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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2023

ECLI:EU:C:2023:171
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CJ0690 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 9 marzo 2023 ( *1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che ordina un accertamento – Mezzi di ricorso contro lo svolgimento dell’accertamento – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 19 – Regolamento (CE) n. 773/2004 – Articolo 3 – Registrazione dei colloqui effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle sue indagini – Punto di partenza dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA]» Nella causa C‑690/20 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Perrachon SA , con sede in Saint‑Étienne (Francia),

[OSCURATO:SOCIETA] (AMC)

, con sede in Vitry‑sur‑Seine (Francia), rappresentate da G. Aubron, Y. Boubacir, O. de Juvigny,

I. Simic e A. Sunderland, avocats, ricorrenti, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da P. Berghe, A. Cleenewerck de Crayencour, A. Dawes e I.V.

Rogalski, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da A.‑L.

Meyer e O. Segnana, in qualità di agenti, interveniente in primo grado, LA CORTE (Prima Sezione), composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, P.G.

Xuereb (relatore), A. Kumin e

I. Ziemele, giudici, avvocato generale: G. Pitruzzella cancelliere:

V. Giacobbo, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 febbraio 2022, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2022, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Perrachon SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:SOCIETA] (AMC) chiedono l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Perrachon e AMC/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑249/17 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2020:458 ), con la quale quest’ultimo ha parzialmente respinto il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e diretto ad ottenere l’annullamento della decisione C(2017) 1054 final della [OSCURATO:PERSONA], del 9 febbraio 2017, che ordina alla [OSCURATO:PERSONA] nonché a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di sottoporsi a un accertamento conformemente all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (AT.40466 – Tute 1) (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo Regolamento (CE) n. 1/2003 2 A termini del considerando 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ): «Poiché diventa sempre più difficile individuare le infrazioni delle regole di concorrenza, per far sì che questa sia efficacemente tutelata è necessario ampliare i poteri di indagine della [OSCURATO:PERSONA] [europea]. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe in particolare avere la facoltà di sentire chiunque possa disporre di informazioni utili e di verbalizzarne le dichiarazioni.

Nel corso degli accertamenti, gli agenti incaricati dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero poter apporre sigilli per il tempo necessario agli accertamenti.

I sigilli dovrebbero di norma essere apposti per non più di 72 ore.

Gli agenti autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero inoltre poter chiedere qualsiasi informazione in relazione all’oggetto e allo scopo dell’accertamento stesso». 3 Nel capitolo V, intitolato «Poteri di indagine», figura l’articolo 17 di tale regolamento, a sua volta intitolato «Indagini per settore economico e per tipo di accordi» il quale, al paragrafo 1, enuncia quanto segue: «Se l’evoluzione degli scambi fra Stati membri, la rigidità dei prezzi o altre circostanze fanno presumere che la concorrenza può essere ristretta o falsata all’interno del mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] può procedere ad una sua indagine in un settore specifico dell’economia o nell’ambito di un tipo particolare di accordi in vari settori.

Nel corso di tale indagine la [OSCURATO:PERSONA] può richiedere alle imprese o alle associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie per l’applicazione degli articoli [101] e [102 TFUE] e svolgere i necessari accertamenti». 4 L’articolo 19 di detto regolamento, intitolato «Potere di raccogliere dichiarazioni», prevede quanto segue: «1.

Per l’assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine.

2. Se l’audizione di cui al paragrafo 1 si svolge nei locali di un’impresa, la [OSCURATO:PERSONA] ne informa l’autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l’audizione.

I funzionari di quest’ultima possono, su richiesta di detta autorità, assistere gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] e le altre persone che li accompagnano incaricati di svolgere l’audizione». 5 L’articolo 20 del medesimo regolamento, intitolato «Poteri della [OSCURATO:PERSONA] in materia di accertamenti», così dispone: «1.

Per l’assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e associazioni di imprese.

2. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] a procedere agli accertamenti dispongono dei seguenti poteri: a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto di imprese e associazioni di imprese; b) controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all’azienda, su qualsiasi forma di supporto; c) fare o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri o documenti; d) apporre sigilli a tutti i locali e libri o documenti aziendali per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento; e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell’impresa o dell’associazione di imprese spiegazioni su fatti o documenti relativi all’oggetto e allo scopo dell’ispezione e verbalizzarne le risposte.

3. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] a procedere agli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l’oggetto e lo scopo degli accertamenti, nonché la sanzione prevista dall’articolo 23 per il caso in cui i libri e gli altri documenti connessi all’azienda richiesti siano presentati in modo incompleto e per il caso in cui le risposte fornite alle domande poste in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo siano inesatte o fuorvianti.

Prima degli accertamenti, la [OSCURATO:PERSONA] avvisa in tempo utile l’autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio essi devono essere compiuti.

4. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante decisione.

La decisione precisa l’oggetto e lo scopo degli accertamenti, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24, nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia [dell’Unione europea] avverso la decisione. [OSCURATO:PERSONA] adotta tali decisioni dopo aver sentito l’autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio devono essere effettuati gli accertamenti.

5. Gli agenti dell’autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio devono essere effettuati gli accertamenti o le persone da essa autorizzate o incaricate, su domanda di tale autorità o della [OSCURATO:PERSONA], prestano attivamente assistenza agli agenti e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 2.

6. Qualora gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] constatino che un’impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta loro l’assistenza necessaria per l’esecuzione degli accertamenti, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

7. Se l’assistenza di cui al paragrafo 6 richiede l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

8. Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 7, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto degli accertamenti.

Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla [OSCURATO:PERSONA], direttamente o attraverso l’autorità garante della concorrenza dello Stato membro, una spiegazione dettagliata, in particolare, dei motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] sospetta un’infrazione agli articoli [101] e [102 TFUE] nonché della gravità della presunta infrazione e della natura del coinvolgimento dell’impresa interessata.

Tuttavia la autorità giudiziaria nazionale non può né mettere in discussione la necessità degli accertamenti né chiedere che siano fornite informazioni contenute nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA].

Il controllo della legittimità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] è riservato alla Corte di giustizia». 6 L’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, intitolato «Ammende», al paragrafo 1, prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, irrogare alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all’1% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente, quando esse, intenzionalmente o per negligenza: (...) c) presentano in maniera incompleta, nel corso degli accertamenti effettuati a norma dell’articolo 20, i libri o altri documenti richiesti, connessi all’azienda, o rifiutano di sottoporsi agli accertamenti ordinati mediante decisione adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4; d) in risposta ad una domanda posta a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera e), – forniscono una risposta inesatta o fuorviante, – non rettificano entro un termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] una risposta inesatta, incompleta o fuorviante data da un membro del personale, oppure – non forniscono o rifiutano di fornire una risposta completa su fatti inerenti all’oggetto e allo scopo di accertamenti ordinati mediante decisione adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4; e) sono stati infranti i sigilli apposti, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), dagli agenti o dalle persone che li accompagnano autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]».

Regolamento (CE) n. 773/2004 7 L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 773/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2004, L 123, pag. 18 ), intitolato «Avvio del procedimento», al paragrafo 3, prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] può esercitare i poteri di indagine a norma del capitolo V del regolamento [n. 1/2003] prima dell’avvio del procedimento». 8 Nel capo III, intitolato «Indagini effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA]», figura l’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, a sua volta intitolato «Potere di assumere dichiarazioni», che così dispone: «1.

Quando la [OSCURATO:PERSONA] sente una persona con il consenso di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento [n. 1/2003], essa deve, all’inizio del colloquio, indicare la base giuridica e la finalità dello stesso e ricordarne la natura facoltativa.

Essa informa inoltre la persona sentita qualora intenda effettuare una registrazione del colloquio.

2. Il colloquio può svolgersi con qualsiasi mezzo, inclusi il telefono e le vie elettroniche.

3. [OSCURATO:PERSONA] può registrare in qualsiasi forma le dichiarazioni rese dalle persone sentite.

Una copia dell’eventuale registrazione viene messa a disposizione della persona sentita per l’approvazione.

All’occorrenza la [OSCURATO:PERSONA] può stabilire il termine entro il quale la persona sentita può comunicare eventuali correzioni da apportare alla dichiarazione resa».

Fatti e decisione controversa 9 I fatti all’origine della controversia sono riassunti come segue ai punti da 2 a 8 della sentenza impugnata: «2. [[OSCURATO:PERSONA]], la prima ricorrente (...), è la società controllante del gruppo [OSCURATO:PERSONA], che esercita le sue attività in particolare in Francia, principalmente nel settore della distribuzione alimentare e non alimentare.

La sua controllata, la [OSCURATO:SOCIETA] (AMC), già EMC Distribution, la seconda ricorrente, è un centro acquisti che negozia le condizioni di acquisto presso i fornitori per i marchi del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in Francia.

3. Dopo aver ricevuto informazioni relative a scambi di informazioni tra la prima ricorrente e altre imprese o associazioni di imprese, in particolare la Intermarché, società anch’essa attiva nel settore della distribuzione alimentare e non alimentare, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha adottato [la decisione controversa].

4. Il dispositivo della decisione [controversa] così recita: “ Articolo 1 [OSCURATO:PERSONA] (...) nonché tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate sono tenute a sottoporsi a un accertamento riguardante la loro eventuale partecipazione a pratiche concordate contrarie all’articolo 101 [TFUE] nei mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo, nel mercato delle vendite di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca e nei mercati di vendita ai consumatori di beni di largo consumo.

Tali pratiche concordate consistono in: a) scambi di informazioni, a partire dal 2015, tra imprese e/o associazioni di imprese, in particolare la [[OSCURATO:PERSONA] (ICDC)] (...), e/o i suoi membri, in particolare la [OSCURATO:PERSONA] e l’AgeCore e/o i suoi membri, in particolare la Intermarché, riguardanti gli sconti ottenuti dai medesimi sui mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia e i prezzi sul mercato delle vendite di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia, in vari Stati membri dell’Unione europea, in particolare [in] Francia, e b) scambi di informazioni, almeno a partire dal 2016, tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Intermarché riguardanti le loro future strategie commerciali, in particolare in termini di assortimento, di sviluppo di negozi, di e‑commerce e di politica promozionale sui mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo e sui mercati di vendita ai consumatori di beni di largo consumo, in Francia.

Tale accertamento può aver luogo in qualsiasi locale dell’impresa (…) [OSCURATO:PERSONA] autorizza i funzionari e le altre persone incaricate dalla [OSCURATO:PERSONA] a procedere a un accertamento e i funzionari e le altre persone incaricate dall’autorità garante della concorrenza dello Stato membro interessato a prestare loro assistenza o nominate da quest’ultimo a tal fine, ad accedere a tutti i suoi locali e mezzi di trasporto durante il normale orario d’ufficio.

Essa sottopone ad accertamento i libri e qualsiasi altro documento connesso all’azienda, su qualsiasi forma di supporto, se i funzionari e le altre persone incaricate ne fanno richiesta e consente loro di esaminarli in loco e di fare o di ottenere, sotto qualsiasi forma, copie o estratti dei suddetti libri o documenti.

Essa autorizza l’apposizione di sigilli a tutti i locali e libri o documenti aziendali per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento.

Essa fornisce in loco, senza indugio e oralmente, chiarimenti relativi all’oggetto e allo scopo dell’accertamento se detti funzionari o persone ne fanno richiesta e autorizza qualsiasi rappresentante o membro del personale a fornire tali chiarimenti.

Essa autorizza la verbalizzazione di tali chiarimenti in qualsiasi forma.

Articolo 2 L’accertamento può avere inizio il 20 febbraio 2017 o poco tempo dopo.

Articolo 3 [OSCURATO:PERSONA] e tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate sono destinatarie della presente decisione.

La presente decisione è notificata, immediatamente prima dell’accertamento, all’impresa che ne è destinataria, ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, [TFUE]”. 5 Dopo essere stata informata di tale accertamento dalla [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità francese garante della concorrenza ha adito i juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Créteil et de Paris (giudici competenti per l’adozione di misure restrittive della libertà personale presso i tribunali di primo grado di Créteil e di Parigi, Francia), al fine di chiedere loro l’autorizzazione ad effettuare operazioni di [perquisizione] e di sequestro nei locali delle ricorrenti.

Con ordinanze del 17 febbraio 2017, tali giudici hanno autorizzato le [perquisizioni] e i sequestri richiesti in via preventiva.

Poiché nessuna delle misure adottate al momento dell’accertamento ha richiesto l’uso di “poteri coercitivi” ai sensi dell’articolo 20, paragrafi da 6 a 8, del regolamento n. 1/2003, tali ordinanze non sono state notificate alle ricorrenti. 6 L’accertamento ha avuto inizio il 20 febbraio 2017, data in cui gli ispettori della [OSCURATO:PERSONA], accompagnati da rappresentanti dell’Autorità francese garante della concorrenza, si sono presentati presso la sede parigina del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nonché nei locali della seconda ricorrente e hanno notificato la decisione [controversa] alle ricorrenti.

7. Nell’ambito dell’accertamento la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato, in particolare, una [perquisizione] degli uffici, una raccolta di materiale, in particolare informatico (computer portatili, telefoni cellulari, tablet, dispositivi di archiviazione), l’audizione di diverse persone e la copia del contenuto del materiale raccolto. 8 Ciascuna delle ricorrenti ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera datata 24 febbraio 2017, nella quale ha espresso riserve riguardo alla decisione impugnata e allo svolgimento dell’accertamento condotto in base a tale decisione».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 10 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2017, le ricorrenti hanno proposto, in forza dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, tre motivi.

Il primo era fondato su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, il secondo verteva sulla violazione dell’obbligo di motivazione e il terzo sulla violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio. 11 Nell’ambito di misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a produrre gli indizi di presunte infrazioni dei quali essa disponeva alla data della decisione controversa. 12 In risposta a tale invito, la [OSCURATO:PERSONA] ha, tra l’altro, prodotto resoconti di colloqui tenutisi nel 2016 e nel 2017 con tredici fornitori dei prodotti di largo consumo interessati che concludevano regolarmente accordi con la [OSCURATO:PERSONA] e la Intermarché (allegati da Q.1 a Q.13 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] del 10 gennaio 2019) (in prosieguo: i «colloqui con i fornitori»). 13 Con la sentenza impugnata, il Tribunale, avendo ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non possedesse indizi sufficientemente seri da legittimare il sospetto dell’esistenza di un’infrazione consistente in scambi di informazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Intermarché riguardanti le loro future strategie commerciali, ha annullato l’articolo 1, lettera b), della decisione controversa e respinto il ricorso per il resto.

