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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35038/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] di pace che nella valutazione della particolare tenuità del fatto, fondata sul riscontro della sussistenza concorrente - e non solo alternativa - di tutti gli indici normativamente indicati (esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, occasionalità della condotta, basso grado di colpevolezza e pregiudizio sociale per l'imputato), ha attribuito rilevanza ostativa alla consumazione da parte dell'imputato, durante la permanenza in territorio italiano di un reato per il quale era stato escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena, continua ad opporre l'esito posto dell'affidamento in prova e la revoca della misura di scurezza dell'espulsione già plausibilmente valutate in sede di merito come non significative per ridimensionare la gravità del fatto.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 10 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] di pace che nella valutazione della particolare tenuità del fatto, fondata sul riscontro della sussistenza concorrente - e non solo alternativa - di tutti gli indici normativamente indicati (esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, occasionalità della condotta, basso grado di colpevolezza e pregiudizio sociale per l'imputato), ha attribuito rilevanza ostativa alla consumazione da parte dell'imputato, durante la permanenza in territorio italiano di un reato per il quale era stato escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena, continua ad opporre l'esito posto dell'affidamento in prova e la revoca della misura di scurezza dell'espulsione già plausibilmente valutate in sede di merito come non significative per ridimensionare la gravità del fatto. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marzo
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