CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 22000/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21519-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] — TREBISACCE (CS) , in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati – avverso la sentenz a n. 903/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CALABRIA, depositat a il 18/5/2020 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del12/7/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale del la Calabria , con la sentenza indicata in epigrafe,rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia n. 1722/2018 della Commissione tributaria provinciale di Cosenzain rigetto de l ricors o avverso ingiunzione di pagamento , emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (attualmente [OSCURATO:SOCIETA].) relativ a ad omesso versamento di contributi delConsorzio d i [OSCURATO:PERSONA] d ei Bacini d e llo [OSCURATO:PERSONA] —Trebisacce; avverso la pronuncia della Commissione t ributaria r egionale [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo; il Consorzio ed il Concessionario sono rimastiintimati [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primomotivo il ricorrentedenuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., « omesso esame dei motivi di appello e conseguente nullità della sentenza» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia confermato la sentenza di pr imo grado senza esaminare il motivo di appello circa l ’ inesistenza , nella procedura di riscossione dei contributidi bonifica, di atti , precedenti l ’ iscrizione a ruolo e l ’ emissione della cartella,che, se non impugnati, rendono la pretesa consortile irretrattabile; 1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 19 d.l.gs 546/1992 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamenteaffermato l’obbligatorietà dell ’ impugnazione della « diffida » (o avviso di pagamento) notificatoanteriormente all’ingiunzione impugnata; 2.1. la prima censura va respinta; 2.2.la Commissione tributaria regionale ha infatti esaminato il motivo d'appello, col quale l’appellante aveva lamentato l’insussistenza di un atto prodromico all’ingiunzione impugnata, che, se non impugnato, rendeva definitiva la pretesa consortile, rilevando come il contribuente avesse sollevato questioni ed eccezioni che «andavano oppost(e)...avverso l’atto di diffida e non avverso l’...ingiunzione di pagamento», esplicitandoin maniera sufficiente la ratio decidendie consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portato alla decisione; 3.1. la seconda censura è fondata; 3.2. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11471 del 11/05/2018), i n tema di processo tributario, l'impugnazione da parte del contribuente della diffida di pagamento, trattandosi di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, è una facoltà volta ad estendere gli strumenti di tutela e non un onere, con la conseguenza che, in mancanza di essa, la pretesa tributaria non si cristalizza e, pertanto, non è preclusa la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previstidalla predetta disposizione normativa; 3.3.ne consegue che, omessa l'impugnazione della diffida, non era al consorziato preclusa l'impugnazione - nel merito – dell’ingiunzione di pagamento successivamente emessa, e costituente «primo» atto tipico di imposizione; 4. i l ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per esame delle questioni rimaste assorbitealla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria indiversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remot