Conclusioni delle parti 14 Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia: – annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata; – accogliere le loro conclusioni presentate in primo grado e annullare pertanto la decisione controversa, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese della presente impugnazione e a quelle sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale. 15 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare le ricorrenti alle spese. 16 Il Consiglio dell’Unione europea chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione nella parte in cui le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere commesso un errore di diritto nel dichiarare che il diritto fondamentale a un ricorso effettivo non richiedeva un ricorso autonomo e immediato contro lo svolgimento degli accertamenti e – condannare le ricorrenti alle spese dell’impugnazione.

Sull’impugnazione 17 A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Il primo motivo verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale ha dichiarato che le dichiarazioni orali raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA] non necessitavano di essere registrate per servire da indizi che giustificavano la decisione controversa.

Il secondo e il terzo motivo vertono su errori di diritto in quanto il Tribunale ha dichiarato che il diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio non imponeva che la decisione controversa limitasse nel tempo l’esercizio dei poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] e limitasse le persone e i locali che potevano essere sottoposti ad accertamento.

Il quarto motivo verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale ha dichiarato che il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo non imponeva un ricorso autonomo e immediato avverso lo svolgimento degli accertamenti. 18 Poiché il quarto motivo mira a rimettere in discussione il fondamento giuridico della decisione controversa, la Corte ritiene opportuno esaminarlo per primo.

Sul quarto motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale nel dichiarare che il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo non imponeva un ricorso autonomo e immediato avverso lo svolgimento degli accertamenti Argomentazione delle parti 19 Le ricorrenti contestano, in particolare, i punti 51, 55 e 69 della sentenza impugnata. 20 In via preliminare, le ricorrenti ricordano che, dinanzi al Tribunale, hanno fatto valere che la disposizione sulla quale si basava la decisione controversa – vale a dire l’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 – viola l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») in quanto non consente di proporre un ricorso effettivo avverso le misure adottate nell’ambito di un accertamento.

Esse sostengono infatti che, contrariamente ai requisiti che risulterebbero in particolare dalle sentenze della Corte EDU del 21 febbraio 2008, Ravon e a. c.

Francia (CE:ECHR:2008:0221JUD001849703, § 28), del 21 dicembre 2010, Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c.

Francia (CE:ECHR:2010:1221JUD002961308, §§ 36 e segg.), e del 21 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e a. c.

Francia (CE:ECHR:2010:1221JUD002940808, §§ 24 e segg.), nessun ricorso autonomo e immediato avverso tali misure è previsto dal regolamento n. 1/2003, il quale menziona, all’articolo 20, paragrafo 4, soltanto un ricorso avverso la decisione di accertamento. 21 Con una prima censura, le ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 51 e 55 della sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo non prevede che più mezzi di ricorso possano essere valutati nel loro complesso per soddisfare i requisiti di un ricorso effettivo. 22 Con una seconda censura, le ricorrenti sostengono, in subordine, che il Tribunale non poteva ritenere, senza commettere un errore di diritto, che tutti i mezzi di ricorso da esso esaminati fossero equivalenti, considerati congiuntamente, a un mezzo di ricorso effettivo, in quanto esso non individua alcun mezzo di ricorso immediato per contestare il sequestro di documenti che esulano dall’ambito dell’accertamento.

Per poter contestare le misure adottate durante lo svolgimento degli accertamenti, l’impresa sottoposta all’accertamento dovrebbe attendere a tal fine una decisione che conclude il procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE.

Orbene, siffatto mezzo di ricorso sarebbe stato dichiarato insufficiente dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle sentenze del 21 dicembre 2010, Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c.

Francia (CE:ECHR:2010:1221JUD002961308, § 28), e del 21 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e a. c.

Francia (CE:ECHR:2010:1221JUD002940808, § 40). 23 [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio contestano l’argomentazione delle ricorrenti.

Giudizio della Corte 24 In limine, occorre rilevare che i punti 51, 55 e 69 della sentenza impugnata, che le ricorrenti contestano nell’ambito del quarto motivo, fanno parte della motivazione con cui il Tribunale ha respinto l’eccezione di illegittimità dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, basata sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo in ragione dell’assenza di un ricorso avverso le misure adottate nell’ambito di un accertamento. 25 Più precisamente, ai punti da 46 a 50 della sentenza impugnata, il Tribunale ha anzitutto ricordato che il diritto a un ricorso effettivo è sancito all’articolo 47 della Carta nonché agli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

Dopo avere ricordato che la CEDU non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione, cosicché il controllo di legittimità deve essere svolto alla luce unicamente dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, il Tribunale ha sottolineato che sia dall’articolo 52 della Carta sia dalle spiegazioni relative a detto articolo risulta che le disposizioni della CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relative a tali disposizioni devono essere prese in considerazione in sede di interpretazione e di applicazione delle disposizioni della Carta in una determinata fattispecie. 26 Il Tribunale ha considerato, a tal riguardo, che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il rispetto del diritto a un ricorso effettivo deve essere esaminato, in materia di perquisizioni domiciliari, alla luce delle quattro condizioni seguenti: in primo luogo, deve esistere un controllo giurisdizionale effettivo, in fatto e in diritto, della regolarità della decisione di effettuare tali perquisizioni o delle misure adottate nel loro ambito, in secondo luogo, il ricorso o i ricorsi disponibili devono consentire, in caso di constatazione di irregolarità, o di prevenire il verificarsi dell’operazione o, nell’ipotesi in cui un’operazione irregolare abbia già avuto luogo, di fornire all’interessato un rimedio adeguato, in terzo luogo, l’accessibilità del ricorso di cui trattasi deve essere certa e, in quarto luogo, il controllo giurisdizionale deve avvenire entro un termine ragionevole. 27 Il Tribunale ha poi rilevato, al punto 51 della sentenza impugnata, che risulta altresì da tale giurisprudenza che lo svolgimento di un’operazione di accertamento deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo e che il controllo deve essere effettivo nelle particolari circostanze del caso di specie, il che implica la presa in considerazione di tutti i mezzi di ricorso disponibili per un’impresa sottoposta a un accertamento e quindi un’analisi globale di tali mezzi di ricorso.

Il Tribunale ha considerato, ai punti 54 e 55 della sentenza impugnata, che, poiché la verifica del rispetto del diritto a un ricorso effettivo deve basarsi su un’analisi globale dei mezzi di ricorso che possono dar luogo al controllo delle misure adottate nell’ambito di un accertamento, è irrilevante il fatto che, considerato singolarmente, ciascuno di tali mezzi di ricorso non soddisfi le quattro condizioni richieste perché sia ammessa l’esistenza di un diritto a un ricorso effettivo. 28 In tale contesto, il Tribunale ha inoltre indicato, ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata, che, oltre alla possibilità di rivolgere richieste al consigliere‑auditore della [OSCURATO:PERSONA], esistono sei mezzi di ricorso che consentono di portare dinanzi al giudice dell’Unione contestazioni relative a un’operazione di accertamento, ossia il ricorso avverso la decisione di accertamento, il ricorso avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che sanziona un ostruzionismo all’accertamento sulla base all’articolo 23, paragrafo 1, lettere da c) a e), del regolamento n. 1/2003, il ricorso avverso qualsiasi atto che soddisfi le condizioni giurisprudenziali dell’atto impugnabile che la [OSCURATO:PERSONA] adotterebbe a seguito della decisione di accertamento e nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di accertamento, come una decisione di rigetto di una domanda di tutela di documenti a titolo della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, il ricorso avverso la decisione che conclude il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 101 TFUE, la domanda di provvedimenti provvisori e il ricorso per responsabilità extracontrattuale. 29 Il Tribunale ha precisato, ai punti da 58 a 66 della sentenza impugnata, i motivi per i quali considera che tali mezzi di ricorso consentono di portare dinanzi al giudice dell’Unione contestazioni relative allo svolgimento degli accertamenti. 30 Infine, il Tribunale ha dichiarato, al termine di un’analisi effettuata ai punti da 67 a 80 della sentenza impugnata, che si può ritenere che il sistema di controllo dello svolgimento delle operazioni di accertamento costituito dall’insieme dei mezzi di ricorso elencati al punto 28 della presente sentenza soddisfi le quattro condizioni derivanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 31 Pertanto, al punto 81 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’eccezione di illegittimità dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 basata sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo. 32 Per quanto riguarda la prima censura, relativa al fatto che il Tribunale avrebbe proceduto erroneamente a un esame globale dei diversi mezzi di ricorso al fine di verificare se fosse garantito il diritto a un ricorso effettivo contro le misure adottate nell’ambito di un accertamento, si deve ricordare che il diritto a un ricorso effettivo è sancito dall’articolo 47 della Carta. 33 Occorre rammentare altresì che l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta precisa che, laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti da detta Convenzione [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punto 116 ]. 34 Orbene, come risulta dalle spiegazioni relative all’articolo 47 della Carta, che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione per l’interpretazione di quest’ultima, i commi primo e secondo di tale articolo 47 corrispondono rispettivamente all’articolo 13 e all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punto 117 ].

Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 13 di tale Convenzione, in quanto i requisiti del secondo sono inclusi in quelli, più rigorosi, del primo (Corte EDU, 15 marzo 2022, Grzęda c.

Polonia, CE:ECHR:2022:0315JUD004357218, § 352 e giurisprudenza ivi citata). 35 La Corte ha inoltre dichiarato di doversi sincerare che l’interpretazione da essa fornita all’articolo 47, primo comma, della Carta assicuri un livello di protezione che non conculchi quello garantito all’articolo 13 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo [v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2018, Belastingdienst/Toeslagen (Effetto sospensivo dell’appello), C‑175/17 , EU:C:2018:776 , punto 35 ]. 36 In tale contesto, si deve rilevare che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che la protezione offerta dall’articolo 13 della CEDU non si spinge fino a richiedere una forma specifica di ricorso (Corte EDU, 20 marzo 2008, Boudaïeva e a. c.

Russia, CE:ECHR:2008:0320JUD001533902, § 190) e che anche se nessun ricorso offerto dal diritto interno, considerato isolatamente, soddisfa di per sé i requisiti del citato articolo 13, ciò può verificarsi nel caso di tali ricorsi, considerati nel loro complesso (Corte EDU, 10 luglio 2020, Mugemangango c.

Belgio, CE:ECHR:2020:0710JUD000031015, § 131 e giurisprudenza ivi citata). 37 Inoltre, in caso di violazione del diritto al rispetto del domicilio, sancito dall’articolo 8 della CEDU, un ricorso è effettivo, ai sensi dell’articolo 13 della CEDU, se il ricorrente ha accesso a una procedura che gli consenta di contestare la regolarità delle perquisizioni e dei sequestri effettuati e di ottenere un rimedio adeguato qualora tali misure siano state disposte o eseguite in modo illegittimo (Corte EDU, 19 gennaio 2017, Posevini c.

Bulgaria, CE:ECHR:2017:0119JUD006363814, § 84). 38 A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 6, paragrafo 1, o all’articolo 8 della CEDU, risulta che, in materia di perquisizioni domiciliari, l’assenza del previo rilascio di un’autorizzazione dell’accertamento da parte di un giudice, che avrebbe potuto circoscrivere o controllare lo svolgimento di tale accertamento, può essere compensata da un controllo giurisdizionale ex post facto sulla legittimità e sulla necessità di una simile misura istruttoria, purché detto controllo sia efficace nelle particolari circostanze del caso di specie.

Ciò implica che gli interessati possano ottenere un controllo giurisdizionale effettivo, tanto in fatto quanto in diritto, della misura controversa e del suo svolgimento.

Quando un’operazione dichiarata irregolare abbia già avuto luogo, il ricorso o i ricorsi disponibili devono permettere di fornire all’interessato un rimedio adeguato (Corte EDU, 2 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA] a.s. c.

Repubblica ceca, CE:ECHR:2014:1002JUD000009711, § 86 e § 87 nonché giurisprudenza ivi citata). 39 Pertanto, dato che il controllo giurisdizionale a posteriori dell’accertamento può, a determinate condizioni, compensare l’assenza di previo controllo giurisdizionale e che deve essere fornito un rimedio adeguato mediante «il ricorso o i ricorsi disponibili», si deve ritenere che, in linea di principio, occorra tenere conto di tutti i rimedi disponibili al fine di stabilire se i requisiti di cui all’articolo 47 della Carta siano soddisfatti. 40 Inoltre, poiché le ricorrenti avevano dedotto, con un’eccezione, l’illegittimità dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, il Tribunale, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 51 delle conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e ITM Entreprises/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑682/20 P , EU:C:2022:578 ), era tenuto, per pronunciarsi su tale eccezione, ad effettuare una valutazione globale del sistema di controllo giurisdizionale dei provvedimenti adottati nell’ambito degli accertamenti, che andasse oltre le particolari circostanze del caso di specie. 41 In siffatto contesto, si deve constatare che le ricorrenti sostengono erroneamente che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell’effettuare un’analisi globale di tutti i mezzi di ricorso disponibili per contestare lo svolgimento degli accertamenti. 42 Pertanto, la prima censura deve essere respinta. 43 Per quanto riguarda la seconda censura, in base alla quale il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel non identificare alcun mezzo di ricorso immediato che consenta di contestare il sequestro di documenti che esulano dall’ambito dell’accertamento, occorre precisare che, come risulta dal punto 69 della sentenza impugnata, che è contestato dalle ricorrenti, tale argomentazione riguarda una situazione nella quale l’accertamento di cui trattasi, nel cui ambito potrebbero essere sequestrati documenti che esulano dall’ambito dell’accertamento, sfoci non già in una decisione che constata un’infrazione e infligge una sanzione, bensì nell’avvio di una nuova indagine e nell’adozione di una nuova decisione di accertamento. 44 A tale proposito, occorre rilevare che, al suddetto punto 69, il Tribunale ha fatto riferimento ai diversi mezzi di ricorso che ha esaminato ai punti da 57 a 66 della sentenza impugnata.

Ha constatato, in particolare, al punto 59 di tale sentenza, che le imprese sottoposte ad accertamento potrebbero proporre un ricorso di annullamento avverso una nuova decisione di accertamento e quindi contestare la legittimità degli indizi che l’hanno fondata in quanto ottenuti irregolarmente durante l’accertamento precedente. 45 Inoltre, per quanto riguarda i mezzi di ricorso immediati per impugnare i provvedimenti adottati in applicazione di una decisione di accertamento, occorre rilevare che il Tribunale ha correttamente considerato, in sostanza, ai punti 56 e 57 della sentenza impugnata, che tali imprese possono proporre un ricorso contro qualsiasi atto adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di una decisione di accertamento, anche durante lo svolgimento delle operazioni di accertamento, purché tale atto sia soggetto a un ricorso siffatto alla luce delle condizioni definite dalla giurisprudenza. 46 Si deve pertanto constatare che la seconda censura si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata, in particolare dei punti da 55 a 69 di tale sentenza, e deve quindi essere respinta.

Pertanto, occorre respingere integralmente il quarto motivo.

Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale giudicando che le dichiarazioni orali raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA] non necessitavano di essere registrate per poter essere utilizzati come indizi atti a giustificare la decisione controversa Argomentazione delle parti 47 Con il primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7 della Carta, nonché sulla violazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, le ricorrenti contestano, in particolare, i punti da 183 a 198 della sentenza impugnata. 48 Tale motivo si articola in due parti. 49 Con una prima parte, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, giudicando che i resoconti delle dichiarazioni orali, redatti unilateralmente dalla [OSCURATO:PERSONA], costituivano una prova valida della sussistenza di indizi atti a giustificare un accertamento, ha violato il diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio, sancito all’articolo 7 della Carta. 50 Esse sottolineano che la giurisprudenza della Corte richiede, in particolare, che il Tribunale, adito con un ricorso avverso una decisione di accertamento, si assicuri che quest’ultima non presenti carattere arbitrario e verifichi a tal fine che essa non sia stata adottata in assenza di qualsiasi circostanza di fatto idonea a giustificare un accertamento.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo richiederebbe inoltre che il controllo della giustificazione di una perquisizione domiciliare debba essere particolarmente efficace e concreto quando, come nel caso in esame, l’amministrazione possa decidere da sola in merito a tale misura.

Nella fattispecie, il Tribunale avrebbe rinunciato a qualsiasi controllo giurisdizionale effettivo contro il rischio di intervento arbitrario della [OSCURATO:PERSONA] accettando che quest’ultima possa costituire essa stessa la prova degli indizi di cui dispone. 51 Ad avviso delle ricorrenti, solo la registrazione, a prescindere dalle sue modalità, consentirebbe di attestare il contenuto delle dichiarazioni orali e la fedeltà della loro trascrizione e, pertanto, di presentare le caratteristiche che ne fanno una prova sulla quale il giudice può esercitare un controllo, come risulterebbe dalla giurisprudenza del Tribunale. 52 L’obbligo di registrazione delle dichiarazioni orali non potrebbe essere messo in discussione dalla distinzione, operata dal Tribunale, tra gli indizi richiesti nella fase di una decisione di accertamento e le prove dell’infrazione, necessarie per adottare una decisione che infligge una sanzione.

Secondo le ricorrenti, infatti, tale distinzione, che riguarda il livello di prova richiesto, non incide sulla forma che un elemento deve assumere per essere validamente preso in considerazione, come indizio o come prova di una violazione. 53 Dichiarando che la decisione di accertamento può essere giustificata sulla sola base di resoconti della [OSCURATO:PERSONA] di cui nessun terzo né alcuna registrazione corrobori il contenuto, il Tribunale avrebbe offerto alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di costituirsi da sé la prova delle sue affermazioni.

Il Tribunale avrebbe in tal modo rinunciato a qualsiasi controllo effettivo e privato di effetto utile la giurisprudenza che impone alla [OSCURATO:PERSONA] di interferire nella sfera di attività privata solo dopo avere raccolto indizi sufficientemente seri. 54 Con la seconda parte del primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a registrare le dichiarazioni orali dei fornitori, ha violato l’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e l’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. 55 Le ricorrenti rilevano, in via preliminare, che la stessa [OSCURATO:PERSONA] non ha mai negato di essere tenuta, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, a procedere alla registrazione delle dichiarazioni orali in questione.

Essa avrebbe inoltre sostenuto, dinanzi al Tribunale, che i resoconti che aveva prodotto dinanzi ad esso costituivano registrazioni conformi a tali disposizioni.

Orbene, in virtù del principio secondo cui nessuno può contestare quanto precedentemente riconosciuto, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe legittimata a contestare, dinanzi alla Corte, l’applicabilità di dette disposizioni. 56 Ciò precisato, le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la giurisprudenza richiamata dal Tribunale al punto 187 della sentenza impugnata, relativa al punto di partenza da prendere in considerazione per valutare la ragionevolezza della durata del procedimento amministrativo, non fornisce alcuna indicazione riguardo al punto di partenza di un’indagine, ai sensi del capitolo V del regolamento n. 1/2003. 57 In secondo luogo, le ricorrenti sostengono, sotto un primo profilo, che l’ammissibilità – a titolo di indizi atti a giustificare un accertamento – di una denuncia scritta da parte di una persona che non dimostri l’interesse legittimo richiesto dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, menzionato dal Tribunale al punto 188 della sentenza impugnata, non rimette in discussione la loro argomentazione.

Infatti, se tale denuncia riveste forma scritta, il suo valore probatorio come indizio non è contestabile. 58 Sotto un secondo profilo, la comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 prevedrebbe che l’obbligo di registrazione, previsto all’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, si applichi fin dalle prime dichiarazioni orali raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, nel caso di specie, le dichiarazioni dei fornitori sarebbero state assunte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella stessa fase del procedimento in cui interviene la dichiarazione di un richiedente il trattamento favorevole.

Si tratterebbe, in entrambi i casi, dei primi elementi raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei quali essa può, in particolare, decidere di ordinare accertamenti.

Di conseguenza, le dichiarazioni dei fornitori avrebbero dovuto essere verbalizzate allo stesso modo delle dichiarazioni di un richiedente il trattamento favorevole. 59 Sotto un terzo profilo, il manuale di procedura interno della [OSCURATO:PERSONA] in materia di applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE del 12 marzo 2012, su cui il Tribunale si basa al punto 194 della sentenza impugnata, sarebbe privo di qualsiasi valore giuridico. 60 Sotto un quarto profilo, le conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2016:788 ) non confermerebbero l’analisi svolta nella sentenza impugnata. 61 In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che le considerazioni contenute nei punti 197 e 202 della sentenza impugnata, relative all’efficacia dell’attuazione dei poteri di indagine della [OSCURATO:PERSONA], sono inoperanti e non possono, sotto il profilo giuridico, giustificare l’analisi compiuta dal Tribunale. 62 A tale proposito, le ricorrenti sostengono in particolare che la redazione di un verbale in cui vengono registrate le dichiarazioni assunte dalla [OSCURATO:PERSONA] non dissuaderebbe dal denunciare le infrazioni più della redazione di un resoconto stilato unilateralmente dalla [OSCURATO:PERSONA].

È vero che i terzi sentiti potrebbero voler mantenere l’anonimato.

Tuttavia, la protezione di tale anonimato sarebbe garantita dalla redazione di versioni riservate.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe libera di effettuare immediatamente una registrazione audio o audiovisiva. 63 In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che i colloqui con i fornitori sono manifestamente avvenuti nell’ambito di un’indagine. 64 Il carattere «informale» di tale indagine sarebbe irrilevante.

Infatti, la Corte avrebbe categoricamente escluso che la [OSCURATO:PERSONA] possa svolgere colloqui «informali» che le consentano di sfuggire agli obblighi procedurali ad essa imposti dal regolamento n. 1/2003 e dal regolamento n. 773/2004 (sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑434/14 P , EU:C:2017:632 , punto 88 ). 65 Infine, le ricorrenti sottolineano che, in assenza di verbalizzazione, le dichiarazioni dei fornitori sono prive di valore probatorio. 66 Pertanto, i resoconti di tali dichiarazioni non potrebbero essere qualificati come indizi sufficientemente seri. 67 Di conseguenza, le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel considerare che i colloqui effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] con i fornitori non erano soggetti al combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. 68 Inoltre, le ricorrenti sottolineano che per la denegata ipotesi in cui la Corte non fosse convinta che l’assenza, sotto il profilo giuridico, di valore probatorio dei resoconti interni sia sufficiente a comportare l’integrale annullamento della decisione controversa, essa dovrebbe rinviare la causa al Tribunale affinché riesamini i fatti, prescindendo dai resoconti privi di valore probatorio. 69 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. 70 In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che l’avvio dell’indagine è diverso sia dall’apertura di un fascicolo sia dall’avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 773/2004.

L’avvio dell’indagine avverrebbe al momento del primo esercizio dei suoi poteri di indagine e dell’adozione di misure che implicano l’addebito di un’infrazione e comportano ripercussioni significative sulla situazione delle entità sospettate.

L’apertura del fascicolo sarebbe un atto interno adottato dalla cancelleria della direzione generale della Concorrenza della [OSCURATO:PERSONA] allorché attribuisce un numero di pratica, e il cui solo scopo sarebbe quello di conservare documenti.

L’avvio del procedimento corrisponderebbe alla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 773/2004 in vista dell’adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento n. 1/2003. 71 Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che l’affermazione delle ricorrenti secondo cui il fatto di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di redigere unilateralmente resoconti di dichiarazioni orali impedirebbe al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale sulla proporzionalità e sulla regolarità di un accertamento è contraddetta dal controllo degli indizi effettuato dal Tribunale nel caso di specie, che ha condotto all’annullamento parziale della decisione controversa.

Inoltre, quand’anche una testimonianza orale non fosse stata oggetto di registrazione, il Tribunale avrebbe la possibilità di ascoltare testimoni, conformemente all’articolo 94 del suo regolamento di procedura. 72 L’applicazione delle formalità dei regolamenti n. 1/2003 e n. 773/2004 prima dell’avvio dell’indagine pregiudicherebbe l’attuazione del diritto della concorrenza da parte della [OSCURATO:PERSONA], impedendole di raccogliere e di utilizzare indizi ricevuti in forma orale.

Per di più, ciò equivarrebbe a considerare che gli indizi non possano mai assumere una forma orale, il che comprometterebbe l’efficacia delle indagini della [OSCURATO:PERSONA] ritardando la data dell’accertamento. 73 Inoltre, sotto un primo profilo, la giurisprudenza invocata dalle ricorrenti non sarebbe pertinente, in quanto riguarderebbe l’utilizzo di dichiarazioni orali come prove e non come indizi. 74 Sotto un secondo profilo, in assenza di registrazione, la Corte ha considerato, ai punti da 99 a 101 della sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ), che un resoconto redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] poteva attestare il contenuto delle discussioni che avrebbero dovuto essere registrate e consentiva alla Corte di esercitare un controllo giurisdizionale effettivo. 75 Sotto un terzo profilo, gli indizi sarebbero soggetti a un grado di formalismo inferiore rispetto alle prove.

Infatti, l’avvio di un’indagine sarebbe il punto di partenza del procedimento amministrativo e corrisponderebbe alla data in cui, per la prima volta, la [OSCURATO:PERSONA] esercita i propri poteri di indagine.

Come confermerebbero i lavori preparatori del regolamento n. 1/2003, l’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento costituirebbe una base giuridica che autorizza la registrazione delle dichiarazioni orali «nel quadro di un’indagine» in vista della loro presentazione non già come meri indizi, bensì come «mezzi di prova». 76 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non aveva ancora avviato un’indagine prima dell’adozione della decisione controversa.

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, l’avvio di un’indagine sarebbe il punto di partenza del procedimento amministrativo e corrisponderebbe alla data in cui, per la prima volta, la [OSCURATO:PERSONA] esercita i propri poteri di indagine. 77 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, sotto un primo profilo, che è irrilevante il fatto che essa abbia sostenuto, dinanzi al Tribunale, che i resoconti dei colloqui con i fornitori costituivano registrazioni ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, giacché il Tribunale non si è pronunciato su tale argomento.

Sotto un secondo profilo, la validità come indizio di una denuncia presentata nell’ambito di un esposto che non rispetti le formalità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004 avvalorerebbe l’inapplicabilità nel caso di specie dell’obbligo di registrazione.

Ciò confermerebbe, infatti, che un elemento materiale può costituire un indizio, anche quando non rispetti determinate formalità. 78 Sotto un terzo profilo, sarebbe irrilevante il fatto che, nella sua comunicazione sul trattamento favorevole del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] abbia previsto la registrazione, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, delle domande orali di trattamento favorevole presentate anteriormente al primo esercizio dei suoi poteri di indagine. 79 Sotto un quarto profilo, la distinzione operata dal Tribunale tra la fase precedente al primo esercizio dei poteri di indagine della [OSCURATO:PERSONA] e quella successiva a tale esercizio non sarebbe comparabile alla distinzione tra i colloqui formali e i colloqui informali respinta dalla Corte nella sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ). 80 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il Tribunale ha concluso, ancorché soltanto ad abundantiam, al punto 197 della sentenza impugnata, che si pregiudicherebbe gravemente l’individuazione delle pratiche illecite da parte della [OSCURATO:PERSONA] e l’esercizio dei suoi poteri di indagine qualora essa fosse tenuta a registrare qualsiasi dichiarazione orale prima dell’avvio di un’indagine.

Giudizio della Corte 81 Con il primo motivo, le ricorrenti addebitano, in sostanza, al Tribunale di avere commesso un errore di diritto, al punto 186 della sentenza impugnata, nel considerare che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a rispettare l’obbligo di registrazione dei colloqui risultante dal combinato disposto dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004 prima di avere avviato formalmente un’indagine e di avere esercitato poteri di indagine ad essa conferiti in particolare dagli articoli da 18 a 20 del regolamento n. 1/2003. 82 A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede di tener conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del contesto in cui essa si inserisce nonché degli obiettivi e della finalità che l’atto di cui essa fa parte persegue (sentenza del 1o agosto 2022, HOLD Alapkezelő, C‑352/20 , EU:C:2022:606 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 83 In primo luogo, risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 che quest’ultimo è inteso applicarsi a qualunque audizione diretta alla raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine (sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , punto 84 ). 84 L’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, che assoggetta i colloqui basati sull’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 al rispetto di talune formalità, non fornisce precisazioni in ordine all’ambito di applicazione di quest’ultima disposizione. 85 Orbene, è importante ricordare che la Corte ha dichiarato che, in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, grava sulla [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di registrare, nella forma di sua scelta, qualsiasi colloquio da essa tenuto, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, al fine di raccogliere informazioni relative all’oggetto di un’indagine da essa condotta (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , punti 90 e 91 ). 86 Occorre quindi precisare che si deve operare una distinzione in base allo scopo dei colloqui effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto soltanto quelli volti a raccogliere informazioni relative all’oggetto di un’indagine della [OSCURATO:PERSONA] rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e, pertanto, dell’obbligo di registrazione. 87 Ciò precisato, nessun elemento tratto dal testo dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 o dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004 consente di desumere che l’applicazione di tale obbligo di registrazione dipende dalla questione se il colloquio svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto luogo prima dell’avvio formale di un’indagine, al fine di raccogliere indizi di un’infrazione, o successivamente, al fine di raccogliere prove di un’infrazione. 88 Infatti, le succitate disposizioni non prevedono affatto che l’applicazione dell’obbligo di registrazione dipenda dalla questione se le informazioni che ne costituiscono l’oggetto possano essere qualificate come indizi o come prove.

Al contrario, a motivo del carattere generico del termine «informazioni», che figura all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, si deve considerare che detta disposizione si applica indistintamente a ciascuna di tali categorie. 89 È vero che le nozioni di «indizi» e di «prove» non possono essere confuse, dato che un indizio non può, per sua natura e a differenza di una prova, essere sufficiente a dimostrare un determinato fatto. 90 Ciò non toglie che la qualificazione come indizio o come prova non dipende da una fase specifica del procedimento, bensì dal valore probatorio delle informazioni di cui trattasi, degli indizi sufficientemente seri e convergenti, riuniti in un «complesso», che possano di per sé dimostrare un’infrazione ed essere utilizzati nella decisione finale della [OSCURATO:PERSONA] adottata sulla base dell’articolo 101 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑407/08 P , EU:C:2010:389 , punto 47 ). 91 Pertanto, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 141 delle conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e ITM Entreprises/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑682/20 P , EU:C:2022:578 ), l’obbligo di registrazione delle audizioni non può dipendere dalla qualificazione delle informazioni raccolte come indizi o come prove, in quanto il valore probatorio di dette informazioni può essere valutato dalla [OSCURATO:PERSONA] solo al termine di tali audizioni, durante le fasi successive del procedimento. 92 Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e l’articolo 3 del regolamento n. 773/2004 non prevedono neppure che l’applicazione dell’obbligo di registrazione dipende dalla fase del procedimento in cui vengono effettuate le audizioni.

È vero che l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 prevede che le audizioni basate su tale disposizione sono quelle svolte ai fini della raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine, il che presuppone che un’indagine sia in corso.

Tuttavia, da detta disposizione non risulta che tali audizioni debbano avere luogo dopo l’avvio formale di un’indagine, quale definita dal Tribunale al punto 186 della sentenza impugnata, come momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotta una misura che implichi l’addebito di una violazione. 93 In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, occorre rilevare, da un lato, che tale articolo è contenuto nel capitolo V del medesimo regolamento, relativo ai poteri di indagine della [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, l’applicazione delle disposizioni del citato capitolo non è necessariamente subordinata all’adozione, da parte di detta istituzione, di una misura che implichi l’addebito di una violazione. 94 Così, la [OSCURATO:PERSONA] può, ai sensi dell’articolo 17 del menzionato regolamento, svolgere indagini settoriali, le quali non richiedono la previa adozione di misure di tale natura nei confronti di imprese. 95 Dall’altro, si deve rilevare che l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, ai sensi del quale «[l]a [OSCURATO:PERSONA] può esercitare i poteri di indagine a norma del capitolo V del regolamento [n. 1/2003] prima dell’avvio del procedimento», avvalora l’interpretazione secondo cui le disposizioni relative ai poteri di indagine della [OSCURATO:PERSONA] elencati in detto capitolo – compreso l’articolo 19 – possono trovare applicazione prima che l’indagine sia formalmente avviata, contrariamente a quanto risulta dal punto 193 della sentenza impugnata. 96 È vero che, nelle cause sfociate nelle sentenze del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P , EU:C:2002:582 , punto 182 ), e del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑105/04 P , EU:C:2006:592 , punto 38 ), citate al punto 187 della sentenza impugnata, la Corte ha individuato il punto di partenza dell’indagine preliminare condotta dalla [OSCURATO:PERSONA], in materia di concorrenza, nella data in cui tale istituzione, esercitando i poteri conferitile dal legislatore dell’Unione, adotta misure che implicano l’addebito di una violazione e comportano ripercussioni significative sulla situazione delle imprese sospettate. 97 Tuttavia, le cause all’origine di tali sentenze riguardavano la determinazione del punto di partenza del procedimento amministrativo al fine di verificare il rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del principio del termine ragionevole.

Orbene, detta verifica richiede di esaminare se tale istituzione abbia agito in modo diligente a partire dalla data in cui ha informato dell’esistenza di un’indagine l’impresa sospettata di avere commesso una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione. 98 Per contro, tale data non può essere presa in considerazione al fine di stabilire il momento a partire dal quale la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a rispettare l’obbligo di registrazione dei colloqui derivante dal combinato disposto dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004.

Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 150 delle conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e ITM Entreprises/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑682/20 P , EU:C:2022:578 ), un’impresa può essere interessata dalle dichiarazioni di terzi raccolte durante detti colloqui, senza esserne a conoscenza.

Pertanto, la presa in considerazione della suddetta data equivarrebbe a rinviare l’applicazione dell’obbligo di registrazione e delle relative garanzie procedurali, previste dalle succitate disposizioni a beneficio dei terzi sentiti e dell’impresa sospettata, fino a quando la [OSCURATO:PERSONA] non abbia adottato un provvedimento che informi l’impresa in questione dell’esistenza di sospetti nei suoi confronti.

In conseguenza di tale rinvio, i colloqui con i terzi effettuati prima di un simile provvedimento sarebbero sottratti dall’ambito di applicazione dell’obbligo di registrazione dei colloqui e delle garanzie procedurali ad essi applicabili. 99 In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda la finalità del regolamento n. 1/2003, dal considerando 25 di tale regolamento risulta che, poiché diventa sempre più difficile individuare le infrazioni delle regole di concorrenza, l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 mira ad ampliare i poteri di indagine della [OSCURATO:PERSONA] consentendo, in particolare, a quest’ultima di sentire chiunque possa disporre di informazioni utili e di verbalizzare le dichiarazioni (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , punto 85 ).

Orbene, l’espressione «individuare le infrazioni», contenuta in tale considerando, avvalora l’interpretazione secondo cui i colloqui effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], in una fase preliminare, al fine di raccogliere indizi relativi all’oggetto di un’indagine rientrano parimenti nell’ambito di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. 100 Inoltre, è importante precisare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, la [OSCURATO:PERSONA] può registrare i colloqui in qualsiasi forma. [OSCURATO:PERSONA] non può quindi validamente sostenere che il fatto di imporle un obbligo di registrazione le impedirebbe di raccogliere e di utilizzare indizi quando essi possano assumere solo forma orale e comprometterebbe l’efficacia delle indagini ritardando la data dell’accertamento.

Analogamente, la [OSCURATO:PERSONA] non può sostenere che tale obbligo abbia un effetto dissuasivo, in quanto essa può proteggere l’identità delle persone sentite. 101 In tali circostanze, si deve constatare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare, al punto 193 della sentenza impugnata, che si devono escludere dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1/2003 i colloqui nel corso dei quali siano stati raccolti indizi che hanno successivamente costituito la base di una decisione che ha disposto l’accertamento presso un’impresa, per il motivo che in quel momento non era stata avviata alcuna indagine ai sensi del capitolo V di tale regolamento, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non aveva adottato alcuna misura che implicasse, nei confronti di detta impresa, l’addebito di una violazione.

Per stabilire se i colloqui in parola rientrassero in tale ambito di applicazione, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se essi fossero finalizzati alla raccolta delle informazioni relative all’oggetto di un’indagine, tenendo conto del loro contenuto e del loro contesto. 102 Nel caso di specie, come risulta dal punto 198 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che gli indizi risultanti dai colloqui con i fornitori non potevano essere esclusi in quanto viziati da un’irregolarità formale dovuta all’inosservanza dell’obbligo di registrazione previsto dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dall’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, segnatamente in quanto tali colloqui si erano svolti prima dell’avvio di un’indagine ai sensi del regolamento n. 1/2003 e non implicavano, nei confronti delle ricorrenti e a fortiori nei confronti dei fornitori, un qualsivoglia addebito di una violazione. 103 Orbene, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 155 delle conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e ITM Entreprises/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑682/20 P , EU:C:2022:578 ), è sufficiente indicare, a questo proposito, che la [OSCURATO:PERSONA], quando procede a colloqui, il cui oggetto sia definito in anticipo e il cui scopo consista chiaramente nell’ottenere informazioni sul funzionamento di un determinato mercato e sul comportamento degli operatori di detto mercato al fine di individuare eventuali comportamenti illeciti o di consolidare i propri sospetti quanto all’esistenza di tali comportamenti, esercita il suo potere di raccogliere dichiarazioni ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003. 104 Di conseguenza, i colloqui con i fornitori rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a registrare tali dichiarazioni conformemente all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. 105 Ne consegue che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha dichiarato, al punto 198 della sentenza impugnata, che l’obbligo di registrazione, di cui all’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, non si applicava ai colloqui con i fornitori e che gli indizi risultanti da tali colloqui non erano viziati da un’irregolarità formale. 106 Da tutto quanto precede risulta che il primo motivo è fondato e che, di conseguenza, occorre accogliere l’impugnazione ed annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata senza che sia necessario statuire sugli altri motivi di impugnazione.

Conseguentemente, occorre altresì annullare il punto 3, relativo alle spese, del dispositivo della sentenza impugnata.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale 107 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. 108 Tale ipotesi ricorre nel caso di specie. 109 Occorre pertanto esaminare la censura, dedotta dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale nell’ambito del loro motivo vertente sulla violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio, basata, in sostanza, sul fatto che gli indizi risultanti dai colloqui con i fornitori debbano essere esclusi in ragione dell’inosservanza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. 110 A sostegno di tale censura, le ricorrenti affermano che i resoconti dei colloqui con i fornitori non erano registrazioni conformi alle succitate disposizioni, in quanto erano stati redatti unilateralmente dalla [OSCURATO:PERSONA] e non costituivano registrazioni dell’integralità di detti colloqui. 111 [OSCURATO:PERSONA] replica di avere soddisfatto il proprio obbligo di registrazione, avendo redatto resoconti esaustivi che rispecchiavano fedelmente il contenuto delle dichiarazioni dei fornitori e avendoli versati al fascicolo, con un numero di identificazione ufficiale.

Questo tipo di resoconto costituirebbe una delle forme di registrazione cui l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004 consente alla [OSCURATO:PERSONA] di ricorrere, al pari di una registrazione audio o audiovisiva o di una trascrizione letterale. 112 A tal riguardo, si deve rilevare che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, a termini del quale la [OSCURATO:PERSONA] «può registrare in qualsiasi forma le dichiarazioni rese dalle persone sentite», implica che la [OSCURATO:PERSONA], laddove decida, con il consenso della persona interrogata, di procedere a un colloquio ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, è tenuta a registrare tale colloquio integralmente, ferma restando la possibilità di scelta, lasciata alla [OSCURATO:PERSONA], riguardo alla forma di tale registrazione (sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , punto 90 ). 113 Inoltre, dall’articolo 3, paragrafo 3, seconda e terza frase, del regolamento n. 773/2004 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] deve mettere una copia della registrazione a disposizione della persona sentita per approvazione e, se necessario, stabilire il termine entro il quale tale persona può comunicare eventuali correzioni da apportare alla dichiarazione resa. 114 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha affermato né a fortiori dimostrato di avere messo a disposizione dei fornitori per l’approvazione i resoconti da essa redatti. 115 Orbene, l’obbligo imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di mettere una copia della registrazione a disposizione della persona sentita per approvazione, previsto dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, è volto, in particolare, ad assicurare l’autenticità delle dichiarazioni rese dalla persona sentita, garantendo che tali dichiarazioni debbano essere effettivamente attribuite a quest’ultima e che il loro contenuto rispecchi fedelmente e integralmente dette dichiarazioni e non l’interpretazione datane dalla [OSCURATO:PERSONA]. 116 Pertanto, un indizio, ricavato da una dichiarazione raccolta dalla [OSCURATO:PERSONA] senza che sia stato rispettato tale obbligo, imposto dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, deve essere considerato inammissibile e conseguentemente escluso. 117 Così, tali resoconti, di natura puramente interna, non possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, che si applica ai colloqui rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003. 118 Tale constatazione non può essere inficiata dai punti da 65 a 69 della sentenza del 26 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑99/17 P , EU:C:2018:773 ), invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza. 119 È vero che la Corte ha dichiarato che il principio vigente nel diritto dell’Unione è quello del libero apprezzamento delle prove, da cui deriva che il solo criterio pertinente di apprezzamento del valore probatorio delle prove regolarmente prodotte è la loro attendibilità e che, di conseguenza, il valore probatorio di una prova deve essere valutato globalmente, cosicché addurre semplici dubbi non confermati circa l’autenticità di una prova non è sufficiente a comprometterne l’attendibilità (sentenza del 26 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑99/17 P , EU:C:2018:773 , punti da 65 a 69 ). 120 Tuttavia, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, la prova di cui veniva rimessa in discussione l’autenticità era un messaggio di posta elettronica interno a un’impresa e non la registrazione di una dichiarazione raccolta dalla [OSCURATO:PERSONA] inficiata da una violazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004. 121 Pertanto, il principio del libero apprezzamento delle prove non può essere invocato per sfuggire alle norme in materia di forma applicabili alla registrazione delle dichiarazioni raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003.

A questo proposito, occorre rilevare che la conseguenza di un’irregolarità nella raccolta di indizi, alla luce dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, risiede nell’impossibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di usare tali indizi nel prosieguo del procedimento (v., per analogia, sentenza del 18 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑583/13 P , EU:C:2015:404 , punto 45 e giurisprudenza ivi citata). 122 Nel caso di specie, dal momento che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 208 delle conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e ITM Entreprises/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑682/20 P , EU:C:2022:578 ), le informazioni emerse dai colloqui con i fornitori costituivano la parte essenziale degli indizi sui quali si è basata la decisione controversa e che essa è viziata da un’irregolarità formale a motivo dell’inosservanza dell’obbligo di registrazione di cui all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non era in possesso, alla data di adozione della decisione controversa, di indizi sufficientemente seri che essa potesse legittimamente utilizzare e che giustificassero le presunzioni enunciate all’articolo 1, lettera a), di tale decisione.

Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, occorre annullare integralmente detta decisione.

Sulle spese 123 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. 124 L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché le ricorrenti hanno chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese, quest’ultima, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalle ricorrenti nell’ambito della presente impugnazione.

Inoltre, dato che la decisione controversa è stata annullata, la [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare la totalità delle spese sostenute dalle ricorrenti nell’ambito del procedimento di primo grado. 125 A norma dell’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte, una parte interveniente in primo grado, che non abbia proposto essa stessa l’impugnazione, può essere condannata alle spese del procedimento di impugnazione solo se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte.

In tal caso, la Corte può decidere che le spese da essa sostenute restino a suo carico.

Poiché il Consiglio, interveniente in primo grado, ha partecipato alla fase scritta e alla fase orale del procedimento dinanzi alla Corte, si deve disporre che esso sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento di impugnazione sia al procedimento di primo grado.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Perrachon e AMC/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑249/17 , EU:T:2020:458 ), è annullato. 2) Il punto 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Perrachon e AMC/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑249/17 , EU:T:2020:458 ), è annullato nella parte in cui ha statuito sulle spese. 3) La decisione C(2017) 1054 final della [OSCURATO:PERSONA], del 9 febbraio 2017, che ordina alla [OSCURATO:PERSONA] nonché a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di sottoporsi a un accertamento conformemente all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (AT.40466 – Tute 1), è annullata. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Perrachon SA e dalla [OSCURATO:SOCIETA] (AMC), relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione. 5) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0690 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 9 marzo 2023 ( *1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che ordina un accertamento – Mezzi di ricorso contro lo svolgimento dell’accertamento – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 19 – Regolamento (CE) n. 773/2004 – Articolo 3 – Registrazione dei colloqui effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle sue indagini – Punto di partenza dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA]» Nella causa C‑690/20 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Perrachon SA , con sede in Saint‑Étienne (Francia), [OSCURATO:SOCIETA] (AMC) , con sede in Vitry‑sur‑Seine (Francia), rappresentate da G. Aubron, Y. Boubacir, O. de Juvigny, I. Simic e A. Sunderland, avocats, ricorrenti, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da P. Berghe, A. Cleenewerck de Crayencour, A. Dawes e I.V. Rogalski, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da A.‑L. Meyer e O. Segnana, in qualità di agenti, interveniente in primo grado, LA CORTE (Prima Sezione), composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, P.G. Xuereb (relatore), A. Kumin e I. Ziemele, giudici, avvocato generale: G. Pitruzzella cancelliere: V. Giacobbo, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 febbraio 2022, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2022, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Perrachon SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:SOCIETA] (AMC) chiedono l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Perrachon e AMC/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑249/17 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2020:458 ), con la quale quest’ultimo ha parzialmente respinto il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e diretto ad ottenere l’annullamento della decisione C(2017) 1054 final della [OSCURATO:PERSONA], del 9 febbraio 2017, che ordina alla [OSCURATO:PERSONA] nonché a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di sottoporsi a un accertamento conformemente all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (AT.40466 – Tute 1) (in prosieguo: la «decisione controversa»). Contesto normativo Regolamento (CE) n. 1/2003 2 A termini del considerando 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ): «Poiché diventa sempre più difficile individuare le infrazioni delle regole di concorrenza, per far sì che questa sia efficacemente tutelata è necessario ampliare i poteri di indagine della [OSCURATO:PERSONA] [europea]. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe in particolare avere la facoltà di sentire chiunque possa disporre di informazioni utili e di verbalizzarne le dichiarazioni. Nel corso degli accertamenti, gli agenti incaricati dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero poter apporre sigilli per il tempo necessario agli accertamenti. I sigilli dovrebbero di norma essere apposti per non più di 72 ore. Gli agenti autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero inoltre poter chiedere qualsiasi informazione in relazione all’oggetto e allo scopo dell’accertamento stesso». 3 Nel capitolo V, intitolato «Poteri di indagine», figura l’articolo 17 di tale regolamento, a sua volta intitolato «Indagini per settore economico e per tipo di accordi» il quale, al paragrafo 1, enuncia quanto segue: «Se l’evoluzione degli scambi fra Stati membri, la rigidità dei prezzi o altre circostanze fanno presumere che la concorrenza può essere ristretta o falsata all’interno del mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] può procedere ad una sua indagine in un settore specifico dell’economia o nell’ambito di un tipo particolare di accordi in vari settori. Nel corso di tale indagine la [OSCURATO:PERSONA] può richiedere alle imprese o alle associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie per l’applicazione degli articoli [101] e [102 TFUE] e svolgere i necessari accertamenti». 4 L’articolo 19 di detto regolamento, intitolato «Potere di raccogliere dichiarazioni», prevede quanto segue: «1.   Per l’assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine. 2.   Se l’audizione di cui al paragrafo 1 si svolge nei locali di un’impresa, la [OSCURATO:PERSONA] ne informa l’autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l’audizione. I funzionari di quest’ultima possono, su richiesta di detta autorità, assistere gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] e le altre persone che li accompagnano incaricati di svolgere l’audizione». 5 L’articolo 20 del medesimo regolamento, intitolato «Poteri della [OSCURATO:PERSONA] in materia di accertamenti», così dispone: «1.   Per l’assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e associazioni di imprese. 2.   Gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] a procedere agli accertamenti dispongono dei seguenti poteri: a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto di imprese e associazioni di imprese; b) controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all’azienda, su qualsiasi forma di supporto; c) fare o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri o documenti; d) apporre sigilli a tutti i locali e libri o documenti aziendali per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento; e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell’impresa o dell’associazione di imprese spiegazioni su fatti o documenti relativi all’oggetto e allo scopo dell’ispezione e verbalizzarne le risposte. 3.   Gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] a procedere agli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l’oggetto e lo scopo degli accertamenti, nonché la sanzione prevista dall’articolo 23 per il caso in cui i libri e gli altri documenti connessi all’azienda richiesti siano presentati in modo incompleto e per il caso in cui le risposte fornite alle domande poste in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo siano inesatte o fuorvianti. Prima degli accertamenti, la [OSCURATO:PERSONA] avvisa in tempo utile l’autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio essi devono essere compiuti. 4.   Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante decisione. La decisione precisa l’oggetto e lo scopo degli accertamenti, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24, nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia [dell’Unione europea] avverso la decisione. [OSCURATO:PERSONA] adotta tali decisioni dopo aver sentito l’autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio devono essere effettuati gli accertamenti. 5.   Gli agenti dell’autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio devono essere effettuati gli accertamenti o le persone da essa autorizzate o incaricate, su domanda di tale autorità o della [OSCURATO:PERSONA], prestano attivamente assistenza agli agenti e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 2. 6.   Qualora gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] constatino che un’impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta loro l’assistenza necessaria per l’esecuzione degli accertamenti, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge. 7.   Se l’assistenza di cui al paragrafo 6 richiede l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta. Essa può anche essere richiesta in via preventiva. 8.   Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 7, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto degli accertamenti. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla [OSCURATO:PERSONA], direttamente o attraverso l’autorità garante della concorrenza dello Stato membro, una spiegazione dettagliata, in particolare, dei motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] sospetta un’infrazione agli articoli [101] e [102 TFUE] nonché della gravità della presunta infrazione e della natura del coinvolgimento dell’impresa interessata. Tuttavia la autorità giudiziaria nazionale non può né mettere in discussione la necessità degli accertamenti né chiedere che siano fornite informazioni contenute nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA]. Il controllo della legittimità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] è riservato alla Corte di giustizia». 6 L’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, intitolato «Ammende», al paragrafo 1, prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, irrogare alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all’1% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente, quando esse, intenzionalmente o per negligenza: (...) c) presentano in maniera incompleta, nel corso degli accertamenti effettuati a norma dell’articolo 20, i libri o altri documenti richiesti, connessi all’azienda, o rifiutano di sottoporsi agli accertamenti ordinati mediante decisione adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4; d) in risposta ad una domanda posta a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera e), – forniscono una risposta inesatta o fuorviante, – non rettificano entro un termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] una risposta inesatta, incompleta o fuorviante data da un membro del personale, oppure – non forniscono o rifiutano di fornire una risposta completa su fatti inerenti all’oggetto e allo scopo di accertamenti ordinati mediante decisione adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4; e) sono stati infranti i sigilli apposti, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), dagli agenti o dalle persone che li accompagnano autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]». Regolamento (CE) n. 773/2004 7 L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 773/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2004, L 123, pag. 18 ), intitolato «Avvio del procedimento», al paragrafo 3, prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] può esercitare i poteri di indagine a norma del capitolo V del regolamento [n. 1/2003] prima dell’avvio del procedimento». 8 Nel capo III, intitolato «Indagini effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA]», figura l’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, a sua volta intitolato «Potere di assumere dichiarazioni», che così dispone: «1.   Quando la [OSCURATO:PERSONA] sente una persona con il consenso di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento [n. 1/2003], essa deve, all’inizio del colloquio, indicare la base giuridica e la finalità dello stesso e ricordarne la natura facoltativa. Essa informa inoltre la persona sentita qualora intenda effettuare una registrazione del colloquio. 2.   Il colloquio può svolgersi con qualsiasi mezzo, inclusi il telefono e le vie elettroniche. 3.   [OSCURATO:PERSONA] può registrare in qualsiasi forma le dichiarazioni rese dalle persone sentite. Una copia dell’eventuale registrazione viene messa a disposizione della persona sentita per l’approvazione. All’occorrenza la [OSCURATO:PERSONA] può stabilire il termine entro il quale la persona sentita può comunicare eventuali correzioni da apportare alla dichiarazione resa». Fatti e decisione controversa 9 I fatti all’origine della controversia sono riassunti come segue ai punti da 2 a 8 della sentenza impugnata: «2. [[OSCURATO:PERSONA]], la prima ricorrente (...), è la società controllante del gruppo [OSCURATO:PERSONA], che esercita le sue attività in particolare in Francia, principalmente nel settore della distribuzione alimentare e non alimentare. La sua controllata, la [OSCURATO:SOCIETA] (AMC), già EMC Distribution, la seconda ricorrente, è un centro acquisti che negozia le condizioni di acquisto presso i fornitori per i marchi del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in Francia. 3. Dopo aver ricevuto informazioni relative a scambi di informazioni tra la prima ricorrente e altre imprese o associazioni di imprese, in particolare la Intermarché, società anch’essa attiva nel settore della distribuzione alimentare e non alimentare, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha adottato [la decisione controversa]. 4. Il dispositivo della decisione [controversa] così recita: “ Articolo 1 [OSCURATO:PERSONA] (...) nonché tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate sono tenute a sottoporsi a un accertamento riguardante la loro eventuale partecipazione a pratiche concordate contrarie all’articolo 101 [TFUE] nei mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo, nel mercato delle vendite di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca e nei mercati di vendita ai consumatori di beni di largo consumo. Tali pratiche concordate consistono in: a) scambi di informazioni, a partire dal 2015, tra imprese e/o associazioni di imprese, in particolare la [[OSCURATO:PERSONA] (ICDC)] (...), e/o i suoi membri, in particolare la [OSCURATO:PERSONA] e l’AgeCore e/o i suoi membri, in particolare la Intermarché, riguardanti gli sconti ottenuti dai medesimi sui mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia e i prezzi sul mercato delle vendite di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia, in vari Stati membri dell’Unione europea, in particolare [in] Francia, e b) scambi di informazioni, almeno a partire dal 2016, tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Intermarché riguardanti le loro future strategie commerciali, in particolare in termini di assortimento, di sviluppo di negozi, di e‑commerce e di politica promozionale sui mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo e sui mercati di vendita ai consumatori di beni di largo consumo, in Francia. Tale accertamento può aver luogo in qualsiasi locale dell’impresa (…) [OSCURATO:PERSONA] autorizza i funzionari e le altre persone incaricate dalla [OSCURATO:PERSONA] a procedere a un accertamento e i funzionari e le altre persone incaricate dall’autorità garante della concorrenza dello Stato membro interessato a prestare loro assistenza o nominate da quest’ultimo a tal fine, ad accedere a tutti i suoi locali e mezzi di trasporto durante il normale orario d’ufficio. Essa sottopone ad accertamento i libri e qualsiasi altro documento connesso all’azienda, su qualsiasi forma di supporto, se i funzionari e le altre persone incaricate ne fanno richiesta e consente loro di esaminarli in loco e di fare o di ottenere, sotto qualsiasi forma, copie o estratti dei suddetti libri o documenti. Essa autorizza l’apposizione di sigilli a tutti i locali e libri o documenti aziendali per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento. Essa fornisce in loco, senza indugio e oralmente, chiarimenti relativi all’oggetto e allo scopo dell’accertamento se detti funzionari o persone ne fanno richiesta e autorizza qualsiasi rappresentante o membro del personale a fornire tali chiarimenti. Essa autorizza la verbalizzazione di tali chiarimenti in qualsiasi forma. Articolo 2 L’accertamento può avere inizio il 20 febbraio 2017 o poco tempo dopo. Articolo 3 [OSCURATO:PERSONA] e tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate sono destinatarie della presente decisione. La presente decisione è notificata, immediatamente prima dell’accertamento, all’impresa che ne è destinataria, ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, [TFUE]”. 5 Dopo essere stata informata di tale accertamento dalla [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità francese garante della concorrenza ha adito i juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Créteil et de Paris (giudici competenti per l’adozione di misure restrittive della libertà personale presso i tribunali di primo grado di Créteil e di Parigi, Francia), al fine di chiedere loro l’autorizzazione ad effettuare operazioni di [perquisizione] e di sequestro nei locali delle ricorrenti. Con ordinanze del 17 febbraio 2017, tali giudici hanno autorizzato le [perquisizioni] e i sequestri richiesti in via preventiva. Poiché nessuna delle misure adottate al momento dell’accertamento ha richiesto l’uso di “poteri coercitivi” ai sensi dell’articolo 20, paragrafi da 6 a 8, del regolamento n. 1/2003, tali ordinanze non sono state notificate alle ricorrenti. 6 L’accertamento ha avuto inizio il 20 febbraio 2017, data in cui gli ispettori della [OSCURATO:PERSONA], accompagnati da rappresentanti dell’Autorità francese garante della concorrenza, si sono presentati presso la sede parigina del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nonché nei locali della seconda ricorrente e hanno notificato la decisione [controversa] alle ricorrenti. 7. Nell’ambito dell’accertamento la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato, in particolare, una [perquisizione] degli uffici, una raccolta di materiale, in particolare informatico (computer portatili, telefoni cellulari, tablet, dispositivi di archiviazione), l’audizione di diverse persone e la copia del contenuto del materiale raccolto. 8 Ciascuna delle ricorrenti ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera datata 24 febbraio 2017, nella quale ha espresso riserve riguardo alla decisione impugnata e allo svolgimento dell’accertamento condotto in base a tale decisione». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 10 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2017, le ricorrenti hanno proposto, in forza dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, tre motivi. Il primo era fondato su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, il secondo verteva sulla violazione dell’obbligo di motivazione e il terzo sulla violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio. 11 Nell’ambito di misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a produrre gli indizi di presunte infrazioni dei quali essa disponeva alla data della decisione controversa. 