CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 01041/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1717/2025 [OSCURATO:PERSONA] R. Pacilli CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21174/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali insistono per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale di Lecce – provvedendo su appello del Pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen. – ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al delitto previsto dall’art. 416 cod. pen. Si rende necessaria una sintesi delle scansioni procedimentali che possono assumere rilievo in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 1041/2026 Roma, lì, 12/01/2026 1.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce – con ordinanza resa in data 07/03/2025 – ha disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di corruzione (capi 2-20-39), turbata libertà degli incanti e/o frode in pubbliche forniture (capi 4-15-25-29-33-35-40-43), violazione delle norme sul subappalto in materia di contratti pubblici (art. 21 legge n. 646/1982, contestato ai capi 6- 10-13-21-27-31-37), falsità documentali (capi 41 e 44) e truffa in danno di enti pubblici (capo 45). Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] – dipendente della società [OSCURATO:PERSONA], di fatto amministrata da [OSCURATO:PERSONA] – il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo e ad altri addebiti relativi ad ulteriori reati fine a lei contestati. Analoga determinazione è stata assunta dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari con riferimento ad altre persone sottoposte ad indagini preliminare. La complessa vicenda ruota attorno alla figura di [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della società [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto amministratore di fatto delle società [OSCURATO:PERSONA] (amministrata dal fratello [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:SOCIETA]. (amministrata dalla compagna [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:SOCIETA]. (amministrata dal co-indagato [OSCURATO:PERSONA]). Ricorrendo a corruzioni di pubblici ufficiali, falsificazioni documentali, violando le regole in materia di divieto di subappalto senza autorizzazione nei lavori pubblici, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe turbato una serie di gare d’appalto per lavori pubblici – alle quali [OSCURATO:PERSONA] partecipava direttamente, o con le società da lui amministrate di fatto, grazie ai prestanomi – e, sempre grazie al medesimo sistema di corrutela e falsificazioni documentali, avrebbe commesso una serie di inadempimenti in materia di pubbliche forniture. Quanto al reato associativo, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha invece escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ritenendo non vi sia adeguata dimostrazione dell’esistenza di un sodalizio composto dal numero minimo di tre persone richiesto dalla fattispecie in contestazione. Se vi sono gravi indizi in relazione ad una comune progettualità delittuosa condivisa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], altrettanto non potrebbe dirsi con riferimento ad altre persone che – secondo la prospettazione accusatoria – farebbero parte del sodalizio: (i) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero limitati a fare da prestanomi in alcune società strumentalizzate da [OSCURATO:PERSONA] per commettere i reati dei quali è accusato; tuttavia, non vi sarebbero gravi indizi in relazione alla loro consapevolezza di partecipare alla commissione di condotte delittuose; né vi sarebbe adeguata dimostrazione circa la loro adesione ad un sodalizio e la condivisione di un programma criminoso destinato a durare nel tempo; (ii) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] e hanno avuto modo di collaborare con quest’ultimo, anche in relazione ad alcuni dei lavori pubblici nel cui contesto sono maturati i reati ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto solo compiti esecutivi e amministrativi, non significativi di una sua consapevolezza del carattere illecito delle condotte del proprio datore di lavoro e, tantomeno, della commissione di reati di corruzione o dell’esistenza di un sodalizio criminale; quanto a [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce spende analoghe considerazioni, con la precisazione che il predetto ([OSCURATO:PERSONA]) sarebbe gravemente indiziato di turbata libertà degli incanti, falsità documentali e truffa aggravata in relazione ad una singola procedura di appalto (il che dimostrerebbe la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione a quella specifica vicenda – oggetto di contestazione ai capi 43-44-45 – ma non con riferimento al delitto associativo). 1.2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce ha presentato appello ex art. 310 cod. proc. pen. contestando la valutazione del G.i.p. del Tribunale di Lecce unicamente in relazione alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo. 1.3. Il Tribunale di Lecce – in funzione di giudice dell’appello cautelare ex art.310 cod. proc. pen. – ha accolto l’appello del Pubblico ministero. Dopo avere ripercorso le vicende relative ai reati scopo ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] (con un richiamo all’ordinanza resa dal medesimo Tribunale in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., sviluppato alle pag. 5-62 del provvedimento impugnato), il Tribunale di Lecce ha riformato la decisione del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, ritenendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo. Stando al provvedimento impugnato, del sodalizio farebbero infatti parte anche l’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e altre persone sottoposte ad indagini ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Di qui la decisione di applicare nei confronti della ricorrente la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al capo 1), a tutela delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede. 2. La ricorrente impugna la citata ordinanza proponendo quattro motivi di ricorso, qui di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione di norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. e, comunque, illogicità della motivazione. Il Tribunale di Lecce avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello proposto dal Pubblico ministero, per difetto di specificità; ciò in ragione del fatto che l’atto di appello ha devoluto al Tribunale dell’appello cautelare unicamente il tema relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto associativo (capo 1), senza nulla dedurre in punto esistenza e persistenza di esigenze cautelari (si citano, al riguardo, alcuni precedenti di legittimità, tra i quali Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Pmt, Rv. 285400 – 01). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce, cumulativamente, erronea applicazione della legge penale (ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione all’art. 416 cod. pen. Il motivo di ricorso investe più profili della motivazione del provvedimento impugnato. La motivazione del Tribunale di Lecce sarebbe viziata per avere valorizzato – come indici di coinvolgimento nel sodalizio criminale – le condotte di persone sottoposte ad indagini per le quali il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha disconosciuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati fine (con l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] che, però, sarebbe coinvolto in illeciti relativi ad un’unica gara di appalto). L’avere valorizzato tali vicende – senza avere però impugnato il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari nella parte in cui si negava, per gli altri indagati, la sussistenza del presupposto indiziario – sarebbe manifestamente illogico e costituirebbe una violazione del principio del giudicato cautelare. Il Tribunale di Lecce – a fronte di un’ordinanza del G.i.p. ampiamente motivata sul disconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo e per i reati fine contestati alle varie persone sottoposte ad indagini – risulterebbe del tutto carente, posto che non conterrebbe alcun «confronto critico» con la pronuncia riformata (si evocano come precedenti giurisprudenziali ritenuti pertinenti Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 04; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593 – 01; Sez. 6, n. 8392 del 28/01/2025, Benvenga, non mass.). In ogni caso, la motivazione dedicata alla posizione del ricorrente – di per sé estremamente sintetica – risulterebbe inidonea a superare le considerazioni svolte dal g.i.p., secondo cui non risultava un accordo stabile e la creazione di una struttura associativa tra [OSCURATO:PERSONA] e i restanti indagati, dovendosi ricondurre gli apporti causali da questi ultimi posti in essere nell’ambito del mero concorso di persone nel reato. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce cumulativamente erronea applicazione della legge penale (ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione all’art. 416 cod. pen. Il provvedimento impugnato valorizzerebbe i legami di natura professionale o familiare come indici di appartenenza al sodalizio criminale. In realtà, i rapporti tra le diverse persone sottoposte ad indagini e [OSCURATO:PERSONA] trovano spiegazione nei legami professionali leciti (il rapporto di lavoro) o familiari; pertanto, erroneamente (e comunque con motivazione del tutto insufficiente), il Tribunale li avrebbe valorizzati come indici di appartenenza al sodalizio e di consapevolezza del carattere illecito delle condotte tenute dal predetto [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce cumulativamente erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Il Tribunale di Lecce avrebbe trascurato che i reati per cui si procede sono risalenti nel tempo (anni 2019-2022) e non avrebbe nemmeno motivato in ordine all’esistenza di una imminente occasione di commissione di ulteriori delitti della stessa specie. Il Tribunale avrebbe altresì trascurato di considerare che – dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Lecce – la vicenda ha assunto dominio pubblico; i pubblici ufficiali sono stati sollevati dalla carica pubblica; le persone referenti delle società coinvolte nei meccanismi illeciti sono stati tutti colpiti da misure cautelari interdittive. L’ordinanza del Tribunale di Lecce – nel disporre la misura cautelare degli arresti domiciliari – sarebbe poi viziata con riferimento alla motivazione in punto di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare applicata. 3. Il procedimento è stato celebrato in camera di consiglio, con trattazione orale. All’udienza del 2 dicembre 2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inammissibilità dell’appello cautelare, è infondato. La ricorrente sostiene che il pubblico ministero avrebbe dovuto proporre impugnazione specificando anche le ragioni sottese alla sussistenza del periculum in mora, ritenendo che tale elemento sarebbe stato sostanzialmente escluso dall’ordinanza emessa dal g.i.p. Sul tema è sufficiente richiamare il principio, anche recentemente ribadito, secondo cui l'impugnazione del pubblico ministero, avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione della misura prospettate nella originaria richiesta, dovendosi ritenere ammissibile l'appello con cui il pubblico ministero si limiti a contestare il mancato riconoscimento della gravità indiziaria, senza nulla dedurre in ordine alle esigenze cautelari rappresentate nella richiesta, ma non considerate dal giudice per le indagini preliminari (Sez.6, n. 5332 del 6/12/2023, dep. 2024, Vignola, Rv.286061). Nel caso dell’appello avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, il Tribunale della libertà funge non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, sicché è espressamente devoluto al suo esame il vaglio sulle esigenze cautelari così come prospettate nell’originaria richiesta, sempre che su tale requisito non si sia pronunciato il giudice per le indagini preliminari, nel qual caso è richiesto, a pena di inammissibilità, una specifica impugnazione da parte del pubblico ministero. 3. Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente, risultano fondati. Il Tribunale del riesame ha dedicato gran parte della motivazione alla ricostruzione delle condotte ascritte ai due protagonisti della vicenda, pacificamente individuati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 5-65), per poi affermare che la realizzazione delle condotte illecite presupponeva necessariamente l’esistenza di strutture societarie predisposte per fungere da schermo giuridico, mediante l’affidamento delle stesse a meri prestanome. In tale contesto, le altre persone sottoposte ad indagini – diverse da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – avrebbero fornito un contributo causalmente rilevante alla realizzazione del programma criminale portato avanti dal sodalizio. Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato quello di fungere da prestanome del fratello, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] e, in tale qualità, di consentire la strumentalizzazione delle risorse societarie nell’esecuzione di appalti formalmente aggiudicati da società terze, come pure di partecipare a gare di appello oggetto di turbativa. Analogo sarebbe il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] (formalmente amministratrice di [OSCURATO:SOCIETA].) e di [OSCURATO:PERSONA] (formalmente amministratore di [OSCURATO:SOCIETA].). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero avuto modo di collaborare con quest’ultimo, anche in relazione ad alcuni dei lavori pubblici nel cui contesto sono maturati i reati ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA]. Con tali contributi, secondo l’ordinanza impugnata, i predetti avrebbero dato un contributo rilevante alla realizzazione del programma delittuoso, strumentalizzando le strutture delle società commerciali riconducibili a [OSCURATO:PERSONA]. Di qui la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto associativo. 3.1. Occorre premettere che l’evocazione delle preclusioni discendenti dal c.d. giudicato cautelare non risulta condivisibile. La preclusione in discorso, infatti, sorge non già per effetto della mancata impugnazione dell’ordinanza che ha escluso la gravità indiziaria rispetto a tali reati, essendo necessario l’esaurimento degli strumenti impugnatori che, nel caso di specie, non sono stati attivati. Non risulta fondata, pertanto, la tesi difensiva secondo cui l’esclusione – per taluni indagati – del concorso nelle condotte integranti i reati fine, o l’esclusione in radice della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ad alcuni addebiti, non essendo state oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, determinerebbe l’impossibilità di valutare incidentalmente tali fatti ai fini del riconoscimento dell’ipotesi associativa. 3.2. Pur ritenendo ammissibile la valutazione compiuta dal Tribunale sull’intero compendio fattuale, ritiene la Corte che l’ipotesi associativa non sia assistita dal requisito della gravità indiziaria. Va anzitutto evidenziato che il Tribunale di Lecce ha valorizzato, per corroborare il giudizio di gravità indiziaria in relazione al delitto associativo, una serie di elementi suggestivi del coinvolgimento in diversi reati fine di altri indagati; ma – nel compiere tale operazione ricostruttiva – l’ordinanza impugnata ha valorizzato anche episodi per cui il giudice per le indagini preliminari aveva esplicitamente escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Ciò vale anzitutto con riferimento ai casi in cui il G.i.p. aveva formulato un giudizio di gravità indiziaria relativamente alla sussistenza di un determinato reato fine, escludendo però la sussistenza di gravi indizi in merito al concorso in esso dei pretesi associati (si allude, ad esempio, alle vicende stadio di Maglie e dell’ecocentro Sanarica). Su tali vicende, il Tribunale di Lecce ha ritenuto che vi sia stato un apporto significativo – e sintomatico di partecipazione al sodalizio – degli altri pretesi associati; tuttavia, sul punto, la motivazione del Tribunale di Lecce risulta sviluppata in modo puramente assertivo, rispetto alle articolate motivazioni che il G.i.p. aveva sviluppato, per escludere l’apporto concorsuale di taluni indagati. Analoghe considerazioni debbono essere svolte con riferimento alle vicende valorizzate nel provvedimento impugnato, rispetto alle quali il G.i.p. aveva escluso in radice i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla stessa sussistenza del reato (si allude alla vicenda scuola infanzia [OSCURATO:PERSONA], capi 17-19; per cui v. ordinanza G.i.p., pag. 90-93; così con riferimento ai lavori per miglioramento centro storico di Torrepaduli, capi 46-49, per cui v. ordinanza G.i.p. pag. 207-210; così con riferimento alla truffa del rischio geomorfolologico, capo 34, per cui v. ordinanza G.i.p., pag. 128-129). L’avere valorizzato tali vicende (ritenute sintomatiche di attuazione del programma criminoso) per corroborare giudizio di gravità indiziaria in relazione all’ipotesi associativa, dando per presupposto che si tratti di vicende illecite (senza però confrontarsi con la motivazione del G.i.p.) è una grave carenza motivazionale del provvedimento impugnato. Giova poi considerare un altro aspetto. Per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune (Sez.6, n. 3886 del 7/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251562). L’esistenza dell’associazione non può esser desunta dalla mera commissione di una pluralità di reati scopo, essendo necessario che le modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo (Sez.6, n. 12530 del 24/9/1999, Tinnirello, Rv.216391). 3.3. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole ritenere la correttezza dell’esclusione dell’ipotesi associativa, nella misura in cui non sono emersi i requisiti essenziali per ritenere che i protagonisti della vicenda agissero in maniera coordinata e nella consapevolezza di partecipare ad un sodalizio, piuttosto che di concorrere nelle attività delittuose in cui l’unico dominus era individuato in [OSCURATO:PERSONA]. A ben vedere, l’ordinanza impugnata si fonda su un’ipotesi non assistita da elementi che, sia pur a livello di gravità indiziaria, consentano di affermare la consapevolezza in capo alla ricorrente che l’attività illecita veniva svolta in un contesto associativo, dovendosi ritenere che le condotte si esaurivano nel rapporto diretto e unipersonale con [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, non è neppure stata indicata la ragione per la quale le attività illecite del predetto avrebbero richiesto la costituzione di una sia pur rudimentale struttura associativa, che non può neppure essere desunta dalla mera circostanza dell’impiego di plurime compagini societarie, tutte a vario titolo riconducibili a [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, quindi, deve ritenersi che l’ordinanza impugnata ha reso una motivazione ai limiti della mera apparenza, deducendo la sussistenza dell’associazione senza individuare quelli che sono i requisiti minimi per configurare l’esistenza di un sodalizio criminoso e, sostanzialmente, sovrapponendo ipotesi di concorso nel reato con quella del reato associativo. 4. Risultano, inoltre, fondate anche le censure mosse in relazione alla insussistenza delle esigenze cautelari. Sul tema è opportuno richiamare l’iter logico seguito dal Tribunale, incentrato sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] – nello svolgere le proprie mansioni amministrative all’interno di una delle compagini amministrate da [OSCURATO:PERSONA] – ha rivestito un ruolo fondamentale, tenendo condotte «estremamente funzionali al perseguimento degli obiettivi di volta in volta individuati»; l’ordinanza segnala – come indice sintomatico di pericolo di recidivanza specifica – che [OSCURATO:PERSONA] è «laureata in economia e quindi, in possesso delle cognizioni tecniche in ambito societario e risulta tuttora dipendente della [OSCURATO:PERSONA] appalti s.r.l. e collaboratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.». La motivazione sviluppata sul punto dal Tribunale di Lecce è gravemente viziata. 4.1. Sotto il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari il Tribunale di Lecce non ha offerto alcuna motivazione – se non in modo apparente – sulla concretezza e attualità del pericolo di recidivanza specifica, omettendo di confrontarsi con il fatto che le condotte illecite sono maturate negli anni 2020- 2021. Sul punto, il Tribunale si è limitato a ritenere la persistenza del pericolo di reiterazione di reati traendo argomento dal fatto che «il sodalizio ha proseguito imperterrito ad operare anche nel 2022 e ha tratto vantaggio dagli appalti illeciti anche in epoca successiva» (ordinanza impugnata, pag. 77). Si tratta di motivazione che risulta, in parte apparente, in parte intimamente contraddittoria. L’apparenza della motivazione è legata al fatto che la persistenza dell’esigenza cautelare è postulata, muovendo dalla considerazione che «il sodalizio ha proseguito imperterrito ad operare» Di qui anche l’intrinseca contraddittorietà dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui – stigmatizzando la prosecuzione dell’attività del sodalizio criminale per affermare la concretezza e attualità del pericolo di recidivanza – essa non spende una parola sulla commissione di ulteriori illeciti negli ultimi quattro anni (in cui, pure, secondo l’ordinanza impugnata, le società coinvolte nella vicenda avrebbero continuato ad operare). Ne discende che l’ordinanza impugnata non segnala alcun elemento di fatto dal quale emerga la concretezza e attualità dell’esigenza cautelare che viene in rilievo nel caso in esame. 4.2. A tale argomento – che già di per sé avrebbe rilievo assorbente – se ne deve aggiungere un altro. A ben vedere, il Tribunale individua il rischio di reiterazione del reato con specifico riguardo all’operatività delle società, piuttosto che all’apporto fornito dai singoli indagati. Si tratta di una valutazione astrattamente corretta, nella misura in cui – seguendo l’ipotesi della sussistenza dell’associazione – individua nella perdurante operatività degli schermi societari lo strumento per la prosecuzione dell’attività illecita. Rispetto a tale ipotesi, tuttavia, risulta del tutto eccentrica l’adozione della misura degli arresti domiciliari disposta nei confronti di un soggetto – come [OSCURATO:PERSONA] – cui è attribuito il ruolo di addetta a funzioni amministrative, che lavora alle dipendenze di una delle compagini amministrate da [OSCURATO:PERSONA]. Se il rischio di reiterazione dei reati è diretta conseguenza della perdurante attività della società, l’unica misura idonea e proporzionalmente giustificata è da individuarsi nella misura interdittiva nei confronti dell’ente e non già del fittizio amministratore che, per definizione, può essere agevolmente sostituito. 4.3. Occorre dar atto che, nel presente procedimento, non risulta che la pubblica accusa abbia proceduto nei confronti delle società coinvolte, facendo valere la responsabilità ex d.lgs. n. 231 del 2001, pur se gran parte dei reati contestati rientrano tra quelli presupposto dell’illecito dell’ente. A tal riguardo si deve precisare che la scelta di procedere o meno nei confronti dell’ente, sempre che se ne ravvisino i presupposti, non è discrezionale, posto che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 231 del 2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e, quindi, sottratta al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost., è pur sempre contemplata in un provvedimento legislativo che, per sua natura, non è suscettibile di applicazione discrezionale. Né a diverse conclusioni conduce la circostanza che, nell’ambito del procedimento a carico degli enti, si riconosce direttamente al pubblico ministero il potere di archiviazione dell’illecito amministrativo, ai sensi dell’art. 58, d.lgs. n. 231 del 2001. Tale previsione, infatti, introduce esclusivamente una semplificazione nel procedimento di archiviazione, ritenendo non necessaria l’adozione di un decreto di archiviazione da parte del g.i.p., ma ciò non incide affatto sull’obbligo del pubblico ministero di attivarsi per l’accertamento dell’illecito dell’ente, sia pur al solo fine di disporre la successiva archiviazione, con decisione che è soggetta al controllo da parte del Procuratore generale, cui va comunicato il decreto motivato di archiviazione e che, ove dissenta, può procedere direttamente alla contestazione dell’illecito amministrativo. In conclusione, deve affermarsi il principio per cui il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001 e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell’ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento, posto che – pur non applicandosi il principio costituzionale dettato dall’art. 112 Cost. – l’obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende ex se dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità. 4.4. Tale principio ha dirette ricadute sul delicato tema dei rapporti tra le misure cautelari applicabili alla persona fisica, autore del reato presupposto, e