CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2016
Cassazione n. 19475/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 18 luglio 2024, che ha ritenuto il ricorrente penalmente responsabile del reato di furto aggravato e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, ha escluso l'aggravante di cui all'art.625, comma 1, n.2, cod. pen., riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva e alla residua aggravante, e rideterminato la pena, confermando nel resto; - [OSCURATO:PERSONA] che con le note difensive si rappresenta che la persona offesa ha rimesso la querela, con contestuale accettazione da parte dell'imputato; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M