12 In risposta a tale invito, la [OSCURATO:PERSONA] ha, tra l’altro, prodotto resoconti di colloqui tenutisi nel 2016 e nel 2017 con tredici fornitori dei prodotti di largo consumo interessati che concludevano regolarmente accordi con la [OSCURATO:PERSONA] e la Intermarché (allegati da Q.1 a Q.13 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] del 10 gennaio 2019) (in prosieguo: i «colloqui con i fornitori»). 13 Con la sentenza impugnata, il Tribunale, avendo ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non possedesse indizi sufficientemente seri da legittimare il sospetto dell’esistenza di un’infrazione consistente in scambi di informazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Intermarché riguardanti le loro future strategie commerciali, ha annullato l’articolo 1, lettera b), della decisione controversa e respinto il ricorso per il resto. Conclusioni delle parti 14 Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia: – annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata; – accogliere le loro conclusioni presentate in primo grado e annullare pertanto la decisione controversa, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese della presente impugnazione e a quelle sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale. 15 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare le ricorrenti alle spese. 16 Il Consiglio dell’Unione europea chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione nella parte in cui le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere commesso un errore di diritto nel dichiarare che il diritto fondamentale a un ricorso effettivo non richiedeva un ricorso autonomo e immediato contro lo svolgimento degli accertamenti e – condannare le ricorrenti alle spese dell’impugnazione. Sull’impugnazione 17 A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono quattro motivi. Il primo motivo verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale ha dichiarato che le dichiarazioni orali raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA] non necessitavano di essere registrate per servire da indizi che giustificavano la decisione controversa. Il secondo e il terzo motivo vertono su errori di diritto in quanto il Tribunale ha dichiarato che il diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio non imponeva che la decisione controversa limitasse nel tempo l’esercizio dei poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] e limitasse le persone e i locali che potevano essere sottoposti ad accertamento. Il quarto motivo verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale ha dichiarato che il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo non imponeva un ricorso autonomo e immediato avverso lo svolgimento degli accertamenti. 18 Poiché il quarto motivo mira a rimettere in discussione il fondamento giuridico della decisione controversa, la Corte ritiene opportuno esaminarlo per primo. Sul quarto motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale nel dichiarare che il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo non imponeva un ricorso autonomo e immediato avverso lo svolgimento degli accertamenti Argomentazione delle parti 19 Le ricorrenti contestano, in particolare, i punti 51, 55 e 69 della sentenza impugnata. 20 In via preliminare, le ricorrenti ricordano che, dinanzi al Tribunale, hanno fatto valere che la disposizione sulla quale si basava la decisione controversa – vale a dire l’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 – viola l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») in quanto non consente di proporre un ricorso effettivo avverso le misure adottate nell’ambito di un accertamento. Esse sostengono infatti che, contrariamente ai requisiti che risulterebbero in particolare dalle sentenze della Corte EDU del 21 febbraio 2008, Ravon e a. c. Francia (CE:ECHR:2008:0221JUD001849703, § 28), del 21 dicembre 2010, Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c. Francia (CE:ECHR:2010:1221JUD002961308, §§ 36 e segg.), e del 21 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e a. c. Francia (CE:ECHR:2010:1221JUD002940808, §§ 24 e segg.), nessun ricorso autonomo e immediato avverso tali misure è previsto dal regolamento n. 1/2003, il quale menziona, all’articolo 20, paragrafo 4, soltanto un ricorso avverso la decisione di accertamento. 21 Con una prima censura, le ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 51 e 55 della sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo non prevede che più mezzi di ricorso possano essere valutati nel loro complesso per soddisfare i requisiti di un ricorso effettivo. 22 Con una seconda censura, le ricorrenti sostengono, in subordine, che il Tribunale non poteva ritenere, senza commettere un errore di diritto, che tutti i mezzi di ricorso da esso esaminati fossero equivalenti, considerati congiuntamente, a un mezzo di ricorso effettivo, in quanto esso non individua alcun mezzo di ricorso immediato per contestare il sequestro di documenti che esulano dall’ambito dell’accertamento. Per poter contestare le misure adottate durante lo svolgimento degli accertamenti, l’impresa sottoposta all’accertamento dovrebbe attendere a tal fine una decisione che conclude il procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE. Orbene, siffatto mezzo di ricorso sarebbe stato dichiarato insufficiente dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle sentenze del 21 dicembre 2010, Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c. Francia (CE:ECHR:2010:1221JUD002961308, § 28), e del 21 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e a. c. Francia (CE:ECHR:2010:1221JUD002940808, § 40). 23 [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio contestano l’argomentazione delle ricorrenti. Giudizio della Corte 24 In limine, occorre rilevare che i punti 51, 55 e 69 della sentenza impugnata, che le ricorrenti contestano nell’ambito del quarto motivo, fanno parte della motivazione con cui il Tribunale ha respinto l’eccezione di illegittimità dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, basata sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo in ragione dell’assenza di un ricorso avverso le misure adottate nell’ambito di un accertamento. 25 Più precisamente, ai punti da 46 a 50 della sentenza impugnata, il Tribunale ha anzitutto ricordato che il diritto a un ricorso effettivo è sancito all’articolo 47 della Carta nonché agli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Dopo avere ricordato che la CEDU non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione, cosicché il controllo di legittimità deve essere svolto alla luce unicamente dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, il Tribunale ha sottolineato che sia dall’articolo 52 della Carta sia dalle spiegazioni relative a detto articolo risulta che le disposizioni della CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relative a tali disposizioni devono essere prese in considerazione in sede di interpretazione e di applicazione delle disposizioni della Carta in una determinata fattispecie. 26 Il Tribunale ha considerato, a tal riguardo, che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il rispetto del diritto a un ricorso effettivo deve essere esaminato, in materia di perquisizioni domiciliari, alla luce delle quattro condizioni seguenti: in primo luogo, deve esistere un controllo giurisdizionale effettivo, in fatto e in diritto, della regolarità della decisione di effettuare tali perquisizioni o delle misure adottate nel loro ambito, in secondo luogo, il ricorso o i ricorsi disponibili devono consentire, in caso di constatazione di irregolarità, o di prevenire il verificarsi dell’operazione o, nell’ipotesi in cui un’operazione irregolare abbia già avuto luogo, di fornire all’interessato un rimedio adeguato, in terzo luogo, l’accessibilità del ricorso di cui trattasi deve essere certa e, in quarto luogo, il controllo giurisdizionale deve avvenire entro un termine ragionevole. 27 Il Tribunale ha poi rilevato, al punto 51 della sentenza impugnata, che risulta altresì da tale giurisprudenza che lo svolgimento di un’operazione di accertamento deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo e che il controllo deve essere effettivo nelle particolari circostanze del caso di specie, il che implica la presa in considerazione di tutti i mezzi di ricorso disponibili per un’impresa sottoposta a un accertamento e quindi un’analisi globale di tali mezzi di ricorso. Il Tribunale ha considerato, ai punti 54 e 55 della sentenza impugnata, che, poiché la verifica del rispetto del diritto a un ricorso effettivo deve basarsi su un’analisi globale dei mezzi di ricorso che possono dar luogo al controllo delle misure adottate nell’ambito di un accertamento, è irrilevante il fatto che, considerato singolarmente, ciascuno di tali mezzi di ricorso non soddisfi le quattro condizioni richieste perché sia ammessa l’esistenza di un diritto a un ricorso effettivo. 28 In tale contesto, il Tribunale ha inoltre indicato, ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata, che, oltre alla possibilità di rivolgere richieste al consigliere‑auditore della [OSCURATO:PERSONA], esistono sei mezzi di ricorso che consentono di portare dinanzi al giudice dell’Unione contestazioni relative a un’operazione di accertamento, ossia il ricorso avverso la decisione di accertamento, il ricorso avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che sanziona un ostruzionismo all’accertamento sulla base all’articolo 23, paragrafo 1, lettere da c) a e), del regolamento n. 1/2003, il ricorso avverso qualsiasi atto che soddisfi le condizioni giurisprudenziali dell’atto impugnabile che la [OSCURATO:PERSONA] adotterebbe a seguito della decisione di accertamento e nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di accertamento, come una decisione di rigetto di una domanda di tutela di documenti a titolo della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, il ricorso avverso la decisione che conclude il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 101 TFUE, la domanda di provvedimenti provvisori e il ricorso per responsabilità extracontrattuale. 29 Il Tribunale ha precisato, ai punti da 58 a 66 della sentenza impugnata, i motivi per i quali considera che tali mezzi di ricorso consentono di portare dinanzi al giudice dell’Unione contestazioni relative allo svolgimento degli accertamenti. 30 Infine, il Tribunale ha dichiarato, al termine di un’analisi effettuata ai punti da 67 a 80 della sentenza impugnata, che si può ritenere che il sistema di controllo dello svolgimento delle operazioni di accertamento costituito dall’insieme dei mezzi di ricorso elencati al punto 28 della presente sentenza soddisfi le quattro condizioni derivanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 31 Pertanto, al punto 81 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’eccezione di illegittimità dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 basata sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo. 32 Per quanto riguarda la prima censura, relativa al fatto che il Tribunale avrebbe proceduto erroneamente a un esame globale dei diversi mezzi di ricorso al fine di verificare se fosse garantito il diritto a un ricorso effettivo contro le misure adottate nell’ambito di un accertamento, si deve ricordare che il diritto a un ricorso effettivo è sancito dall’articolo 47 della Carta. 33 Occorre rammentare altresì che l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta precisa che, laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti da detta Convenzione [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punto 116 ]. 34 Orbene, come risulta dalle spiegazioni relative all’articolo 47 della Carta, che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione per l’interpretazione di quest’ultima, i commi primo e secondo di tale articolo 47 corrispondono rispettivamente all’articolo 13 e all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punto 117 ]. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 13 di tale Convenzione, in quanto i requisiti del secondo sono inclusi in quelli, più rigorosi, del primo (Corte EDU, 15 marzo 2022, Grzęda c. Polonia, CE:ECHR:2022:0315JUD004357218, § 352 e giurisprudenza ivi citata). 35 La Corte ha inoltre dichiarato di doversi sincerare che l’interpretazione da essa fornita all’articolo 47, primo comma, della Carta assicuri un livello di protezione che non conculchi quello garantito all’articolo 13 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo [v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2018, Belastingdienst/Toeslagen (Effetto sospensivo dell’appello), C‑175/17 , EU:C:2018:776 , punto 35 ]. 36 In tale contesto, si deve rilevare che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che la protezione offerta dall’articolo 13 della CEDU non si spinge fino a richiedere una forma specifica di ricorso (Corte EDU, 20 marzo 2008, Boudaïeva e a. c. Russia, CE:ECHR:2008:0320JUD001533902, § 190) e che anche se nessun ricorso offerto dal diritto interno, considerato isolatamente, soddisfa di per sé i requisiti del citato articolo 13, ciò può verificarsi nel caso di tali ricorsi, considerati nel loro complesso (Corte EDU, 10 luglio 2020, Mugemangango c. Belgio, CE:ECHR:2020:0710JUD000031015, § 131 e giurisprudenza ivi citata). 37 Inoltre, in caso di violazione del diritto al rispetto del domicilio, sancito dall’articolo 8 della CEDU, un ricorso è effettivo, ai sensi dell’articolo 13 della CEDU, se il ricorrente ha accesso a una procedura che gli consenta di contestare la regolarità delle perquisizioni e dei sequestri effettuati e di ottenere un rimedio adeguato qualora tali misure siano state disposte o eseguite in modo illegittimo (Corte EDU, 19 gennaio 2017, Posevini c. Bulgaria, CE:ECHR:2017:0119JUD006363814, § 84). 38 A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 6, paragrafo 1, o all’articolo 8 della CEDU, risulta che, in materia di perquisizioni domiciliari, l’assenza del previo rilascio di un’autorizzazione dell’accertamento da parte di un giudice, che avrebbe potuto circoscrivere o controllare lo svolgimento di tale accertamento, può essere compensata da un controllo giurisdizionale ex post facto sulla legittimità e sulla necessità di una simile misura istruttoria, purché detto controllo sia efficace nelle particolari circostanze del caso di specie. Ciò implica che gli interessati possano ottenere un controllo giurisdizionale effettivo, tanto in fatto quanto in diritto, della misura controversa e del suo svolgimento. Quando un’operazione dichiarata irregolare abbia già avuto luogo, il ricorso o i ricorsi disponibili devono permettere di fornire all’interessato un rimedio adeguato (Corte EDU, 2 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA] a.s. c. Repubblica ceca, CE:ECHR:2014:1002JUD000009711, § 86 e § 87 nonché giurisprudenza ivi citata). 39 Pertanto, dato che il controllo giurisdizionale a posteriori dell’accertamento può, a determinate condizioni, compensare l’assenza di previo controllo giurisdizionale e che deve essere fornito un rimedio adeguato mediante «il ricorso o i ricorsi disponibili», si deve ritenere che, in linea di principio, occorra tenere conto di tutti i rimedi disponibili al fine di stabilire se i requisiti di cui all’articolo 47 della Carta siano soddisfatti. 40 Inoltre, poiché le ricorrenti avevano dedotto, con un’eccezione, l’illegittimità dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, il Tribunale, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 51 delle conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e ITM Entreprises/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑682/20 P , EU:C:2022:578 ), era tenuto, per pronunciarsi su tale eccezione, ad effettuare una valutazione globale del sistema di controllo giurisdizionale dei provvedimenti adottati nell’ambito degli accertamenti, che andasse oltre le particolari circostanze del caso di specie. 41 In siffatto contesto, si deve constatare che le ricorrenti sostengono erroneamente che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell’effettuare un’analisi globale di tutti i mezzi di ricorso disponibili per contestare lo svolgimento degli accertamenti. 42 Pertanto, la prima censura deve essere respinta. 43 Per quanto riguarda la seconda censura, in base alla quale il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel non identificare alcun mezzo di ricorso immediato che consenta di contestare il sequestro di documenti che esulano dall’ambito dell’accertamento, occorre precisare che, come risulta dal punto 69 della sentenza impugnata, che è contestato dalle ricorrenti, tale argomentazione riguarda una situazione nella quale l’accertamento di cui trattasi, nel cui ambito potrebbero essere sequestrati documenti che esulano dall’ambito dell’accertamento, sfoci non già in una decisione che constata un’infrazione e infligge una sanzione, bensì nell’avvio di una nuova indagine e nell’adozione di una nuova decisione di accertamento. 44 A tale proposito, occorre rilevare che, al suddetto punto 69, il Tribunale ha fatto riferimento ai diversi mezzi di ricorso che ha esaminato ai punti da 57 a 66 della sentenza impugnata. Ha constatato, in particolare, al punto 59 di tale sentenza, che le imprese sottoposte ad accertamento potrebbero proporre un ricorso di annullamento avverso una nuova decisione di accertamento e quindi contestare la legittimità degli indizi che l’hanno fondata in quanto ottenuti irregolarmente durante l’accertamento precedente. 45 Inoltre, per quanto riguarda i mezzi di ricorso immediati per impugnare i provvedimenti adottati in applicazione di una decisione di accertamento, occorre rilevare che il Tribunale ha correttamente considerato, in sostanza, ai punti 56 e 57 della sentenza impugnata, che tali imprese possono proporre un ricorso contro qualsiasi atto adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di una decisione di accertamento, anche durante lo svolgimento delle operazioni di accertamento, purché tale atto sia soggetto a un ricorso siffatto alla luce delle condizioni definite dalla giurisprudenza. 46 Si deve pertanto constatare che la seconda censura si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata, in particolare dei punti da 55 a 69 di tale sentenza, e deve quindi essere respinta. Pertanto, occorre respingere integralmente il quarto motivo. Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale giudicando che le dichiarazioni orali raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA] non necessitavano di essere registrate per poter essere utilizzati come indizi atti a giustificare la decisione controversa Argomentazione delle parti 47 Con il primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7 della Carta, nonché sulla violazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, le ricorrenti contestano, in particolare, i punti da 183 a 198 della sentenza impugnata. 48 Tale motivo si articola in due parti. 49 Con una prima parte, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, giudicando che i resoconti delle dichiarazioni orali, redatti unilateralmente dalla [OSCURATO:PERSONA], costituivano una prova valida della sussistenza di indizi atti a giustificare un accertamento, ha violato il diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio, sancito all’articolo 7 della Carta. 50 Esse sottolineano che la giurisprudenza della Corte richiede, in particolare, che il Tribunale, adito con un ricorso avverso una decisione di accertamento, si assicuri che quest’ultima non presenti carattere arbitrario e verifichi a tal fine che essa non sia stata adottata in assenza di qualsiasi circostanza di fatto idonea a giustificare un accertamento. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo richiederebbe inoltre che il controllo della giustificazione di una perquisizione domiciliare debba essere particolarmente efficace e concreto quando, come nel caso in esame, l’amministrazione possa decidere da sola in merito a tale misura. Nella fattispecie, il Tribunale avrebbe rinunciato a qualsiasi controllo giurisdizionale effettivo contro il rischio di intervento arbitrario della [OSCURATO:PERSONA] accettando che quest’ultima possa costituire essa stessa la prova degli indizi di cui dispone. 51 Ad avviso delle ricorrenti, solo la registrazione, a prescindere dalle sue modalità, consentirebbe di attestare il contenuto delle dichiarazioni orali e la fedeltà della loro trascrizione e, pertanto, di presentare le caratteristiche che ne fanno una prova sulla quale il giudice può esercitare un controllo, come risulterebbe dalla giurisprudenza del Tribunale. 52 L’obbligo di registrazione delle dichiarazioni orali non potrebbe essere messo in discussione dalla distinzione, operata dal Tribunale, tra gli indizi richiesti nella fase di una decisione di accertamento e le prove dell’infrazione, necessarie per adottare una decisione che infligge una sanzione. Secondo le ricorrenti, infatti, tale distinzione, che riguarda il livello di prova richiesto, non incide sulla forma che un elemento deve assumere per essere validamente preso in considerazione, come indizio o come prova di una violazione. 53 Dichiarando che la decisione di accertamento può essere giustificata sulla sola base di resoconti della [OSCURATO:PERSONA] di cui nessun terzo né alcuna registrazione corrobori il contenuto, il Tribunale avrebbe offerto alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di costituirsi da sé la prova delle sue affermazioni. Il Tribunale avrebbe in tal modo rinunciato a qualsiasi controllo effettivo e privato di effetto utile la giurisprudenza che impone alla [OSCURATO:PERSONA] di interferire nella sfera di attività privata solo dopo avere raccolto indizi sufficientemente seri. 54 Con la seconda parte del primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a registrare le dichiarazioni orali dei fornitori, ha violato l’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e l’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. 55 Le ricorrenti rilevano, in via preliminare, che la stessa [OSCURATO:PERSONA] non ha mai negato di essere tenuta, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, a procedere alla registrazione delle dichiarazioni orali in questione. Essa avrebbe inoltre sostenuto, dinanzi al Tribunale, che i resoconti che aveva prodotto dinanzi ad esso costituivano registrazioni conformi a tali disposizioni. Orbene, in virtù del principio secondo cui nessuno può contestare quanto precedentemente riconosciuto, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe legittimata a contestare, dinanzi alla Corte, l’applicabilità di dette disposizioni. 56 Ciò precisato, le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la giurisprudenza richiamata dal Tribunale al punto 187 della sentenza impugnata, relativa al punto di partenza da prendere in considerazione per valutare la ragionevolezza della durata del procedimento amministrativo, non fornisce alcuna indicazione riguardo al punto di partenza di un’indagine, ai sensi del capitolo V del regolamento n. 1/2003. 57 In secondo luogo, le ricorrenti sostengono, sotto un primo profilo, che l’ammissibilità – a titolo di indizi atti a giustificare un accertamento – di una denuncia scritta da parte di una persona che non dimostri l’interesse legittimo richiesto dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, menzionato dal Tribunale al punto 188 della sentenza impugnata, non rimette in discussione la loro argomentazione. Infatti, se tale denuncia riveste forma scritta, il suo valore probatorio come indizio non è contestabile. 58 Sotto un secondo profilo, la comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 prevedrebbe che l’obbligo di registrazione, previsto all’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, si applichi fin dalle prime dichiarazioni orali raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, nel caso di specie, le dichiarazioni dei fornitori sarebbero state assunte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella stessa fase del procedimento in cui interviene la dichiarazione di un richiedente il trattamento favorevole. Si tratterebbe, in entrambi i casi, dei primi elementi raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei quali essa può, in particolare, decidere di ordinare accertamenti. Di conseguenza, le dichiarazioni dei fornitori avrebbero dovuto essere verbalizzate allo stesso modo delle dichiarazioni di un richiedente il trattamento favorevole. 59 Sotto un terzo profilo, il manuale di procedura interno della [OSCURATO:PERSONA] in materia di applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE del 12 marzo 2012, su cui il Tribunale si basa al punto 194 della sentenza impugnata, sarebbe privo di qualsiasi valore giuridico. 60 Sotto un quarto profilo, le conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2016:788 ) non confermerebbero l’analisi svolta nella sentenza impugnata. 61 In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che le considerazioni contenute nei punti 197 e 202 della sentenza impugnata, relative all’efficacia dell’attuazione dei poteri di indagine della [OSCURATO:PERSONA], sono inoperanti e non possono, sotto il profilo giuridico, giustificare l’analisi compiuta dal Tribunale. 62 A tale proposito, le ricorrenti sostengono in particolare che la redazione di un verbale in cui vengono registrate le dichiarazioni assunte dalla [OSCURATO:PERSONA] non dissuaderebbe dal denunciare le infrazioni più della redazione di un resoconto stilato unilateralmente dalla [OSCURATO:PERSONA]. È vero che i terzi sentiti potrebbero voler mantenere l’anonimato. Tuttavia, la protezione di tale anonimato sarebbe garantita dalla redazione di versioni riservate. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe libera di effettuare immediatamente una registrazione audio o audiovisiva. 63 In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che i colloqui con i fornitori sono manifestamente avvenuti nell’ambito di un’indagine. 64 Il carattere «informale» di tale indagine sarebbe irrilevante. Infatti, la Corte avrebbe categoricamente escluso che la [OSCURATO:PERSONA] possa svolgere colloqui «informali» che le consentano di sfuggire agli obblighi procedurali ad essa imposti dal regolamento n. 1/2003 e dal regolamento n. 773/2004 (sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑434/14 P , EU:C:2017:632 , punto 88 ). 65 Infine, le ricorrenti sottolineano che, in assenza di verbalizzazione, le dichiarazioni dei fornitori sono prive di valore probatorio. 66 Pertanto, i resoconti di tali dichiarazioni non potrebbero essere qualificati come indizi sufficientemente seri. 67 Di conseguenza, le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel considerare che i colloqui effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] con i fornitori non erano soggetti al combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. 68 Inoltre, le ricorrenti sottolineano che per la denegata ipotesi in cui la Corte non fosse convinta che l’assenza, sotto il profilo giuridico, di valore probatorio dei resoconti interni sia sufficiente a comportare l’integrale annullamento della decisione controversa, essa dovrebbe rinviare la causa al Tribunale affinché riesamini i fatti, prescindendo dai resoconti privi di valore probatorio. 69 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. 70 In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che l’avvio dell’indagine è diverso sia dall’apertura di un fascicolo sia dall’avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 773/2004. L’avvio dell’indagine avverrebbe al momento del primo esercizio dei suoi poteri di indagine e dell’adozione di misure che implicano l’addebito di un’infrazione e comportano ripercussioni significative sulla situazione delle entità sospettate. L’apertura del fascicolo sarebbe un atto interno adottato dalla cancelleria della direzione generale della Concorrenza della [OSCURATO:PERSONA] allorché attribuisce un numero di pratica, e il cui solo scopo sarebbe quello di conservare documenti. L’avvio del procedimento corrisponderebbe alla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 773/2004 in vista dell’adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento n. 1/2003. 71 Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che l’affermazione delle ricorrenti secondo cui il fatto di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di redigere unilateralmente resoconti di dichiarazioni orali impedirebbe al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale sulla proporzionalità e sulla regolarità di un accertamento è contraddetta dal controllo degli indizi effettuato dal Tribunale nel caso di specie, che ha condotto all’annullamento parziale della decisione controversa. Inoltre, quand’anche una testimonianza orale non fosse stata oggetto di registrazione, il Tribunale avrebbe la possibilità di ascoltare testimoni, conformemente all’articolo 94 del suo regolamento di procedura. 72 L’applicazione delle formalità dei regolamenti n. 1/2003 e n. 773/2004 prima dell’avvio dell’indagine pregiudicherebbe l’attuazione del diritto della concorrenza da parte della [OSCURATO:PERSONA], impedendole di raccogliere e di utilizzare indizi ricevuti in forma orale. Per di più, ciò equivarrebbe a considerare che gli indizi non possano mai assumere una forma orale, il che comprometterebbe l’efficacia delle indagini della [OSCURATO:PERSONA] ritardando la data dell’accertamento. 73 Inoltre, sotto un primo profilo, la giurisprudenza invocata dalle ricorrenti non sarebbe pertinente, in quanto riguarderebbe l’utilizzo di dichiarazioni orali come prove e non come indizi. 74 Sotto un secondo profilo, in assenza di registrazione, la Corte ha considerato, ai punti da 99 a 101 della sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ), che un resoconto redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] poteva attestare il contenuto delle discussioni che avrebbero dovuto essere registrate e consentiva alla Corte di esercitare un controllo giurisdizionale effettivo. 75 Sotto un terzo profilo, gli indizi sarebbero soggetti a un grado di formalismo inferiore rispetto alle prove. Infatti, l’avvio di un’indagine sarebbe il punto di partenza del procedimento amministrativo e corrisponderebbe alla data in cui, per la prima volta, la [OSCURATO:PERSONA] esercita i propri poteri di indagine. Come confermerebbero i lavori preparatori del regolamento n. 1/2003, l’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento costituirebbe una base giuridica che autorizza la registrazione delle dichiarazioni orali «nel quadro di un’indagine» in vista della loro presentazione non già come meri indizi, bensì come «mezzi di prova». 76 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non aveva ancora avviato un’indagine prima dell’adozione della decisione controversa. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, l’avvio di un’indagine sarebbe il punto di partenza del procedimento amministrativo e corrisponderebbe alla data in cui, per la prima volta, la [OSCURATO:PERSONA] esercita i propri poteri di indagine. 77 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, sotto un primo profilo, che è irrilevante il fatto che essa abbia sostenuto, dinanzi al Tribunale, che i resoconti dei colloqui con i fornitori costituivano registrazioni ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, giacché il Tribunale non si è pronunciato su tale argomento. Sotto un secondo profilo, la validità come indizio di una denuncia presentata nell’ambito di un esposto che non rispetti le formalità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004 avvalorerebbe l’inapplicabilità nel caso di specie dell’obbligo di registrazione. Ciò confermerebbe, infatti, che un elemento materiale può costituire un indizio, anche quando non rispetti determinate formalità. 78 Sotto un terzo profilo, sarebbe irrilevante il fatto che, nella sua comunicazione sul trattamento favorevole del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] abbia previsto la registrazione, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, delle domande orali di trattamento favorevole presentate anteriormente al primo esercizio dei suoi poteri di indagine. 79 Sotto un quarto profilo, la distinzione operata dal Tribunale tra la fase precedente al primo esercizio dei poteri di indagine della [OSCURATO:PERSONA] e quella successiva a tale esercizio non sarebbe comparabile alla distinzione tra i colloqui formali e i colloqui informali respinta dalla Corte nella sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ). 80 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il Tribunale ha concluso, ancorché soltanto ad abundantiam, al punto 197 della sentenza impugnata, che si pregiudicherebbe gravemente l’individuazione delle pratiche illecite da parte della [OSCURATO:PERSONA] e l’esercizio dei suoi poteri di indagine qualora essa fosse tenuta a registrare qualsiasi dichiarazione orale prima dell’avvio di un’indagine. Giudizio della Corte 81 Con il primo motivo, le ricorrenti addebitano, in sostanza, al Tribunale di avere commesso un errore di diritto, al punto 186 della sentenza impugnata, nel considerare che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a rispettare l’obbligo di registrazione dei colloqui risultante dal combinato disposto dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004 prima di avere avviato formalmente un’indagine e di avere esercitato poteri di indagine ad essa conferiti in particolare dagli articoli da 18 a 20 del regolamento n. 1/2003. 82 A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede di tener conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del contesto in cui essa si inserisce nonché degli obiettivi e della finalità che l’atto di cui essa fa parte persegue (sentenza del 1o agosto 2022, HOLD Alapkezelő, C‑352/20 , EU:C:2022:606 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 83 In primo luogo, risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 che quest’ultimo è inteso applicarsi a qualunque audizione diretta alla raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine (sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , punto 84 ). 84 L’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, che assoggetta i colloqui basati sull’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 al rispetto di talune formalità, non fornisce precisazioni in ordine all’ambito di applicazione di quest’ultima disposizione. 85 Orbene, è importante ricordare che la Corte ha dichiarato che, in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, grava sulla [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di registrare, nella forma di sua scelta, qualsiasi colloquio da essa tenuto, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, al fine di raccogliere informazioni relative all’oggetto di un’indagine da essa condotta (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , punti 90 e 91 ). 86 Occorre quindi precisare che si deve operare una distinzione in base allo scopo dei colloqui effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto soltanto quelli volti a raccogliere informazioni relative all’oggetto di un’indagine della [OSCURATO:PERSONA] rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e, pertanto, dell’obbligo di registrazione. 87 Ciò precisato, nessun elemento tratto dal testo dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 o dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004 consente di desumere che l’applicazione di tale obbligo di registrazione dipende dalla questione se il colloquio svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto luogo prima dell’avvio formale di un’indagine, al fine di raccogliere indizi di un’infrazione, o successivamente, al fine di raccogliere prove di un’infrazione. 88 Infatti, le succitate disposizioni non prevedono affatto che l’applicazione dell’obbligo di registrazione dipenda dalla questione se le informazioni che ne costituiscono l’oggetto possano essere qualificate come indizi o come prove. Al contrario, a motivo del carattere generico del termine «informazioni», che figura all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, si deve considerare che detta disposizione si applica indistintamente a ciascuna di tali categorie. 89 È vero che le nozioni di «indizi» e di «prove» non possono essere confuse, dato che un indizio non può, per sua natura e a differenza di una prova, essere sufficiente a dimostrare un determinato fatto. 90 Ciò non toglie che la qualificazione come indizio o come prova non dipende da una fase specifica del procedimento, bensì dal valore probatorio delle informazioni di cui trattasi, degli indizi sufficientemente seri e convergenti, riuniti in un «complesso», che possano di per sé dimostrare un’infrazione ed essere utilizzati nella decisione finale della [OSCURATO:PERSONA] adottata sulla base dell’articolo 101 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑407/08 P , EU:C:2010:389 , punto 47 ). 91 Pertanto, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 141 delle conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e ITM Entreprises/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑682/20 P , EU:C:2022:578 ), l’obbligo di registrazione delle audizioni non può dipendere dalla qualificazione delle informazioni raccolte come indizi o come prove, in quanto il valore probatorio di dette informazioni può essere valutato dalla [OSCURATO:PERSONA] solo al termine di tali audizioni, durante le fasi successive del procedimento. 92 Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e l’articolo 3 del regolamento n. 773/2004 non prevedono neppure che l’applicazione dell’obbligo di registrazione dipende dalla fase del procedimento in cui vengono effettuate le audizioni. È vero che l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 prevede che le audizioni basate su tale disposizione sono quelle svolte ai fini della raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine, il che presuppone che un’indagine sia in corso. Tuttavia, da detta disposizione non risulta che tali audizioni debbano avere luogo dopo l’avvio formale di un’indagine, quale definita dal Tribunale al punto 186 della sentenza impugnata, come momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotta una misura che implichi l’addebito di una violazione. 93 In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, occorre rilevare, da un lato, che tale articolo è contenuto nel capitolo V del medesimo regolamento, relativo ai poteri di indagine della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, l’applicazione delle disposizioni del citato capitolo non è necessariamente subordinata all’adozione, da parte di detta istituzione, di una misura che implichi l’addebito di una violazione. 94 Così, la [OSCURATO:PERSONA] può, ai sensi dell’articolo 17 del menzionato regolamento, svolgere indagini settoriali, le quali non richiedono la previa adozione di misure di tale natura nei confronti di imprese. 95 Dall’altro, si deve rilevare che l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, ai sensi del quale «[l]a [OSCURATO:PERSONA] può esercitare i poteri di indagine a norma del capitolo V del regolamento [n. 1/2003] prima dell’avvio del procedimento», avvalora l’interpretazione secondo cui le disposizioni relative ai poteri di indagine della [OSCURATO:PERSONA] elencati in detto capitolo – compreso l’articolo 19 – possono trovare applicazione prima che l’indagine sia formalmente avviata, contrariamente a quanto risulta dal punto 193 della sentenza impugnata. 96 È vero che, nelle cause sfociate nelle sentenze del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P , EU:C:2002:582 , punto 182 ), e del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑105/04 P , EU:C:2006:592 , punto 38 ), citate al punto 187 della sentenza impugnata, la Corte ha individuato il punto di partenza dell’indagine preliminare condotta dalla [OSCURATO:PERSONA], in materia di concorrenza, nella data in cui tale istituzione, esercitando i poteri conferitile dal legislatore dell’Unione, adotta misure che implicano l’addebito di una violazione e comportano ripercussioni significative sulla situazione delle imprese sospettate. 97 Tuttavia, le cause all’origine di tali sentenze riguardavano la determinazione del punto di partenza del procedimento amministrativo al fine di verificare il rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del principio del termine ragionevole. Orbene, detta verifica richiede di esaminare se tale istituzione abbia agito in modo diligente a partire dalla data in cui ha informato dell’esistenza di un’indagine l’impresa sospettata di avere commesso una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione. 98 Per contro, tale data non può essere presa in considerazione al fine di stabilire il momento a partire dal quale la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a rispettare l’obbligo di registrazione dei colloqui derivante dal combinato disposto dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 150 delle conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e ITM Entreprises/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑682/20 P , EU:C:2022:578 ), un’impresa può essere interessata dalle dichiarazioni di terzi raccolte durante detti colloqui, senza esserne a conoscenza. Pertanto, la presa in considerazione della suddetta data equivarrebbe a rinviare l’applicazione dell’obbligo di registrazione e delle relative garanzie procedurali, previste dalle succitate disposizioni a beneficio dei terzi sentiti e dell’impresa sospettata, fino a quando la [OSCURATO:PERSONA] non abbia adottato un provvedimento che informi l’impresa in questione dell’esistenza di sospetti nei suoi confronti. In conseguenza di tale rinvio, i colloqui con i terzi effettuati prima di un simile provvedimento sarebbero sottratti dall’ambito di applicazione dell’obbligo di registrazione dei colloqui e delle garanzie procedurali ad essi applicabili. 99 In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda la finalità del regolamento n. 1/2003, dal considerando 25 di tale regolamento risulta che, poiché diventa sempre più difficile individuare le infrazioni delle regole di concorrenza, l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 mira ad ampliare i poteri di indagine della [OSCURATO:PERSONA] consentendo, in particolare, a quest’ultima di sentire chiunque possa disporre di informazioni utili e di verbalizzare le dichiarazioni (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , punto 85 ). Orbene, l’espressione «individuare le infrazioni», contenuta in tale considerando, avvalora l’interpretazione secondo cui i colloqui effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], in una fase preliminare, al fine di raccogliere indizi relativi all’oggetto di un’indagine rientrano parimenti nell’ambito di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. 100 Inoltre, è importante precisare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, la [OSCURATO:PERSONA] può registrare i colloqui in qualsiasi forma. [OSCURATO:PERSONA] non può quindi validamente sostenere che il fatto di imporle un obbligo di registrazione le impedirebbe di raccogliere e di utilizzare indizi quando essi possano assumere solo forma orale e comprometterebbe l’efficacia delle indagini ritardando la data dell’accertamento. Analogamente, la [OSCURATO:PERSONA] non può sostenere che tale obbligo abbia un effetto dissuasivo, in quanto essa può proteggere l’identità delle persone sentite. 101 In tali circostanze, si deve constatare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare, al punto 193 della sentenza impugnata, che si devono escludere dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1/2003 i colloqui nel corso dei quali siano stati raccolti indizi che hanno successivamente costituito la base di una decisione che ha disposto l’accertamento presso un’impresa, per il motivo che in quel momento non era stata avviata alcuna indagine ai sensi del capitolo V di tale regolamento, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non aveva adottato alcuna misura che implicasse, nei confronti di detta impresa, l’addebito di una violazione. Per stabilire se i colloqui in parola rientrassero in tale ambito di applicazione, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se essi fossero finalizzati alla raccolta delle informazioni relative all’oggetto di un’indagine, tenendo conto del loro contenuto e del loro contesto. 102 Nel caso di specie, come risulta dal punto 198 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che gli indizi risultanti dai colloqui con i fornitori non potevano essere esclusi in quanto viziati da un’irregolarità formale dovuta all’inosservanza dell’obbligo di registrazione previsto dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dall’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, segnatamente in quanto tali colloqui si erano svolti prima dell’avvio di un’indagine ai sensi del regolamento n. 1/2003 e non implicavano, nei confronti delle ricorrenti e a fortiori nei confronti dei fornitori, un qualsivoglia addebito di una violazione. 103 Orbene, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 155 delle conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e ITM Entreprises/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑682/20 P , EU:C:2022:578 ), è sufficiente indicare, a questo proposito, che la [OSCURATO:PERSONA], quando procede a colloqui, il cui oggetto sia definito in anticipo e il cui scopo consista chiaramente nell’ottenere informazioni sul funzionamento di un determinato mercato e sul comportamento degli operatori di detto mercato al fine di individuare eventuali comportamenti illeciti o di consolidare i propri sospetti quanto all’esistenza di tali comportamenti, esercita il suo potere di raccogliere dichiarazioni ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003. 104 Di conseguenza, i colloqui con i fornitori rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a registrare tali dichiarazioni conformemente all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. 105 Ne consegue che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha dichiarato, al punto 198 della sentenza impugnata, che l’obbligo di registrazione, di cui all’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, non si applicava ai colloqui con i fornitori e che gli indizi risultanti da tali colloqui non erano viziati da un’irregolarità formale. 106 Da tutto quanto precede risulta che il primo motivo è fondato e che, di conseguenza, occorre accogliere l’impugnazione ed annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata senza che sia necessario statuire sugli altri motivi di impugnazione. Conseguentemente, occorre altresì annullare il punto 3, relativo alle spese, del dispositivo della sentenza impugnata. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 107 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. 108 Tale ipotesi ricorre nel caso di specie. 109 Occorre pertanto esaminare la censura, dedotta dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale nell’ambito del loro motivo vertente sulla violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio, basata, in sostanza, sul fatto che gli indizi risultanti dai colloqui con i fornitori debbano essere esclusi in ragione dell’inosservanza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. 110 A sostegno di tale censura, le ricorrenti affermano che i resoconti dei colloqui con i fornitori non erano registrazioni conformi alle succitate disposizioni, in quanto erano stati redatti unilateralmente dalla [OSCURATO:PERSONA] e non costituivano registrazioni dell’integralità di detti colloqui. 111 [OSCURATO:PERSONA] replica di avere soddisfatto il proprio obbligo di registrazione, avendo redatto resoconti esaustivi che rispecchiavano fedelmente il contenuto delle dichiarazioni dei fornitori e avendoli versati al fascicolo, con un numero di identificazione ufficiale. Questo tipo di resoconto costituirebbe una delle forme di registrazione cui l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004 consente alla [OSCURATO:PERSONA] di ricorrere, al pari di una registrazione audio o audiovisiva o di una trascrizione letterale. 112 A tal riguardo, si deve rilevare che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, a termini del quale la [OSCURATO:PERSONA] «può registrare in qualsiasi forma le dichiarazioni rese dalle persone sentite», implica che la [OSCURATO:PERSONA], laddove decida, con il consenso della persona interrogata, di procedere a un colloquio ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, è tenuta a registrare tale colloquio integralmente, ferma restando la possibilità di scelta, lasciata alla [OSCURATO:PERSONA], riguardo alla forma di tale registrazione (sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , punto 90 ). 113 Inoltre, dall’articolo 3, paragrafo 3, seconda e terza frase, del regolamento n. 773/2004 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] deve mettere una copia della registrazione a disposizione della persona sentita per approvazione e, se necessario, stabilire il termine entro il quale tale persona può comunicare eventuali correzioni da apportare alla dichiarazione resa. 114 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha affermato né a fortiori dimostrato di avere messo a disposizione dei fornitori per l’approvazione i resoconti da essa redatti. 115 Orbene, l’obbligo imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di mettere una copia della registrazione a disposizione della persona sentita per approvazione, previsto dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, è volto, in particolare, ad assicurare l’autenticità delle dichiarazioni rese dalla persona sentita, garantendo che tali dichiarazioni debbano essere effettivamente attribuite a quest’ultima e che il loro contenuto rispecchi fedelmente e integralmente dette dichiarazioni e non l’interpretazione datane dalla [OSCURATO:PERSONA]. 116 Pertanto, un indizio, ricavato da una dichiarazione raccolta dalla [OSCURATO:PERSONA] senza che sia stato rispettato tale obbligo, imposto dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, deve essere considerato inammissibile e conseguentemente escluso. 117 Così, tali resoconti, di natura puramente interna, non possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, che si applica ai colloqui rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003. 118 Tale constatazione non può essere inficiata dai punti da 65 a 69 della sentenza del 26 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑99/17 P , EU:C:2018:773 ), invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza. 119 È vero che la Corte ha dichiarato che il principio vigente nel diritto dell’Unione è quello del libero apprezzamento delle prove, da cui deriva che il solo criterio pertinente di apprezzamento del valore probatorio delle prove regolarmente prodotte è la loro attendibilità e che, di conseguenza, il valore probatorio di una prova deve essere valutato globalmente, cosicché addurre semplici dubbi non confermati circa l’autenticità di una prova non è sufficiente a comprometterne l’attendibilità (sentenza del 26 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑99/17 P , EU:C:2018:773 , punti da 65 a 69 ). 120 Tuttavia, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, la prova di cui veniva rimessa in discussione l’autenticità era un messaggio di posta elettronica interno a un’impresa e non la registrazione di una dichiarazione raccolta dalla [OSCURATO:PERSONA] inficiata da una violazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004. 121 Pertanto, il principio del libero apprezzamento delle prove non può essere invocato per sfuggire alle norme in materia di forma applicabili alla registrazione delle dichiarazioni raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003. A questo proposito, occorre rilevare che la conseguenza di un’irregolarità nella raccolta di indizi, alla luce dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, risiede nell’impossibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di usare tali indizi nel prosieguo del procedimento (v., per analogia, sentenza del 18 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑583/13 P , EU:C:2015:404 , punto 45 e giurisprudenza ivi citata). 122 Nel caso di specie, dal momento che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 208 delle conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e ITM Entreprises/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑682/20 P , EU:C:2022:578 ), le informazioni emerse dai colloqui con i fornitori costituivano la parte essenziale degli indizi sui quali si è basata la decisione controversa e che essa è viziata da un’irregolarità formale a motivo dell’inosservanza dell’obbligo di registrazione di cui all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non era in possesso, alla data di adozione della decisione controversa, di indizi sufficientemente seri che essa potesse legittimamente utilizzare e che giustificassero le presunzioni enunciate all’articolo 1, lettera a), di tale decisione. Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, occorre annullare integralmente detta decisione. Sulle spese 123 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. 124 L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti hanno chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese, quest’ultima, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalle ricorrenti nell’ambito della presente impugnazione. Inoltre, dato che la decisione controversa è stata annullata, la [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare la totalità delle spese sostenute dalle ricorrenti nell’ambito del procedimento di primo grado. 125 A norma dell’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte, una parte interveniente in primo grado, che non abbia proposto essa stessa l’impugnazione, può essere condannata alle spese del procedimento di impugnazione solo se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte. In tal caso, la Corte può decidere che le spese da essa sostenute restino a suo carico. Poiché il Consiglio, interveniente in primo grado, ha partecipato alla fase scritta e alla fase orale del procedimento dinanzi alla Corte, si deve disporre che esso sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento di impugnazione sia al procedimento di primo grado. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Perrachon e AMC/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑249/17 , EU:T:2020:458 ), è annullato. 2) Il punto 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Perrachon e AMC/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑249/17 , EU:T:2020:458 ), è annullato nella parte in cui ha statuito sulle spese. 3) La decisione C(2017) 1054 final della [OSCURATO:PERSONA], del 9 febbraio 2017, che ordina alla [OSCURATO:PERSONA] nonché a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di sottoporsi a un accertamento conformemente all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (AT.40466 – Tute 1), è annullata. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Perrachon SA e dalla [OSCURATO:SOCIETA] (AMC), relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione. 5) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris