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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24899/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza con la quale l'indagato era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, disposta in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen..

2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge per totale carenza della motivazione, evidenziando come il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare per relationem l'ordinanza impugnata, senza fornire una specifica risposta alle doglianze difensive sollevate in sede di riesame.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essenzialmente desunti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rispetto ai quali, tuttavia, non sarebbe stata compiuta alcuna valutazione di attendibilità, né sarebbero stati acquisiti riscontri individualizzanti.

2.2. Con il terzo motivo, infine, contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e dell'esclusiva adeguatezza della misura custodiale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il primo motivo è volto a contestare la tecnica di redazione dell'ordinanza impugnata, sul presupposto che si tratterebbe di una mera motivazione per relationem, priva di reale contenuto argomentativo rispetto ai motivi di impugnazione.

Invero, il ricorso non indica neppure quali sarebbero le specifiche doglianze rispetto alle quali il Tribunale non avrebbe offerto risposta e, del resto, non è neppure corretta l'affermazione secondo cui l'ordinanza sarebbe motivata esclusivamente per relationem.

Il Tribunale del riesame, infatti, pur avendo richiamato l'ordinanza genetica dichiarando di condividerne i contenuti, ha proceduto all'autonoma valutazione dei principali elementi indizianti, fornendo un'adeguata esposizione delle ragioni poste a fondamento della gravità indiziaria.

Né può essere un indice della carenza motivazionale il fatto che la prima e più cospicua parte dell'ordinanza sia dedicata alla ricostruzione generale del contesto associativo (prime 18 pagine), mentre solo la restante parte (fino a pg.27), sarebbe dedicata alla specifica posizione del ricorrente.

In considerazione della natura del reato contestato, infatti, è innegabile che la ricostruzione complessiva del contesto associativo ha una rilevanza dirimente nè, del resto, la parte dedicata esclusivamente al ricorrente può ritenersi marginale o, comunque, tale da risolversi in una motivazione apparente.

2. Il secondo motivo di ricorso, dedicato alla gravità indiziaria, è manifestamente infondato, risolvendosi in una generica esposizione dei principi in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in sede cautelari, senza che siano specificatamente indicati i vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il Tribunale.

Il percorso argomentativo, del resto, si dispiega in modo logico mediante l'indicazione delle plurime fonti che hanno descritto il ricorrente quale soggetto di vertice nell'ambito del sodalizio, evidenziando come le convergenti chiamate in reità costituiscano di per sé un grave elemento indiziario.

Inoltre, sono state indicate, quali riscontri oggettivi, le conversazioni intercettate tra il ricorrente ed il vertice dell'associazione - [OSCURATO:PERSONA] - dalle quali emerge il fondamentale apporto fornito all'associazione e consistente nel contributo alla gestione, da parte dell'Illuminati assieme al Patitucci, della cosiddetta "bacinella comune", costituente una sorta di cassa in cui confluivano i proventi delle varie attività illecite gestite dalla consorteria.

La motivazione, pertanto, non presenta alcun aspetto di manifesta illogicità o contraddittorietà.

3. Una volta confermata la validità della ricostruzione in ordine alla gravità indiziaria, anche il terzo motivo di ricorso diviene manifestamente infondato, trovando applicazione la duplice presunzione di pericolosità ed adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere.

A fronte di tale dato, peraltro, il ricorrente non ha fornito elementi concreti, a sostegno del superamento della presunzione, che non sarebbero stati adeguatamente valutati dal Tribunale del riesame.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle .2 ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- t ter, disp.att. cod.proc.p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza con la quale l'indagato era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, disposta in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen.. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge per totale carenza della motivazione, evidenziando come il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare per relationem l'ordinanza impugnata, senza fornire una specifica risposta alle doglianze difensive sollevate in sede di riesame. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essenzialmente desunti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rispetto ai quali, tuttavia, non sarebbe stata compiuta alcuna valutazione di attendibilità, né sarebbero stati acquisiti riscontri individualizzanti. 2.2. Con il terzo motivo, infine, contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e dell'esclusiva adeguatezza della misura custodiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo è volto a contestare la tecnica di redazione dell'ordinanza impugnata, sul presupposto che si tratterebbe di una mera motivazione per relationem, priva di reale contenuto argomentativo rispetto ai motivi di impugnazione. Invero, il ricorso non indica neppure quali sarebbero le specifiche doglianze rispetto alle quali il Tribunale non avrebbe offerto risposta e, del resto, non è neppure corretta l'affermazione secondo cui l'ordinanza sarebbe motivata esclusivamente per relationem. Il Tribunale del riesame, infatti, pur avendo richiamato l'ordinanza genetica dichiarando di condividerne i contenuti, ha proceduto all'autonoma valutazione dei principali elementi indizianti, fornendo un'adeguata esposizione delle ragioni poste a fondamento della gravità indiziaria. Né può essere un indice della carenza motivazionale il fatto che la prima e più cospicua parte dell'ordinanza sia dedicata alla ricostruzione generale del contesto associativo (prime 18 pagine), mentre solo la restante parte (fino a pg.27), sarebbe dedicata alla specifica posizione del ricorrente. In considerazione della natura del reato contestato, infatti, è innegabile che la ricostruzione complessiva del contesto associativo ha una rilevanza dirimente nè, del resto, la parte dedicata esclusivamente al ricorrente può ritenersi marginale o, comunque, tale da risolversi in una motivazione apparente. 2. Il secondo motivo di ricorso, dedicato alla gravità indiziaria, è manifestamente infondato, risolvendosi in una generica esposizione dei principi in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in sede cautelari, senza che siano specificatamente indicati i vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il Tribunale. Il percorso argomentativo, del resto, si dispiega in modo logico mediante l'indicazione delle plurime fonti che hanno descritto il ricorrente quale soggetto di vertice nell'ambito del sodalizio, evidenziando come le convergenti chiamate in reità costituiscano di per sé un grave elemento indiziario. Inoltre, sono state indicate, quali riscontri oggettivi, le conversazioni intercettate tra il ricorrente ed il vertice dell'associazione - [OSCURATO:PERSONA] - dalle quali emerge il fondamentale apporto fornito all'associazione e consistente nel contributo alla gestione, da parte dell'Illuminati assieme al Patitucci, della cosiddetta "bacinella comune", costituente una sorta di cassa in cui confluivano i proventi delle varie attività illecite gestite dalla consorteria. La motivazione, pertanto, non presenta alcun aspetto di manifesta illogicità o contraddittorietà. 3. Una volta confermata la validità della ricostruzione in ordine alla gravità indiziaria, anche il terzo motivo di ricorso diviene manifestamente infondato, trovando applicazione la duplice presunzione di pericolosità ed adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. A fronte di tale dato, peraltro, il ricorrente non ha fornito elementi concreti, a sostegno del superamento della presunzione, che non sarebbero stati adeguatamente valutati dal Tribunale del riesame. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle .2 ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- t ter, disp.att. cod.proc.p
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