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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024

Cassazione n. 12580/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05JTCKL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso per conto di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto generico in assenza di una puntuale specificazione di cause di non punibilità che non sarebbero state considerate e in assenza di corrispondente gravame, laddove la richiesta di applicazione dell'art.131 bis cod. pen. incontra precisa confutazione.

Quanto alla censura sulla pena è anche essa inammissibile in assenza di alcun gravame sulla pena come desumibile dal riepilogo dei motivi di impugnazione mai contestato, e in presenza di un motivo ancora una volta generico in assenza di ogni deduzione sulla inadeguatezza della pena, peraltro vicina a i minimi e di cui la sentenza complessivamente considerata dà contezza.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20.12.2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05JTCKL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso per conto di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto generico in assenza di una puntuale specificazione di cause di non punibilità che non sarebbero state considerate e in assenza di corrispondente gravame, laddove la richiesta di applicazione dell'art.131 bis cod. pen. incontra precisa confutazione. Quanto alla censura sulla pena è anche essa inammissibile in assenza di alcun gravame sulla pena come desumibile dal riepilogo dei motivi di impugnazione mai contestato, e in presenza di un motivo ancora una volta generico in assenza di ogni deduzione sulla inadeguatezza della pena, peraltro vicina a i minimi e di cui la sentenza complessivamente considerata dà contezza. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.12.2024.
Sentenza Cassazione n. 12580/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris