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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 21763/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1294/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18 , presso lo studio Grez; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in per- sona del curatore p.t.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viade' Cavalieri, n.11; –controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Firenze n. 2861/17, depositatoil 30 marzo 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Arch. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, chiedendo l'am- missione al passivo, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751-biscod. civ., di un credito di Euro 140.108,47, oltre interessi, a titolo di corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali di progettazione e direzione dei lavori di recu- pero di un'area di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sita in Pontas- sieve (FI), alla località Sieci.

1.1. Con decreto del 30 marzo 2017, il Tribunale di Firenze ha rigettato l'opposizione.

Premesso che il curatore non aveva messo in discussione l'avvenuto con- ferimento dell'incarico al professionista, ma la validità dello stesso, quale con- tratto a favore di terzo, per difetto d'interesse e per revoca della stipulazione, nonché la sua opponibilità al fallimento e la congruità dell'importo già ricevuto dal professionista, il Tribunale ha affermato che incombeva al ricorrente l'o- nere di fornire la prova dei fatti costitutivi del credito, rilevando che il Barto- loni non aveva dimostrato di aver svolto attività professionale per conto della società fallita per gl'importi richiesti, ma si era limitato a produrre una serie di tavole progettuali in cui era indicata come committente la Brunelleschi.

Ha conseguentemente rigettato l'istanza di ammissione di una c.t.u., ritenendola meramente esplorativa, in quanto volta a supplire al difetto di allegazioni e prove da parte del ricorrente.

2. Avverso il predetto decreto l'Arch.

Bartoloni ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria.

Il cura- tore del fallimento ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con me- moria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnatoper difetto di istruttoria e motivazione , ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6 della CEDU, dell'art. 135 cod. proc. civ. e dell'art. 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, rilevando che, nell'accogliere l'ec- cezione d'inopponibilità del contratto di conferimento dell'incarico professio- nale sollevata dal curatore, il Tribunale ha omesso di precisare se l'inopponi- bilità dipendesse dal sopravvenuto difetto d'interesse alla prestazione, dalla revoca della stipulazione a favore di terzo o dal difetto di data certa della relativa scrittura.Aggiunge che tale inopponibilità si pone in contrasto con la ritenuta congruità dei compensi già corrisposti, anch'essa rimasta priva di motivazione, in considerazione dell'accertato svolgimento dell'attività profes- sionale e della riferibilità dei predetti compensi a prestazioni aventi natura, causa edoggetto identici a quelli delle prestazioni per cui era stata chiesta l'ammissione al passivo.

2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 1373, 1411, 2227 e 2041 cod. civ. e dell'art. 72 della legge fall., osservando che, nell'escludere l'opponibilità del contratto al falli- mento, per carenza d'interesse della società fallita alla conclusione dell'inca- rico professionale, il Tribunale non ne ha precisato le ragioni, non avendo tenuto conto dell'oggetto dell'incarico, riguardante il recupero di aree ed edi- fici per i quali la società fallita aveva stipulato un protocollo d'intesa con il Comune, e non avendo considerato che non spetta al professionista indagare sull'esistenza o sulla persistenza dei motivi che inducono il committente a stipulare il contratto.

Premesso inoltre che nel contratto a favore di terzo, cui ha fatto cenno il decreto impugnato, l'interesse dello stipulante non è richie- sto ai fini della validità e dell'efficacia del rapporto tra promittente e stipu- lante, ma soltanto ai fini dell'attribuzione in favore del terzo, sostiene che nella specie l'interesse dellasocietà fallita emergeva, oltre che dall'oggetto dell'incarico, riguardante un'area destinata ad essere trasformata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], dal ruolo di tramite svolto dalla [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietaria dell'area, nonché dalla circostanza che la legale rap- presentante di quest'ultima società era dipendente della società fallita.Preci- sato poi che dal contratto non risultava che la validità e l'efficacia dello stesso fosse subordinata all'attribuzione in favore del terzo, osserva che quest'ultimo aveva dichiarato di volerne profittare, provvedendo anche al deposito degli elaborati progettuali presso il Comune di Pontassieve.

