CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 15086/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23057/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA].S.R.L. -intimata- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 396/2022 depositata il 23/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con citazione notificata il 17.12.2018 [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva domanda di revocazione, ai sensi dell’art 395 c.p.c. avverso la sentenza di questa Corte d'Appello n. 2184/18, pubblicata il 27.7.2018, con cui era stato annullato lodo ex art. 829 comma 3 e 29 e 31 [OSCURATO:PERSONA] 11522/1998 condannata la società impugnante a restituire gli importi ricevuti in esecuzione del lodo. Con sentenza nr 396/2022 la Corte di appello di Venezia, riteneva per quello che qui rileva, non fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla Banca cessionaria, [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che sia il DL n. 99/2017, sia il contratto di cessione, correttamente interpretati, indicavano, come criterio discretivo tra le passività in contestazione cedute e quelle non cedute, la pendenza di una controversia al momento dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a prescindere che si riferisca a rapporti ancora pendenti o a rapporti già estinti. Nel merito rigettava la domanda ex art 395 c.p.c. ritenendo non sussistente l’errore revocatorio. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentale denunciando con un primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 del D.L. n. 99/2017 in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c.e con un secondo motivo di ricorso incidentale: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si è altresì costituita [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione coatta amministrativa con controricorso e ricorso incidentale con cui è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 83, commi 1 e 3 TUB in combinato disposto con l’art. 12 delle Preleggi in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a sua volta, analoga impugnazione rubricato al nr 23057/2022 avverso la stessa sentenza censurandola sulla base di tre motivi. Si è costituita con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. contestando l’ammissibilità dei motivi e comunque instando per la loro infondatezza. Con atto del 19.5.2025 [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato agli atti del giudizio nr 23057 ed analoga rinuncia ha effettuato la società [OSCURATO:SOCIETA]., anche [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso incidentale. Ciascuna parte ha aderito alla rinuncia formulata dalle proprie controparti chiedendo concordemente l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: In via preliminare il Collegio rileva che, a norma dell'art. 335 c.p.c., la trattazione del ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nr 23252/2022 deve avvenire unitamente a quello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , previariunione a questo recante rg 23057/2022 trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza. Ciò posto giova ricordare che l'art. 306 cod. proc. civ.stabilendo che il processo si estingue perrinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, fonda il diritto ad accettare larinuncia stessa, ovvero quello, opposto, a non accettarla (cfr.Cass. 24 marzo 2011, n. 6850; Cass. 10 dicembre 2010, n. 24376;Cass. 11 ottobre 1999, n. 11384). La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) - cfr. Cass.23 dicembre 2005, n. 28675;Cass. 5 ottobre 2009, n. 21894;Cass. 5 maggio 2011, n. 9857 ; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971-. L'accettazione rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzionepuò condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Pertanto, nella specie, deve essere dichiara l'estinzionedel giudizio di cassazione e quanto al regolamento delle spese non vi è luogo a provvedere in quanto trova applicazione l'art. 391, comma 4, cod. proc. civ., perché allarinuncia agli atti effettuata sia dalla [OSCURATO:SOCIETA]. quale ricorrente principale che da [OSCURATO:PERSONA], quale ricorrente incidentale e da [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. è seguita l’adesione di ciascuna parte a mezzo dei propri rispettivi difensori. Deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015,n. 11315 del 2025 ) e, come ta