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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22770/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 31 gennaio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Collegio, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), come avvenuto nella specie a pagina 3; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 21 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 31 gennaio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Collegio, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), come avvenuto nella specie a pagina 3; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 21 marzo 2023.
Sentenza Cassazione n. 22770/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris