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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14248/2026

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ntato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale Dello Stato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore,-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Sicilian.4067/2025 depositata il 04/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 18786/2025Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 14248/2026Data pubblicazione 14/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo nei confronti dell’unica amministrazione che ha svolto attivitàdifensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale Dello Stato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore,-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Sicilian.4067/2025 depositata il 04/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 18786/2025Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 14248/2026Data pubblicazione 14/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo nei confronti dell’unica amministrazione che ha svolto attivitàdifensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano
Sentenza Cassazione n. 14248/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris