CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16380/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23737-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - _ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 118/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha confermato la pronuncia della CTP di Cosenza, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di contraddittorio preventivo; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 38, comma settimo, d.P.R. n. 600/1973, per aver la CTR ritenuto vincolante e a pena di nullità il preventivo avvio del contraddittorio endoprocedimentale, con invito a comparire ed invito all'adesione, vertendosi su accertamento sintetico per anno di imposta 2009; che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi "armonizzati" di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli "non armonizzati", non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in 1. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono Ric. 2020 n. 23737 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (Cass. VI-5 11283/2016); che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva della parte contribuente; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. N-~-7