Aggiunge che le parti avevano manifestato la volontà di salvaguardare in ogni caso l'efficacia del contratto, affermando che, nell'escluderne l'opponibilità al fallimento, il de- creto impugnato ha trasformato la facoltà di revoca della stipulazione in un potere di recesso unilaterale, il quale non avrebbe peraltro escluso il diritto di esso ricorrente all'indennizzo per il pregiudizio subìto.

3. Con il terzo motivo,il ricorrente lamenta la nullità del decreto impu- gnato per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6 della CEDU, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 99 della legge fall., osservando che, nel ritenere non provato lo svolgimento dell'attività pro- fessionale per conto della [OSCURATO:PERSONA], in virtù delle indicazioni ri- portate negli elaborati progettuali prodotti, il Tribunale non ha considerato chel'indicazione del nome della proprietaria, imposta dalla disciplina in ma- teria edilizia e urbanistica, non aveva alcuna rilevanza ai fini dell'accerta- mento dell'interesse alla stipulazione.

4. Con il quarto motivo,il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel dare atto della re- voca da parte del curatore della stipulazione a favore di terzo, il Tribunale non ha tenuto conto dell'irrevocabilità della stessa, per effetto dell'avvenuto deposito degli elaborati progettuali presso il Comune di Pontassieve, me- diante il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato la volontà di pro- fittare dell'attività professionale da lui svolta.

Aggiunge che tale circostanza, rendendo il contratto opponibile al fallimento, poneva a carico del curatore l'onere di fornire la prova dell'inesistenza del rapporto e del diverso ammon- tare della somma dovuta.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la nullità decreto impugnato, sostenendo cheil rigetto dell'istanza di ammissione della c.t.u., proposta ai fini della valutazione della congruità del compenso richiesto rispetto all'atti- vità professionale prestata, si pone in contrasto con l'opponibilità del con- tratto al fallimento, che avrebbe imposto il riconoscimento dell'importo pat- tuito.

Afferma comunque che, ove il contratto fosse stato ritenuto inopponi- bile al fallimento, il compenso avrebbe dovuto essere determinato in base alle tariffe professionali, ai sensi dell'art. 2233 cod. civ.

6. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono fondati.

E' infatti pacifico che il credito fatto valere con l'istanza d'insinuazione al passivo aveva ad oggetto il corrispettivo dovuto per prestazioni professionali consistenti nella progettazione e nella direzione dei lavori di recupero di un'a- rea di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], rese dal ricorrente in esecu- zione di un incarico conferitoglidalla [OSCURATO:PERSONA].

L'ammissi one al passivo era stata negata dal Giudice delegato in virtù della qualificazione della fattispecie come contratto a favore di terzo, accompagnata dalla rilevazione della nullità del contratto, per difetto di un ragionevole interesse della società fallita, e dalla presa d'atto dell'intervenuta revoca della stipulazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], ritenuta efficace in considerazione della mancata dichiarazione del terzo di volerne profittare, nonché dall'affermazione della congruità delle somme giàpercepite dal professionista, in conseguenza dell'i- nopponibilità del contratto al fallimento, in quanto privo di data certa.Tale impostazione della controversia non aveva subìto sostanziali modificazioni nel giudizio di opposizione, nell'ambito del qualeil curatore del fallimento si era limitato a ribadirele eccezioni già sollevate nel procedimento di verificazione ed accolte dal Giudice delegato, mentre il ricorrente aveva insistito sull'inte- resse della società fallita alla stipulazione e sull'intervenuta manifestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della volontà di profittarne, nonché sull'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere il compenso, in caso di ritenuta operatività della revocadella stipulazione.

A fronte di tale ricostruzione delle posizioni processuali delle parti, la mo- tivazione del provvedimento impugnato si presenta gravemente lacunosa e perplessa, in quanto non sorretta da un adeguato accertamento dei fatti ed affetta da omissioni ed incertezze argomentative tali da impedire l'individua- zione del percorso logico-giuridico concretamente seguito per giungere alla decisione.

