CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 44323/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze, su concorde richiesta delle parti ex art.444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], per la fattispecie di cui all'art.116, comma 15, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la pena di mesi due di arresto, condizionalmente sospesa ex art. 163 cod. pen., con l'ulteriore beneficio della non menzione. 2. Avverso la prefata sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Si deduce, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'illegalità della pena per aver il Tribunale, ancorché in ragione dell'intervenuto accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., irrogato la sola pena detentiva, benchè la fattispecie contestata preveda la pena congiunta dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda da 2.257 a 9.032 euro. 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte ha richiesto per iscritto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992 dispone: «Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica». Con riferimento all'ipotesi punita con la sola pena pecuniaria, la contravvenzione è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. L'aboliti° crimínis non riguarda, invece, l'ipotesi connotata dalla recidiva nel biennio. L'art. 1 del d.lgs. n. 8/2016, infatti, ai primi due commi dispone : Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate„ sono puniti con la pena detentiva. ,sola alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi .fattispecie autonome di reato.Per effetto di questo intervento normativo, la fattispecie costituente reato, già prevista dal comma 15 dell'art. 116 cod. strada, è divenuta illecito amministrativo nell'ipotesi punita solo con la pena pecuniaria, ma tale depenalizzazione non ha riguardato l'ipotesi aggravata, che è integrata in caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, S., Rv. 268247; Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270883). Di conseguenza, non è mutata la pena prevista per questo reato, al quale - oltre alla pena pecuniaria dell'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 - «si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno» (in tal senso, Cass. Sez. 4, n. 11824 del 29/02/2024, Iovino, non massimata). La lettera della legge è inequivoca in tal senso perché l'ipotesi aggravata è stata trasformata in fattispecie autonoma di reato proprio in ragione del trattamento sanzionatorio previsto e, pertanto, nel d.lgs. n. 8/2016 non si rinviene alcun indice di una volontà legislativa tesa a modificare questo trattamento sanzionatorio per sostituire alla pena congiunta, detentiva e pecuniaria, la sola pena detentiva. Il rinvio al trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi depenalizzata, rappresentato dall'avverbio «altresì», deve essere inteso, dunque, come un rinvio materiale volto alla indicazione della cornice edittale al cui interno la pena pecuniaria dell'ammenda deve essere determinata. Pertanto, in caso di recidiva nel biennio, la guida senza patente è punita, oltre che con la pena dell'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032, «altresì» con la pena dell'arresto fino ad un anno. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il C