liquidazione dell'indennità ad opera dell'Ufficio estimo provinciale, osservando che l'opposizione non dà luogo ad un giudizio d'im- pugnazione della stima, ma ad un autonomo procedimento, avente ad og- getto la determinazione della giusta indennità di espropriazione.

Premesso inoltre che, a tal fine, gli artt. 7, 7-bis e 7-ter della legge pro- vinciale n. 10 del 1991, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, distinguono le aree edificabili da quelle che non lo sono, individuando queste ultime in base alla destinazione urbani- 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 28755/2015 Numero sezionale 5179/2021 Numero di raccolta generale 19504/2022 stica o alla sottoposizione a particolari vincoli, e stabilendo che le altre aree Data pubblicazione 16/06/2022 devono essere considerate edificabili, ha osservato che, mentre per queste ultime l'indennità di espropriazione è commisurata al valore venale del bene al momento dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5, per quelle destinate a servizi e strutture di pubblica utilità deve tenersi conto delle caratteristiche del bene, del suo inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione dei terreni circostanti.

Rilevato poi che il fondo espropriato, già classificato nel piano regolatore come area agricola ed in minima parte come bosco, con delibera n. 4961 del 18 dicembre 2000 era stato incluso in «zona per impianti pubblici di interesse sovracomunale», ha concluso che lo stesso doveva es- sere qualificato come area edificabile.

Precisato peraltro che la predetta clas- sificazione era configurabile come vincolo conformativo, in quanto prevista da una variante al piano regolatore, ha ritenuto necessaria la valutazione delle possibilità concrete di edificazione, in base alle caratteristiche dell'immobile.

Ciò posto, la Corte ha richiamato gli accertamenti effettuati dal c.t.u., da cui era emerso che l'area, adibita a frutteto e situata a margine della citta di Merano, nonché facilmente raggiungibile, era collocata tra la Strada statale 38 ed il fiume Adige, dal quale era separata dalla linea ferroviaria [OSCURATO:PERSONA]; ha aggiunto che il fondo, assoggettato a servitù di conduttura elet- trica ed erezione di un pilone, servitù di canalizzazione di fanghi e servitù di conduttura a gas, non si trovava in stato regolare, in quanto gli alberi dove- vano essere completamente rinnovati.

Ha ritenuto peraltro non condivisibile il valore unitario di Euro 214,20 al mq. stimato dal c.t.u. sulla base del prezzo di mercato di aree situate nel centro di Merano ed aventi analoga destina- zione, con l'applicazione di coefficienti di svalutazione correlati alla colloca- zione dell'immobile a margine del Comune, alla natura agricola dello stesso ed all'assoggettamento a servitù, osservando che l'individuazione del valore di base della stima non era accompagnata dall'indicazione dei contratti as- sunti come termini di comparazione, e precisando che a tal fine non erano utilizzabili i valori d'immobili posti al centro della città o comunque in una zona ambìta.

La Corte ha ritenuto invece che ai fini della determinazione dell'indennità potesse farsi riferimento al valore dei terrenti circostanti, per il 67% vincolati 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 28755/2015 Numero sezionale 5179/2021 Numero di raccolta generale 19504/2022 come zona per strutture pubbliche sovracomunali, per il 25% aventi destina-Data pubblicazione 16/06/2022 zione agricola e per l'8% costituiti da boschi.

Reputata irrilevante la destina- zione a bosco, riguardante soltanto una striscia di terreno posta lungo il fiu- me, ha richiamato un proprio precedente, che in riferimento ad aree destinate alla realizzazione delle strutture sovracomunali aveva accertato un valore ve- nale di Euro 333,75 al mq. in riferimento all'anno 2006, escludendo la neces- sità di procedere a rivalutazione, in considerazione dell'andamento del mer- cato immobiliare, influenzato negativamente dalla crisi economica, nonché del prezzo risultante dagl'indicatori provinciali per l'anno 2012, compreso tra Euro 235,00 ed Euro 290,00.

Sul predetto importo, ha ritenuto applicabile una riduzione del 30% per la sottoposizione a servitù, determinando quindi il valore unitario del 67% dell'area espropriata in Euro 233,62 al mq., quello del restante 33% in Euro 60,00 al mq., pari all'importo stimato dal c.t.u. per le aree destinate a frutteto, e quello complessivo in Euro 1.781.978,33, infe- riore all'importo offerto dal Comune, pari ad Euro 1.920.140,00.

La Corte ha precisato che la predetta stima non era inficiata dalla diver- genza rispetto agl'indicatori provinciali, osservando che questi ultimi si riferi- scono soltanto a prezzi indicativi per zone residenziali e produttive, e sono comunque suscettibili di correzione nel caso in cui il valore effettivo di mer- cato risulti diverso, a causa della posizione, della consistenza, dell'inserimen- to o degli oneri gravanti sull'immobile.

Ha ritenuto altresì irrilevanti prece- denti stime effettuate dall'Ufficio provinciale, osservando da un lato che non erano stati indicati i criteri utilizzati, e dall'altro che la legge provinciale n. 10 del 1991 era stata nel frattempo modificata.

2. Avverso la predetta sentenza la Sϋdinvest ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria.

Il Comune ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 7-quinquies della legge provinciale n. 10 del 1991 e dell'art. 3.2 della delibera della Giunta provinciale n. 751 del 2010, 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 28755/2015 Numero sezionale 5179/2021 Numero di raccolta generale 19504/2022 osservando che, nonostante il riconoscimento dell'edificabilità del fondoData pubblicazione 16/06/2022, l'or- dinanza impugnata ha disapplicato i criteri dettati dalle predette disposizioni, avendo determinato l'indennità di espropriazione sulla base non già del valore intrinseco e delle caratteristiche dell'area espropriata, ma della destinazione urbanistica e delle caratteristiche dei fondi confinanti.

Premesso che la pre- detta destinazione non costituisce il principale fattore di valutazione, ma solo uno degli elementi da considerare, non avente carattere prioritario, sostiene che la Corte territoriale ha utilizzato parametri di valutazione non previsti dalla legge, quali la lunghezza dei confini con i fondi circostanti, la cui ado- zione conduce a risultati aberranti nel caso in cui il fondo espropriato, pur risultando edificabile, confini aree non edificabili.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7-quinquies della legge provinciale n. 10 del 1991, cen- surando l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha valutato il 33% dell'area espropriata come un suolo non edificabile, con la conseguente applicazione del valore tabellare previsto per i terrenti agricoli, senza tener conto dell'in- tervenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale dei predetti valori, in quanto privi di qualsiasi collegamento con le caratteristiche effettive dell'im- mobile espropriato, e quindi inidonei ad assicurare un serio ristoro per la per- dita del bene.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente eccepisce, in via subordinata, l'illegit- timità costituzionale degli artt. 7-quater e 7-quinquies della legge provinciale n. 10 del 1991, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme che per le aree non edificabili prevedevano la determinazione dell'indennità di espropriazione in base al criterio del valore agricolo medio, ritenuto elusivo del legame che l'indennità deve presentare con il valore di mercato del fondo espropriato.

Premesso che il legislatore, pur non essendo tenuto a commisu- rare integralmente l'indennità al predetto valore, non può trascurare tale pa- rametro, dovendo garantire un giusto equilibrio tra l'interesse generale ed i diritti fondamentali dell'individuo, sostiene che nella specie il valore tabellare non ha alcuna corrispondenza con quello di mercato, avendo l'espropriazione ad oggetto un'area considerata edificabile.

Aggiunge che, qualora si ritenga 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 28755/2015 Numero sezionale 5179/2021 Numero di raccolta generale 19504/2022 che l'ordinanza impugnata non abbia applicato il predetto criterio, ma quello Data pubblicazione 16/06/2022 del valore di mercato, l'interpretazione dell'art. 7-quinquies cit. adottata dalla Corte di merito dovrebbe considerarsi contrastante con l'art. 3 Cost., facendo dipendere la determinazione dell'indennità da fattori che non hanno alcun collegamento con le caratteristiche del fondo espropriato.

4. Il primo motivo è fondato.

Gli artt. 7-bis e ss. della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 1991, avente ad oggetto la disciplina dell'espropriazione per pubblica uti- lità per le materie di competenza provinciale, nel prevedere i parametri per la determinazione dell'indennità di espropriazione, distinguono tra aree edifi- cabili, aree non edificabili ed aree espropriate (art. 7-bis, comma primo), in- cludendo nella prima categoria quelle vincolate al mantenimento della desti- nazione agricola, silvo-pastorale o improduttiva e quelle soggette a particolari vincoli idrogeologici, storico-artistici, archeologici o paesaggistico-ambientali, nonché quelle destinate alla viabilità a servizio delle predette aree (art. 7-ter, comma primo), ed individuando le seconde in via residuale, come quelle aventi una destinazione urbanistica diversa dalle prime (art. 7-ter, comma secondo).

Mentre per le aree non edificabili l'indennità è commisurata al giu- sto prezzo da attribuire all'area, entro valori minimi e massimi predetermi- nati, in base al tipo di coltura in atto (art. 7-quater, comma primo), per quelle edificabili va invece determinata in misura pari al valore venale del bene al momento dell'emanazione del decreto di stima (art. 7-quinquies, comma primo); per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale, viene precisato che il valore venale dev'essere determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti (art. 7-quinquies, comma terzo).

I criteri per la determinazione delle indennità relative alle aree edifi- cabili trovano ulteriore specificazione nella delibera della Giunta provinciale n. 751 del 2010, la quale, dopo aver stabilito in linea generale che «il valore venale corrisponde al prezzo che l'immobile avrebbe avuto al momento della stima in una libera contrattazione di compravendita in funzione dello stato di fatto e di diritto, delle specifiche peculiarità e della posizione del bene senza tenere conto di condizioni straordinarie o personali» (art. 1), dispone, per le 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tale disciplina corrisponde, nelle sue linee essenziali, a quella dettata dalla Provincia autonoma di Trento con la legge 19 febbraio 1993, n. 6, in riferimento alla quale questa Corte ha già avuto modo di precisare che a) l'inclusione delle aree destinate a servizi ed attrezzature di interesse generale tra quelle edificabili non comporta affatto un'equiparazione delle stesse a quelle destinate all'edilizia privata, ma soltanto l'attribuzione di un plusvalore ai fini indennitari, da ricercare sulla base dei parametri menzionati, corrispon- denti a quelli più rappresentativi utilizzati nei pregressi sistemi fondati sulla c.d. edificabilità di fatto, b) il valore delle aree in questione non può quindi essere ricavato da quello delle aree edificabili, e neppure attraverso l'istitu- zione di un comparto virtuale comprendente una serie di aree attigue scelte con criteri soggettivi, né mediando i valori di queste ultime in base a para- metri altrettanto discrezionali, c) occorre invece muovere dall'effettivo prezzo commerciale del suolo destinato a servizi o attrezzature di interesse generale, secondo il regime d'inedificabilità attribuitogli dallo strumento urbanistico, per costruire il relativo valore mediante la combinazione degli indici specifica- mente individuati, dei quali si richiede un'applicazione contestuale, coniugata e congiunta, incompatibile con una mera proporzione aritmetica tra i prezzi delle zone viciniori (cfr. Cass., Sez.

I, 20/04/2017, n. 9969; 12/04/2017, n. 9410).

In effetti, così come la predetta disciplina, quella introdotta dalla Provin- cia autonoma di Bolzano con l'art. 38 della legge 10 giugno 2008, n. 4, l'art. 50 della legge 9 aprile 2009, n. 1, gli artt. 1-10 della legge 13 novembre 2009, n. 9, l'art. 25 della legge 22 dicembre 2009, n. 11 e l'art. 14 della legge 17 gennaio 2011, n. 1, che hanno modificato la legge n. 10 del 1991, è volta ad adeguare quest'ultima legge, anteriore al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ai principi dallo stesso introdotti ed alle modificazioni successivamente determi- nate dalle sentenze della Corte costituzionale in materia di indennità di espro- 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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In rela- zione al primo aspetto, che è quello che interessa in questa sede, la normativa in esame ha recepito integralmente il criterio di determinazione dell'indennità fondato sulla ricognizione delle possibilità legali di edificazione del suolo, ri- conoscendo valore preminente alla destinazione risultante dagli strumenti ur- banistici vigenti alla data di perfezionamento della vicenda ablatoria (c.d. edi- ficabilità legale), e relegando ad un ruolo meramente integrativo e comple- mentare la considerazione delle caratteristiche dell'area e della sua colloca- zione (c.d. edificabilità di fatto), destinate a venire in rilievo esclusivamente ai fini dell'individuazione delle possibilità concrete di sfruttamento dell'immo- bile, in funzione della determinazione del suo valore venale.

L'operatività di tale criterio, chiaramente emergente già dal riferimento alla classificazione ed ai vincoli urbanistici contenuta nell'art. 7-ter, trova ulteriore conferma nella normativa di attuazione dettata dalla Giunta provinciale, volta proprio a spe- cificare gli elementi da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'edificabilità di fatto, sul presupposto dell'accertata edificabilità legale del suolo espropriato.

Ai fini della distinzione tra aree edificabili e non edificabili, il legislatore provinciale non si è peraltro attenuto al principio stabilito dall'art. 37, comma quarto, del d.P.R. n. 327 del 2001, che esclude le possibilità legali di edifica- zione in presenza di un vincolo d'inedificabilità assoluta previsto dalla norma- tiva statale o regionale o da un atto di programmazione o pianificazione del territorio, ma, avvalendosi della propria competenza primaria in materia di espropriazione per pubblica utilità, prevista dall'art. 8, n. 22 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ha adottato un criterio di ricognizione più favorevole ai proprietari espropriati, imperniato sulla puntuale individuazione delle aree non edificabili, suddivise in tre categorie contraddistinte dalla destinazione ad uso agricolo, silvo-pastorale o improduttivo o dalla sottoposizione a vincoli particolari (art. 7-ter, comma primo), e sulla configurazione delle aree edifi- cabili come una categoria residuale ed atipica, in cui confluiscono tutte le aree aventi una destinazione urbanistica diversa da quelle precedentemente indi- cate (art. 7-ter, comma secondo), con la precisazione che tale distinzione 8 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tale diversa categorizza- zione risponde a finalità evidentemente perequative, mirando ad attenuare le sperequazioni che la tecnica della zonizzazione, normalmente utilizzata nello ambito della pianificazione urbanistica, può determinare tra i proprietari dei suoli destinati ad utilizzazioni pubblicistiche o comunque colpiti da disposizioni vincolistiche o riduttive delle potenzialità edificatorie e quelli dei suoli inclusi in zone edificabili, che per effetto di tale scelta vengono a beneficiare di valori e rendite assai più elevati.

Si tratta di un criterio piuttosto diffuso nella legi- slazione regionale più recente in materia di espropriazione, la cui utilizzabilità ha peraltro trovato un parziale avallo nella giurisprudenza costituzionale in tema di indennizzo per la reiterazione di vincoli espropriativi, che, nel porre in risalto l'astratta ipotizzabilità di una pluralità di soluzioni idonee ad assicu- rare un serio ristoro ai proprietari assoggettati al vincolo, ha ritenuto ammis- sibile, tra l'altro, anche il ricorso a «sistemi compensativi che non penalizzano i soggetti interessati dalle scelte urbanistiche che incidono su beni determi- nati» (cfr.

Corte cost., sent. n. 179 del 1999).

Nell'ambito della legge in esame, una forma di compensazione è prevista, in particolare, per le aree destinate a servizi e attrezzature d'interesse gene- rale, che in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 7- ter, comma primo, costituiscono aree edificabili, almeno a fini indennitari, ma per le quali l'art. 7-quinquies, comma quarto, prevede che il valore venale è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inseri- mento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni cir- costanti.

Tale disposizione è stata interpretata dalla sentenza impugnata nel senso che per le aree in questione, non potendo essere definito un valore venale concreto, lo stesso dev'essere individuato sulla base dei predetti ele- menti, ma avendo pur sempre riguardo alle caratteristiche concrete del suolo espropriato, sicché, ove lo stesso, come nella specie, sia circondato da terreni aventi destinazioni tra loro diverse, il valore venale dev'essere determinato in misura pari alla media ponderata di quelli dei terreni circostanti, percen- tualmente ridotta in ragione dell'incidenza degli oneri gravanti sull'immobile. 9 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 28755/2015 Numero sezionale 5179/2021 Numero di raccolta generale 19504/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Il procedimento estimativo in tal modo seguito, oltre a porsi in contrasto con la lettera della norma, che impone di muovere dalle caratteristiche intrin- seche del suolo espropriato e dalla sua collocazione territoriale per poi con- frontarle con la destinazione dei terreni circostanti, conduce peraltro ad un risultato che, in quanto parametrato al valore di mercato di questi ultimi, piuttosto che a quello dell'immobile da valutare, appare privo di qualsiasi concreto collegamento con lo stesso che non sia rappresentato dalle decur- tazioni operate, e deve quindi considerarsi inidoneo ad assicurare al proprie- tario un ristoro effettivamente commisurato al sacrificio derivante dalla per- dita del suo diritto.

Il valore dei fondi circostanti è infatti correlato inevitabil- mente non solo ai connotati fisici degli stessi (estensione, giacitura, collega- menti, dotazione di infrastrutture), che possono risultare assai diversi da quelli del suolo espropriato, ma anche dalla loro classificazione urbanistica, che notoriamente incide in misura determinante sulle valutazioni di mercato, influenzate tanto dalle forme di utilizzazione dell'immobile astrattamente con- sentite dalla disciplina urbanistica quanto dalle concrete possibilità di sfrutta- mento del suolo.

Al di là di tale considerazione, rispondente ad elementari principi di logica economica, non può d'altronde non rilevarsi la singolarità della premessa da cui muove la sentenza impugnata, incentrata sulla convin- zione che le aree destinate ad usi pubblici siano di per sé prive di un valore di mercato, ed orientata pertanto ad individuarlo con esclusivo riferimento a quello dei fondi confinanti, in contrasto con la logica della disciplina dettata dall'art. 7-quinquies, comma quarto, della legge provinciale, nell'ambito della quale il riferimento ai terreni circostanti rappresenta soltanto un correttivo, volto a compensare lo squilibrio determinato dall'eventuale inclusione degli stessi in zone connotate da una più vantaggiosa destinazione urbanistica, e destinate comunque a trarre anch'esse beneficio dalla realizzazione dell'opera pubblica.

5. Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbiti il secondo ed il terzo motivo, aventi ad oggetto l'applicazione dei criteri indennitari relativi all'e- spropriazione delle aree non edificabili e la legittimità costituzionale delle di- sposizioni che li prevedono.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della 10 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 28755/2015 Numero sezionale 5179/2021 Numero di raccolta generale 19504/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 causa alla Corte d'appello di Trento, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di appello di Trento, in diversa com- posizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legit- timità.

Così deciso in Roma il 14/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28755/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]- tore, con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Alberico II, n. 33; – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]; – intimata – avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bol- zano, n. 129/15, depositata l'8 giugno 2015. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 28755/2015 Numero sezionale 5179/2021 Numero di raccolta generale 19504/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Sϋdinvest GmbH, già proprietaria di un fondo in Merano (BZ), con- traddistinto dalla p.f. 3094/61 in P.T. 4937/II C.C. Maia, convenne in giudizio il Comune di Merano e la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, proponendo oppo- sizione al decreto di stima emesso il 16 novembre 2002, con cui il Direttore dell'Ufficio patrimonio del Comune aveva dichiarato la pubblica utilità del pro- getto di ampliamento dell'impianto di depurazione, comprendente un'area del predetto fondo della superficie di mq. 10.106, ed aveva determinato in Euro 1.920.140,00 l'indennità dovuta per l'espropriazione. A sostegno della domanda, la ricorrente dedusse la violazione dell'art. 1- bis, comma terzo, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, per essere stata la stima predisposta dall'Ufficio estimo provinciale, anziché dal Comune; lamentò inoltre l'inosservanza dei valori indicativi e dei criteri di stima previsti dalla delibera della Giunta provinciale n. 751 del 3 maggio 2010 e la mancata considerazione dei valori dei terreni confinanti e di quelli risultanti da stime precedenti. Si costituì il Comune di Merano, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenza dell'8 giugno 2015, la Corte d'appello di Trento, Se- zione distaccata di Bolzano, ha rigettato la domanda. A fondamento della decisione, la Corte ha affermato innanzitutto l'irrile- vanza dell'avvenuta liquidazione dell'indennità ad opera dell'Ufficio estimo provinciale, osservando che l'opposizione non dà luogo ad un giudizio d'im- pugnazione della stima, ma ad un autonomo procedimento, avente ad og- getto la determinazione della giusta indennità di espropriazione. Premesso inoltre che, a tal fine, gli artt. 7, 7-bis e 7-ter della legge pro- vinciale n. 10 del 1991, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, distinguono le aree edificabili da quelle che non lo sono, individuando queste ultime in base alla destinazione urbani- 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 28755/2015 Numero sezionale 5179/2021 Numero di raccolta generale 19504/2022 stica o alla sottoposizione a particolari vincoli, e stabilendo che le altre aree Data pubblicazione 16/06/2022 devono essere considerate edificabili, ha osservato che, mentre per queste ultime l'indennità di espropriazione è commisurata al valore venale del bene al momento dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5, per quelle destinate a servizi e strutture di pubblica utilità deve tenersi conto delle caratteristiche del bene, del suo inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione dei terreni circostanti. Rilevato poi che il fondo espropriato, già classificato nel piano regolatore come area agricola ed in minima parte come bosco, con delibera n. 4961 del 18 dicembre 2000 era stato incluso in «zona per impianti pubblici di interesse sovracomunale», ha concluso che lo stesso doveva es- sere qualificato come area edificabile. Precisato peraltro che la predetta clas- sificazione era configurabile come vincolo conformativo, in quanto prevista da una variante al piano regolatore, ha ritenuto necessaria la valutazione delle possibilità concrete di edificazione, in base alle caratteristiche dell'immobile. Ciò posto, la Corte ha richiamato gli accertamenti effettuati dal c.t.u., da cui era emerso che l'area, adibita a frutteto e situata a margine della citta di Merano, nonché facilmente raggiungibile, era collocata tra la Strada statale 38 ed il fiume Adige, dal quale era separata dalla linea ferroviaria [OSCURATO:PERSONA]; ha aggiunto che il fondo, assoggettato a servitù di conduttura elet- trica ed erezione di un pilone, servitù di canalizzazione di fanghi e servitù di conduttura a gas, non si trovava in stato regolare, in quanto gli alberi dove- vano essere completamente rinnovati. Ha ritenuto peraltro non condivisibile il valore unitario di Euro 214,20 al mq. stimato dal c.t.u. sulla base del prezzo di mercato di aree situate nel centro di Merano ed aventi analoga destina- zione, con l'applicazione di coefficienti di svalutazione correlati alla colloca- zione dell'immobile a margine del Comune, alla natura agricola dello stesso ed all'assoggettamento a servitù, osservando che l'individuazione del valore di base della stima non era accompagnata dall'indicazione dei contratti as- sunti come termini di comparazione, e precisando che a tal fine non erano utilizzabili i valori d'immobili posti al centro della città o comunque in una zona ambìta. La Corte ha ritenuto invece che ai fini della determinazione dell'indennità potesse farsi riferimento al valore dei terrenti circostanti, per il 67% vincolati 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 28755/2015 Numero sezionale 5179/2021 Numero di raccolta generale 19504/2022 come zona per strutture pubbliche sovracomunali, per il 25% aventi destina-Data pubblicazione 16/06/2022 zione agricola e per l'8% costituiti da boschi. Reputata irrilevante la destina- zione a bosco, riguardante soltanto una striscia di terreno posta lungo il fiu- me, ha richiamato un proprio precedente, che in riferimento ad aree destinate alla realizzazione delle strutture sovracomunali aveva accertato un valore ve- nale di Euro 333,75 al mq. in riferimento all'anno 2006, escludendo la neces- sità di procedere a rivalutazione, in considerazione dell'andamento del mer- cato immobiliare, influenzato negativamente dalla crisi economica, nonché del prezzo risultante dagl'indicatori provinciali per l'anno 2012, compreso tra Euro 235,00 ed Euro 290,00. Sul predetto importo, ha ritenuto applicabile una riduzione del 30% per la sottoposizione a servitù, determinando quindi il valore unitario del 67% dell'area espropriata in Euro 233,62 al mq., quello del restante 33% in Euro 60,00 al mq., pari all'importo stimato dal c.t.u. per le aree destinate a frutteto, e quello complessivo in Euro 1.781.978,33, infe- riore all'importo offerto dal Comune, pari ad Euro 1.920.140,00. La Corte ha precisato che la predetta stima non era inficiata dalla diver- genza rispetto agl'indicatori provinciali, osservando che questi ultimi si riferi- scono soltanto a prezzi indicativi per zone residenziali e produttive, e sono comunque suscettibili di correzione nel caso in cui il valore effettivo di mer- cato risulti diverso, a causa della posizione, della consistenza, dell'inserimen- to o degli oneri gravanti sull'immobile. Ha ritenuto altresì irrilevanti prece- denti stime effettuate dall'Ufficio provinciale, osservando da un lato che non erano stati indicati i criteri utilizzati, e dall'altro che la legge provinciale n. 10 del 1991 era stata nel frattempo modificata. 2. Avverso la predetta sentenza la Sϋdinvest ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 7-quinquies della legge provinciale n. 10 del 1991 e dell'art. 3.2 della delibera della Giunta provinciale n. 751 del 2010, 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 28755/2015 Numero sezionale 5179/2021 Numero di raccolta generale 19504/2022 osservando che, nonostante il riconoscimento dell'edificabilità del fondoData pubblicazione 16/06/2022, l'or- dinanza impugnata ha disapplicato i criteri dettati dalle predette disposizioni, avendo determinato l'indennità di espropriazione sulla base non già del valore intrinseco e delle caratteristiche dell'area espropriata, ma della destinazione urbanistica e delle caratteristiche dei fondi confinanti. Premesso che la pre- detta destinazione non costituisce il principale fattore di valutazione, ma solo uno degli elementi da considerare, non avente carattere prioritario, sostiene che la Corte territoriale ha utilizzato parametri di valutazione non previsti dalla legge, quali la lunghezza dei confini con i fondi circostanti, la cui ado- zione conduce a risultati aberranti nel caso in cui il fondo espropriato, pur risultando edificabile, confini aree non edificabili. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7-quinquies della legge provinciale n. 10 del 1991, cen- surando l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha valutato il 33% dell'area espropriata come un suolo non edificabile, con la conseguente applicazione del valore tabellare previsto per i terrenti agricoli, senza tener conto dell'in- tervenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale dei predetti valori, in quanto privi di qualsiasi collegamento con le caratteristiche effettive dell'im- mobile espropriato, e quindi inidonei ad assicurare un serio ristoro per la per- dita del bene. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente eccepisce, in via subordinata, l'illegit- timità costituzionale degli artt. 7-quater e 7-quinquies della legge provinciale n. 10 del 1991, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme che per le aree non edificabili prevedevano la determinazione dell'indennità di espropriazione in base al criterio del valore agricolo medio, ritenuto elusivo del legame che l'indennità deve presentare con il valore di mercato del fondo espropriato. Premesso che il legislatore, pur non essendo tenuto a commisu- rare integralmente l'indennità al predetto valore, non può trascurare tale pa- rametro, dovendo garantire un giusto equilibrio tra l'interesse generale ed i diritti fondamentali dell'individuo, sostiene che nella specie il valore tabellare non ha alcuna corrispondenza con quello di mercato, avendo l'espropriazione ad oggetto un'area considerata edificabile. Aggiunge che, qualora si ritenga 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 28755/2015 Numero sezionale 5179/2021 Numero di raccolta generale 19504/2022 che l'ordinanza impugnata non abbia applicato il predetto criterio, ma quello Data pubblicazione 16/06/2022 del valore di mercato, l'interpretazione dell'art. 7-quinquies cit. adottata dalla Corte di merito dovrebbe considerarsi contrastante con l'art. 3 Cost., facendo dipendere la determinazione dell'indennità da fattori che non hanno alcun collegamento con le caratteristiche del fondo espropriato. 4. Il primo motivo è fondato. Gli artt. 7-bis e ss. della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 1991, avente ad oggetto la disciplina dell'espropriazione per pubblica uti- lità per le materie di competenza provinciale, nel prevedere i parametri per la determinazione dell'indennità di espropriazione, distinguono tra aree edifi- cabili, aree non edificabili ed aree espropriate (art. 7-bis, comma primo), in- cludendo nella prima categoria quelle vincolate al mantenimento della desti- nazione agricola, silvo-pastorale o improduttiva e quelle soggette a particolari vincoli idrogeologici, storico-artistici, archeologici o paesaggistico-ambientali, nonché quelle destinate alla viabilità a servizio delle predette aree (art. 7-ter, comma primo), ed individuando le seconde in via residuale, come quelle aventi una destinazione urbanistica diversa dalle prime (art. 7-ter, comma secondo). Mentre per le aree non edificabili l'indennità è commisurata al giu- sto prezzo da attribuire all'area, entro valori minimi e massimi predetermi- nati, in base al tipo di coltura in atto (art. 7-quater, comma primo), per quelle edificabili va invece determinata in misura pari al valore venale del bene al momento dell'emanazione del decreto di stima (art. 7-quinquies, comma primo); per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale, viene precisato che il valore venale dev'essere determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti (art. 7-quinquies, comma terzo). I criteri per la determinazione delle indennità relative alle aree edifi- cabili trovano ulteriore specificazione nella delibera della Giunta provinciale n. 751 del 2010, la quale, dopo aver stabilito in linea generale che «il valore venale corrisponde al prezzo che l'immobile avrebbe avuto al momento della stima in una libera contrattazione di compravendita in funzione dello stato di fatto e di diritto, delle specifiche peculiarità e della posizione del bene senza tenere conto di condizioni straordinarie o personali» (art. 1), dispone, per le 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 28755/2015 Numero sezionale 5179/2021 Numero di raccolta generale 19504/2022 aree destinate a servizi ed attrezzature di interesse generale, che tale Data pubblicazione 16/06/2022valore «è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inse- rimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti» (art. 3.2), indicando poi dettagliatamente gli elementi da pren- dere in considerazione ai fini delle predette valutazioni. Tale disciplina corrisponde, nelle sue linee essenziali, a quella dettata dalla Provincia autonoma di Trento con la legge 19 febbraio 1993, n. 6, in riferimento alla quale questa Corte ha già avuto modo di precisare che a) l'inclusione delle aree destinate a servizi ed attrezzature di interesse generale tra quelle edificabili non comporta affatto un'equiparazione delle stesse a quelle destinate all'edilizia privata, ma soltanto l'attribuzione di un plusvalore ai fini indennitari, da ricercare sulla base dei parametri menzionati, corrispon- denti a quelli più rappresentativi utilizzati nei pregressi sistemi fondati sulla c.d. edificabilità di fatto, b) il valore delle aree in questione non può quindi essere ricavato da quello delle aree edificabili, e neppure attraverso l'istitu- zione di un comparto virtuale comprendente una serie di aree attigue scelte con criteri soggettivi, né mediando i valori di queste ultime in base a para- metri altrettanto discrezionali, c) occorre invece muovere dall'effettivo prezzo commerciale del suolo destinato a servizi o attrezzature di interesse generale, secondo il regime d'inedificabilità attribuitogli dallo strumento urbanistico, per costruire il relativo valore mediante la combinazione degli indici specifica- mente individuati, dei quali si richiede un'applicazione contestuale, coniugata e congiunta, incompatibile con una mera proporzione aritmetica tra i prezzi delle zone viciniori (cfr. Cass., Sez. I, 20/04/2017, n. 9969; 12/04/2017, n. 9410). In effetti, così come la predetta disciplina, quella introdotta dalla Provin- cia autonoma di Bolzano con l'art. 38 della legge 10 giugno 2008, n. 4, l'art. 50 della legge 9 aprile 2009, n. 1, gli artt. 1-10 della legge 13 novembre 2009, n. 9, l'art. 25 della legge 22 dicembre 2009, n. 11 e l'art. 14 della legge 17 gennaio 2011, n. 1, che hanno modificato la legge n. 10 del 1991, è volta ad adeguare quest'ultima legge, anteriore al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ai principi dallo stesso introdotti ed alle modificazioni successivamente determi- nate dalle sentenze della Corte costituzionale in materia di indennità di espro- 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 28755/2015 Numero sezionale 5179/2021 Numero di raccolta generale 19504/2022 priazione, che hanno imposto la ridefinizione dell'intero sistema, Data pubblicazione 16/06/2022non solo sotto il profilo indennitario, ma anche sotto quello procedimentale. In rela- zione al primo aspetto, che è quello che interessa in questa sede, la normativa in esame ha recepito integralmente il criterio di determinazione dell'indennità fondato sulla ricognizione delle possibilità legali di edificazione del suolo, ri- conoscendo valore preminente alla destinazione risultante dagli strumenti ur- banistici vigenti alla data di perfezionamento della vicenda ablatoria (c.d. edi- ficabilità legale), e relegando ad un ruolo meramente integrativo e comple- mentare la considerazione delle caratteristiche dell'area e della sua colloca- zione (c.d. edificabilità di fatto), destinate a venire in rilievo esclusivamente ai fini dell'individuazione delle possibilità concrete di sfruttamento dell'immo- bile, in funzione della determinazione del suo valore venale. L'operatività di tale criterio, chiaramente emergente già dal riferimento alla classificazione ed ai vincoli urbanistici contenuta nell'art. 7-ter, trova ulteriore conferma nella normativa di attuazione dettata dalla Giunta provinciale, volta proprio a spe- cificare gli elementi da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'edificabilità di fatto, sul presupposto dell'accertata edificabilità legale del suolo espropriato. Ai fini della distinzione tra aree edificabili e non edificabili, il legislatore provinciale non si è peraltro attenuto al principio stabilito dall'art. 37, comma quarto, del d.P.R. n. 327 del 2001, che esclude le possibilità legali di edifica- zione in presenza di un vincolo d'inedificabilità assoluta previsto dalla norma- tiva statale o regionale o da un atto di programmazione o pianificazione del territorio, ma, avvalendosi della propria competenza primaria in materia di espropriazione per pubblica utilità, prevista dall'art. 8, n. 22 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ha adottato un criterio di ricognizione più favorevole ai proprietari espropriati, imperniato sulla puntuale individuazione delle aree non edificabili, suddivise in tre categorie contraddistinte dalla destinazione ad uso agricolo, silvo-pastorale o improduttivo o dalla sottoposizione a vincoli particolari (art. 7-ter, comma primo), e sulla configurazione delle aree edifi- cabili come una categoria residuale ed atipica, in cui confluiscono tutte le aree aventi una destinazione urbanistica diversa da quelle precedentemente indi- cate (art. 7-ter, comma secondo), con la precisazione che tale distinzione 8 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 28755/2015 Numero sezionale 5179/2021 Numero di raccolta generale 19504/2022 «vale esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennità di espropria-Data pubblicazione 16/06/2022 zione ed è ininfluente sulla disciplina legislativa ed amministrativa degli inter- venti sul territorio» (art. 7-bis, comma secondo). Tale diversa categorizza- zione risponde a finalità evidentemente perequative, mirando ad attenuare le sperequazioni che la tecnica della zonizzazione, normalmente utilizzata nello ambito della pianificazione urbanistica, può determinare tra i proprietari dei suoli destinati ad utilizzazioni pubblicistiche o comunque colpiti da disposizioni vincolistiche o riduttive delle potenzialità edificatorie e quelli dei suoli inclusi in zone edificabili, che per effetto di tale scelta vengono a beneficiare di valori e rendite assai più elevati. Si tratta di un criterio piuttosto diffuso nella legi- slazione regionale più recente in materia di espropriazione, la cui utilizzabilità ha peraltro trovato un parziale avallo nella giurisprudenza costituzionale in tema di indennizzo per la reiterazione di vincoli espropriativi, che, nel porre in risalto l'astratta ipotizzabilità di una pluralità di soluzioni idonee ad assicu- rare un serio ristoro ai proprietari assoggettati al vincolo, ha ritenuto ammis- sibile, tra l'altro, anche il ricorso a «sistemi compensativi che non penalizzano i soggetti interessati dalle scelte urbanistiche che incidono su beni determi- nati» (cfr. Corte cost., sent. n. 179 del 1999). Nell'ambito della legge in esame, una forma di compensazione è prevista, in particolare, per le aree destinate a servizi e attrezzature d'interesse gene- rale, che in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 7- ter, comma primo, costituiscono aree edificabili, almeno a fini indennitari, ma per le quali l'art. 7-quinquies, comma quarto, prevede che il valore venale è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inseri- mento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni cir- costanti. Tale disposizione è stata interpretata dalla sentenza impugnata nel senso che per le aree in questione, non potendo essere definito un valore venale concreto, lo stesso dev'essere individuato sulla base dei predetti ele- menti, ma avendo pur sempre riguardo alle caratteristiche concrete del suolo espropriato, sicché, ove lo stesso, come nella specie, sia circondato da terreni aventi destinazioni tra loro diverse, il valore venale dev'essere determinato in misura pari alla media ponderata di quelli dei terreni circostanti, percen- tualmente ridotta in ragione dell'incidenza degli oneri gravanti sull'immobile. 9 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 28755/2015 Numero sezionale 5179/2021 Numero di raccolta generale 19504/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Il procedimento estimativo in tal modo seguito, oltre a porsi in contrasto con la lettera della norma, che impone di muovere dalle caratteristiche intrin- seche del suolo espropriato e dalla sua collocazione territoriale per poi con- frontarle con la destinazione dei terreni circostanti, conduce peraltro ad un risultato che, in quanto parametrato al valore di mercato di questi ultimi, piuttosto che a quello dell'immobile da valutare, appare privo di qualsiasi concreto collegamento con lo stesso che non sia rappresentato dalle decur- tazioni operate, e deve quindi considerarsi inidoneo ad assicurare al proprie- tario un ristoro effettivamente commisurato al sacrificio derivante dalla per- dita del suo diritto. Il valore dei fondi circostanti è infatti correlato inevitabil- mente non solo ai connotati fisici degli stessi (estensione, giacitura, collega- menti, dotazione di infrastrutture), che possono risultare assai diversi da quelli del suolo espropriato, ma anche dalla loro classificazione urbanistica, che notoriamente incide in misura determinante sulle valutazioni di mercato, influenzate tanto dalle forme di utilizzazione dell'immobile astrattamente con- sentite dalla disciplina urbanistica quanto dalle concrete possibilità di sfrutta- mento del suolo. Al di là di tale considerazione, rispondente ad elementari principi di logica economica, non può d'altronde non rilevarsi la singolarità della premessa da cui muove la sentenza impugnata, incentrata sulla convin- zione che le aree destinate ad usi pubblici siano di per sé prive di un valore di mercato, ed orientata pertanto ad individuarlo con esclusivo riferimento a quello dei fondi confinanti, in contrasto con la logica della disciplina dettata dall'art. 7-quinquies, comma quarto, della legge provinciale, nell'ambito della quale il riferimento ai terreni circostanti rappresenta soltanto un correttivo, volto a compensare lo squilibrio determinato dall'eventuale inclusione degli stessi in zone connotate da una più vantaggiosa destinazione urbanistica, e destinate comunque a trarre anch'esse beneficio dalla realizzazione dell'opera pubblica. 5. Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbiti il secondo ed il terzo motivo, aventi ad oggetto l'applicazione dei criteri indennitari relativi all'e- spropriazione delle aree non edificabili e la legittimità costituzionale delle di- sposizioni che li prevedono. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della 10 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 28755/2015 Numero sezionale 5179/2021 Numero di raccolta generale 19504/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 causa alla Corte d'appello di Trento, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di appello di Trento, in diversa com- posizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legit- timità. Così deciso in Roma il 14/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19504/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris