CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47083/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza non ancora definitiva per il delitto di furto aggravato di un'autovettura e già sottoposto agli arresti domiciliari a norma dell'art. 89, d.P.R. n. 309 del 1990, attualmente si trova in custodia cautelare in carcere, applicatagli in forza dell'art. 276, cod. proc. pen., per aver violato le prescrizioni dell'originaria misura, essendosi in un'occasione allontanato dall'abitazione ed essendosi accompagnato, in altro frangente, a persona con lui non convivente. L'istanza di sostituzione e di ripristino degli arresti domiciliari, proposta dal suo difensore, è stata respinta, e così l'appello ex art. 310, cod. proc. pen., avverso tale provvedimento di rigetto. Il giudice del gravame ha ritenuto che non fosse stato indicato alcun elemento realmente rappresentativo di un'attenuazione delle esigenze cautelari; che, non essendo stato impugnato l'originario provvedimento di aggravamento ex art. 276, cod. proc. pen., si fosse formato il c.d. "giudicato cautelare" sulle relative statuizioni; e che, infine, rispetto a quanto ivi ritenuto, non fossero sopraggiunti elementi di novità. 3. Impugna tale provvedimento l'Allegretti, attraverso il proprio difensore, ritenendolo affetto da violazione di legge e vizi di motivazione, in quanto: a) elementi di novità sono, invece, intervenuti, avendo egli dimostrato, in sede di appello cautelare, che nessuna delle due violazioni addebitategli, in realtà, sussisteva, giacché, all'orario in cui non fu rinvenuto in casa, era già autorizzato ad allontanarsi per andare al locale "Ser.T.", dove effettivamente si era recato; mentre la persona trovata in sua compagnia era, in effetti, la sua convivente; b) l'ordinanza impugnata ha del tutto omesso di motivare sull'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, presupposto necessario per il mantenimento della custodia in carcere per i soggetti di cui all'art. 89, cit.. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento, essendo fondata la prima delle anzidette doglianze. 2. Erroneo è il rilievo del Tribunale, secondo cui la mancata impugnazione del provvedimento di aggravamento della misura cautelare, emesso a norma dell'art. 276, cod. proc. pen., avrebbe determinato la formazione del "giudicato cautelare". Espressione del più generale "principio di preclusione" - che permea di sé l'intero ordinamento processuale ed è sintetizzabile, nei suoi minimi termini, nel «divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800, in motivazione) - il c.d. "giudicato cautelare" presuppone comunque l'esperimento, quand'anche non necessariamente l'esaurimento, delle impugnazioni cautelari. Secondo un insegnamento risalente, ma mai rivisto, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare non incontra alcuna preclusione nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare; preclusione che, invece, è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale d'impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari. Con la precisazione detta preclusione ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata in senso proprio: sia perché è limitata allo stato degli atti; sia perché non copre le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti d'impugnazione (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213). Evidente è, dunque, l'errore in cui è incorso il Tribunale, concordemente rilevato sia dal ricorrente che dal Procuratore generale nella sua requisitoria. 3. Così come errano, quei giudici, anche là dove affermano che, né con l'istanza ex art. 299, cod. proc. pen., che ha dato avvio a questo incidente cautelare, né con l'atto d'appello avverso il relativo provvedimento reiettivo, l'interessato abbia addotto elementi di novità. Invero, le circostanze relative ai due episodi che sarebbero alla base dell'aggravamento della misura domiciliare precedentemente in atto, indicate anche nel ricorso in rassegna, si presentano tutt'altro che inconferenti, potendo sicuramente avere dei riflessi - se effettivamente accertate - sulla gravità delle violazioni, se non addirittura sulla loro effettiva esistenza. Inoltre, della loro deduzione con l'originaria istanza di sostituzione della misura, dà atto lo stesso Tribunale nel suo provvedimento; e che le stesse siano state specificamente rappresentate anche con l'atto d'appello, poi, si rileva dalla lettura di quest'ultimo, consentita al giudice di legittimità in ragione della natura processuale della questione sottoposta al suo esame. 4. Tanto premesso, non può che rilevarsi un vuoto di motivazione sulle questioni devolute dal ricorrente al giudice d'appello, che impone l'annullamento della relativa ordinanza ed il rinvio degli atti al medesimo giudice, affinché provveda a colmarlo. Rimane assorbita, invece, poiché necessariamente consequenziale, la doglianza in tema di necessità o meno di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, anche qualora la misura carceraria venga disposta per violazione delle prescrizioni della custodia domiciliare. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 25 novembre 2021. I! Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]