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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36376/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6891/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, n. 1977/2020depositata in data 9.9.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 2 . 10 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: N. 6891/21R.G. con la sentenza in epigrafe , la C.T.R. del l a Calabria dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenza n. 1564 /201 8 della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] , che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a d iverse intimazioni di pagamento notificatele, per tributi vari, così annullandole; la C.T.R., in particolare, osservò che, in tema di notificazione a mezzo postaed in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere fornita mediante la produzione dell’avviso di ricevimentodella comunicazione di avvenuto deposito (c.d.

C.A.D.), prova nella specie difettante, donde l’inammissibilità del gravame; avverso detta sentenza,l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i ; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; dopo la comunicazione di una prima proposta esitata dal Consigliere relatore, con ordinanza interlocutoria n. 25068/2022 questa stessa Sezione ha dispostoil rinvio a nuovo ruolo per la formulazione di nuova proposta; espletato l’incombente, è stata dunque fissata l’odierna adunanza camerale; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 8 della legge n. 890/1982, per aver la C.T.R. pronunciato l’inammissibilità dell’appello sull’errato presupposto che il gravame fosse stato notificato a mezzo del servizio postale ex art. 140 c.p.c. , mentre invece la n otifica era stata effettuata mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, come previsto e consentito dall’art. 16 cit.; rileva, di conseguenza, che non possono trovare applicazioni le disposizioni della legge n. 890/1982, bensì quelle del servizio postale ordinario,sicché la notifica in discorso s’era perfezionata per compiuta giacenza, come era anche stato dimostrato da essa ricorrente; 1.2 –preliminarmente, ritiene il Collegio di non condividere la proposta del Consigliere relatore per come da ultimo comunicata alle parti; N. 6891/21R.G. del resto, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art. 380-bisc.p.c., il ricorso ben può essere deciso anche in senso diverso rispetto alla proposta, ove il Collegio sia diversamente orientato (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8999/2009); 1.3 –ciò posto, il motivo è fondato; la C.T.R.ha erroneamente ritenuto applicabile le disposizioni di cui alla legge n. 890/1982, sull’erroneo presupposto che, nella specie, l’Agenzia avesse notificato l’appello ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; in realtà, come emerge in modo inequivoco dalla documentazione fotoriprodotta in seno al ricorso, la notifica dell’appello in questione venne effettuata ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992; si tratta dunque di notificazione“diretta”, per cui trovano applicazione le regole del servizio postale universale (Cass. n. 15315/2014); ne discende che, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, occorre riferirsi alla disciplina dettata dagli artt. 24 e 25 del d.m. 1.10.2008, recante l'approvazione delle condizioni Generali per l'espletamento del servizio postale universale, in relazione alla “compiuta giacenza” , sicché è sufficiente che l’agente postale rilasci il relativo avviso eche il plico venga depositato presso l’ufficio postale, ove il destinatario può dunque recarsi per ritirarlo; ove tanto non si verifichi, la “ compiuta giacenza ” si intende perfezionata, in applicazione analogica dell’art. 8, comma 4, della citata legge n. 890/1982, decorso il decimo giorno dall’avviso di giacenza (Cass. n. 19958/2017), nella specie rilasciato il 24.10.2018, come appunto emerge dall’annotazione riportata sulla busta della raccomandata, fotoriprodotta a p. 6 del ricorso; ha dunque errato la C.T.R. nel sussumere la fattispecie processuale in parola nell’ambito di una norma (l’art. 8della legge n. 890/1982) non pertinente, ad un tempo violando la disposizione invece applicabile, giacché la verifica della rituale proposizione dell’appello avrebbe dovuto procedere sulla base dei superiori elementi; N. 6891/21R.G. 2.1 –il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione degli artt. 156, 160, 162, 291 e 300 c.p.c., per non aver la C.T.R. disposto la rinnovazione della notifica, a fronte della ritenuta nullità, resta conseguentemente assorbito; 3.1 –in definitiva, il primo motivo è accolto, il secondo è assorbito; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello erariale, attenendosi ai superiori principi, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto , con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6891/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, n. 1977/2020depositata in data 9.9.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 2 . 10 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: N. 6891/21R.G. con la sentenza in epigrafe , la C.T.R. del l a Calabria dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenza n. 1564 /201 8 della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] , che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a d iverse intimazioni di pagamento notificatele, per tributi vari, così annullandole; la C.T.R., in particolare, osservò che, in tema di notificazione a mezzo postaed in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere fornita mediante la produzione dell’avviso di ricevimentodella comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), prova nella specie difettante, donde l’inammissibilità del gravame; avverso detta sentenza,l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i ; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; dopo la comunicazione di una prima proposta esitata dal Consigliere relatore, con ordinanza interlocutoria n. 25068/2022 questa stessa Sezione ha dispostoil rinvio a nuovo ruolo per la formulazione di nuova proposta; espletato l’incombente, è stata dunque fissata l’odierna adunanza camerale; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 8 della legge n. 890/1982, per aver la C.T.R. pronunciato l’inammissibilità dell’appello sull’errato presupposto che il gravame fosse stato notificato a mezzo del servizio postale ex art. 140 c.p.c. , mentre invece la n otifica era stata effettuata mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, come previsto e consentito dall’art. 16 cit.; rileva, di conseguenza, che non possono trovare applicazioni le disposizioni della legge n. 890/1982, bensì quelle del servizio postale ordinario,sicché la notifica in discorso s’era perfezionata per compiuta giacenza, come era anche stato dimostrato da essa ricorrente; 1.2 –preliminarmente, ritiene il Collegio di non condividere la proposta del Consigliere relatore per come da ultimo comunicata alle parti; N. 6891/21R.G. del resto, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art. 380-bisc.p.c., il ricorso ben può essere deciso anche in senso diverso rispetto alla proposta, ove il Collegio sia diversamente orientato (v. Cass., Sez. Un., n. 8999/2009); 1.3 –ciò posto, il motivo è fondato; la C.T.R.ha erroneamente ritenuto applicabile le disposizioni di cui alla legge n. 890/1982, sull’erroneo presupposto che, nella specie, l’Agenzia avesse notificato l’appello ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; in realtà, come emerge in modo inequivoco dalla documentazione fotoriprodotta in seno al ricorso, la notifica dell’appello in questione venne effettuata ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992; si tratta dunque di notificazione“diretta”, per cui trovano applicazione le regole del servizio postale universale (Cass. n. 15315/2014); ne discende che, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, occorre riferirsi alla disciplina dettata dagli artt. 24 e 25 del d.m. 1.10.2008, recante l'approvazione delle condizioni Generali per l'espletamento del servizio postale universale, in relazione alla “compiuta giacenza” , sicché è sufficiente che l’agente postale rilasci il relativo avviso eche il plico venga depositato presso l’ufficio postale, ove il destinatario può dunque recarsi per ritirarlo; ove tanto non si verifichi, la “ compiuta giacenza ” si intende perfezionata, in applicazione analogica dell’art. 8, comma 4, della citata legge n. 890/1982, decorso il decimo giorno dall’avviso di giacenza (Cass. n. 19958/2017), nella specie rilasciato il 24.10.2018, come appunto emerge dall’annotazione riportata sulla busta della raccomandata, fotoriprodotta a p. 6 del ricorso; ha dunque errato la C.T.R. nel sussumere la fattispecie processuale in parola nell’ambito di una norma (l’art. 8della legge n. 890/1982) non pertinente, ad un tempo violando la disposizione invece applicabile, giacché la verifica della rituale proposizione dell’appello avrebbe dovuto procedere sulla base dei superiori elementi; N. 6891/21R.G. 2.1 –il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione degli artt. 156, 160, 162, 291 e 300 c.p.c., per non aver la C.T.R. disposto la rinnovazione della notifica, a fronte della ritenuta nullità, resta conseguentemente assorbito; 3.1 –in definitiva, il primo motivo è accolto, il secondo è assorbito; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello erariale, attenendosi ai superiori principi, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto , con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese
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