CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11666/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 1203/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con due motivi di ricorso, violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per avere la Corte di appello escluso tale ipotesi attenuata sulla base di un apparato argomentativo del tutto carente e circoscritto alla valutazione del solo parametro quantitativo costituto dal c.d. dato ponderale dello stupefacente rinvenuto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente e corretta- mente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, lamentando, in maniera del tutto generica e aspecifica, una presunta carenza e/o contraddittorietà della motiva- zione non emergente dal provvedimento impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Ed invero, i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del perché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla pre- visione incriminatrice di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/1990, evidenziando come l'imputato era stato rinvenuto nella disponibilità di due bilancini di precisione e sorpreso a detenere in quantitativo notevole di marijuana, pari a 245 dosi già confezionate oltre ad altri 100 grammi ancora da suddividere, così integrando la condotta censurata un'attività di spaccio di stupefacenti di carattere professionale idonea a diffondere sul mercato degli stupefacenti della zona quantità significative. Il provvedimento impugnato, pertanto, appare pienamente conforme al dic- tum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispe- cie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R., n. 309 del 1990- anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.05.2014 n. 79 che ha N. 1203/2025 R.G. convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36- può essere ricono- sciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressa- mente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una va- lutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considera- zione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U., n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Pri- mavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione ne- cessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il