quelle previste nei confronti dell’ente. In linea generale, il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, comportando che la misura applicata deve essere quella più adatta a prevenire lo specifico rischio di reiterazione, sottoponendo il destinatario a limitazioni che devono essere contenute entro il limite di quelle strettamente necessarie. I due principi, pertanto, si integrano tra di loro e vanno a costituire le regole cui il giudice deve attenersi nell’applicazione della misura cautelare, valutando la specificità delle esigenze cautelari e l’effetto contenitivo che può derivarne, imponendo al giudice di motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (sul tema, ex multis, si veda Sez.6, n. 3514 del 18/12/2019, dep.2020, Spinella, Rv.2782222; così, sia pur con riguardo alle misure cautelari reali, Sez.2, n. 29687 del 28/5/2019, Frontino, Rv. 276979). La vicenda in esame pone l’ulteriore problema di verificare se ed in che misura la disciplina delle misure cautelari applicabili agli enti possa interferire con i requisiti di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari personali. La risposta al quesito deve essere sicuramente positiva, quanto meno in relazione al profilo dell’individuazione della misura cautelare maggiormente adeguata a fronteggiare lo specifico rischio di reiterazione. A tal riguardo deve preliminarmente evidenziarsi che la responsabilità penale e quella da reato degli enti hanno un presupposto comune, costituito dalla commissione di determinati reati, sicché anche le esigenze cautelari sono necessariamente destinate ad interferire tra di loro, a prescindere dalla loro adozione nei confronti dell’autore del reato presupposto ovvero direttamente in capo all’ente. 4.5. Partendo da tale affermazione, si ritiene corretto affermare che la valutazione di idoneità e adeguatezza deve essere compiuta valutando il complessivo ventaglio di misure astrattamente applicabili considerando, pertanto, non solo quelle applicabili all’autore del reato presupposto, ma anche quelle direttamente rivolte all’ente. Ne consegue che, ove il rischio di reiterazione risulti meglio contenibile mediante l’applicazione di una misura interdittiva nei confronti dell’ente, quest’ultima deve ritenersi di per sé adeguata e sufficiente, rendendo non necessaria l’adozione di ulteriori limitazioni alla libertà dell’autore del reato presupposto. Deve, pertanto, affermarsi il principio in virtù del quale, nel caso di commissione di reati che costituiscono anche il presupposto della responsabilità da reato degli enti, il giudizio di proporzionalità e adeguatezza delle misure deve essere svolto secondo una valutazione complessiva, sulla cui base stabilire se e quale misura sia idonea a contenere il rischio di reiterazione, al fine di evitare che si addivenga alla non necessaria compressione dei diritti della persona fisica, lì dove ciò non è strettamente necessario, essendo maggiormente adeguate le misure cautelari adottabili nei confronti dell’ente. Né il giudizio di adeguatezza può mutare a seconda della scelta compiuta dalla pubblica accusa di non attivarsi per perseguire l’illecito dell’ente e, conseguentemente, adottare le più idonee misure cautelari previste nei suoi confronti. L’omessa attivazione dei poteri di indagine e, quindi, anche delle correlate iniziative cautelari esperibili a carico degli enti, non può legittimare il pubblico ministero a concentrare la risposta repressiva nei soli confronti della persona fisica. 4.6. Applicando tale principio al caso di specie, deve ritenersi che, nel caso di specie, il periculum che la misura cautelare intendeva prevenire era diretta conseguenza non già del ruolo potenzialmente rivestito dall’indagata in alcune gare di appalto, bensì del semplice fatto che la società in quanto tale continuava ad operare. Ne consegue che l’unica misura cautelare realmente idonea e adeguata a prevenire il rischio di reiterazione rappresentato dalla pubblica accusa era da individuarsi nella misura interdittiva applicabile in capo all’ente. 5. Alla luce di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non residuando margini di ulteriore valutazione per giungere ad una diversa soluzione. Deve ribadirsi, infatti, che va disposto l'annullamento senza rinvio della ordinanza del tribunale del riesame in materia di cautela personale laddove l'eventuale giudizio rescissorio, per l’esaustiva disamina del materiale probatorio già operata nelle precedenti fasi di merito, non potrebbe colmare l'accertata carenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez,6, n. 40170 del 21/9/2022, Ciurar, Rv. 283944; negli stessi termini, ma in relazione al giudizio di merito, Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555-19). A maggior ragione, nel caso di specie, deve disporsi l’annullamento senza rinvio essendosi rilevata l’intrinseca insussistenza del requisito della concretezza e attualità delle indicate esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura cautelare disposta. P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]