Pur avendo premesso che il curatore non aveva contestato l'avve- nuto conferimento dell'incarico professionale al ricorrente, ma si era limitato ad eccepire l'insussistenza dell'interesse alla stipulazione e l'intervenuta re- voca della stessa, il Tribunale non ha preso infatti posizione in ordine alla qualificazione della fattispecie come contratto a favore di terzo, omettendo inoltre di pronunciare in ordine alle predette eccezioni, e limitandosi ad affer- mare che il ricorrente non aveva adempiuto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, non avendo fornito elementi idonei a dimostrare lo svol- gimento di attività professionale per conto della società fallita, ma avendo prodotto esclusivamente delle tavole progettuali nelle quali risultava indicata come committente la [OSCURATO:PERSONA].

Tali rilievinon risultano agevolmente conciliabili con la qualificazione giu- ridica concordemente attribuita dalle parti alla fattispecie, e non smentita dal decreto impugnato, la quale, ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., implica per un verso che, ove la stipulazione non sia stata revocata ed il terzo abbia dichia- rato di volerneprofittare, la prestazione debba essere eseguita proprio a suo favore, senza però che egli assuma l'obbligo di pagarne il corrispettivo, che rimane a carico dello stipulante, e per altro verso che, in mancanza della predetta dichiarazione o in caso di revoca della stipulazione, la prestazione possa essere eseguita a beneficio dello stipulante soltanto se le parti non abbiano disposto diversamente o la natura del contratto lo imponga.

Com'è noto, infatti, nel contratto a favore di terzi la dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione comporta l'acquisto della qualità di creditore della prestazione promessa, cui non corrisponde peraltro l'insorgenza di alcun ob- bligo a suo carico, dovendo egli limitarsi a fare propri gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, nell'ambito del quale non assume la veste di parte, né in senso formale né in senso sostanziale, dal momento che la dichiarazione è necessaria soltanto per rendere la stipulazione irrevocabile ed immodificabile (cfr. Cass., Sez.

III, 14/01/2011, n. 759; 20/01/2005, n. 1150; Cass., Sez. lav., 9/08/1996, n. 7398).

Per converso, il rifiuto del terzo di profittare della stipulazione o la revoca della stessa daparte dello stipulante non comportano necessariamente che la prestazione debba essere eseguita in favore di quest'ultimo, non costituendo tale possibilità un elemento essen- ziale del contratto, ma solo l'effetto di un'apposita pattuizione o della natura del contratto(cfr. Cass., Sez.

Un., 24/07/1962, n. 2080) .

Tali principi sono stati ritenuti applicabili anche al contratto di prestazione d'opera professio- nale, in riferimento al quale è stato affermato che, ove l'incarico debba essere eseguito nell'interesse di un soggetto diverso da colui che lo ha conferito, il cliente del professionista non è necessariamente il beneficiario della presta- zione intellettuale, ma colui cheha stipulato il relativo contratto, il quale è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo, restando comun- que a carico del professionista, in caso di contestazione, l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incaricoprofessionale (cfr. Cass., Sez.

II, 29/09/ 2004, n. 19596; Cass., Sez.

I, 2/06/2000, n. 7309; Cass., Sez.

III, 4/02/ 2000, n. 1244).

Nella specie, tuttavia, il ricorrentedoveva ritenersi dispensato dalla pre- detta prova, dal momento che il curatore non aveva negato che il contratto fosse stato stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA], né che l'incarico fosse stato conferito a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA], ma si era limitato ad af- fermare che la società fallita non aveva interesse all'esecuzione della presta- zione in favore del terzo ed a sostenere comunque che la stipulazione era stata revocata.L'esclusione del diritto al compenso avrebbe pertanto richiesto innanzitutto l'accertamento dell'intervenuta revoca della stipulazione, la cui prova avrebbe dovuto essere fornita dal curatore, trattandosi di un fatto im- peditivo dell'insorgenza del dirittoal compenso, ovvero del difetto d'interesse della stipulante, la cui dimostrazione avrebbe peraltro imposto di affrontare la questione, ancora controversa in dottrina, dell'individuazione delle relative conseguenze, identificate da alcuni Autori nella nullità dell'intero contratto, con conseguente esclusione dell'operatività dell'art. 1411, terzo comma, cod. civ., e da altri nella nullità della sola stipulazione.

Alle stregua di tali considerazioni, il mancato svolgimento di attività pro- fessionale per conto della [OSCURATO:PERSONA], con cui era stato stipulato il contratto, e l'intestazione del progetto alla [OSCURATO:PERSONA], proprie- taria dell'area che costituiva oggetto dell'intervento di recupero progettato dal Bartoloni, non potevano considerarsi in compatibili con la configurazione della fattispecie come contratto a favore di terzo e con l'individuazione della [OSCURATO:PERSONA] come beneficiaria dell'incarico conferito dalla società fallita, la quale in tanto sarebbe stata esonerata dal pagamento del corrispet- tivo in quanto fosse stato dimostrato che, come eccepito dal curatore del fallimento,essa non aveva alcun interesse alla stipulazione o che la stessa era stata revocata.Il Tribunale non ha preso in alcun modo in esame le pre- dette eccezioni, né la controeccezione sollevata dal ricorrente, secondo cui la revoca era intervenuta soltanto in epoca successiva all'accettazione della pre- stazione da parte del terzo, ma si è limitato a dare atto della mancata dimo- strazione dell'avvenuta esecuzionedella prestazione in favore della società fallita, come se la stessa, oltre ad avere stipulato il contratto, ne fosse anche la beneficiaria, senza neppure curarsi di dimostrare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, la fattispecie non era riconducibile al disposto dell'art. 1411 cod. civ.

6. Il decreto impugnato va pertanto cassato, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Firenze, che provvederà, in diversa composizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1294/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18 , presso lo studio Grez; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in per- sona del curatore p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viade' Cavalieri, n.11; –controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Firenze n. 2861/17, depositatoil 30 marzo 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Arch. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, chiedendo l'am- missione al passivo, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751-biscod. civ., di un credito di Euro 140.108,47, oltre interessi, a titolo di corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali di progettazione e direzione dei lavori di recu- pero di un'area di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sita in Pontas- sieve (FI), alla località Sieci. 1.1. Con decreto del 30 marzo 2017, il Tribunale di Firenze ha rigettato l'opposizione. Premesso che il curatore non aveva messo in discussione l'avvenuto con- ferimento dell'incarico al professionista, ma la validità dello stesso, quale con- tratto a favore di terzo, per difetto d'interesse e per revoca della stipulazione, nonché la sua opponibilità al fallimento e la congruità dell'importo già ricevuto dal professionista, il Tribunale ha affermato che incombeva al ricorrente l'o- nere di fornire la prova dei fatti costitutivi del credito, rilevando che il Barto- loni non aveva dimostrato di aver svolto attività professionale per conto della società fallita per gl'importi richiesti, ma si era limitato a produrre una serie di tavole progettuali in cui era indicata come committente la Brunelleschi. Ha conseguentemente rigettato l'istanza di ammissione di una c.t.u., ritenendola meramente esplorativa, in quanto volta a supplire al difetto di allegazioni e prove da parte del ricorrente. 2. Avverso il predetto decreto l'Arch. Bartoloni ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il cura- tore del fallimento ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con me- moria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnatoper difetto di istruttoria e motivazione , ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6 della CEDU, dell'art. 135 cod. proc. civ. e dell'art. 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, rilevando che, nell'accogliere l'ec- cezione d'inopponibilità del contratto di conferimento dell'incarico professio- nale sollevata dal curatore, il Tribunale ha omesso di precisare se l'inopponi- bilità dipendesse dal sopravvenuto difetto d'interesse alla prestazione, dalla revoca della stipulazione a favore di terzo o dal difetto di data certa della relativa scrittura.Aggiunge che tale inopponibilità si pone in contrasto con la ritenuta congruità dei compensi già corrisposti, anch'essa rimasta priva di motivazione, in considerazione dell'accertato svolgimento dell'attività profes- sionale e della riferibilità dei predetti compensi a prestazioni aventi natura, causa edoggetto identici a quelli delle prestazioni per cui era stata chiesta l'ammissione al passivo. 2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 1373, 1411, 2227 e 2041 cod. civ. e dell'art. 72 della legge fall., osservando che, nell'escludere l'opponibilità del contratto al falli- mento, per carenza d'interesse della società fallita alla conclusione dell'inca- rico professionale, il Tribunale non ne ha precisato le ragioni, non avendo tenuto conto dell'oggetto dell'incarico, riguardante il recupero di aree ed edi- fici per i quali la società fallita aveva stipulato un protocollo d'intesa con il Comune, e non avendo considerato che non spetta al professionista indagare sull'esistenza o sulla persistenza dei motivi che inducono il committente a stipulare il contratto. Premesso inoltre che nel contratto a favore di terzo, cui ha fatto cenno il decreto impugnato, l'interesse dello stipulante non è richie- sto ai fini della validità e dell'efficacia del rapporto tra promittente e stipu- lante, ma soltanto ai fini dell'attribuzione in favore del terzo, sostiene che nella specie l'interesse dellasocietà fallita emergeva, oltre che dall'oggetto dell'incarico, riguardante un'area destinata ad essere trasformata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], dal ruolo di tramite svolto dalla [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietaria dell'area, nonché dalla circostanza che la legale rap- presentante di quest'ultima società era dipendente della società fallita.Preci- sato poi che dal contratto non risultava che la validità e l'efficacia dello stesso fosse subordinata all'attribuzione in favore del terzo, osserva che quest'ultimo aveva dichiarato di volerne profittare, provvedendo anche al deposito degli elaborati progettuali presso il Comune di Pontassieve. Aggiunge che le parti avevano manifestato la volontà di salvaguardare in ogni caso l'efficacia del contratto, affermando che, nell'escluderne l'opponibilità al fallimento, il de- creto impugnato ha trasformato la facoltà di revoca della stipulazione in un potere di recesso unilaterale, il quale non avrebbe peraltro escluso il diritto di esso ricorrente all'indennizzo per il pregiudizio subìto. 3. Con il terzo motivo,il ricorrente lamenta la nullità del decreto impu- gnato per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6 della CEDU, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 99 della legge fall., osservando che, nel ritenere non provato lo svolgimento dell'attività pro- fessionale per conto della [OSCURATO:PERSONA], in virtù delle indicazioni ri- portate negli elaborati progettuali prodotti, il Tribunale non ha considerato chel'indicazione del nome della proprietaria, imposta dalla disciplina in ma- teria edilizia e urbanistica, non aveva alcuna rilevanza ai fini dell'accerta- mento dell'interesse alla stipulazione. 4. Con il quarto motivo,il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel dare atto della re- voca da parte del curatore della stipulazione a favore di terzo, il Tribunale non ha tenuto conto dell'irrevocabilità della stessa, per effetto dell'avvenuto deposito degli elaborati progettuali presso il Comune di Pontassieve, me- diante il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato la volontà di pro- fittare dell'attività professionale da lui svolta. Aggiunge che tale circostanza, rendendo il contratto opponibile al fallimento, poneva a carico del curatore l'onere di fornire la prova dell'inesistenza del rapporto e del diverso ammon- tare della somma dovuta. 5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la nullità decreto impugnato, sostenendo cheil rigetto dell'istanza di ammissione della c.t.u., proposta ai fini della valutazione della congruità del compenso richiesto rispetto all'atti- vità professionale prestata, si pone in contrasto con l'opponibilità del con- tratto al fallimento, che avrebbe imposto il riconoscimento dell'importo pat- tuito. Afferma comunque che, ove il contratto fosse stato ritenuto inopponi- bile al fallimento, il compenso avrebbe dovuto essere determinato in base alle tariffe professionali, ai sensi dell'art. 2233 cod. civ. 6. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono fondati. E' infatti pacifico che il credito fatto valere con l'istanza d'insinuazione al passivo aveva ad oggetto il corrispettivo dovuto per prestazioni professionali consistenti nella progettazione e nella direzione dei lavori di recupero di un'a- rea di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], rese dal ricorrente in esecu- zione di un incarico conferitoglidalla [OSCURATO:PERSONA]. L'ammissi one al passivo era stata negata dal Giudice delegato in virtù della qualificazione della fattispecie come contratto a favore di terzo, accompagnata dalla rilevazione della nullità del contratto, per difetto di un ragionevole interesse della società fallita, e dalla presa d'atto dell'intervenuta revoca della stipulazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], ritenuta efficace in considerazione della mancata dichiarazione del terzo di volerne profittare, nonché dall'affermazione della congruità delle somme giàpercepite dal professionista, in conseguenza dell'i- nopponibilità del contratto al fallimento, in quanto privo di data certa.Tale impostazione della controversia non aveva subìto sostanziali modificazioni nel giudizio di opposizione, nell'ambito del qualeil curatore del fallimento si era limitato a ribadirele eccezioni già sollevate nel procedimento di verificazione ed accolte dal Giudice delegato, mentre il ricorrente aveva insistito sull'inte- resse della società fallita alla stipulazione e sull'intervenuta manifestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della volontà di profittarne, nonché sull'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere il compenso, in caso di ritenuta operatività della revocadella stipulazione. A fronte di tale ricostruzione delle posizioni processuali delle parti, la mo- tivazione del provvedimento impugnato si presenta gravemente lacunosa e perplessa, in quanto non sorretta da un adeguato accertamento dei fatti ed affetta da omissioni ed incertezze argomentative tali da impedire l'individua- zione del percorso logico-giuridico concretamente seguito per giungere alla decisione. Pur avendo premesso che il curatore non aveva contestato l'avve- nuto conferimento dell'incarico professionale al ricorrente, ma si era limitato ad eccepire l'insussistenza dell'interesse alla stipulazione e l'intervenuta re- voca della stessa, il Tribunale non ha preso infatti posizione in ordine alla qualificazione della fattispecie come contratto a favore di terzo, omettendo inoltre di pronunciare in ordine alle predette eccezioni, e limitandosi ad affer- mare che il ricorrente non aveva adempiuto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, non avendo fornito elementi idonei a dimostrare lo svol- gimento di attività professionale per conto della società fallita, ma avendo prodotto esclusivamente delle tavole progettuali nelle quali risultava indicata come committente la [OSCURATO:PERSONA]. Tali rilievinon risultano agevolmente conciliabili con la qualificazione giu- ridica concordemente attribuita dalle parti alla fattispecie, e non smentita dal decreto impugnato, la quale, ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., implica per un verso che, ove la stipulazione non sia stata revocata ed il terzo abbia dichia- rato di volerneprofittare, la prestazione debba essere eseguita proprio a suo favore, senza però che egli assuma l'obbligo di pagarne il corrispettivo, che rimane a carico dello stipulante, e per altro verso che, in mancanza della predetta dichiarazione o in caso di revoca della stipulazione, la prestazione possa essere eseguita a beneficio dello stipulante soltanto se le parti non abbiano disposto diversamente o la natura del contratto lo imponga. Com'è noto, infatti, nel contratto a favore di terzi la dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione comporta l'acquisto della qualità di creditore della prestazione promessa, cui non corrisponde peraltro l'insorgenza di alcun ob- bligo a suo carico, dovendo egli limitarsi a fare propri gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, nell'ambito del quale non assume la veste di parte, né in senso formale né in senso sostanziale, dal momento che la dichiarazione è necessaria soltanto per rendere la stipulazione irrevocabile ed immodificabile (cfr. Cass., Sez. III, 14/01/2011, n. 759; 20/01/2005, n. 1150; Cass., Sez. lav., 9/08/1996, n. 7398). Per converso, il rifiuto del terzo di profittare della stipulazione o la revoca della stessa daparte dello stipulante non comportano necessariamente che la prestazione debba essere eseguita in favore di quest'ultimo, non costituendo tale possibilità un elemento essen- ziale del contratto, ma solo l'effetto di un'apposita pattuizione o della natura del contratto(cfr. Cass., Sez. Un., 24/07/1962, n. 2080) . Tali principi sono stati ritenuti applicabili anche al contratto di prestazione d'opera professio- nale, in riferimento al quale è stato affermato che, ove l'incarico debba essere eseguito nell'interesse di un soggetto diverso da colui che lo ha conferito, il cliente del professionista non è necessariamente il beneficiario della presta- zione intellettuale, ma colui cheha stipulato il relativo contratto, il quale è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo, restando comun- que a carico del professionista, in caso di contestazione, l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incaricoprofessionale (cfr. Cass., Sez. II, 29/09/ 2004, n. 19596; Cass., Sez. I, 2/06/2000, n. 7309; Cass., Sez. III, 4/02/ 2000, n. 1244). Nella specie, tuttavia, il ricorrentedoveva ritenersi dispensato dalla pre- detta prova, dal momento che il curatore non aveva negato che il contratto fosse stato stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA], né che l'incarico fosse stato conferito a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA], ma si era limitato ad af- fermare che la società fallita non aveva interesse all'esecuzione della presta- zione in favore del terzo ed a sostenere comunque che la stipulazione era stata revocata.L'esclusione del diritto al compenso avrebbe pertanto richiesto innanzitutto l'accertamento dell'intervenuta revoca della stipulazione, la cui prova avrebbe dovuto essere fornita dal curatore, trattandosi di un fatto im- peditivo dell'insorgenza del dirittoal compenso, ovvero del difetto d'interesse della stipulante, la cui dimostrazione avrebbe peraltro imposto di affrontare la questione, ancora controversa in dottrina, dell'individuazione delle relative conseguenze, identificate da alcuni Autori nella nullità dell'intero contratto, con conseguente esclusione dell'operatività dell'art. 1411, terzo comma, cod. civ., e da altri nella nullità della sola stipulazione. Alle stregua di tali considerazioni, il mancato svolgimento di attività pro- fessionale per conto della [OSCURATO:PERSONA], con cui era stato stipulato il contratto, e l'intestazione del progetto alla [OSCURATO:PERSONA], proprie- taria dell'area che costituiva oggetto dell'intervento di recupero progettato dal Bartoloni, non potevano considerarsi in compatibili con la configurazione della fattispecie come contratto a favore di terzo e con l'individuazione della [OSCURATO:PERSONA] come beneficiaria dell'incarico conferito dalla società fallita, la quale in tanto sarebbe stata esonerata dal pagamento del corrispet- tivo in quanto fosse stato dimostrato che, come eccepito dal curatore del fallimento,essa non aveva alcun interesse alla stipulazione o che la stessa era stata revocata.Il Tribunale non ha preso in alcun modo in esame le pre- dette eccezioni, né la controeccezione sollevata dal ricorrente, secondo cui la revoca era intervenuta soltanto in epoca successiva all'accettazione della pre- stazione da parte del terzo, ma si è limitato a dare atto della mancata dimo- strazione dell'avvenuta esecuzionedella prestazione in favore della società fallita, come se la stessa, oltre ad avere stipulato il contratto, ne fosse anche la beneficiaria, senza neppure curarsi di dimostrare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, la fattispecie non era riconducibile al disposto dell'art. 1411 cod. civ. 6. Il decreto impugnato va pertanto cassato, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Firenze, che provvederà, in diversa composizione
Decreto Cassazione n. 21763/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris