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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 33890/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in data 8 aprile 2019, alla pena di mesi otto di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni due, contravveniva agli obblighi allontanandosi da detto comune, in quanto sottoposto a controllo in Tiriolo.

Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv.

A. Guerriero (erronea applicazione dell'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione) sono manifestamente infondati e, comunque, inammissibili in sede di legittimità.

Ritenuto, invero, che ineccepibile risulta la motivazione in ordine alla qualificazione della condotta, tenuto conto dell'esito della deposizione testimoniale dell'operante [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 3 della sentenza di secondo grado) di cui rende conto la pronuncia, secondo la quale il distributore di benzina presso il quale il ricorrente era stato controllato, si trova in comune (Tiriolo) diverso da quello ove il sorvegliato speciale aveva l'obbligo di trattenersi, giustificazione attinta da censura versata in fatto e per asserito vizio di motivazione che non si riscontra dalla lettura del provvedimento impugnato.

Rilevato, infatti, che il ricorrente evidenzia di aver dimostrato con allegazione all'atto di gravame (coordinate estrapolate da google maps), che il distributore in questione ricade nel comune di Catanzaro, argomento che si confronta con le prove piuttosto che con la motivazione del provvedimento censurato, in assenza di vizio di travisamento denunciato validamente nella presente sede.

Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr.

Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in data 8 aprile 2019, alla pena di mesi otto di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni due, contravveniva agli obblighi allontanandosi da detto comune, in quanto sottoposto a controllo in Tiriolo. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. A. Guerriero (erronea applicazione dell'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione) sono manifestamente infondati e, comunque, inammissibili in sede di legittimità. Ritenuto, invero, che ineccepibile risulta la motivazione in ordine alla qualificazione della condotta, tenuto conto dell'esito della deposizione testimoniale dell'operante [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 3 della sentenza di secondo grado) di cui rende conto la pronuncia, secondo la quale il distributore di benzina presso il quale il ricorrente era stato controllato, si trova in comune (Tiriolo) diverso da quello ove il sorvegliato speciale aveva l'obbligo di trattenersi, giustificazione attinta da censura versata in fatto e per asserito vizio di motivazione che non si riscontra dalla lettura del provvedimento impugnato. Rilevato, infatti, che il ricorrente evidenzia di aver dimostrato con allegazione all'atto di gravame (coordinate estrapolate da google maps), che il distributore in questione ricade nel comune di Catanzaro, argomento che si confronta con le prove piuttosto che con la motivazione del provvedimento censurato, in assenza di vizio di travisamento denunciato validamente nella presente sede. Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore
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