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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 1974

Cassazione n. 47452/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Asti, per violazioni di cui al d.lvo n. 81 del 2008, trasmesso dalla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 593 comma 3 cod.proc.pen., alla Corte di cassazione è inammissibile.

Secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, la conversione del mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è ammessa soltanto allorquando esso corrisponda, ad onta dell'erronea indicazione del nomen iuris, alla effettiva volontà dell'interessato, e non anche quando quest'ultimo abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, dovendo in quest'ultimo caso dichiararsi inammissibile l'impugnazione (Sez.

U., n. 16 del 26/11/1997, Nexhi, Rv. 209336).

È pertanto inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 47051 del 25/09/2013, Ercolano, Rv. 257481; Sez. 5, Sentenza n. 10092 del 26/05/2000, Della Pepa, Rv. 217524).

Nel caso in esame, dal nomen iuris attribuito all'atto di impugnazione e dal contenuto del gravame, emerge che intenzione indiscutibile dell'interessato è stata appunto quella di proporre appello e non ricorso per cassazione, in quanto il tenore dei prospettati motivi di gravame concerne esclusivamente profili di merito come evincibile dalla semplice lettura delle conclusione assolutoria insindacabili in sede di legittimità, sulla base dei quali viene fondata la richiesta di assoluzione in virtù di una rilettura del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, I'll novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] tens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Asti, per violazioni di cui al d.lvo n. 81 del 2008, trasmesso dalla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 593 comma 3 cod.proc.pen., alla Corte di cassazione è inammissibile. Secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, la conversione del mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è ammessa soltanto allorquando esso corrisponda, ad onta dell'erronea indicazione del nomen iuris, alla effettiva volontà dell'interessato, e non anche quando quest'ultimo abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, dovendo in quest'ultimo caso dichiararsi inammissibile l'impugnazione (Sez. U., n. 16 del 26/11/1997, Nexhi, Rv. 209336). È pertanto inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 47051 del 25/09/2013, Ercolano, Rv. 257481; Sez. 5, Sentenza n. 10092 del 26/05/2000, Della Pepa, Rv. 217524). Nel caso in esame, dal nomen iuris attribuito all'atto di impugnazione e dal contenuto del gravame, emerge che intenzione indiscutibile dell'interessato è stata appunto quella di proporre appello e non ricorso per cassazione, in quanto il tenore dei prospettati motivi di gravame concerne esclusivamente profili di merito come evincibile dalla semplice lettura delle conclusione assolutoria insindacabili in sede di legittimità, sulla base dei quali viene fondata la richiesta di assoluzione in virtù di una rilettura del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] tens
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